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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 999/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 999/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 22.10.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in via Venezia, n. 17 - 88900 C.F._1
CROTONE – presso lo studio dell'avv. MESORACA MARIANGELA (cod. fisc.
, CodiceFiscale_2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in via Venezia, n. 17 - 88900 C.F._3
CROTONE - presso lo studio dell'avv. MESORACA MARIANGELA (cod. fisc.
1 , CodiceFiscale_2 Email_1
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 09.09.2025,
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 26.07.2008, in
CROTONE, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n.
129 – parte II – serie A – anno 2008;
- di non aver avuto figli;
- che con decreto n. 4253/2022, emesso in data 09.06.2022 (R.G. n. 51/2022), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
- che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, seppur parzialmente, omologate con la sentenza di separazione.
Con decreto del 18.09.2025, il Presidente dott.ssa Angiuli, assegnava la causa all'odierno Giudice rel. e fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
In data 14.10.2025 il difensore delle parti depositava, per entrambe le parti, note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano
2 alle condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.09.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 22.10.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di
Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni concordate dai coniugi, nei seguenti termini:
“i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza, anche all'estero;
- il sig. corrisponderà, entro giorno 30 di ciascun mese, Parte_2
alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 (euro Parte_1
quattrocento/00), quale contributo di mantenimento della medesima, non essendo la stessa autosufficiente”.
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi, risultano equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...] cod. fisc. e
[...] C.F._1
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
(matrimonio celebrato con rito concordatario il C.F._3
26/07/2008, in CROTONE, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 129 – parte II – serie A – anno 2008 – come certificato in atti) ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Crotone, in data
20/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 999/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 22.10.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in via Venezia, n. 17 - 88900 C.F._1
CROTONE – presso lo studio dell'avv. MESORACA MARIANGELA (cod. fisc.
, CodiceFiscale_2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in via Venezia, n. 17 - 88900 C.F._3
CROTONE - presso lo studio dell'avv. MESORACA MARIANGELA (cod. fisc.
1 , CodiceFiscale_2 Email_1
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 09.09.2025,
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 26.07.2008, in
CROTONE, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n.
129 – parte II – serie A – anno 2008;
- di non aver avuto figli;
- che con decreto n. 4253/2022, emesso in data 09.06.2022 (R.G. n. 51/2022), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
- che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, seppur parzialmente, omologate con la sentenza di separazione.
Con decreto del 18.09.2025, il Presidente dott.ssa Angiuli, assegnava la causa all'odierno Giudice rel. e fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
In data 14.10.2025 il difensore delle parti depositava, per entrambe le parti, note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano
2 alle condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.09.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 22.10.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di
Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni concordate dai coniugi, nei seguenti termini:
“i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza, anche all'estero;
- il sig. corrisponderà, entro giorno 30 di ciascun mese, Parte_2
alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 (euro Parte_1
quattrocento/00), quale contributo di mantenimento della medesima, non essendo la stessa autosufficiente”.
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi, risultano equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...] cod. fisc. e
[...] C.F._1
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
(matrimonio celebrato con rito concordatario il C.F._3
26/07/2008, in CROTONE, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 129 – parte II – serie A – anno 2008 – come certificato in atti) ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Crotone, in data
20/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
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