Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di un primo stralcio di opere stradali per l'importo di lire 10 miliardi, comprese nel piano di rinascita della Sardegna da attuarsi dallo Stato, ai sensi dell' art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , con il concorso del 30 per cento da parte della Regione.
E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di un primo stralcio di opere stradali per l'importo di lire 10 miliardi, comprese nel piano di rinascita della Sardegna da attuarsi dallo Stato, ai sensi dell' art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , con il concorso del 30 per cento da parte della Regione.