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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2024, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 446 dell'anno 2024 vertente
TRA
difesa dall'Avv. , Parte_1 Parte_2
ricorrente
E difeso dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/02/2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare - CP_1 stante l'assoluta e palese infondatezza ed illegittimità dell'avviso di addebito opposto perché il pagamento non è dovuto (fumus boni juris), sussistendone gravi motivi e che l'eventuale prosieguo della procedura esecutiva porterebbe sicuramente a privazioni economi-che per il ricorrente ed allo stato di indigenza non avendo altri redditi se non quello derivante da lavoro dipendente (periculum in mora), “sospenderne l'esecutorietà”; - fissare l'udienza di discussione della causa, indicando il termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto;
- nel merito - per le ragioni in narrativa descritte accertato che l'avviso opposto è
1 illegittimo e pertanto dichiararne la nullità. - si chiede, in caso di ammissione delle istanze istruttorie di parte resistente, ammettersi prova contraria”.
Si costituiva l' dando atto di aver dato esecuzione alla sentenza n. 693/2020 CP_1
avendo proceduto alla cancellazione del dalla gestione Commercianti;
Pt_1 chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere per aver provveduto allo sgravio totale dell'imposizione contributiva portata dall'avviso di addebito impugnato.
La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Preliminarmente si rileva che nel caso di specie la non sia contraddittore CP_2
necessario in virtù delle annualità cui le contribuzioni dell'atto impugnato afferiscono, stante la disciplina della L. 23.12.1998 n. 448, art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti , come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. CP_1
203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 che prevede, per quanto in questa sede rileva, la cessione all'ente di cartolarizzazione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, di talché l'omessa prova della effettiva evocazione nel presente giudizio non assume rilievo.
Ciò premesso, si rileva che in sede di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito impugnato, sebbene solo in corso di giudizio.
2 Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente che l' con provvedimento CP_1
del 18.10.2024 ha provveduto ad annullare l'avviso di addebito impugnato per l'importo complessivo di euro 82.283,61.
Ne consegue, da un lato la cessazione della materia del contendere, dall'altro la considerazione che le richieste della parte ricorrente sono comunque state soddisfatte seppur dopo la notifica del ricorso, di talché si ritiene opportuno compensare le spese di lite per 1/3 ponendo a carico dell' i restanti 2/3 liquidati come da dispositivo CP_1
sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di euro 2800,00, pari ai CP_1
2/3 delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, dichiarando compensato il restante
1/3 sull'intero sopra determinato.
Latina, 31/10/2024
Il Giudice
3 Dott.ssa Angela Orecchio
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