Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3849/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 27 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3849 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, elettivamente domiciliata in Santa Croce sull'Arno (PI) alla Via Giorgio Morandi n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Sergio Picchi e dell'avv. Giorgio Leoncini che la rappresentano e difendono, giusta procura su foglio separato ma da intendersi come apposta in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c.;
RICORRENTE E
, in persona del in carica, rappresentato e difeso, Controparte_1 CP_2 ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze del 22/04/2025, domiciliati per il presente procedimento presso l , sito in Firenze alla Via Controparte_3 Mannelli n. 113; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 29.11.2024 e ritualmente notificato, la docente ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “1- Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il per Controparte_1 supplenza temporanea (come sopra specificato) e relativo agli anni scolastici 2021-2022 (cfr. Doc. n. 5) e per l'effetto, condannare il , in persona del pro-tempore (c.f. Controparte_1 CP_2
), al pagamento delle differenze retributive quantificate, in € 1.490,14, ovvero la somma maggiore o P.IVA_1 minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione del-la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 (anno scolastico in corso) e, per l'effetto, condannare il
[...]
(c.f. ), in persona del pro-tempore, alla corresponsione della Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sud-detta Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 relativamente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente negli anni scolastici innanzi citati. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere le CP_1 domande proposte dalla ricorrente relative alla corresponsione della RPD per le supplenze brevi e saltuarie, annualità 2021/2022, così come quelle relative all'attribuzione della Carta docente per l'annualità 2020/2021.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che le domande svolte dalla docente siano fondate nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre.
5. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , CP_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
6. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).
7. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.
8. D'altro canto, l'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
9. E l'art. 64 del citato C.C.N.L. stabilisce che: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
10. In merito alla conformità delle disposizioni normative sopra richiamate alla disciplina eurounitaria è, quindi, intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C- 450/21, rilevando l'astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato quanto segue: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EURO 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “ anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , CP_1 e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza.”. CP_1 11. La Corte ha, inoltre, colto l'occasione per ribadire principi di diritto dalla stessa più volte affermati, in base ai quali “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).”. 12. La Suprema Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza n. 29961/2023, ha, a sua volta, affermato i seguenti principi di diritto:- “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.”;- “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. 13. Con riguardo agli anni scolastici in relazione ai quali la ricorrente rivendica nel presente giudizio il diritto all'attribuzione della Carta Docente (ossia, gli a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e al corrente anno scolastico 2024-2025 – si vedano al riguardo i contratti depositati che non riguardano l'a.s. 2023/2024), ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente debba trovare accoglimento anche con riguardo all'a.s. 2020/2021. Ancorché la ricorrente abbia osservato in detto anno scolastico, nell'ambito di ciascuno dei due contratti sottoscritti fino al 30 giugno, un orario part time inferiore al 50% dell'orario completo, quantomeno in caso di incarichi di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o di supplenza docente annuale (31 agosto), alla luce della summenzionata pronuncia della Corte di Cassazione, deve ravvisarsi la sussistenza del presupposto normativo per l'attribuzione del beneficio in parola, rappresentato, secondo lo stesso giudice di legittimità, dalla “didattica annua”. Tratasi, infatti, “in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.”, a nulla rilevando, pertanto, la misura dell'eventuale orario part time osservato dal docente, dal momento che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua”…”. Afferma, del resto, la Corte che “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Si ritiene, pertanto, che la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente nell'a.s. 2020/2021 sia in concreto pienamente comparabile, sul piano didattico-temporale (didattica annua), a quella dei docenti di ruolo. Per quanto riguarda le ulteriori annualità oggetto di domanda, preso atto dell'assenza di contestazioni specifiche (v. art. 115 c.p.c.) da parte del convenuto in ordine alla sussistenza in concreto dei fatti costitutivi del diritto azionato, deve CP_1 riconoscersi alla docente il diritto alla percezione del beneficio per cui è causa. 17. Dallo stato matricolare in atti risulta, infatti, che la ricorrente, alla data odierna, è dipendente a tempo determinato del convenuto, essendo in corso di esecuzione, per l'a.s. 2024/2025, un contratto di lavoro subordinato a CP_1 tempo determinato, con decorrenza 05.09.2024 e cessazione al 30.06.2025. 18. Ne consegue che, disapplicata la normativa nazionale sopra esaminata per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, la ricorrente ha diritto a ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna delle annualità oggetto di domanda, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
19. Quanto all'ulteriore capo di domanda di cui al ricorso, appare dirimente rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni che il Tribunale condivide e alle quali integralmente si riporta (anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), ha chiarito che: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (così, Cass. n. 20015/2018). 20. Il suddetto principio di diritto è stato, tra l'altro, successivamente ribadito dal giudice di legittimità (v. Cass. n. 6293/2020), che ha affermato quanto segue: “… è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
…”. 21. L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso e, quindi, l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il convenuto nell'a.s. 2021/2022, per supplenza breve e saltuaria, dal CP_1 5.10.2021 al 10.6.2022, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (come risultanti dai cedolini in atti), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo.
22. Rilevata la non specifica contestazione del conteggio depositato da parte ricorrente unitamente all'atto introduttivo (doc. 13), le differenze retributive maturate dalla ricorrente sono da quantificarsi nella somma capitale lorda di € 1.490,14.
23. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
24. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia (per entrambi i capi di domanda) e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del , con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire, per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli a.s. 2020/2021, Controparte_1 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il convenuto nell'a.s. 2021/2022 per supplenza breve e saltuaria dal 5.10.2021 CP_1 al 10.6.2022, e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, in CP_1 ragione dei giorni di lavoro effettivamente da quantificarsi nella somma complessiva capitale lorda di € CP_5 1.490,14=, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida CP_1 complessivamente in € 700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani