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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 307/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 27/06/2024 e promossa in questo grado
Da
- in persona del suo legale rappresentante Parte_1
- con sede in Mistretta (ME) C/da Madre Tagliavia - C. F. e Parte_1
P.I. -; nato a [...] il [...] (Cod. P.IVA_1 Parte_1
Fisc. ); nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
24.01.1977 (Cod. Fisc. ); , nato a CodiceFiscale_2 Parte_3
Castel di Lucio il 23.12.1938 (Cod. Fisc. ); CodiceFiscale_3 Parte_4
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. );
[...] CodiceFiscale_4 tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Domenico Magistro del Foro di Patti ed elettivamente domiciliati in Nicosia, Via F.lli Testa n. 53 - Palazzo Cirino -, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Timpanaro,
APPELLANTI
Contro
“ con sede legale in Via Terraglio n. 63, Venezia Mestre, Controparte_1
(c.f. , REA n. 432072, P.IVA ), in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, presso il di lui studio;
APPELLATA E in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, quale mandataria della Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
* * * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.06.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ed altri): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Pt_1
Caltanissetta, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Enna:
1) Accertare e Dichiarare che la posizione degli odierni appellanti nei confronti dell'Istituto Bancario risulta di credito e non di debito e per l'effetto condannare gli appellati, in solido tra loro, alla corresponsione delle somme che, giusta CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, risultano a credito degli odierni appellanti, maggiorate degli interessi legali e che il consulente, ha provveduto a ricalcolare alla data del 05.08.2010 in Euro 166.917,52 a credito per la Società correntista.
2) In Via subordinata, condannare gli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento nei confronti degli odierni appellanti della differenza [Euro 166.917,52 (saldo creditore a favore del correntista) - Euro 45.012,25 (Saldo a favore della banca)] pari ad Euro
121.905,27.
3) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
: “precisa le proprie conclusioni come da rassegna articolata Controparte_1 in comparsa di risposta e chiede l'accoglimento delle domande e delle eccezioni formulate e sollevate nel suddetto atto costitutivo secondo l'ordine rassegnato nelle conclusioni a far grado dalle richieste preliminari e poi di seguito alle successive, nessuna esclusa o abbandonata. A fini istruttori, l'avvocato Franco precisa di aver formato fascicolo informatico con tutti gli atti ed i documenti inclusi nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione e del successivo giudizio di opposizione che ci si riserva di depositare anche in forma cartacea qualora la Corte lo disponga o lo ritenga necessario”.
I FATTI DI CAUSA
Con decreto n° 199/2012, il Tribunale di Nicosia ingiungeva alla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro—tempore, a e Parte_1 Parte_2
soci e fideiussori, a e nella qualità di
[...] Parte_3 Parte_4 fideiussori, di pagare in solido tra loro la somma di € 76.612,39 alla
[...]
oltre interessi e spese del monitorio. Controparte_2 Il credito azionato afferiva a due diversi rapporti bancari che la debitrice principale aveva originariamente intrattenuto con il Banco di Sicilia s.p.a., e più precisamente: € 31.600,14 costituivano il saldo debitorio del rapporto di conto corrente contrassegnato dal n°
300522717; mentre € 45.012,25 costituivano l'esposizione debitoria maturata alla data del
13.11.2012 sul rapporto di finanziamento n° 6708307.
Avverso il succitato decreto proponevano opposizione gli ingiunti con atto di citazione del
09.02.2013 con il quale, in riferimento al solo rapporto di conto corrente n° 300522717, eccepivano la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi e della loro capitalizzazione, l'illegittimità delle commissioni applicate, l'insufficienza della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza del credito azionato, etc.
Chiedevano pertanto la rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto in relazione al rapporto di conto corrente, con eventuale condanna della controparte alla restituzione delle somme che sarebbero risultate dalla disponenda consulenza contabile.
Nessuna doglianza, invece, veniva avanzata con riferimento all'esposizione debitoria maturata in relazione al rapporto di mutuo.
Nel giudizio così promosso si costituiva la ricorrente opposta, confutando tutte le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'espletamento di una consulenza tecnica- contabile affidata alle cure della dr.ssa . CP_3
All'esito, il Tribunale Enna (quello di Nicosia era stato frattanto soppresso) emetteva la sentenza n° 12/2020 con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il provvedimento opposto e condannava gli opponenti al pagamento della somma di €
45.012,25, oltre interessi convenzionali. Con il medesimo provvedimento il giudice a quo disponeva l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
Per quanto di interesse, il giudice di prime cure, dopo avere evidenziato nel corpo del provvedimento la carenza di elementi idonei a fornire la certezza dei crediti rispettivamente reclamati in riferimento al solo rapporto di conto corrente, ha disposto il rigetto tanto della domanda proposta in via principale dalla banca, quanto di quella riconvenzionale avanzata dalla parte opponente ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Avverso l'anzidetta statuizione hanno interposto gravame gli opponenti con atto regolarmente notificato, con il quale ne hanno chiesto la parziale riforma per i motivi che saranno in prosieguo illustrati. Si è costituita in giudizio la (frattanto succeduta all'originaria Controparte_1 creditrice) eccependo l'infondatezza dell'impugnazione e formulando difese nel merito volte ad ottenerne il rigetto.
Raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 27.06.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_2
non costituita nella presente fase del giudizio.
[...]
Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione, gli appellanti denunciano
“l'omessa, errata ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie e delle produzioni documentali, nonché l'errata applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697
c.c.”, per non avere il giudice a quo, con riferimento al c/c n° 300522717, riconosciuto un credito a favore degli opponenti, così come accertato dal c.t.u. nel proprio elaborato peritale.
Sostengono infatti che, in dipendenza “dei ricalcoli effettuati dalla dott.ssa , la CP_3
posizione degli odierni appellanti nei confronti dell'Istituto Bancario era di credito e non di debito” sicché il Tribunale, previa compensazione tra i due crediti, (quello incontestato della banca di € 45.012,25 relativo al rapporto di mutuo n° 6708307, e quello di €
166.917,52 accertato dal c.t.u. in favore degli appellanti), avrebbe dovuto condannare l'opposta al pagamento della differenza di € 121.905,27 in favore della società correntista.
La doglianza è infondata in tutta la sua articolazione per le ragioni che di seguito si esplicitano.
Si premette anzitutto che, in tema di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore "correntista".
Pertanto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'attore- opponente l'onere di fornire in siffatte ipotesi la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza della causa debendi o del suo successivo venir meno, con la conseguenza che il predetto è tenuto a documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute". (si veda Cass. civ. n° 24948/2017).
La Suprema Corte, infatti, ha più volte escluso l'applicabilità del “principio di vicinanza della prova” ed ha ribadito l'impossibilità di porre a carico della banca l'onere della dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dal cliente, dovendo essere quest'ultimo a dovere allegare prove che offrano indicazioni certe e complete ed a fornire, laddove produca documentazione incompleta, elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti (Cass. civ. n° 24032/2023).
Ove pertanto il correntista agendo in giudizio per la ripetizione di indebito ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, con ciò rendendosi inadempiente al suo onere probatorio, farà sì che il ricalcolo dei rapporti di dare - avere andrà effettuato a partire dal primo saldo disponibile, successivo al periodo non documentato (ex multis:
Cass. civ. n° 12993/2023; Cass. civ. 35979/2022; etc.).
Sennonché, nel caso a mani la serie degli estratti-conto versata agli atti del giudizio
(peraltro solo dalla banca, la quale non è riuscita a documentare nemmeno il proprio credito) risulta assai discontinua e incompleta.
Scrive al riguardo l'ausiliare di avere riscontrato all'interno dei fascicoli la seguente documentazione: 1) Estratti conto bancari del conto corrente n. 300522717 riguardanti il periodo compreso tra la data del 01.01.2009 e la data del 05.08.2010, nei quali il primo movimento contabile, 01.01.2009, riporta la descrizione “saldo iniziale” a debito di €
184.798,10, mentre l'ultimo movimento contabile del conto corrente è datato 05.08.2010 e riporta la voce “passaggio a crediti risolti/scaduti” pari ad un saldo a debito per la di € 30.362,10. Precisa, inoltre, il c.t.u. che “gli Parte_1
estratti di conto corrente nonché i conti scalari precedenti alla data del 01.01.2009 non sono presenti nei fascicoli di causa”; 2) Estratti conto scalari del conto corrente n.
300522717 riguardanti il periodo dal 01.01.2009 al 30.06.2010; 3) Contratto di affidamento per imprese e professionisti datato 29.07.2009 con il quale viene concessa una linea di credito sul c/c n. 300522717 dell'importo di euro 15.000,00 con durata fino al
20.08.2009. Tale documento non esplicita le condizioni essenziali del contratto di affidamento, quali il tasso di interesse debitorio;
3) Contratto di affidamento per imprese e professionisti datato 03.08.2009 valido fino a revoca con il quale viene concessa una linea di credito sul c/c n. 300522717 dell'importo di € 30.000,00”.
Ebbene, la considerevole discontinuità degli atti riguardanti il rapporto contrattuale di che trattasi ha comportato l'impossibilità per l'ausiliare di ricostruire con certezza i rapporti dare/avere, con conseguenze che non potevano che andare a carico della parte che ha assunto processualmente e sostanzialmente il ruolo di attrice. Al riguardo non può neppure richiamarsi, come pretenderebbe la parte appellante, il ricalcolo del saldo del conto corrente elaborato dal c.t.u. nominato con riferimento al quesito n. 12 – saldo zero - e riportato ai paragrafi 18 – 18.1 dell'elaborato peritale, ove si afferma: “il saldo passivo esposto nel primo conto corrente (01.01.2009) presente in atti pari ad euro 184.798,10 viene posto pari a zero, mentre il ricalcolo del saldo viene eseguito epurando i movimenti bancari registrati sul rapporto di conto corrente nell'arco temporale intercorrente tra la data del 01.01.2009 e la data del 05.08.2010 di tutte gli addebiti operati dalla banca e ritenuti illegittimi per effetto della mancanza di un accordo perfetto ed efficace tra le parti che definisce le condizioni.
Il saldo finale alla data del 05.08.2010, a seguito del ricalcolo di cui sopra è pari ad euro
166.917,52 a credito per il correntista . a Parte_1 Pt_1
fronte di un saldo di euro 30.362,10 prima del ricalcolo, risultante a debito per il correntista”.
Questa Corte, infatti, intende dare continuità all'orientamento della Corte di Cassazione sull'illegittimità dell'applicazione del criterio del “saldo zero”, in caso di incompletezza degli estratti conto, nell'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia il correntista.
Intervenendo in subiecta materia, la Suprema Corte, con sentenza n. 11543/2019, ha chiarito che è onere del correntista, che abbia agito per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate in conto corrente, fornire la prova degli addebiti illeciti mediante la produzione del contratto di conto corrente e dell'intera sequenza degli estratti conto relativi a tutto il periodo di durata del rapporto contrattuale.
Sicché, nell'ipotesi in cui egli non sia in grado di farlo, deve ritenersi che la ricostruzione dei rapporti di dare-avere debba essere circoscritta al periodo in relazione al quale risultino prodotti gli estratti conto e, quindi, partendo dalle risultanze del primo estratto conto disponibile, senza poter applicare il criterio del c.d. saldo zero (certamente più favorevole per il cliente).
Nel caso di specie, il c.t.u., non avendo a disposizione la serie completa degli estratti conto, sul quesito del giudice di prime cure ha erroneamente provveduto ad effettuare il riconteggio dare-avere partendo da un saldo contabile pari a “zero” anziché dal primo estratto conto disponibile e, in tal modo, ha determinato in maniera non corretta l'ammontare complessivo degli addebiti illegittimi.
Ne deriva che, non essendo possibile ricostruire il saldo di conto corrente e neppure accertare la sussistenza di eventuali illegittimi addebiti, l'impugnazione non può essere accolta. Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano in complessive € 3.700,00, importo che, in ragione del valore della lite e della non particolare complessità delle questioni trattate, viene determinato sommando i compensi inerenti alle fasi di studio (€
1200,00), introduttiva (€ 1000,00) e decisoria (€ 1.500,00), oltre accessori di legge.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_2
conferma la sentenza n° 12/2020, emessa dal Tribunale di Enna il 12.05.2020
[...]
ed impugnata da in persona del legale rappresentante pro—tempore, da Parte_1
, , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Condanna gli appellanti a rifondere alla parte appellata le spese processuali della presente fase, che liquida in € 3.700,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli impugnanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 30.01.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice