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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/10/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANGIABENE MIRCO e dell'avv. CAMPAGNOLI GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. , CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
L'opposizione agli atti esecutivi della procedente è fondata.
Il G.E. della fase di espropriazione presso terzi ha illegittimamente ridotto la misura prevista dall'art. 545, comma 4, c.p.c. limitandola a 1/6 e non a 1/5 come previsto da legislatore.
Nessuna discrezionalità del G.E. è, infatti, prevista nella norma.
pagina 1 di 3 Sempre il G.E. ha pure ridotto l'importo del precetto (di euro 72,28) senza però indicare e fornire giustificazione alcuna dei “costi” che ha giudicato “non coperti dal titolo” e quindi in esso non includibili.
In realtà le somme precettate appaiono tutte dovute sia per quanto riguarda le anticipazioni indicate in euro 430,42 (non vi si includono quelle già indicate nel titolo esecutivo) che i compensi del precetto autoliquidati in euro 200,00 oltre spese generali al 15% e CPA (importi maturati successivamente all'ottenimento del titolo esecutivo) che risultano addirittura inferiori al valore medio (euro 236,00) per il relativo scaglione.
Nessuna delle anticipazioni indicate in precetto appare inutile a fini esecutivi e quindi deve essere posta a carico della parte esecutata ex art. 95 c.p.c. in quanto maturate in una esecuzione che può giungere a una finale assegnazione.
Da ultimo, ancora una volta senza giustificazione alcuna, il G.E. ha liquidato il compenso per la procedura di espropriazione prezzo terzi nell'importo di euro 450,00 quando il valore medio previsto dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da 1101,00 a 5200,00 euro è di euro
898,00, oltre accessori di legge.
Ciò benché l'opponente non abbia nemmeno chiesto tale intera somma limitandosi ad indicare quella, minore, di euro 552,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico del solo esecutato in base ai valori minimi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per la prima e ultima fase e medi per la seconda dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la illegittimità della ordinanza resa dal G.E. Dr. Bruno GUARALDI del tribunale di Mantova il 18 settembre 2024 nel procedimento R.G.E. 732/2024 nella parte in cui:
a) ha illegittimamente ridotto la misura prevista dall'art. 545, comma 4, c.p.c. limitandola a
1/6 invece di 1/5;
pagina 2 di 3 b) ha liquidato solo in euro 450,00 le spese di lite per la fase di espropriazione presso terzi, invece dei richiesti euro 552,00 oltre accessori di legge ed anticipazioni;
c) ha espunto euro 72,28 dalle anticipazioni indicate dalla procedente in precetto.
Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 elle spese di lite che si liquidano in euro 2088,00 per compenso tabellare per
[...] la fase di studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro
137,80 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) e C.P.A. di legge.
Mantova, 27/10/2025
Il Giudice dr. Andrea Bulgarelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANGIABENE MIRCO e dell'avv. CAMPAGNOLI GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. , CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
L'opposizione agli atti esecutivi della procedente è fondata.
Il G.E. della fase di espropriazione presso terzi ha illegittimamente ridotto la misura prevista dall'art. 545, comma 4, c.p.c. limitandola a 1/6 e non a 1/5 come previsto da legislatore.
Nessuna discrezionalità del G.E. è, infatti, prevista nella norma.
pagina 1 di 3 Sempre il G.E. ha pure ridotto l'importo del precetto (di euro 72,28) senza però indicare e fornire giustificazione alcuna dei “costi” che ha giudicato “non coperti dal titolo” e quindi in esso non includibili.
In realtà le somme precettate appaiono tutte dovute sia per quanto riguarda le anticipazioni indicate in euro 430,42 (non vi si includono quelle già indicate nel titolo esecutivo) che i compensi del precetto autoliquidati in euro 200,00 oltre spese generali al 15% e CPA (importi maturati successivamente all'ottenimento del titolo esecutivo) che risultano addirittura inferiori al valore medio (euro 236,00) per il relativo scaglione.
Nessuna delle anticipazioni indicate in precetto appare inutile a fini esecutivi e quindi deve essere posta a carico della parte esecutata ex art. 95 c.p.c. in quanto maturate in una esecuzione che può giungere a una finale assegnazione.
Da ultimo, ancora una volta senza giustificazione alcuna, il G.E. ha liquidato il compenso per la procedura di espropriazione prezzo terzi nell'importo di euro 450,00 quando il valore medio previsto dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da 1101,00 a 5200,00 euro è di euro
898,00, oltre accessori di legge.
Ciò benché l'opponente non abbia nemmeno chiesto tale intera somma limitandosi ad indicare quella, minore, di euro 552,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico del solo esecutato in base ai valori minimi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per la prima e ultima fase e medi per la seconda dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la illegittimità della ordinanza resa dal G.E. Dr. Bruno GUARALDI del tribunale di Mantova il 18 settembre 2024 nel procedimento R.G.E. 732/2024 nella parte in cui:
a) ha illegittimamente ridotto la misura prevista dall'art. 545, comma 4, c.p.c. limitandola a
1/6 invece di 1/5;
pagina 2 di 3 b) ha liquidato solo in euro 450,00 le spese di lite per la fase di espropriazione presso terzi, invece dei richiesti euro 552,00 oltre accessori di legge ed anticipazioni;
c) ha espunto euro 72,28 dalle anticipazioni indicate dalla procedente in precetto.
Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 elle spese di lite che si liquidano in euro 2088,00 per compenso tabellare per
[...] la fase di studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro
137,80 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) e C.P.A. di legge.
Mantova, 27/10/2025
Il Giudice dr. Andrea Bulgarelli
pagina 3 di 3