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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/10/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3772 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. CAPONI GIANPAOLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SIRTORI ORNELLA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - sede
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni
Emettere pronuncia parziale in punto status
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con Sentenza n. 2289/2018 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 21 settembre 2018. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. I. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza per la pronuncia in ordine alle ulteriori questioni;
PQM
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e osì provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da in ARLATE (LC) in data 17 luglio 2004 e Parte_3 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ARLATE (LC) all'atto n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2004. II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ARLATE (LC), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 23 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. CAPONI GIANPAOLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SIRTORI ORNELLA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - sede
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni
Emettere pronuncia parziale in punto status
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con Sentenza n. 2289/2018 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 21 settembre 2018. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. I. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza per la pronuncia in ordine alle ulteriori questioni;
PQM
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e osì provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da in ARLATE (LC) in data 17 luglio 2004 e Parte_3 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ARLATE (LC) all'atto n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2004. II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ARLATE (LC), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 23 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti