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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6985 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AL ZI ha pronunciato in data 07.10.2025, all'esito dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3554/2025 Ruolo Generale lavoro e previdenza
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Romano e dall'avv. Stefano Russo. opponente
E
in persona del presidente p. t. e legale rappresentante, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
nonché
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Rossi. opposti oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.02.2025 l'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249026238533 notificata in data 07.01.25 scaturente dai seguenti AVA: n. identificativo 37120180002469557000, presuntivamente notificata in data
25.06.2018, avente ad oggetto presunti crediti contributivi relativi a premi scaduti nell'anno 2017, per l'importo totale di euro 3456,80 comprensivo di interessi e spese successive;
n. identificativo
37120180017387262000 presuntivamente notificata in data 08.1.2019, avente ad oggetto presunti crediti contributivi relativi a premi scaduti nell'anno 2018, per l'importo totale di euro 2271,85
1 comprensivo di interessi e spese successive;
n. 37120190014885444000 presuntivamente notificata in data 13.1.2020, avente ad oggetto presunti crediti contributivi relativi a premi scaduti nell'anno
2018, per l'importo totale di euro 4432,44 comprensivo di interessi e spese successive;
n.
37120210004237415000 presuntivamente notificata in data 20.12.2021, avente ad oggetto presunti crediti contributivi relativi a premi scaduti nell'anno 2019, per l'importo totale di euro 4162,86 comprensivo di interessi e spese successive;
n.3712022000815067000 presuntivamente notificata in data 16.08.2022, avente ad oggetto presunti crediti contributivi relativi a premi scaduti nell'anno
2020, per l'importo totale di euro 4449,56 comprensivo di interessi e spese successive.
Egli ha dedotto la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
ha eccepito la prescrizione e la decadenza nonché vizi formali dell'intimazione di pagamento e ha concluso chiedendo di “In via preliminare revocare o comunque sospendere la provvisoria esecuzione del ruolo sussistendo gravi motivi, e comunque in quanto emesso in violazione degli artt. 21 e 24, D. Lgs n. 46/99 ed in forza della normativa richiamata e non nel presente atto, ma comunque applicabile al caso di specie;
B) accertare i relativi avvisi di addebito da cui scaturirebbe l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso, non sono mai stati notificati alla ricorrente e quindi dichiarare le stesse nulle e/o annullarle;
C) accertare e dichiarare che
[...]
ha azionato una procedura in violazione dei dettami normativi, così come richiamati Controparte_2 nell'atto; D) per l'effetto dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento notificata dal Controparte_2
; E) in subordine qualora il Concessionario fornisca la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di
[...] cui all'allegato prospetto e sulla quale fonda il diritto ad agire in executiviis, dichiarare che i presunti creditori sono incorsi nell'eccepita prescrizione e/o decadenza, per l'effetto annullare le cartelle di pagamento e l'iscrizione a ruolo delle somme non dovute;
F) ancora, qualora il Concessionario dovesse depositare le copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento si chiede sin d'ora disporsi la produzione in giudizio degli originali, e dichiararsi le stesse giuridicamente nulle e/o inesistenti. Dichiarare, altresì, il Concessionario decaduto dal diritto di esigere le somme richieste in forza della vigente normativa, per non aver rispettato i termini in essa previsti. G) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre i.v.a. c.p.a. con attribuzione in favore del procuratore costituito per fattane anticipazione”.
L' , costituitosi tempestivamente, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza di CP_1 interesse ad agire;
la rituale notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, a mezzo posta raccomandata A/R presso l'indirizzo di residenza della parte ricorrente e la conseguente inammissibilità e/o tardività dell'opposizione, stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica gli avvisi di addebito;
il difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo;
la genericità dell'eccezione di decadenza e comunque la sua inapplicabilità all'AVA per il quale non vi è più alcuna iscrizione a ruolo. Ha quindi chiesto “in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
2 , costituitosi tempestivamente, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva riguardo CP_3 alle contestazioni sulla notifica degli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione proposta per la sua tardività, considerando la data di notifica degli AVA;
il mancato decorso della prescrizione, anche in considerazione della sospensione della prescrizione per emergenza covid 19
– dal 08.03.2020 al 31.08.2021 - di tutti i crediti oggetto di riscossione prevista dall'art. 68 del D.L.
n. 18/2020; ha contestato i vizi formali dell'intimazione. Ha quindi chiesto di “a) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del riguardo alle Controparte_4 contestazioni relative agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione relativamente alle censure che attengono agli CP_ accertamenti perché proposte tardivamente;
c) in via gradata, rigettare l'opposizione per la sua infondatezza in fatto ed in diritto;
d) condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Indi, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
L'azione risulta intentata a seguito della notifica il 07.01.2025 a mezzo PEC di un'intimazione di pagamento, scaturente, per quanto di interesse in questa sede, da plurimi avvisi di addebito relativi a pretese rivendicate dall . CP_1
Sul piano generale, l'intimazione di pagamento costituisce l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr
602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine
(anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n.3021). L'intimazione di pagamento ha efficacia per un anno dalla sua notifica (termine che ha sostituito gli originari 180 giorni, per effetto delle modifiche di cui al Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 26).
Il contribuente, legittimato a resistere alla minaccia di esecuzione (dovendo l'intimazione assimilarsi al precetto), può investire il Giudice adito di vizi propri, sia formali che sostanziali dell'intimazione nonché della c.d tutela recuperatoria, ai sensi dell'art. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c.
Avuto riguardo al caso in esame, il ricorrente risulta avere proposto l'opposizione al fine di dedurre l'omessa notifica degli atti presupposti ed eccepire la prescrizione delle pretese azionate, ai
3 sensi dell'art.3, comma 9 della legge 335/95; nonché vizi propri dell'intimazione (cfr. ricorso introduttivo).
Orbene, nell'ottica di recuperare la tutela di merito per eccepire la prescrizione dei crediti, assertivamente preclusa per effetto dell'omessa notifica degli atti presupposti, l'opponente ha rispettato l'onere di agire nei 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
La legittimazione passiva in ordine alla notifica degli AVA è dell ai sensi dell'art. 30 D.L. CP_1
78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, secondo cui la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente;
parimenti l è l'unico legittimato passivo in punto di prescrizione. A CP_1 tale riguardo, va dato atto della recente pronuncia della Cassazione civile sez. un., 08/03/2022,
n.7514 che adita in ordine all'individuazione del legittimato passivo nei giudizi in cui viene in discussione l'azione di merito “cd. tardiva recuperatoria” ex art. 24 dlgs 46/99, ha risolto il contrasto giurisprudenziale, con l'affermazione di regole processuali chiare e precise e del tutto condivisibili.
A tale pronuncia il Giudicante presta integrale adesione, trascrivendo, ex art. 118 disp att c.p.c. le parti motivazionali rilevanti.
In particolare, la Cassazione a SU ha statuito che “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n.
1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero
- si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia
4 attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di
"legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n. 5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243).
Dalla suddetta sentenza è possibile quindi ricavare la regola che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio
L'Istituto previdenziale in quanto onerato, ha provato che gli avvisi di addebiti per cui è causa risultano notificati alle date indicate da parte ricorrente, a mezzo posta raccomandata A/R presso l'indirizzo di residenza della parte ricorrente in Corso Italia 256, 80010 Quarto (NA), perfezionatisi tutti mediante consegna al ricevente, tranne l'AVA n. 371 2019 00148854 44 000 perfezionatosi per compiuta giacenza (cfr. all. n. 1 – 3). Il procedimento notificatorio adottato dall segue le regole CP_1 del servizio postale ordinario.
La Corte di Cassazione ha già chiarito (Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014;
Cass.14501/2016) che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del
1998, articolo 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, articolo 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (cfr. Corte di Cassazione, sez. vi civile – ordinanza n. 15834 del 23 giugno 2017, conf. Ord. 2339/2021).
La Corte suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr. Cassazione sentenza 10 aprile
2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo Cass. 19/1/2017
n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento
5 alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. La Cass. n.1091 del 17 gennaio
2013 ha confermato la validità della notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sussiste alcun obbligo ulteriore per , secondo la Cassazione in CP_5 quanto l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro,
l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi lo riceve è attestata dall'agente postale. Il documento principe resta la “relata” compilata dall'agente postale al momento del recapito. L'unico adempimento è la sottoscrizione della ricevuta di ritorno e del registro di consegna (cfr. Cass sentenza n. 5898 del 24.03.2015).
All'udienza odierna, successiva alla costituzione dell , l'opponente non ha preso alcuna CP_1 specifica posizione in ordine alla prova documentale offerta dall , come sarebbe stato suo onere, CP_1 limitandosi a chiedere un rinvio per note difensive, in contrasto con i principi di concentrazione ed oralità del rito del lavoro;
ha invece contestato l'idoneità degli atti interruttivi depositati da e CP_3 rappresentati da due intimazioni di pagamento precedenti a quelle per cui è causa.
In conseguenza della corretta notifica dell'avviso di addebito sottostante l'intimazione di pagamento, l'opposizione, proposta in chiave esclusivamente recuperatoria, va rigettata siccome tardiva e tale conclusione assorbe anche il vizio di decadenza.
Quanto alla prescrizione successiva alla formazione del titolo para-giurisdizionale, il nuovo corso prescrizionale è da ritenersi quinquennale, seguendo lo stesso regime dei contributi pretesi
6 dall'ente (cfr. sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 23397/2016). Dalla data di notifica di ciascun AVA, a decorrere da quella avvenuta in data 25.06.2018 è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Durante il quinquennio successivo a tale data, la prescrizione risulta sospesa a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19, per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di 311 giorni (gg. 129 + 182) per cui la prescrizione sarebbe conclusivamente venuta a scadere il 02/05/2024.
Gli atti interruttivi prodotti ed intervenuti medio tempore, sono risultati essere;
un'intimazione di pagamento n.071 2022 90200955 17/000 notificata in data 19.12.2022 a mezzo raccomandata ritirata da persona di famiglia, scaturente, tra gli altri, dagli avvisi di addebito nn.
37120180002469557000, n. 37120180017387262000, n.37120190014885444000, n.
37120210004237415000; un'intimazione di pagamento n. 071 2022 90066217 36/000 notificata il
18.01.2023 scaturente dagli AVA nn. 37120180002469557000, 37120180017387262000, n.
37120190014885444000 ritirata da familiare (cognata). Per la corretta notifica di tali intimazioni, siccome avvenuta a mezzo di raccomandata ordinaria e quindi soggette alle regole del servizio postale ordinario, valgono le stesse considerazioni sopra enunciate dalla Scrivente in ordine alla validità del procedimento notificatorio. Vanno quindi disattese le deduzioni formulate all'odierna udienza dall'opponente tese ad infirmare la sua validità dal momento che la qualifica di familiare e la pertinenza dell'indirizzo all'opponente non risultano contestate ed integrano una sufficiente presunzione di conoscibilità dell'atto recapitato.
Non risulta compresa nelle predette intimazioni, l'AVA n.3712022000815067000 ma, considerando la data della notifica del predetto AVA (16.08.2022) la prescrizione era ancora in corso alla data della notifica dell'intimazione per cui è causa.
Da ultimo, i vizi formali dell'intimazione -per i quali la legittimazione è del concessionario- sono ascrivibili al novero delle doglianze formali, investendo il quomodo e non l'an dell'azione esecutiva e risultano essere tardivi dal momento che l'intimazione notificata il 07.01.2025, è stata impugnata solo il 13.02.2025, quindi oltre il termine di 20 gg ex art. 617, 1° comma c.p.c.
All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione e nei limiti segnati dai motivi di censura, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione;
7 condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno dei convenuti in € 1.511,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 07.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AL ZI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AL ZI ha pronunciato in data 07.10.2025, all'esito dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3554/2025 Ruolo Generale lavoro e previdenza
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Romano e dall'avv. Stefano Russo. opponente
E
in persona del presidente p. t. e legale rappresentante, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
nonché
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Rossi. opposti oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.02.2025 l'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249026238533 notificata in data 07.01.25 scaturente dai seguenti AVA: n. identificativo 37120180002469557000, presuntivamente notificata in data
25.06.2018, avente ad oggetto presunti crediti contributivi relativi a premi scaduti nell'anno 2017, per l'importo totale di euro 3456,80 comprensivo di interessi e spese successive;
n. identificativo
37120180017387262000 presuntivamente notificata in data 08.1.2019, avente ad oggetto presunti crediti contributivi relativi a premi scaduti nell'anno 2018, per l'importo totale di euro 2271,85
1 comprensivo di interessi e spese successive;
n. 37120190014885444000 presuntivamente notificata in data 13.1.2020, avente ad oggetto presunti crediti contributivi relativi a premi scaduti nell'anno
2018, per l'importo totale di euro 4432,44 comprensivo di interessi e spese successive;
n.
37120210004237415000 presuntivamente notificata in data 20.12.2021, avente ad oggetto presunti crediti contributivi relativi a premi scaduti nell'anno 2019, per l'importo totale di euro 4162,86 comprensivo di interessi e spese successive;
n.3712022000815067000 presuntivamente notificata in data 16.08.2022, avente ad oggetto presunti crediti contributivi relativi a premi scaduti nell'anno
2020, per l'importo totale di euro 4449,56 comprensivo di interessi e spese successive.
Egli ha dedotto la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
ha eccepito la prescrizione e la decadenza nonché vizi formali dell'intimazione di pagamento e ha concluso chiedendo di “In via preliminare revocare o comunque sospendere la provvisoria esecuzione del ruolo sussistendo gravi motivi, e comunque in quanto emesso in violazione degli artt. 21 e 24, D. Lgs n. 46/99 ed in forza della normativa richiamata e non nel presente atto, ma comunque applicabile al caso di specie;
B) accertare i relativi avvisi di addebito da cui scaturirebbe l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso, non sono mai stati notificati alla ricorrente e quindi dichiarare le stesse nulle e/o annullarle;
C) accertare e dichiarare che
[...]
ha azionato una procedura in violazione dei dettami normativi, così come richiamati Controparte_2 nell'atto; D) per l'effetto dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento notificata dal Controparte_2
; E) in subordine qualora il Concessionario fornisca la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di
[...] cui all'allegato prospetto e sulla quale fonda il diritto ad agire in executiviis, dichiarare che i presunti creditori sono incorsi nell'eccepita prescrizione e/o decadenza, per l'effetto annullare le cartelle di pagamento e l'iscrizione a ruolo delle somme non dovute;
F) ancora, qualora il Concessionario dovesse depositare le copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento si chiede sin d'ora disporsi la produzione in giudizio degli originali, e dichiararsi le stesse giuridicamente nulle e/o inesistenti. Dichiarare, altresì, il Concessionario decaduto dal diritto di esigere le somme richieste in forza della vigente normativa, per non aver rispettato i termini in essa previsti. G) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre i.v.a. c.p.a. con attribuzione in favore del procuratore costituito per fattane anticipazione”.
L' , costituitosi tempestivamente, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza di CP_1 interesse ad agire;
la rituale notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, a mezzo posta raccomandata A/R presso l'indirizzo di residenza della parte ricorrente e la conseguente inammissibilità e/o tardività dell'opposizione, stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica gli avvisi di addebito;
il difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo;
la genericità dell'eccezione di decadenza e comunque la sua inapplicabilità all'AVA per il quale non vi è più alcuna iscrizione a ruolo. Ha quindi chiesto “in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
2 , costituitosi tempestivamente, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva riguardo CP_3 alle contestazioni sulla notifica degli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione proposta per la sua tardività, considerando la data di notifica degli AVA;
il mancato decorso della prescrizione, anche in considerazione della sospensione della prescrizione per emergenza covid 19
– dal 08.03.2020 al 31.08.2021 - di tutti i crediti oggetto di riscossione prevista dall'art. 68 del D.L.
n. 18/2020; ha contestato i vizi formali dell'intimazione. Ha quindi chiesto di “a) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del riguardo alle Controparte_4 contestazioni relative agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione relativamente alle censure che attengono agli CP_ accertamenti perché proposte tardivamente;
c) in via gradata, rigettare l'opposizione per la sua infondatezza in fatto ed in diritto;
d) condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
Indi, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
L'azione risulta intentata a seguito della notifica il 07.01.2025 a mezzo PEC di un'intimazione di pagamento, scaturente, per quanto di interesse in questa sede, da plurimi avvisi di addebito relativi a pretese rivendicate dall . CP_1
Sul piano generale, l'intimazione di pagamento costituisce l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr
602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine
(anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n.3021). L'intimazione di pagamento ha efficacia per un anno dalla sua notifica (termine che ha sostituito gli originari 180 giorni, per effetto delle modifiche di cui al Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 26).
Il contribuente, legittimato a resistere alla minaccia di esecuzione (dovendo l'intimazione assimilarsi al precetto), può investire il Giudice adito di vizi propri, sia formali che sostanziali dell'intimazione nonché della c.d tutela recuperatoria, ai sensi dell'art. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c.
Avuto riguardo al caso in esame, il ricorrente risulta avere proposto l'opposizione al fine di dedurre l'omessa notifica degli atti presupposti ed eccepire la prescrizione delle pretese azionate, ai
3 sensi dell'art.3, comma 9 della legge 335/95; nonché vizi propri dell'intimazione (cfr. ricorso introduttivo).
Orbene, nell'ottica di recuperare la tutela di merito per eccepire la prescrizione dei crediti, assertivamente preclusa per effetto dell'omessa notifica degli atti presupposti, l'opponente ha rispettato l'onere di agire nei 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
La legittimazione passiva in ordine alla notifica degli AVA è dell ai sensi dell'art. 30 D.L. CP_1
78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, secondo cui la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente;
parimenti l è l'unico legittimato passivo in punto di prescrizione. A CP_1 tale riguardo, va dato atto della recente pronuncia della Cassazione civile sez. un., 08/03/2022,
n.7514 che adita in ordine all'individuazione del legittimato passivo nei giudizi in cui viene in discussione l'azione di merito “cd. tardiva recuperatoria” ex art. 24 dlgs 46/99, ha risolto il contrasto giurisprudenziale, con l'affermazione di regole processuali chiare e precise e del tutto condivisibili.
A tale pronuncia il Giudicante presta integrale adesione, trascrivendo, ex art. 118 disp att c.p.c. le parti motivazionali rilevanti.
In particolare, la Cassazione a SU ha statuito che “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n.
1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero
- si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia
4 attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di
"legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n. 5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243).
Dalla suddetta sentenza è possibile quindi ricavare la regola che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio
L'Istituto previdenziale in quanto onerato, ha provato che gli avvisi di addebiti per cui è causa risultano notificati alle date indicate da parte ricorrente, a mezzo posta raccomandata A/R presso l'indirizzo di residenza della parte ricorrente in Corso Italia 256, 80010 Quarto (NA), perfezionatisi tutti mediante consegna al ricevente, tranne l'AVA n. 371 2019 00148854 44 000 perfezionatosi per compiuta giacenza (cfr. all. n. 1 – 3). Il procedimento notificatorio adottato dall segue le regole CP_1 del servizio postale ordinario.
La Corte di Cassazione ha già chiarito (Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014;
Cass.14501/2016) che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del
1998, articolo 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, articolo 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (cfr. Corte di Cassazione, sez. vi civile – ordinanza n. 15834 del 23 giugno 2017, conf. Ord. 2339/2021).
La Corte suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr. Cassazione sentenza 10 aprile
2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo Cass. 19/1/2017
n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento
5 alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. La Cass. n.1091 del 17 gennaio
2013 ha confermato la validità della notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sussiste alcun obbligo ulteriore per , secondo la Cassazione in CP_5 quanto l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro,
l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi lo riceve è attestata dall'agente postale. Il documento principe resta la “relata” compilata dall'agente postale al momento del recapito. L'unico adempimento è la sottoscrizione della ricevuta di ritorno e del registro di consegna (cfr. Cass sentenza n. 5898 del 24.03.2015).
All'udienza odierna, successiva alla costituzione dell , l'opponente non ha preso alcuna CP_1 specifica posizione in ordine alla prova documentale offerta dall , come sarebbe stato suo onere, CP_1 limitandosi a chiedere un rinvio per note difensive, in contrasto con i principi di concentrazione ed oralità del rito del lavoro;
ha invece contestato l'idoneità degli atti interruttivi depositati da e CP_3 rappresentati da due intimazioni di pagamento precedenti a quelle per cui è causa.
In conseguenza della corretta notifica dell'avviso di addebito sottostante l'intimazione di pagamento, l'opposizione, proposta in chiave esclusivamente recuperatoria, va rigettata siccome tardiva e tale conclusione assorbe anche il vizio di decadenza.
Quanto alla prescrizione successiva alla formazione del titolo para-giurisdizionale, il nuovo corso prescrizionale è da ritenersi quinquennale, seguendo lo stesso regime dei contributi pretesi
6 dall'ente (cfr. sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 23397/2016). Dalla data di notifica di ciascun AVA, a decorrere da quella avvenuta in data 25.06.2018 è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Durante il quinquennio successivo a tale data, la prescrizione risulta sospesa a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19, per effetto del combinato disposto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, che hanno introdotto un termine complessivo di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di 311 giorni (gg. 129 + 182) per cui la prescrizione sarebbe conclusivamente venuta a scadere il 02/05/2024.
Gli atti interruttivi prodotti ed intervenuti medio tempore, sono risultati essere;
un'intimazione di pagamento n.071 2022 90200955 17/000 notificata in data 19.12.2022 a mezzo raccomandata ritirata da persona di famiglia, scaturente, tra gli altri, dagli avvisi di addebito nn.
37120180002469557000, n. 37120180017387262000, n.37120190014885444000, n.
37120210004237415000; un'intimazione di pagamento n. 071 2022 90066217 36/000 notificata il
18.01.2023 scaturente dagli AVA nn. 37120180002469557000, 37120180017387262000, n.
37120190014885444000 ritirata da familiare (cognata). Per la corretta notifica di tali intimazioni, siccome avvenuta a mezzo di raccomandata ordinaria e quindi soggette alle regole del servizio postale ordinario, valgono le stesse considerazioni sopra enunciate dalla Scrivente in ordine alla validità del procedimento notificatorio. Vanno quindi disattese le deduzioni formulate all'odierna udienza dall'opponente tese ad infirmare la sua validità dal momento che la qualifica di familiare e la pertinenza dell'indirizzo all'opponente non risultano contestate ed integrano una sufficiente presunzione di conoscibilità dell'atto recapitato.
Non risulta compresa nelle predette intimazioni, l'AVA n.3712022000815067000 ma, considerando la data della notifica del predetto AVA (16.08.2022) la prescrizione era ancora in corso alla data della notifica dell'intimazione per cui è causa.
Da ultimo, i vizi formali dell'intimazione -per i quali la legittimazione è del concessionario- sono ascrivibili al novero delle doglianze formali, investendo il quomodo e non l'an dell'azione esecutiva e risultano essere tardivi dal momento che l'intimazione notificata il 07.01.2025, è stata impugnata solo il 13.02.2025, quindi oltre il termine di 20 gg ex art. 617, 1° comma c.p.c.
All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione e nei limiti segnati dai motivi di censura, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione;
7 condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno dei convenuti in € 1.511,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 07.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AL ZI
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