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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2223 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2223/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto emesso in data 7.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA ALBANI N. 49, presso lo studio dell'avv. SCIRE' TULLIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
ina via Valpolicella n. 20/B, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ITALIA N. 7, presso lo studio dell'avv. LO CARMINE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 2.7.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 06/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 5.8.1998.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 5.8.1998 in Comune di Siracusa;
pagina 1 di 4 - che dall'unione sono nati i figli il 15.9.1999, ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, il 4.7.2003, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2 [...]
il 9.9.2008; Persona_3
- di essersi separati consensualmente con verbale del 18.1.2021, omologato con decreto n. 72/2021, emesso da questo Tribunale in data 18.2.2021, depositato in data 22.2.2021 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento (rectius, della cessazione degli effetti civili1) del matrimonio alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio, celebrato con il rito religioso, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa dell'anno 1998, atto n. 332, parte II, serie A, scegliendo il regime di separazione dei beni;
ordinare al Comune di Siracusa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
- omologare la regolamentazione di cui appresso e segnatamente:
1. La figlia minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3
prevalente presso il padre.
2. Il diritto di visita materno, tenuto conto del fatto che la sig,.ra stabilmente presso la Parte_2 città di Verona, verrà regolamentato secondo liberi accordi con l'ex marito, tenuto conto delle esigenze scolastiche della minore. In mancanza di accordo: per almeno cinque giorni consecutivi al mese in Siracusa;
nel periodo natalizio dalla sospensione dell'attività scolastica fino al 30 dicembre gli anni pari e dal 30 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica gli anni dispari;
nel periodo estivo per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e per dieci giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
per i restanti periodi di vacanza si osserverà il periodo dell'alternanza (ad esempio, nel periodo pasquale alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo).
3. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile essendo economicamente indipendenti.
4. Le spese ordinarie per il mantenimento dei figli , studente universitario e Per_2 Persona_4
saranno sostenute interamente dal sig. , mentre quelle straordinarie
[...] Parte_1
saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, per la cui individuazione ci si riporta alle “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Siracusa.
All'esito dell'udienza del 6.2.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli pagina 2 di 4 effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a Persona_3 disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli , Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e parte integrante Persona_3 dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 5.8.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
1998 (Anno 1998 – n. 332 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore ed al figlio Persona_3
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e provvede in conformità alle stesse;
Per_2
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7.02.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2223/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto emesso in data 7.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA ALBANI N. 49, presso lo studio dell'avv. SCIRE' TULLIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
ina via Valpolicella n. 20/B, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ITALIA N. 7, presso lo studio dell'avv. LO CARMINE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 2.7.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 06/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 5.8.1998.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 5.8.1998 in Comune di Siracusa;
pagina 1 di 4 - che dall'unione sono nati i figli il 15.9.1999, ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, il 4.7.2003, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2 [...]
il 9.9.2008; Persona_3
- di essersi separati consensualmente con verbale del 18.1.2021, omologato con decreto n. 72/2021, emesso da questo Tribunale in data 18.2.2021, depositato in data 22.2.2021 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento (rectius, della cessazione degli effetti civili1) del matrimonio alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio, celebrato con il rito religioso, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa dell'anno 1998, atto n. 332, parte II, serie A, scegliendo il regime di separazione dei beni;
ordinare al Comune di Siracusa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
- omologare la regolamentazione di cui appresso e segnatamente:
1. La figlia minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3
prevalente presso il padre.
2. Il diritto di visita materno, tenuto conto del fatto che la sig,.ra stabilmente presso la Parte_2 città di Verona, verrà regolamentato secondo liberi accordi con l'ex marito, tenuto conto delle esigenze scolastiche della minore. In mancanza di accordo: per almeno cinque giorni consecutivi al mese in Siracusa;
nel periodo natalizio dalla sospensione dell'attività scolastica fino al 30 dicembre gli anni pari e dal 30 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica gli anni dispari;
nel periodo estivo per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e per dieci giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
per i restanti periodi di vacanza si osserverà il periodo dell'alternanza (ad esempio, nel periodo pasquale alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo).
3. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile essendo economicamente indipendenti.
4. Le spese ordinarie per il mantenimento dei figli , studente universitario e Per_2 Persona_4
saranno sostenute interamente dal sig. , mentre quelle straordinarie
[...] Parte_1
saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, per la cui individuazione ci si riporta alle “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Siracusa.
All'esito dell'udienza del 6.2.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli pagina 2 di 4 effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a Persona_3 disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli , Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e parte integrante Persona_3 dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 5.8.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
1998 (Anno 1998 – n. 332 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore ed al figlio Persona_3
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e provvede in conformità alle stesse;
Per_2
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7.02.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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