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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 74/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.07.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 74/2025 su ricorso proposto da:
( ), nato a [...] il [...] e residente in Curti alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Iulianiello, 28 e (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Maddaloni alla via Roma n. 43, presso lo Studio dell'avv. Luigi Russo, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
creditori ricorrenti in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Vitulazio (CE) Strada Provinciale Parte_3
Camigliano – Vitulazio n. 6, Loc. Monticello, elettivamente domiciliata in Camigliano (CE) Via Ten.
G. Fiorillo n. 15, presso lo studio dell'Avv. Guido Fiorillo che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
creditore intervenuto per la dichiarazione della liquidazione giudiziale a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con sede in Caserta alla Via Salvatore Commaia n. 6, P. IVA , ivi P.IVA_1 elettivamente domiciliata alla Via Pollio n. 18, presso lo studio degli Avv. Nunzio Mazzocchi e Anna
Daria Provitera che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria difensiva;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE I creditori ricorrenti e ex dipendenti della adivano Parte_1 Parte_2 Controparte_1 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi la liquidazione giudiziale a carico della società a fronte del mancato pagamento da parte di quest'ultima dell'importo di € 12.974,63 (di cui € 10.806,78 a titolo di TFR ed € 1.514,24 per retribuzioni non corrisposte) ciascuno come riconosciuto in forza dei decreti ingiuntivi n. 760/2024 e n. 771/2024 emessi dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro.
Gli istanti deducevano di aver notificato il precetto alla società e di aver proceduto ad eseguire un pignoramento presso terzi, non andato a buon fine stante le dichiarazioni di quantità negative rese dai terzi pignorati.
Con ulteriore ricorso depositato il 12.05.2025 interveniva nel procedimento unitario il creditore che chiedeva anch'egli procedersi alla dichiarazione della liquidazione giudiziale nei Parte_3 confronti della in considerazione del mancato pagamento di € 45.255,20, credito Controparte_1 fondato su fatture e assegni insoluti.
Tenuto conto della incapacità della società alla corresponsione delle somme dovute, il creditore insisteva per l'accoglimento della domanda.
Con memoria difensiva depositata il 6.05.2025, si costituiva la società debitrice, la quale pur non contestando i crediti fatti valere in giudizio, eccepiva l'insussistenza dello stato di insolvenza, affermando di essere una società in equilibrio patrimoniale e di essere dotata di buona liquidità.
Eccepiva, dunque, che il mancato pagamento dei crediti in questione era sintomo non di insolvenza ma di mero inadempimento.
Il Tribunale, esaminati i bilanci, disponeva l'acquisizione di una relazione sullo stato patrimoniale della società aggiornata all'attualità e fissata l'udienza del 2.07.2025, chiedeva alla Controparte_1 di produrre prova idonea a dimostrare la propria capacità di pagare i debiti dei creditori ricorrenti e del creditore intervenuto e di far fronte, dunque, alle obbligazioni sociali nei prossimi dodici mesi.
Verificata la documentazione depositata dalla resistente, la quale dichiarava di aver dato avvio alla riscossione dei crediti portati in bilancio attraverso la proposizione di ricorsi monitori, il Tribunale riservava la decisione.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Sussiste certamente la legittimazione degli istanti che hanno agito sulla base di decreti ingiuntivi (i lavoratori) e sulla base di assegni insoluti (la società intervenuta), sicché è dimostrata la loro qualità di creditori, tanto più che i crediti fatti valere non sono contestati dalla debitrice.
Sussiste, altresì, la competenza per territorio del Tribunale adito, giacché la società resistente ha stabilito la propria sede legale - coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in Caserta, e dunque, nel circondario del Tribunale. Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 121 del codice della crisi, il quale dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
L'art. 2 lett. d) CCII da parte sua individua i soggetti sottoponibili a liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese minori, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Orbene, ricorre rispetto alla sussistenza dei requisiti dimensionali una presunzione che spettava al debitore superare attraverso la produzione dei bilanci e delle scritture contabili del triennio antecedente il deposito del ricorso.
Nella fattispecie in esame, dall'esame dei bilanci prodotti dalla società risulta che i requisiti dimensionali sopra indicati sono superati in tutti e tre gli esercizi antecedenti il deposito del ricorso
(cfr. bilanci depositati).
Ricorre altresì lo stato di insolvenza di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) consistente nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia legge fallimentare, l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità. Sintomi esteriori di insolvenza, anche in presenza di crediti cospicui come nel caso di specie, sono il mancato pagamento di imposte, di decreti ingiuntivi, l'esistenza di pignoramenti o protesti, sicchè anche in presenza di crediti attivi e di un indice di liquidità positivo, la società può essere considerata insolvente se non riesce a far fronte regolarmente ai debiti. Nella fattispecie in esame, dalla situazione patrimoniale depositata dalla resistente e aggiornata alla data del 16.06.2025, risulta che la società sebbene abbia un indice di liquidità di 1,36 non è dotata di disponibilità finanziaria sufficiente a soddisfare nel breve period le obbligazioni assunte. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sullo stato di insolvenza si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo fallimentare ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass. 14.10.2022, n. 30284;
Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008; in senso conforme alla prima parte del principio, cfr. Cass. n. 9760 del 2011). Orbene, seppure nel caso di specie, la società abbia appostato in bilancio crediti per oltre 300.000,00 alcuna informazione rispetto alla riscossione di tali crediti è stata in grado di fornire, nel senso che non ricorrono notizie sul se tali crediti siano litigiosi, se siano contestati o se i soggetti nei cui confronti sono vantati siano solvibili o a loro volta in stato di crisi o di insolvenza.
Ne consegue che la presenza di crediti da riscuotere e l' apparente equilibrio patrimoniale non sono elementi sufficienti a ritenere escluso lo stato di insolvenza, alla luce del mancato pagamento dei debiti scaduti accertati.
Va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con sede in Caserta alla Via Via Salvatore Commaia n. 6, P. IVA;
P.IVA_1
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso in sostituzione della Dr.ssa Valeria Castaldo;
Nomina curatore l'Avv. Brunella Cercone;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 13.11.2025 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Santa Maria Capua Vetere, 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.07.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 74/2025 su ricorso proposto da:
( ), nato a [...] il [...] e residente in Curti alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Iulianiello, 28 e (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Maddaloni alla via Roma n. 43, presso lo Studio dell'avv. Luigi Russo, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
creditori ricorrenti in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Vitulazio (CE) Strada Provinciale Parte_3
Camigliano – Vitulazio n. 6, Loc. Monticello, elettivamente domiciliata in Camigliano (CE) Via Ten.
G. Fiorillo n. 15, presso lo studio dell'Avv. Guido Fiorillo che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
creditore intervenuto per la dichiarazione della liquidazione giudiziale a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con sede in Caserta alla Via Salvatore Commaia n. 6, P. IVA , ivi P.IVA_1 elettivamente domiciliata alla Via Pollio n. 18, presso lo studio degli Avv. Nunzio Mazzocchi e Anna
Daria Provitera che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria difensiva;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE I creditori ricorrenti e ex dipendenti della adivano Parte_1 Parte_2 Controparte_1 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi la liquidazione giudiziale a carico della società a fronte del mancato pagamento da parte di quest'ultima dell'importo di € 12.974,63 (di cui € 10.806,78 a titolo di TFR ed € 1.514,24 per retribuzioni non corrisposte) ciascuno come riconosciuto in forza dei decreti ingiuntivi n. 760/2024 e n. 771/2024 emessi dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro.
Gli istanti deducevano di aver notificato il precetto alla società e di aver proceduto ad eseguire un pignoramento presso terzi, non andato a buon fine stante le dichiarazioni di quantità negative rese dai terzi pignorati.
Con ulteriore ricorso depositato il 12.05.2025 interveniva nel procedimento unitario il creditore che chiedeva anch'egli procedersi alla dichiarazione della liquidazione giudiziale nei Parte_3 confronti della in considerazione del mancato pagamento di € 45.255,20, credito Controparte_1 fondato su fatture e assegni insoluti.
Tenuto conto della incapacità della società alla corresponsione delle somme dovute, il creditore insisteva per l'accoglimento della domanda.
Con memoria difensiva depositata il 6.05.2025, si costituiva la società debitrice, la quale pur non contestando i crediti fatti valere in giudizio, eccepiva l'insussistenza dello stato di insolvenza, affermando di essere una società in equilibrio patrimoniale e di essere dotata di buona liquidità.
Eccepiva, dunque, che il mancato pagamento dei crediti in questione era sintomo non di insolvenza ma di mero inadempimento.
Il Tribunale, esaminati i bilanci, disponeva l'acquisizione di una relazione sullo stato patrimoniale della società aggiornata all'attualità e fissata l'udienza del 2.07.2025, chiedeva alla Controparte_1 di produrre prova idonea a dimostrare la propria capacità di pagare i debiti dei creditori ricorrenti e del creditore intervenuto e di far fronte, dunque, alle obbligazioni sociali nei prossimi dodici mesi.
Verificata la documentazione depositata dalla resistente, la quale dichiarava di aver dato avvio alla riscossione dei crediti portati in bilancio attraverso la proposizione di ricorsi monitori, il Tribunale riservava la decisione.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Sussiste certamente la legittimazione degli istanti che hanno agito sulla base di decreti ingiuntivi (i lavoratori) e sulla base di assegni insoluti (la società intervenuta), sicché è dimostrata la loro qualità di creditori, tanto più che i crediti fatti valere non sono contestati dalla debitrice.
Sussiste, altresì, la competenza per territorio del Tribunale adito, giacché la società resistente ha stabilito la propria sede legale - coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in Caserta, e dunque, nel circondario del Tribunale. Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 121 del codice della crisi, il quale dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
L'art. 2 lett. d) CCII da parte sua individua i soggetti sottoponibili a liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese minori, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei nei tre anni antecedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Orbene, ricorre rispetto alla sussistenza dei requisiti dimensionali una presunzione che spettava al debitore superare attraverso la produzione dei bilanci e delle scritture contabili del triennio antecedente il deposito del ricorso.
Nella fattispecie in esame, dall'esame dei bilanci prodotti dalla società risulta che i requisiti dimensionali sopra indicati sono superati in tutti e tre gli esercizi antecedenti il deposito del ricorso
(cfr. bilanci depositati).
Ricorre altresì lo stato di insolvenza di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) consistente nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia legge fallimentare, l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità. Sintomi esteriori di insolvenza, anche in presenza di crediti cospicui come nel caso di specie, sono il mancato pagamento di imposte, di decreti ingiuntivi, l'esistenza di pignoramenti o protesti, sicchè anche in presenza di crediti attivi e di un indice di liquidità positivo, la società può essere considerata insolvente se non riesce a far fronte regolarmente ai debiti. Nella fattispecie in esame, dalla situazione patrimoniale depositata dalla resistente e aggiornata alla data del 16.06.2025, risulta che la società sebbene abbia un indice di liquidità di 1,36 non è dotata di disponibilità finanziaria sufficiente a soddisfare nel breve period le obbligazioni assunte. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sullo stato di insolvenza si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo fallimentare ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass. 14.10.2022, n. 30284;
Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008; in senso conforme alla prima parte del principio, cfr. Cass. n. 9760 del 2011). Orbene, seppure nel caso di specie, la società abbia appostato in bilancio crediti per oltre 300.000,00 alcuna informazione rispetto alla riscossione di tali crediti è stata in grado di fornire, nel senso che non ricorrono notizie sul se tali crediti siano litigiosi, se siano contestati o se i soggetti nei cui confronti sono vantati siano solvibili o a loro volta in stato di crisi o di insolvenza.
Ne consegue che la presenza di crediti da riscuotere e l' apparente equilibrio patrimoniale non sono elementi sufficienti a ritenere escluso lo stato di insolvenza, alla luce del mancato pagamento dei debiti scaduti accertati.
Va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. con sede in Caserta alla Via Via Salvatore Commaia n. 6, P. IVA;
P.IVA_1
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso in sostituzione della Dr.ssa Valeria Castaldo;
Nomina curatore l'Avv. Brunella Cercone;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 13.11.2025 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Santa Maria Capua Vetere, 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta