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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CESIRA ANNAMARIA TENUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Giusti n. 403, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Cessazione della convivenza. I Signori e vivranno separati, Parte_1 Parte_2 libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda.
2.Casa familiare. La SI.ra continuerà a risiedere nell'immobile sito ad Altopascio Parte_1
(LU), Via Gori n.10, assieme al figlio . Per_1
3.Contributo al mantenimento del figlio. Il SI. si obbliga a corrispondere a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di €. 200,00, somma che sarà Per_1 aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente intestato alla SI.ra , IBAN: [...], sino a Parte_1 quando il figlio non sarà autonomo economicamente.
1
4. Spese straordinarie. Le spese straordinarie da sostenersi per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie esse sono quelle individuate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020, e a mero titolo esemplificativo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
spese scolastiche come rette, tasse, di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, mensa, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature. Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili o urgenti e di quelle che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori quanto a loro individuazione, necessità ed ammontare. In tal caso il genitore che dovesse sostenere tale spesa ne dovrà dare informazione all'altro e, in caso di mancata risposta entro sette giorni, la richiesta si intenderà accettata. Il rimborso delle spese straordinarie effettivamente sostenute e documentate dovrà avvenire entro il mese successivo all'effettivo esborso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Fucecchio (FI) il 2/9/1989 e di aver adottato nel maggio 2003 il figlio (nato il [...]), ad oggi maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e del figlio, maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad
2 acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Fucecchio (FI) in data 2/9/1989, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fucecchio (FI) all'Atto Numero 75, Parte II, Serie A, dell'Anno 1989, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fucecchio (FI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CESIRA ANNAMARIA TENUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Giusti n. 403, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Cessazione della convivenza. I Signori e vivranno separati, Parte_1 Parte_2 libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda.
2.Casa familiare. La SI.ra continuerà a risiedere nell'immobile sito ad Altopascio Parte_1
(LU), Via Gori n.10, assieme al figlio . Per_1
3.Contributo al mantenimento del figlio. Il SI. si obbliga a corrispondere a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di €. 200,00, somma che sarà Per_1 aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente intestato alla SI.ra , IBAN: [...], sino a Parte_1 quando il figlio non sarà autonomo economicamente.
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4. Spese straordinarie. Le spese straordinarie da sostenersi per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie esse sono quelle individuate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020, e a mero titolo esemplificativo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
spese scolastiche come rette, tasse, di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, mensa, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature. Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili o urgenti e di quelle che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori quanto a loro individuazione, necessità ed ammontare. In tal caso il genitore che dovesse sostenere tale spesa ne dovrà dare informazione all'altro e, in caso di mancata risposta entro sette giorni, la richiesta si intenderà accettata. Il rimborso delle spese straordinarie effettivamente sostenute e documentate dovrà avvenire entro il mese successivo all'effettivo esborso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Fucecchio (FI) il 2/9/1989 e di aver adottato nel maggio 2003 il figlio (nato il [...]), ad oggi maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e del figlio, maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad
2 acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Fucecchio (FI) in data 2/9/1989, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fucecchio (FI) all'Atto Numero 75, Parte II, Serie A, dell'Anno 1989, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fucecchio (FI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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