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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5187 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.3939/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
In persona del giudice, dott.ssa IK AL AM, a scioglimento della riserva cartolare assunta all'udienza del 6.11.25, ha pronunziato ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente al numero 3939 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1 C.F._1
via Caltanissetta, n. 2/D, presso lo studio dell'Avv. Rosalba Lo Buglio, del foro di
Palermo, che la rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura allegata alla citazione;
TR EN
contro
(CF: ) e (CF: CP_1 C.F._2 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 9, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Gaspare Di Carlo (C.F.: ), che li rappresenta C.F._4
e difende nel presente giudizio giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuti- Opposti Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto per rilascio dell'immobile sito in Palermo, via
Ausonia n. 39 int. 9, notificatole, ex art. 605 c.p.c., in data 14.3.25 unitamente al titolo esecutivo, costituito, in specie, dall'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa, in assenza della parte intimata, in data 31.1.25 nel procedimento R.G. n. 736/25 ad istanza dei locatori, e;
CP_1 Controparte_2
considerato che, a fondamento dell'opposizione, -premesso di Parte_1
avere avuto conoscenza del procedimento di sfratto soltanto in occasione della notifica del precetto, data la mancata ricezione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c.- ha dedotto: i) che il precetto oggetto dell'odierna opposizione non contiene l'avvertimento per il debitore della facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dalla legge per la condizione di
“sovraindebitamento”, con conseguente sua nullità; ii) che la conduttrice versa in condizioni di assoluto disagio economico-sociale, trattandosi di persona avente i requisiti per accedere al reddito di inclusione, madre di un minore di due anni ed in avanzato stato di gravidanza a rischio per complicazioni di natura medica, con conseguente diritto
(quanto meno) a richiedere il termine massimo previsto dalla legge per il rilascio ex art. 56
L. n. 392/1978; dato atto che i convenuti, e , si sono costituiti nel CP_1 Controparte_2 presente giudizio con comparsa depositata in data 4.6.25, concludendo per il rigetto dell'opposizione; rilevato che -disattesa l'istanza di sospensiva formulata dall'opponente- le parti, con le note depositate per l'udienza cartolare del giorno 6.11.25, considerato che Pt_1
ha spontaneamente rilasciato l'immobile in data 9.7.25, hanno dato atto della
[...]
cessazione della materia del contendere, insistendo per la regolamentazione delle spese di lite;
ritenuto, per quanto sopra, che, con la presente decisione, occorre regolare le spese di lite in base al principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Ex multis, Cass., Sentenza
n. 14775 del 02/08/2004 “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”);
*****
Ritenuto, venendo alla delibazione inerente la virtuale fondatezza dell'opposizione:
i) che l'eventuale nullità della notificazione della citazione per la convalida di sfratto è evenienza che andava fatta valere con il rimedio dell'opposizione tardiva allo sfratto di cui all'art. 668 c.p.c.; ii) che il mancato avviso circa gli strumenti previsti dalla legge in caso di sovrindebitamento, oltre a costituire mera irregolarità del precetto (Cass. III, n.
23343/2022; Trib. Milano III, 18 febbraio 2016), rileva soltanto in relazione all'esecuzione preannunziata in forza di un titolo al pagamento di somme di denaro, risultando priva di giustificazione in relazione al titolo contenente la condanna al rilascio di un immobile;
iii) che le condizioni di difficoltà sociale ed economica della parte opponente, pur essendo umanamente comprensibili, non costituiscono valide ragioni di opposizione sotto il profilo giuridico, né consentono al giudice adito in sede di opposizione a precetto di incidere sul termine per il rilascio già fissato, a norma dell'art. 56 della L. n. 392/1978, dal giudice della convalida di sfratto;
reputato che le superiori considerazioni militano per la virtuale infondatezza dell'opposizione; ritenuto di porre le spese di lite [che si liquidano in complessive € 2.540,00 oltre accessori per la causa di merito e in € 1.150,00 oltre accessori di legge per il sub- procedimento cautelare, applicando i compensi minimi di cui al DM n. 55/14, tolta la fase istruttoria nel subprocedimento cautelare, avuto riguardo, come valore della lite, ai procedimenti di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in considerazione ai canoni dovuti sino alla scadenza del contratto di locazione oggetto della pronunzia di risoluzione
-cfr. Cass., sentenza n. 4921 del 2 marzo 2018-] a carico della parte virtualmente soccombente e, pertanto, in capo a Parte_1
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_2 CP_1
, di € 3.690,00 oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali a titolo di rifusione delle
[...]
spese di lite.
Palermo, 23.12.25
SI IC
IL GIUDICE
Dott.ssa IK AL AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
In persona del giudice, dott.ssa IK AL AM, a scioglimento della riserva cartolare assunta all'udienza del 6.11.25, ha pronunziato ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente al numero 3939 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1 C.F._1
via Caltanissetta, n. 2/D, presso lo studio dell'Avv. Rosalba Lo Buglio, del foro di
Palermo, che la rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura allegata alla citazione;
TR EN
contro
(CF: ) e (CF: CP_1 C.F._2 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 9, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Gaspare Di Carlo (C.F.: ), che li rappresenta C.F._4
e difende nel presente giudizio giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuti- Opposti Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto per rilascio dell'immobile sito in Palermo, via
Ausonia n. 39 int. 9, notificatole, ex art. 605 c.p.c., in data 14.3.25 unitamente al titolo esecutivo, costituito, in specie, dall'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa, in assenza della parte intimata, in data 31.1.25 nel procedimento R.G. n. 736/25 ad istanza dei locatori, e;
CP_1 Controparte_2
considerato che, a fondamento dell'opposizione, -premesso di Parte_1
avere avuto conoscenza del procedimento di sfratto soltanto in occasione della notifica del precetto, data la mancata ricezione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c.- ha dedotto: i) che il precetto oggetto dell'odierna opposizione non contiene l'avvertimento per il debitore della facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dalla legge per la condizione di
“sovraindebitamento”, con conseguente sua nullità; ii) che la conduttrice versa in condizioni di assoluto disagio economico-sociale, trattandosi di persona avente i requisiti per accedere al reddito di inclusione, madre di un minore di due anni ed in avanzato stato di gravidanza a rischio per complicazioni di natura medica, con conseguente diritto
(quanto meno) a richiedere il termine massimo previsto dalla legge per il rilascio ex art. 56
L. n. 392/1978; dato atto che i convenuti, e , si sono costituiti nel CP_1 Controparte_2 presente giudizio con comparsa depositata in data 4.6.25, concludendo per il rigetto dell'opposizione; rilevato che -disattesa l'istanza di sospensiva formulata dall'opponente- le parti, con le note depositate per l'udienza cartolare del giorno 6.11.25, considerato che Pt_1
ha spontaneamente rilasciato l'immobile in data 9.7.25, hanno dato atto della
[...]
cessazione della materia del contendere, insistendo per la regolamentazione delle spese di lite;
ritenuto, per quanto sopra, che, con la presente decisione, occorre regolare le spese di lite in base al principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Ex multis, Cass., Sentenza
n. 14775 del 02/08/2004 “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”);
*****
Ritenuto, venendo alla delibazione inerente la virtuale fondatezza dell'opposizione:
i) che l'eventuale nullità della notificazione della citazione per la convalida di sfratto è evenienza che andava fatta valere con il rimedio dell'opposizione tardiva allo sfratto di cui all'art. 668 c.p.c.; ii) che il mancato avviso circa gli strumenti previsti dalla legge in caso di sovrindebitamento, oltre a costituire mera irregolarità del precetto (Cass. III, n.
23343/2022; Trib. Milano III, 18 febbraio 2016), rileva soltanto in relazione all'esecuzione preannunziata in forza di un titolo al pagamento di somme di denaro, risultando priva di giustificazione in relazione al titolo contenente la condanna al rilascio di un immobile;
iii) che le condizioni di difficoltà sociale ed economica della parte opponente, pur essendo umanamente comprensibili, non costituiscono valide ragioni di opposizione sotto il profilo giuridico, né consentono al giudice adito in sede di opposizione a precetto di incidere sul termine per il rilascio già fissato, a norma dell'art. 56 della L. n. 392/1978, dal giudice della convalida di sfratto;
reputato che le superiori considerazioni militano per la virtuale infondatezza dell'opposizione; ritenuto di porre le spese di lite [che si liquidano in complessive € 2.540,00 oltre accessori per la causa di merito e in € 1.150,00 oltre accessori di legge per il sub- procedimento cautelare, applicando i compensi minimi di cui al DM n. 55/14, tolta la fase istruttoria nel subprocedimento cautelare, avuto riguardo, come valore della lite, ai procedimenti di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in considerazione ai canoni dovuti sino alla scadenza del contratto di locazione oggetto della pronunzia di risoluzione
-cfr. Cass., sentenza n. 4921 del 2 marzo 2018-] a carico della parte virtualmente soccombente e, pertanto, in capo a Parte_1
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_2 CP_1
, di € 3.690,00 oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali a titolo di rifusione delle
[...]
spese di lite.
Palermo, 23.12.25
SI IC
IL GIUDICE
Dott.ssa IK AL AM