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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12848 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 28521/2025 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
Avv. Parte_1
MANCUSI SERGIO MASSIMO
E
Avv. MARIA CP_1
PIA TETI
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 07/08/2025, ha agito Parte_1 per onere l'accertamento dello stato di sanitario volto al riconoscimento della prestazione prevista dall'art. 1 della legge n. 18/80 (indennità accompagnamento) nonché ex art. 3, comma III, della legge 104/92.
In sede di ATP, infatti, il requisito sotteso alla domanda ex art. 1 della legge n. 18/80 non era stato accertato, nonostante il riconoscimento dell'handicap con necessità di sostegno intensivo, con valutazione del CTU della prima fase oggi censurata, in quanto non correttamente eseguita;
la CTU secondo parte ricorrente, risultava: “… carente di un vero approfondimento ed una dovuta risposta sulle evidenze patologiche di cui alla documentazione medica allegata al fascicolo telematico di primo grado, concludendo sinteticamente per l'insussistenza del beneficio, senza dare specificamente conto delle valutazioni compiute”. L' si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo la CP_1 declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto della stessa.
Alla odierna udienza il processo è quindi deciso, all'esito della discussione.
Il ricorso non può essere accolto in quanto le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione, a prescindere dalla loro esplicitazione in sede di note critiche nella prima fase, non risultano idonee a giustificare il rinnovo dell'accertamento peritale. In via preliminare va precisato che non potrebbe, in ogni caso, in questa fase essere accolta la domanda volta ad ottenere la declaratoria del diritto ed il pagamento dei ratei della prestazione in quanto nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, il giudice può accertare esclusivamente la sussistenza o meno del requisito sanitario, senza poter pronunciare condanna dell'ente previdenziale al pagamento della prestazione, la cui erogazione resta subordinata alla verifica dell'esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge. Il CTU della prima fase, invero, riscontrando le patologie denunciate, tenute presenti le certificazioni rilevanti e d un approfondito esame obiettivo, ha effettuato una valutazione complessiva in termini di incidenza sulla invalidità, escludendo che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento dei requisiti sottesi alla indennità di accompagnamento in quanto: “…le problematiche osteoarticolari fin qui discusse non rendono impossibile “autonoma deambulazione necessitando dell'aiuto permanente da parte di terze persone”, stante la obiettivata validità neuropsichica della parte ricorrente, seppure “il quadro menomativo in diagnosi consenta di ritenere che parte ricorrente sia “Persona con disabilità avente diritto ai sostegni ex art. 3 comma 3 legge 104/92”, tenuto conto del significativo riverbero che esso esercita sulla sfera sociale e di relazione della parte ricorrente stessa”. La relazione della prima fase, pertanto, non presta il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla valutazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata. Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico e valutativo, le necessarie e puntuali contestazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP e dell'esame diretto del periziato (in tal senso Cass. 22154/2004). In tema di controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, peraltro, la S. Corte ha anche precisato che, al fine di superare il vaglio di ammissibilità, debbano dedursi in ricorso “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” mentre risulta inammissibile il ricorso in cui
“con riferimento ad affezioni valutate sul piano medico-legale dal giudice di merito”, siano “effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato” nel giudizio di merito (Cass. ord. n. 18901/2017). Al fine di sollecitare una nuova valutazione medico legale, pertanto, devono venire in rilievo le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. Cpc, qualora si documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice, o che si siano verificate successivamente al primo accertamento (Cass. Ord. n. 18265/2020) e che possano influenzare in via dirimente l'accertamento compiuto in prima fase. Rileva poi una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o la eventuale omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, secondo le predette nozioni, per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 35387/2921). In mancanza di tali evenienze, la contrapposizione meramente valutativa delle conclusioni del CTU di prima fase, si rivela diretta non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, risolvendosi semplicemente in una richiesta di riesame del merito della controversia (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021). In definitiva quindi la domanda di accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 1, della L. 18/80 non può essere accolta mentre va affermata la sussistenza di quello di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 sin dalla data della domanda amministrativa del 26.9.2024 per come accertato dal medesimo CTU. Spese compensate.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e domanda disattesa dichiara che la ricorrente possiede i requisiti atti al riconoscimento Parte_1
dell'handicap con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/92, sin dalla data della domanda amministrativa del 26.9.2024;
compensa le spese.
Roma lì, 12.12.2025 Il Giudice