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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5336/2019 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 3.6.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'avvocato Michele Marra (c.f. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casagiove (CE), alla via Lazio n. 17 e presso il seguente indirizzo PEC: , Email_1
APPELLANTE
E
c.f. - partita iva ), rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 di procura generale alle liti in atti, dall'avvocato Anna Paola Mormino (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al viale Pinturicchio n. 204 e presso indirizzo PEC
Email_2
APPELLATA
1 E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2832/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 4.11.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
, con atto di citazione regolarmente notificato, convenne in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'avv. , per sentirlo condannare, previo Controparte_2 accertamento della responsabilità professionale, al risarcimento dei danni in suo favore, quantificati in €
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda risarcitoria l'attore dedusse di aver conferito al convenuto un incarico professionale per ottenere il risarcimento dei danni che aveva subito in seguito alle lesioni personali riportate in occasione del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto in data 30.6.2002 in Marcianise
(CE).
Espose che il professionista, in virtù dell'incarico ricevuto, aveva provveduto ad inoltrare la documentazione alla compagnia assicuratrice per l'“apertura del sinistro”, e che, dopo vani tentativi di bonario componimento stragiudiziale, aveva notificato in data 23.9.2009 al responsabile civile,
[...]
e alla l'atto di citazione con il quale li aveva convenuti CP_3 Parte_2 in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Marcianise per l'udienza del 16.12.2009.
Precisò che detto giudizio, rubricato al n. 3659/2009 R.G., era stato definito con la sentenza n. 684/2012, con la quale il Giudice di Pace adito aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda per mancanza in atti della richiesta di risarcimento del danno all'assicurazione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990/1969
(nella formulazione applicabile ratione temporis). Avverso l'indicata pronuncia, il si vedeva Pt_1 costretto a proporre appello dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, con sentenza n.
2108/2016 del 28.5.2016, rigettò il gravame, confermando la sentenza impugnata.
Delineati i fatti posti a fondamento della pretesa e descritto il giudizio presupposto nei termini sopra indicati, l'attore ravvisò, in citazione, a carico del professionista convenuto, un comportamento colposo, imputando alla sua negligenza la “carenza documentale”, che aveva determinato la dichiarazione di improcedibilità della domanda e, quindi, l'esito negativo del giudizio e il mancato soddisfacimento della sua pretesa risarcitoria.
Con comparsa depositata in data 29.3.2018 si costituì in giudizio l'avv. , chiedendo di Controparte_2 essere autorizzato a chiamare in causa la per essere dalla stessa manlevato in caso Controparte_1
2 di accoglimento della domanda di condanna proposta nei suoi confronti, in virtù della polizza n.
180/156817 stipulata con (poi incorporata in e successiva Controparte_4 Controparte_1 polizza n. 334/291544329.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituì contestando, nel merito, la fondatezza Controparte_1 della pretesa attorea e, in relazione al rapporto assicurativo, l'operatività di entrambe le polizze invocate dal professionista.
La causa, istruita solo documentalmente, fu decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuì: “rigetta la domanda proposta dall'attore; condanna l'attore alla rifusione, in favore del convenuto , delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali, iva e cpa, come per legge;
condanna l'attore alla rifusione, in favore della terza chiamata , Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
In particolare, il Tribunale sottolineò la mancanza di prova in ordine al nesso causale tra la condotta colposa attribuita al professionista e il preteso danno.
Sul punto, il Tribunale rilevò, con riferimento al giudizio presupposto, che, a fronte di una sentenza in rito di improcedibilità della domanda (sentenza n. 684/2012 del Giudice di Pace di Marcianise), l'attore avrebbe potuto riproporre ex novo la domanda giudiziaria, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione del diritto vantato.
Pertanto, pur risultando omessa la produzione in giudizio della lettera di messa in mora della compagnia di assicurazione ex art. 22 L. n. 990/69, la scelta operata dall'attore di gravare la sentenza n. 684/2012 del
Giudice di Pace di Marcianise, aveva determinato una interruzione “del nesso causale tra la pregressa condotta negligente e il danno subito, in quanto la riproposizione della domanda avrebbe posto la parte nella condizione di conseguire il preteso risarcimento”(pag. 3 sentenza impugnata).
Il Tribunale, inoltre, evidenziò l'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal nel giudizio Pt_1 presupposto, sulla base di quanto era emerso dalla lettura della sentenza di secondo grado n. 2108/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, secondo cui “la genericità della descrizione del sinistro unitamente all'erronea indicazione degli effetti danni subiti dal medesimo, consentono di non ritenere provato il sinistro con conseguente rigetto dell'appello”.
In definitiva, ad avviso del primo giudice, anche nell'ipotesi in cui l'avv. avesse tenuto il CP_2 comportamento dovuto, allegando in giudizio la lettera di messa in mora, l'attore non avrebbe conseguito il riconoscimento delle sue ragioni per mancanza di prova in ordine al fatto storico su cui aveva fondato la sua pretesa risarcitoria.
Avverso detta pronuncia, con citazione ritualmente notificata in data 9.12.2019 all'avv. e in data CP_2
10.12.2019 a ha proposto tempestivo appello Controparte_1 Parte_1
3 rassegnando le seguenti conclusioni: “Modificare e riformare la sentenza di primo grado, quivi appellata ed accertare le modalità di esecuzione del sinistro come sopra esposto e come comprovato dai tentativi di giudizi promossi dal collega
, per l'effetto quantificare il danno patito dall'attore nella misura di non meno di euro 20.000,00 per danni fisici, CP_2 biologici, esistenziali e per il notevole ritardo tra il fatto evento e la data di risarcimento degli stessi, per l'effetto accertata la chiara responsabilità professionale dell'avv.to , modificare la sentenza appellata, condannarlo al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura di euro ventimila come sopra indicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge, in uno al terzo chiamato in causa dall'avv.to quale terzo CP_2 garante della posizione del convenuto debitore;
Modificare e riformare la sentenza emessa in primo grado, accertare e dichiarare che la soccombenze nel giudizio avente rg: n.3658/09 Sentenza n. 689/12 è avvenuta per esclusiva colpa professionale del convenuto il quale non ha depositato la relativa messa in mora come sopra evidenziato e per l'effetto dichiararlo responsabile del danno subito dall'attore con ogni conseguenza di legge, in quanto senza tale missiva di messa in mora si era verificata la prescrizione del diritto azionato nei confronti della atteso che il sinistro si era verificato Parte_2 in data 30\6\2002 a distanza di ben 7 anni dalla proposizione di tale giudizio di merito;
Condannare il convenuto al pagamento degli onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Michele Marra in relazione ai due gradi di giustizia. la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado”.
Con comparsa depositata il 15.5.2020 si è costituita che ha contestato l'avverso Controparte_1 gravame, così concludendo: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348 bis c.p.c. e/o l'inammissibilità del gravame ex art. 345 c.p.c. e/o, comunque, l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate dal sig. per le ragioni esposte;
2) nel merito, respingere l'appello in quanto manifestamente infondato Pt_1 in fatto ed errato in diritto per le ragioni tutte sopra esposte confermando, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2832/2019; 3) sempre nel merito, sul quantum, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, rigettare la domanda perché eccessiva, non in causalità con la condotta del professionista, inammissibile e, comunque, non provata;
4) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame, di riconoscimento di responsabilità dell'avv. , di riproposizione della domanda di manleva da parte del CP_2 professionista e di rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia, rigettare la domanda per qualsiasi posta di danno che non sia stata rigorosamente dovuta e provata, limitando in ogni caso la manleva entro il massimale previsto dalla polizza
e previa applicazione dello scoperto/franchigia; 5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
L'avv. è rimasto contumace nel giudizio di appello, benché ritualmente evocato in Controparte_2 giudizio.
All'udienza del 3.6.2025, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 § 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce un vizio di motivazione per aver il Tribunale ritenuto ancora possibile la riproposizione della domanda, benché fosse ormai decorso il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe correttamente rilevato come tra la data del sinistro
(30.6.2002) e la proposizione della domanda di risarcimento (anno 2009) fossero decorsi sette anni;
lasso di tempo in cui non vi era prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Per questo motivo, ritiene l'appellante, l'unica opzione era quella di impugnare la sentenza con la quale la sua domanda era stata dichiarata improcedibile, con il patrocinio di un nuovo difensore, nel tentativo, poi risultato vano, di porre rimedio all'evento di danno determinato dalla condotta negligente dell'avv.
. CP_2
Del resto, secondo l'appellante, la statuizione di improcedibilità della domanda, confermata in appello, comprovava ulteriormente la responsabilità del professionista rispetto all'esito negativo del giudizio presupposto, determinato dalla istruttoria non adeguata e dal mancato deposito della lettera di messa in mora della compagnia assicurativa.
Il motivo è infondato.
Appare opportuno premettere alcuni cenni in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento della responsabilità in esame, allegare il non corretto compimento dell'attività professionale, costituito dalla condotta negligente, commissiva o omissiva, posta in essere dal difensore.
Il cliente deve provare in giudizio il danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente;
deve provare quindi, che, se l'attività professionale fosse stata svolta diligentemente, ne sarebbe derivata, secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio, pur non necessariamente coincidente con l'accoglimento integrale delle proprie pretese.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, nel caso di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata (Cass., sentenza n.
10966/2004; conformi Cass., ordinanza n. 13873/2020; Cass., sentenza n. 2638/2013; Cass., sentenza n.
9917/2010).
5 Passando alla fattispecie concreta, il Tribunale facendo corretta applicazione dei ricordati principi giurisprudenziali, ha escluso la responsabilità professionale dell'avvocato per la condotta omissiva addebitatagli dall'attore, rilevando che non era stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra detta condotta e il danno.
Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che la scelta di proporre appello avverso la sentenza che aveva dichiarato improcedibile la domanda, fosse stata di per sé idonea ad interrompere il nesso causale sulla base della considerazione fattuale che la scelta corretta fosse invece quella, ancora possibile, di riproporre l'azione risarcitoria, non essendo questa all'epoca prescritta.
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha in maniera corretta considerato che l'omissione della proposizione ex novo dell'azione risarcitoria, non imputabile al professionista convenuto, è un fatto dotato di efficacia causale autonoma. La riproposizione della domanda avrebbe consentito l'accertamento giudiziale dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e un eventuale esito positivo del giudizio in favore dell'attore.
Rispetto alle conseguenze di detta omissione, appare infatti del tutto privo di efficacia causale il pregresso errore dell'avv. , al quale viene - come già rilevato dal Tribunale – addebitato dall'attore l'omessa CP_2 produzione in giudizio della lettera di messa in mora della compagnia di assicurazione ex art. 22 L. n.
990/1969.
A fronte delle esposte considerazioni, non appare dirimente la doglianza dell'appellante, esclusivamente attinente al decorso del termine di prescrizione del diritto, che assume compiuto, peraltro, ancor prima dell'introduzione del giudizio presupposto dinanzi al Giudice di Pace di Marcianise, avvenuta nell'anno
2009, in mancanza, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione.
Quest'ultima circostanza appare, invero, smentita dalla documentazione in atti, che attesta la proposizione da parte del sempre con il patrocinio dell'avv. , di un primo giudizio Pt_1 CP_2 dinanzi al Giudice di Pace di Marcianise, avente r.g. n. 1270/2002, per il risarcimento dei danni derivanti dal medesimo sinistro, definito con sentenza n. 1140/2007, pubblicata in data 3.5.2007, con la quale veniva dichiarata la domanda inammissibile, in difetto di prova della legittimazione passiva della convenuta responsabile civile.
La circostanza della proposizione di un primo giudizio nel 2002 (anno in cui si è verificato il sinistro), oltre ad essere documentalmente provata, non è contestata nei propri scritti dall'odierno appellante, il quale, anzi, attribuisce ad essa una valenza confermativa della responsabilità professionale addebitata all'avv. . CP_2
Orbene, non è revocabile in dubbio che la proposizione di una domanda giudiziale abbia efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa preteso e che, ai sensi dell'art. 2945 secondo comma,
c.c., la stessa perduri fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
6 Nel caso in esame, quindi, non può ritenersi prescritto il diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale, essendo stato il decorso del termine di prescrizione quinquennale, prima interrotto con effetti permanenti, dal 2002 al 2007, poi nuovamente interrotto, sempre con effetti permanenti, dalla notifica dell'atto di citazione in data 23.9.2009 - introduttivo del giudizio definito, in primo grado, con la sentenza di improcedibilità del Giudice di Pace di Marcianise n. 684/2012 – fino al 2016, anno in cui è stata pronunciata la sentenza n. 2108/2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del gravame. Ne consegue che, anche alla data di introduzione del presente giudizio in primo grado (anno
2018), il aveva ancora la possibilità, non essendo trascorso il termine quinquennale di Pt_1 prescrizione, di proporre l'azione risarcitoria nei confronti dei responsabili del sinistro.
Va, in ogni caso, osservato che il Tribunale ha escluso la responsabilità per colpa professionale dell'avv.to
, anche operando una valutazione prognostica negativa circa il probabile esito favorevole CP_2 dell'azione giudiziale di risarcimento danni, sulla base di quanto riportato nella sentenza n. 2108/2016 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in relazione alla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa, stante la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso. Sul punto, l'appellante non opera alcuna censura.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale, per averlo condannato alla refusione delle spese in favore del convenuto e CP_2 della chiamata in causa, Controparte_1
Quanto alla condanna al pagamento delle spese del primo grado in favore di , la doglianza Controparte_2 resta assorbita nel rigetto dell'appello, che ha confermato la soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto.
Con riferimento alla compagnia assicuratrice, chiamata in causa in primo grado dall'avv. , va CP_2 ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” ( cfr. Cass. ordinanza n. 31889/2019).
Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha correttamente posto a carico dell'attore il rimborso delle spese processuali sostenute dalla compagnia terza chiamata in garanzia, non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi descritta dalla giurisprudenza di un'iniziativa del chiamante rivelatasi palesemente arbitraria.
7 In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza e con assorbimento di ogni altra questione sollevata dall'appellata in ordine al rapporto di garanzia.
§ 3. Con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata Parte_1
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in quanto il primo Controparte_1 non ha formulato alcuna domanda nel presente grado di giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice.
Con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato, avv. , nulla va disposto sulle CP_2 spese, in quanto quest'ultimo è rimasto contumace.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_2 Controparte_1 provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
d) nulla per le spese con riguardo al rapporto processuale tra e Parte_1 [...]
; CP_2
e) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria DI LORENZO dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5336/2019 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 3.6.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione, dall'avvocato Michele Marra (c.f. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casagiove (CE), alla via Lazio n. 17 e presso il seguente indirizzo PEC: , Email_1
APPELLANTE
E
c.f. - partita iva ), rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 di procura generale alle liti in atti, dall'avvocato Anna Paola Mormino (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al viale Pinturicchio n. 204 e presso indirizzo PEC
Email_2
APPELLATA
1 E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2832/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 4.11.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
, con atto di citazione regolarmente notificato, convenne in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'avv. , per sentirlo condannare, previo Controparte_2 accertamento della responsabilità professionale, al risarcimento dei danni in suo favore, quantificati in €
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda risarcitoria l'attore dedusse di aver conferito al convenuto un incarico professionale per ottenere il risarcimento dei danni che aveva subito in seguito alle lesioni personali riportate in occasione del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto in data 30.6.2002 in Marcianise
(CE).
Espose che il professionista, in virtù dell'incarico ricevuto, aveva provveduto ad inoltrare la documentazione alla compagnia assicuratrice per l'“apertura del sinistro”, e che, dopo vani tentativi di bonario componimento stragiudiziale, aveva notificato in data 23.9.2009 al responsabile civile,
[...]
e alla l'atto di citazione con il quale li aveva convenuti CP_3 Parte_2 in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Marcianise per l'udienza del 16.12.2009.
Precisò che detto giudizio, rubricato al n. 3659/2009 R.G., era stato definito con la sentenza n. 684/2012, con la quale il Giudice di Pace adito aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda per mancanza in atti della richiesta di risarcimento del danno all'assicurazione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990/1969
(nella formulazione applicabile ratione temporis). Avverso l'indicata pronuncia, il si vedeva Pt_1 costretto a proporre appello dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, con sentenza n.
2108/2016 del 28.5.2016, rigettò il gravame, confermando la sentenza impugnata.
Delineati i fatti posti a fondamento della pretesa e descritto il giudizio presupposto nei termini sopra indicati, l'attore ravvisò, in citazione, a carico del professionista convenuto, un comportamento colposo, imputando alla sua negligenza la “carenza documentale”, che aveva determinato la dichiarazione di improcedibilità della domanda e, quindi, l'esito negativo del giudizio e il mancato soddisfacimento della sua pretesa risarcitoria.
Con comparsa depositata in data 29.3.2018 si costituì in giudizio l'avv. , chiedendo di Controparte_2 essere autorizzato a chiamare in causa la per essere dalla stessa manlevato in caso Controparte_1
2 di accoglimento della domanda di condanna proposta nei suoi confronti, in virtù della polizza n.
180/156817 stipulata con (poi incorporata in e successiva Controparte_4 Controparte_1 polizza n. 334/291544329.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituì contestando, nel merito, la fondatezza Controparte_1 della pretesa attorea e, in relazione al rapporto assicurativo, l'operatività di entrambe le polizze invocate dal professionista.
La causa, istruita solo documentalmente, fu decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuì: “rigetta la domanda proposta dall'attore; condanna l'attore alla rifusione, in favore del convenuto , delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali, iva e cpa, come per legge;
condanna l'attore alla rifusione, in favore della terza chiamata , Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
In particolare, il Tribunale sottolineò la mancanza di prova in ordine al nesso causale tra la condotta colposa attribuita al professionista e il preteso danno.
Sul punto, il Tribunale rilevò, con riferimento al giudizio presupposto, che, a fronte di una sentenza in rito di improcedibilità della domanda (sentenza n. 684/2012 del Giudice di Pace di Marcianise), l'attore avrebbe potuto riproporre ex novo la domanda giudiziaria, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione del diritto vantato.
Pertanto, pur risultando omessa la produzione in giudizio della lettera di messa in mora della compagnia di assicurazione ex art. 22 L. n. 990/69, la scelta operata dall'attore di gravare la sentenza n. 684/2012 del
Giudice di Pace di Marcianise, aveva determinato una interruzione “del nesso causale tra la pregressa condotta negligente e il danno subito, in quanto la riproposizione della domanda avrebbe posto la parte nella condizione di conseguire il preteso risarcimento”(pag. 3 sentenza impugnata).
Il Tribunale, inoltre, evidenziò l'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal nel giudizio Pt_1 presupposto, sulla base di quanto era emerso dalla lettura della sentenza di secondo grado n. 2108/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, secondo cui “la genericità della descrizione del sinistro unitamente all'erronea indicazione degli effetti danni subiti dal medesimo, consentono di non ritenere provato il sinistro con conseguente rigetto dell'appello”.
In definitiva, ad avviso del primo giudice, anche nell'ipotesi in cui l'avv. avesse tenuto il CP_2 comportamento dovuto, allegando in giudizio la lettera di messa in mora, l'attore non avrebbe conseguito il riconoscimento delle sue ragioni per mancanza di prova in ordine al fatto storico su cui aveva fondato la sua pretesa risarcitoria.
Avverso detta pronuncia, con citazione ritualmente notificata in data 9.12.2019 all'avv. e in data CP_2
10.12.2019 a ha proposto tempestivo appello Controparte_1 Parte_1
3 rassegnando le seguenti conclusioni: “Modificare e riformare la sentenza di primo grado, quivi appellata ed accertare le modalità di esecuzione del sinistro come sopra esposto e come comprovato dai tentativi di giudizi promossi dal collega
, per l'effetto quantificare il danno patito dall'attore nella misura di non meno di euro 20.000,00 per danni fisici, CP_2 biologici, esistenziali e per il notevole ritardo tra il fatto evento e la data di risarcimento degli stessi, per l'effetto accertata la chiara responsabilità professionale dell'avv.to , modificare la sentenza appellata, condannarlo al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura di euro ventimila come sopra indicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge, in uno al terzo chiamato in causa dall'avv.to quale terzo CP_2 garante della posizione del convenuto debitore;
Modificare e riformare la sentenza emessa in primo grado, accertare e dichiarare che la soccombenze nel giudizio avente rg: n.3658/09 Sentenza n. 689/12 è avvenuta per esclusiva colpa professionale del convenuto il quale non ha depositato la relativa messa in mora come sopra evidenziato e per l'effetto dichiararlo responsabile del danno subito dall'attore con ogni conseguenza di legge, in quanto senza tale missiva di messa in mora si era verificata la prescrizione del diritto azionato nei confronti della atteso che il sinistro si era verificato Parte_2 in data 30\6\2002 a distanza di ben 7 anni dalla proposizione di tale giudizio di merito;
Condannare il convenuto al pagamento degli onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Michele Marra in relazione ai due gradi di giustizia. la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado”.
Con comparsa depositata il 15.5.2020 si è costituita che ha contestato l'avverso Controparte_1 gravame, così concludendo: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e
348 bis c.p.c. e/o l'inammissibilità del gravame ex art. 345 c.p.c. e/o, comunque, l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate dal sig. per le ragioni esposte;
2) nel merito, respingere l'appello in quanto manifestamente infondato Pt_1 in fatto ed errato in diritto per le ragioni tutte sopra esposte confermando, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2832/2019; 3) sempre nel merito, sul quantum, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, rigettare la domanda perché eccessiva, non in causalità con la condotta del professionista, inammissibile e, comunque, non provata;
4) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame, di riconoscimento di responsabilità dell'avv. , di riproposizione della domanda di manleva da parte del CP_2 professionista e di rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia, rigettare la domanda per qualsiasi posta di danno che non sia stata rigorosamente dovuta e provata, limitando in ogni caso la manleva entro il massimale previsto dalla polizza
e previa applicazione dello scoperto/franchigia; 5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
L'avv. è rimasto contumace nel giudizio di appello, benché ritualmente evocato in Controparte_2 giudizio.
All'udienza del 3.6.2025, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 § 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce un vizio di motivazione per aver il Tribunale ritenuto ancora possibile la riproposizione della domanda, benché fosse ormai decorso il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe correttamente rilevato come tra la data del sinistro
(30.6.2002) e la proposizione della domanda di risarcimento (anno 2009) fossero decorsi sette anni;
lasso di tempo in cui non vi era prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Per questo motivo, ritiene l'appellante, l'unica opzione era quella di impugnare la sentenza con la quale la sua domanda era stata dichiarata improcedibile, con il patrocinio di un nuovo difensore, nel tentativo, poi risultato vano, di porre rimedio all'evento di danno determinato dalla condotta negligente dell'avv.
. CP_2
Del resto, secondo l'appellante, la statuizione di improcedibilità della domanda, confermata in appello, comprovava ulteriormente la responsabilità del professionista rispetto all'esito negativo del giudizio presupposto, determinato dalla istruttoria non adeguata e dal mancato deposito della lettera di messa in mora della compagnia assicurativa.
Il motivo è infondato.
Appare opportuno premettere alcuni cenni in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento della responsabilità in esame, allegare il non corretto compimento dell'attività professionale, costituito dalla condotta negligente, commissiva o omissiva, posta in essere dal difensore.
Il cliente deve provare in giudizio il danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente;
deve provare quindi, che, se l'attività professionale fosse stata svolta diligentemente, ne sarebbe derivata, secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio, pur non necessariamente coincidente con l'accoglimento integrale delle proprie pretese.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, nel caso di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata (Cass., sentenza n.
10966/2004; conformi Cass., ordinanza n. 13873/2020; Cass., sentenza n. 2638/2013; Cass., sentenza n.
9917/2010).
5 Passando alla fattispecie concreta, il Tribunale facendo corretta applicazione dei ricordati principi giurisprudenziali, ha escluso la responsabilità professionale dell'avvocato per la condotta omissiva addebitatagli dall'attore, rilevando che non era stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra detta condotta e il danno.
Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che la scelta di proporre appello avverso la sentenza che aveva dichiarato improcedibile la domanda, fosse stata di per sé idonea ad interrompere il nesso causale sulla base della considerazione fattuale che la scelta corretta fosse invece quella, ancora possibile, di riproporre l'azione risarcitoria, non essendo questa all'epoca prescritta.
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha in maniera corretta considerato che l'omissione della proposizione ex novo dell'azione risarcitoria, non imputabile al professionista convenuto, è un fatto dotato di efficacia causale autonoma. La riproposizione della domanda avrebbe consentito l'accertamento giudiziale dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e un eventuale esito positivo del giudizio in favore dell'attore.
Rispetto alle conseguenze di detta omissione, appare infatti del tutto privo di efficacia causale il pregresso errore dell'avv. , al quale viene - come già rilevato dal Tribunale – addebitato dall'attore l'omessa CP_2 produzione in giudizio della lettera di messa in mora della compagnia di assicurazione ex art. 22 L. n.
990/1969.
A fronte delle esposte considerazioni, non appare dirimente la doglianza dell'appellante, esclusivamente attinente al decorso del termine di prescrizione del diritto, che assume compiuto, peraltro, ancor prima dell'introduzione del giudizio presupposto dinanzi al Giudice di Pace di Marcianise, avvenuta nell'anno
2009, in mancanza, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione.
Quest'ultima circostanza appare, invero, smentita dalla documentazione in atti, che attesta la proposizione da parte del sempre con il patrocinio dell'avv. , di un primo giudizio Pt_1 CP_2 dinanzi al Giudice di Pace di Marcianise, avente r.g. n. 1270/2002, per il risarcimento dei danni derivanti dal medesimo sinistro, definito con sentenza n. 1140/2007, pubblicata in data 3.5.2007, con la quale veniva dichiarata la domanda inammissibile, in difetto di prova della legittimazione passiva della convenuta responsabile civile.
La circostanza della proposizione di un primo giudizio nel 2002 (anno in cui si è verificato il sinistro), oltre ad essere documentalmente provata, non è contestata nei propri scritti dall'odierno appellante, il quale, anzi, attribuisce ad essa una valenza confermativa della responsabilità professionale addebitata all'avv. . CP_2
Orbene, non è revocabile in dubbio che la proposizione di una domanda giudiziale abbia efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa preteso e che, ai sensi dell'art. 2945 secondo comma,
c.c., la stessa perduri fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
6 Nel caso in esame, quindi, non può ritenersi prescritto il diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale, essendo stato il decorso del termine di prescrizione quinquennale, prima interrotto con effetti permanenti, dal 2002 al 2007, poi nuovamente interrotto, sempre con effetti permanenti, dalla notifica dell'atto di citazione in data 23.9.2009 - introduttivo del giudizio definito, in primo grado, con la sentenza di improcedibilità del Giudice di Pace di Marcianise n. 684/2012 – fino al 2016, anno in cui è stata pronunciata la sentenza n. 2108/2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del gravame. Ne consegue che, anche alla data di introduzione del presente giudizio in primo grado (anno
2018), il aveva ancora la possibilità, non essendo trascorso il termine quinquennale di Pt_1 prescrizione, di proporre l'azione risarcitoria nei confronti dei responsabili del sinistro.
Va, in ogni caso, osservato che il Tribunale ha escluso la responsabilità per colpa professionale dell'avv.to
, anche operando una valutazione prognostica negativa circa il probabile esito favorevole CP_2 dell'azione giudiziale di risarcimento danni, sulla base di quanto riportato nella sentenza n. 2108/2016 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in relazione alla mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa, stante la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso. Sul punto, l'appellante non opera alcuna censura.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale, per averlo condannato alla refusione delle spese in favore del convenuto e CP_2 della chiamata in causa, Controparte_1
Quanto alla condanna al pagamento delle spese del primo grado in favore di , la doglianza Controparte_2 resta assorbita nel rigetto dell'appello, che ha confermato la soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto.
Con riferimento alla compagnia assicuratrice, chiamata in causa in primo grado dall'avv. , va CP_2 ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” ( cfr. Cass. ordinanza n. 31889/2019).
Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha correttamente posto a carico dell'attore il rimborso delle spese processuali sostenute dalla compagnia terza chiamata in garanzia, non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi descritta dalla giurisprudenza di un'iniziativa del chiamante rivelatasi palesemente arbitraria.
7 In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza e con assorbimento di ogni altra questione sollevata dall'appellata in ordine al rapporto di garanzia.
§ 3. Con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata Parte_1
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in quanto il primo Controparte_1 non ha formulato alcuna domanda nel presente grado di giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice.
Con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato, avv. , nulla va disposto sulle CP_2 spese, in quanto quest'ultimo è rimasto contumace.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_2 Controparte_1 provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
d) nulla per le spese con riguardo al rapporto processuale tra e Parte_1 [...]
; CP_2
e) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria DI LORENZO dott. Eugenio FORGILLO
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