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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 7.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2178/2025 R.G., con oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
PROMOSSO DA
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Catania, via Battista Grassi n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco
Andronico che la rappresenta e difende per procura in atti;
Opponente
CONTRO
, nato ad [...] il [...], c.f. elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Catania Corso Italia n. 85, presso lo studio dell'avv. Antonella Arena che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.3.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2025 (proc. n. 353/2025 RG) emesso il 21.1.2025, con il quale il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda monitoria, ha ingiunto alla di pagare a la somma di € 57.000,00, a titolo di compenso per l'attività Parte_1 CP_1
di Direttore per l'esecuzione del contratto di appalto del 2.3.2021, oltre interessi e spese di lite.
L'opponente ha esposto: 1) di avere indetto con determinazione n. 29/AD dell'8.3.2019 una gara di appalto per l'affidamento della gestione del servizio e dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico-termoidraulici dell'Aeroporto di Catania Fontanarossa di cui gestisce i servizi aeroportuali, nominando R.U.P. (responsabile unico del procedimento) l'ing.
, dipendente responsabile del Servizio ingegneria di manutenzione nell'ambito Persona_1
dell'Area manutenzione;
2) che nel giugno 2019 ha predisposto il Capitolato d'oneri con le relative prescrizioni per l'affidamento del predetto appalto;
3) che l'art. 8 del Capitolato d'oneri (“Ammontare dell'appalto”) prevede il c.d. Quadro Economico, ove la sezione A concerne gli oneri contrattuali
(spese necessarie) alla base dell'affidamento all'aggiudicatario (“DESCRIZIONE”, lettere a-f), e la sezione B riguarda le somme a disposizione della Stazione Appaltante, quali mere previsioni di spesa
(“SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE”, lettere g-l); 4) che tra queste ultime sono inserite le “Spese tecniche previste dall'art. 113 del d. lgs. 50/2016“ (lettera h, somma prevista per il triennio pari a € 63.453,31) e il “Compenso per Direttore di Esecuzione del contratto art. 101 D. lgs.
50/2016” (lettera i, somma prevista per il triennio pari a € 57.000,00); 5) che con lettera del
10.06.2019, stante la previsione contenuta nell'articolo 19 del capitolato d'oneri di nomina di un
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) che dovrà rappresentare la Stazione Appaltante nei rapporti con l'Assuntore “al fine di verificare in corso d'opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali, e che svolgerà le funzioni indicate nell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 come integrate dalle linee guida dell' .”, ha affidato all'ing. CP_2 Persona_2
(professionista esterno) tale incarico;
6) di avere in particolare conferito all'ing. l'incarico Per_2
concernente sia il servizio di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico- termoidraulici (oggetto del Capitolato d'oneri sopra richiamato), sia il servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento ad uso pubblico e degli impianti nastro-bagagli (oggetto di altro Capitolato
d'oneri, parimenti predisposto nel giugno 2019); 7) che, con determinazione n. 23/AD del 14.1.2020,
l'appalto del servizio e dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico- termoidraulici è stato aggiudicato alla con la quale ha stipulato in data 2.3.2021 il Parte_3
relativo contratto;
8) che, con Determinazione n. 30/AD del 10.02.2021, ha nominato , CP_1
dipendente dall'1.9.1986 con contratto a tempo indeterminato inquadrato nel livello 1 del CCNL per i dipendenti del trasporto aereo – gestori aeroportuali, nuovo Direttore dell'esecuzione del contratto
(D.E.C.) relativamente all'affidamento della detta gestione del servizio di manutenzione, per un periodo di tre anni (costo presunto € 3.677.112,00), successivamente prorogato sino al 15.7.2024
(costo effettivo € 3.762.860,29); 9) che, sulla base di quanto previsto dal capitolato d'oneri e della quantificazione del compenso spettante al D.E.C., ha chiesto ed ottenuto il decreto CP_1
ingiuntivo opposto per il pagamento della somma di € 57.000,00 oltre interessi per l'attività svolta in tale veste in relazione all'appalto del servizio di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico-termoidraulici.
In punto di diritto parte opponente ha assunto che non sussiste il requisito della prova scritta del diritto di credito per la concessione del provvedimento monitorio opposto, rilevando: 1) che la somma di € 57.000,00, indicata alla lettera “i” dell'art. 8 del Capitolato d'oneri del giugno 2019 (Quadro Economico) quale previsione di compenso per il DEC ex “art. 101 D. Lgs. 50/2016” (Codice degli appalti vigente all'epoca), è stata richiesta a titolo di compenso incentivante per lo svolgimento delle funzioni tecniche interne da parte dei dipendenti delle stazioni appaltanti senza che tuttavia vi fossero i requisiti a tal fine previsti dalla legge;
2) che invero la corretta previsione è quella contenuta sì nel Capitolato d'oneri, ma alla precedente lettera “h” dell'art. 8, che indica in complessivi €
63.453,31 le previsioni di spesa inserite in capitolato relativamente all'incentivo per funzioni tecniche interne ex art. 113 D. Lgs. 50/2016, da ripartire tra le varie figure interne coinvolte nell'appalto sulla base delle procedure previste dalla legge;
3) che, in applicazione del sistema incentivante disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, gli incentivi per funzioni tecniche interne svolte dai dipendenti, sono da ripartire tra gli stessi (per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura) con le modalità e i criteri previsti - a seguito della preventiva destinazione di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% a un apposito fondo - in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale (riguardante la ripartizione dell'80% di tali risorse), sulla base di specifico regolamento adottato da ciascuna amministrazione (v. art. 113, D.Lgs. 50/2016); 4) che invece la somma di € 57.000,00 è stata appostata nell'ambito del capitolato (lettera “i”) quale previsione di spesa per compenso al DEC ex art. 101 D. Lgs. 50/2016 “in quanto inizialmente era stato individuato un professionista esterno, cui sarebbe spettata la effettiva liquidazione del compenso in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, riferito alle attività professionali - servizi di ingegneria - svolte nell'ambito delle materie disciplinate dal codice dei contratti pubblici/D. Lgs. 50/2016 (tariffe rapportate al valore dell'appalto e alla tipologia della Cont prestazione”; 5) che, in data 10.6.2019, è stato conferito l'incarico di in riferimento all'appalto oggetto del detto capitolato all'ing. , professionista esterno, mentre solo in data Persona_2
Cont 10.2.2021 l'incarico di è stato successivamente assegnato al dipendente;
6) che, in CP_1
ogni caso, l'art. 8 del Capitolato d'oneri (“Somme a disposizione della Stazione Appaltante”, tra le quali sono inclusi gli importi di cui alle lettere “h” e “i”) concerne solo i c.d. oneri previsionali e, dunque somme indicate meramente quali previsioni di spesa, che in assenza di iniziative di attivazione non possono comportare riconoscimento di alcun diritto di credito;
7) che pertanto in assenza di tali requisiti e del relativo impegno di spesa il credito richiesto dall'opposto non è fornito di prova scritta;
8) che l'opposto non ha altresì fornito prova dei requisiti per la corresponsione del compenso incentivante;
9) che l'articolo 26 del D.M. n. 49 del 7.3.2018 (linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione) prevede i compiti, gli obblighi e le responsabilità in capo al direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) circa il controllo amministrativo-contabile, e l'obbligo di trasmettere al RUP una relazione sugli accertamenti operati;
10) che invece l'opposto non ha fornito alcuna prova della corretta esecuzione dell'attività svolta né ha provveduto ad inviare la relativa relazione al RUP;
11) che gli importi richiesti in ricorso sono altresì errati atteso che l'art. 113 , comma III del D. Lgs. 50/2016 prevede espressamente che “gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo” mentre il compenso richiesto per l'anno 2021 di € 19.000,00 è superiore al
50% del trattamento annuo lordo erogato all'opposto.
Su tali premesse parte opponente ha concluso chiedendo :“- la revoca, ovvero l'annullamento, del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la riduzione delle somme ingiunte. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Fissata l'udienza per il 15.5.2025, con memoria depositata il 5.5.2025 si è tempestivamente costituito svolgendo ampie difese volte al rigetto dell'opposizione. CP_1
Parte opposta ha esposto: a) che con Determinazione n. 30/AD del 10.02.2021 è stato nominato
Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) nell'affidamento della Gestione del servizio di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico– termoidraulici, per un periodo di 3 anni e per un costo presunto di €. 3.677.112,00, di cui al contratto del 2.3.2021 ai rogiti del Notaio
registrato al n.7909; b) che le modalità di esecuzione del contratto e le condizioni Persona_3
tecniche ed amministrative per l'esecuzione dell'appalto sono disciplinate nel Capitolato d'oneri, con previsione all'art.8, comma 1, punto “I” di uno stanziamento pari ad €. 19.000,00 annui a titolo di
“Compenso per Direttore di esecuzione del contratto” di importo totale per il triennio pari ad €.
57.000,00; c) che nello svolgimento dell'incarico conferito ha svolto i seguenti adempimenti tutti documentati: “Avvio dell'esecuzione del contratto- Individuazione delle modalità di fatturazione dei servizi e dei lavori straordinari eseguiti nell'ambito dell'attività concessa in appalto, confermate dal responsabile unico del procedimento, - Elaborazione degli stati di avanzamento lavori, per complessivi
n. 36 SAL comprensivi di canone servizi e lavori a misura - Regolare ed ordinata tenuta dei registri di contabilità - Verifica e controfirma dei certificati di pagamenti per lavori ordinari e straordinari -
Esame delle offerte economiche ricevute ed conseguente autorizzazione dei lavori necessari -
Effettuato le attività di verifica e controllo;
- Effettuato la registrazione dell'attività di manutenzione sul Portale - Effettuato verifica finale e di conformità dei lavori eseguiti”; d) che ha svolto CP_4
l'incarico in conformità alle previsioni di cui al DM. N. 49/2018 recante le linee guida sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione; e) che, in data 9.9.2024 è stata verificata la regolare esecuzione del servizio comunicata alla ed acquisita al protocollo n. 621/2024 che Parte_1 la ha poi trasmessa all'appaltatore f) che la trasmissione della nota, curata direttamente Pt_3
dalla Stazione appaltante, dimostra la assoluta infondatezza dei motivi di opposizione, avendo esso Cont opposto pienamente provato di aver svolto in qualità di le specifiche attività richieste, di avere predisposto la relativa relazione e di averla inoltrata al dirigente o al responsabile del servizio preposto alla struttura competente;
g) che diritto al compenso deriva direttamente dalle previsioni del Capitolato d'oneri del contratto di appalto ove alla voce “Somme a disposizione della Stazione appaltante” è stato espressamente previsto quale “Compenso per Direttore di esecuzione del contratto art. 101 del D. Lgs. 50/2016” uno stanziamento pari ad €. 19.000,00 annui, per un totale per il triennio pari ad €. 57.000,00; h) che tale previsione ha natura contrattuale attestata dalla previsione degli articoli 1 e 2 del contratto di appalto di recepire come parte integrante e sostanziale del contratto di appalto il contenuto dell'intero capitolato;
i) che l'inesistenza di modifiche apportate al capitolato rende di immediata applicazione le regole ivi dettate e le previsioni di spesa dettagliatamente computate e già direttamente liquidate dalla stessa Stazione Appaltante che ha determinato la dovuta remunerazione per l'incarico del DEC.; l) che non è configurabile alcun incarico all'Ing. in relazione all'appalto in oggetto atteso che, in disparte la legittimità del Persona_2
conferimento di tale incarico effettuato con mero provvedimento del Dirigente ed Accountable
Manager Dott. e non dell'amministratore delegato, manca qualsiasi codice Persona_4
identificativo gara (CIG) rilasciato dal portale ANAC indispensabile per identificare in modo univoco la gara d'appalto e le procedure di affidamento dei contratti pubblici;
m) che stante l'esatta Cont determinazione del compenso spettante al operata dall'art.8, comma 1, lett. I del Capitolato
d'oneri il diritto al compenso di esso opposto nasce ex contractu, senza che occorra pertanto da parte della Stazione Appaltante una ulteriore attività per la liquidazione del relativo compenso;
n) che la Cont predeterminazione in sede contrattuale del compenso del esclude pertanto l'applicabilità del
Regolamento aziendale di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, avente il solo scopo di specificare le modalità e i criteri di ripartizione del fondo degli incentivi;
o) che l'annualità 2021 non può essere considerata corretto parametro per determinare la retribuzione percepita dal lavoratore per sostenere l'erroneità delle somme dovute che devono essere inferiori al 50% della retribuzione lorda annua percepita dal lavoratore, sia perché per tale annualità la retribuzione lorda è stata di
€.38.850,51 (tenuto conto dell'integrazione al reddito di €. 4.646,62) di cui il 50% è pari ad €.
19.425,26 superiore quindi alla somma di €. 19.000,00 annue prevista per il DEC, sia perché si deve tener conto a tal fine dell'annualità nella quale effettivamente le somme vengono percepite. Il resistente, trattandosi di opposizione non di pronta e facile soluzione e non fondata su prova scritta, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; - Nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede ed ogni domanda ivi formulata, sia principale che subordinata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 43/2025 del 22.01.2025 – RG. N. 353/2025
e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a pagare la somma di €. 57.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze del procedimento monitorio e del presente procedimento di opposizione”.
Sostituita l'udienza del 7.10.2025, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita come segue.
Oggetto del giudizio è la spettanza in favore dell'opposto, dipendente della dall'1.9.1986 con Pt_1
contratto a tempo indeterminato inquadrato nel livello 1 del CCNL per i dipendenti del trasporto aereo – gestori aeroportuali –, della somma di € 57.000,00, a titolo di compenso per l'attività di
Direttore esecuzione del contratto, nominato con Determinazione n. 30/AD del 10.02.2021, per l'appalto per l'affidamento della gestione del servizio e dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico-termoidraulici dell'Aeroporto di Catania stipulato il 2.3.2021.
In tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.13533/2001) hanno affermato che -fatto salvo il caso delle obbligazioni negative- è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito;
ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma 2 c.c. ed in ragione del criterio di riferibilità o vicinanza della prova, fondato sulla constatazione logica che è più agevole per il debitore fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento parziale o totale piuttosto che per il creditore fornire la prova di un fatto negativo qual è l'inadempimento.
Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, questa “….dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass.
21245/2006). Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (v. Cass. n.
7036/1999 e, ancora, Cass. nn. 475/1985; 7777/1987; 297/1992; 3783/1985; 10169/1997).
Per potersi poi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica: ”la contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009). La
Suprema Corte ha altresì evidenziato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C.
Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008; Cass. civ. n. 15659/2011).
Nella fattispecie in esame, la parte opponente non ha specificamente contestato né l'attività di direttore dell'esecuzione del contratto svolta dalla parte opposta nell'ambito del contratto stipulato in data 2.3.2021, né la sua nomina avvenuta con determinazione dell'amministratore delegato, né la spettanza dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo, piuttosto adducendo che il titolo in forza del quale il ha diritto al compenso non deriva dal capitolato d'oneri, parte integrante del CP_1
contratto pubblico del 2.03.2021, ma rientri nella previsione dell'art. 113 del d.vo 50/2016 quale compenso incentivante tecnico e, come tale bisognevole di una ulteriore attività procedimentale della Stazione appaltante per la liquidazione del predetto compenso.
Al riguardo occorre invero evidenziare che già a fondamento del decreto ingiuntivo era stata posta documentazione idonea a fornire prova scritta del credito;
documentazione che l'opponente non ha specificamente contestato, limitandosi invece a fornire una interpretazione della clausola 8 del Cont Capitolato d'oneri ritenendo che l'indicazione in essa contenuta del compenso per il avesse natura meramente previsionale e non obbligatoria.
Deve invece ritenersi che il capitolato d'oneri, in quanto capitolato speciale, abbia natura contrattuale e, in quanto facente parte integrante del contratto di appalto a cui si riferisce è fonte di obbligazioni per la Stazione appaltante (sulla natura contrattuale ed il conseguente obbligo di pubblicità del capitolato d'oneri ai fini della regolarità della procedura di affidamento dell'appalto si veda Tar-Lazio sentenza 3.7.2019, n.8730).
Nella specie, il ha dato prova dell'incarico ricevuto (v. doc. 2 della memoria dell'opposto), dello CP_1
svolgimento dell'attività di direttore dell'esecuzione (v. la copiosa documentazione prodotta da parte opposta riguardante i certificati di pagamento, i vari SAL, il verbale di verifica dell'esecuzione dell'appalto e di chiusura del 9.9.2024).
Inoltre, per il pagamento del compenso non occorre alcuna attività di liquidazione da parte della stazione appaltante, atteso che l'importo del compenso è stato già predeterminato in sede contrattuale con l'esatta indicazione della somma annuale da corrispondere al CP_3
A fronte delle allegazioni di parte opposta (che vanno qualificate come allegazioni di inadempimento della prestazione a carico del datore di lavoro), nessun elemento di prova è stato piuttosto fornito, in merito al proprio adempimento, dal datore di lavoro, il quale non ha negato il diritto al compenso del ma ha affermato la mancanza della prova scritta del credito sul presupposto che l'articolo 8 CP_1
del capitolato d'oneri non è fonte di obbligazione diretta per la stazione appaltante ma ha natura meramente previsionale.
In definitiva l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2025 recante il Parte_1
numero di R.G. 353/2025 emesso in data 21.01.2025, che dichiara esecutivo;
condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto spese che liquida in € 5.358,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, il 7.10.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 7.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2178/2025 R.G., con oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
PROMOSSO DA
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Catania, via Battista Grassi n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco
Andronico che la rappresenta e difende per procura in atti;
Opponente
CONTRO
, nato ad [...] il [...], c.f. elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Catania Corso Italia n. 85, presso lo studio dell'avv. Antonella Arena che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.3.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2025 (proc. n. 353/2025 RG) emesso il 21.1.2025, con il quale il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda monitoria, ha ingiunto alla di pagare a la somma di € 57.000,00, a titolo di compenso per l'attività Parte_1 CP_1
di Direttore per l'esecuzione del contratto di appalto del 2.3.2021, oltre interessi e spese di lite.
L'opponente ha esposto: 1) di avere indetto con determinazione n. 29/AD dell'8.3.2019 una gara di appalto per l'affidamento della gestione del servizio e dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico-termoidraulici dell'Aeroporto di Catania Fontanarossa di cui gestisce i servizi aeroportuali, nominando R.U.P. (responsabile unico del procedimento) l'ing.
, dipendente responsabile del Servizio ingegneria di manutenzione nell'ambito Persona_1
dell'Area manutenzione;
2) che nel giugno 2019 ha predisposto il Capitolato d'oneri con le relative prescrizioni per l'affidamento del predetto appalto;
3) che l'art. 8 del Capitolato d'oneri (“Ammontare dell'appalto”) prevede il c.d. Quadro Economico, ove la sezione A concerne gli oneri contrattuali
(spese necessarie) alla base dell'affidamento all'aggiudicatario (“DESCRIZIONE”, lettere a-f), e la sezione B riguarda le somme a disposizione della Stazione Appaltante, quali mere previsioni di spesa
(“SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE”, lettere g-l); 4) che tra queste ultime sono inserite le “Spese tecniche previste dall'art. 113 del d. lgs. 50/2016“ (lettera h, somma prevista per il triennio pari a € 63.453,31) e il “Compenso per Direttore di Esecuzione del contratto art. 101 D. lgs.
50/2016” (lettera i, somma prevista per il triennio pari a € 57.000,00); 5) che con lettera del
10.06.2019, stante la previsione contenuta nell'articolo 19 del capitolato d'oneri di nomina di un
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) che dovrà rappresentare la Stazione Appaltante nei rapporti con l'Assuntore “al fine di verificare in corso d'opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali, e che svolgerà le funzioni indicate nell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 come integrate dalle linee guida dell' .”, ha affidato all'ing. CP_2 Persona_2
(professionista esterno) tale incarico;
6) di avere in particolare conferito all'ing. l'incarico Per_2
concernente sia il servizio di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico- termoidraulici (oggetto del Capitolato d'oneri sopra richiamato), sia il servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento ad uso pubblico e degli impianti nastro-bagagli (oggetto di altro Capitolato
d'oneri, parimenti predisposto nel giugno 2019); 7) che, con determinazione n. 23/AD del 14.1.2020,
l'appalto del servizio e dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico- termoidraulici è stato aggiudicato alla con la quale ha stipulato in data 2.3.2021 il Parte_3
relativo contratto;
8) che, con Determinazione n. 30/AD del 10.02.2021, ha nominato , CP_1
dipendente dall'1.9.1986 con contratto a tempo indeterminato inquadrato nel livello 1 del CCNL per i dipendenti del trasporto aereo – gestori aeroportuali, nuovo Direttore dell'esecuzione del contratto
(D.E.C.) relativamente all'affidamento della detta gestione del servizio di manutenzione, per un periodo di tre anni (costo presunto € 3.677.112,00), successivamente prorogato sino al 15.7.2024
(costo effettivo € 3.762.860,29); 9) che, sulla base di quanto previsto dal capitolato d'oneri e della quantificazione del compenso spettante al D.E.C., ha chiesto ed ottenuto il decreto CP_1
ingiuntivo opposto per il pagamento della somma di € 57.000,00 oltre interessi per l'attività svolta in tale veste in relazione all'appalto del servizio di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico-termoidraulici.
In punto di diritto parte opponente ha assunto che non sussiste il requisito della prova scritta del diritto di credito per la concessione del provvedimento monitorio opposto, rilevando: 1) che la somma di € 57.000,00, indicata alla lettera “i” dell'art. 8 del Capitolato d'oneri del giugno 2019 (Quadro Economico) quale previsione di compenso per il DEC ex “art. 101 D. Lgs. 50/2016” (Codice degli appalti vigente all'epoca), è stata richiesta a titolo di compenso incentivante per lo svolgimento delle funzioni tecniche interne da parte dei dipendenti delle stazioni appaltanti senza che tuttavia vi fossero i requisiti a tal fine previsti dalla legge;
2) che invero la corretta previsione è quella contenuta sì nel Capitolato d'oneri, ma alla precedente lettera “h” dell'art. 8, che indica in complessivi €
63.453,31 le previsioni di spesa inserite in capitolato relativamente all'incentivo per funzioni tecniche interne ex art. 113 D. Lgs. 50/2016, da ripartire tra le varie figure interne coinvolte nell'appalto sulla base delle procedure previste dalla legge;
3) che, in applicazione del sistema incentivante disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, gli incentivi per funzioni tecniche interne svolte dai dipendenti, sono da ripartire tra gli stessi (per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura) con le modalità e i criteri previsti - a seguito della preventiva destinazione di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% a un apposito fondo - in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale (riguardante la ripartizione dell'80% di tali risorse), sulla base di specifico regolamento adottato da ciascuna amministrazione (v. art. 113, D.Lgs. 50/2016); 4) che invece la somma di € 57.000,00 è stata appostata nell'ambito del capitolato (lettera “i”) quale previsione di spesa per compenso al DEC ex art. 101 D. Lgs. 50/2016 “in quanto inizialmente era stato individuato un professionista esterno, cui sarebbe spettata la effettiva liquidazione del compenso in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, riferito alle attività professionali - servizi di ingegneria - svolte nell'ambito delle materie disciplinate dal codice dei contratti pubblici/D. Lgs. 50/2016 (tariffe rapportate al valore dell'appalto e alla tipologia della Cont prestazione”; 5) che, in data 10.6.2019, è stato conferito l'incarico di in riferimento all'appalto oggetto del detto capitolato all'ing. , professionista esterno, mentre solo in data Persona_2
Cont 10.2.2021 l'incarico di è stato successivamente assegnato al dipendente;
6) che, in CP_1
ogni caso, l'art. 8 del Capitolato d'oneri (“Somme a disposizione della Stazione Appaltante”, tra le quali sono inclusi gli importi di cui alle lettere “h” e “i”) concerne solo i c.d. oneri previsionali e, dunque somme indicate meramente quali previsioni di spesa, che in assenza di iniziative di attivazione non possono comportare riconoscimento di alcun diritto di credito;
7) che pertanto in assenza di tali requisiti e del relativo impegno di spesa il credito richiesto dall'opposto non è fornito di prova scritta;
8) che l'opposto non ha altresì fornito prova dei requisiti per la corresponsione del compenso incentivante;
9) che l'articolo 26 del D.M. n. 49 del 7.3.2018 (linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione) prevede i compiti, gli obblighi e le responsabilità in capo al direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) circa il controllo amministrativo-contabile, e l'obbligo di trasmettere al RUP una relazione sugli accertamenti operati;
10) che invece l'opposto non ha fornito alcuna prova della corretta esecuzione dell'attività svolta né ha provveduto ad inviare la relativa relazione al RUP;
11) che gli importi richiesti in ricorso sono altresì errati atteso che l'art. 113 , comma III del D. Lgs. 50/2016 prevede espressamente che “gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo” mentre il compenso richiesto per l'anno 2021 di € 19.000,00 è superiore al
50% del trattamento annuo lordo erogato all'opposto.
Su tali premesse parte opponente ha concluso chiedendo :“- la revoca, ovvero l'annullamento, del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la riduzione delle somme ingiunte. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Fissata l'udienza per il 15.5.2025, con memoria depositata il 5.5.2025 si è tempestivamente costituito svolgendo ampie difese volte al rigetto dell'opposizione. CP_1
Parte opposta ha esposto: a) che con Determinazione n. 30/AD del 10.02.2021 è stato nominato
Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) nell'affidamento della Gestione del servizio di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico– termoidraulici, per un periodo di 3 anni e per un costo presunto di €. 3.677.112,00, di cui al contratto del 2.3.2021 ai rogiti del Notaio
registrato al n.7909; b) che le modalità di esecuzione del contratto e le condizioni Persona_3
tecniche ed amministrative per l'esecuzione dell'appalto sono disciplinate nel Capitolato d'oneri, con previsione all'art.8, comma 1, punto “I” di uno stanziamento pari ad €. 19.000,00 annui a titolo di
“Compenso per Direttore di esecuzione del contratto” di importo totale per il triennio pari ad €.
57.000,00; c) che nello svolgimento dell'incarico conferito ha svolto i seguenti adempimenti tutti documentati: “Avvio dell'esecuzione del contratto- Individuazione delle modalità di fatturazione dei servizi e dei lavori straordinari eseguiti nell'ambito dell'attività concessa in appalto, confermate dal responsabile unico del procedimento, - Elaborazione degli stati di avanzamento lavori, per complessivi
n. 36 SAL comprensivi di canone servizi e lavori a misura - Regolare ed ordinata tenuta dei registri di contabilità - Verifica e controfirma dei certificati di pagamenti per lavori ordinari e straordinari -
Esame delle offerte economiche ricevute ed conseguente autorizzazione dei lavori necessari -
Effettuato le attività di verifica e controllo;
- Effettuato la registrazione dell'attività di manutenzione sul Portale - Effettuato verifica finale e di conformità dei lavori eseguiti”; d) che ha svolto CP_4
l'incarico in conformità alle previsioni di cui al DM. N. 49/2018 recante le linee guida sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione; e) che, in data 9.9.2024 è stata verificata la regolare esecuzione del servizio comunicata alla ed acquisita al protocollo n. 621/2024 che Parte_1 la ha poi trasmessa all'appaltatore f) che la trasmissione della nota, curata direttamente Pt_3
dalla Stazione appaltante, dimostra la assoluta infondatezza dei motivi di opposizione, avendo esso Cont opposto pienamente provato di aver svolto in qualità di le specifiche attività richieste, di avere predisposto la relativa relazione e di averla inoltrata al dirigente o al responsabile del servizio preposto alla struttura competente;
g) che diritto al compenso deriva direttamente dalle previsioni del Capitolato d'oneri del contratto di appalto ove alla voce “Somme a disposizione della Stazione appaltante” è stato espressamente previsto quale “Compenso per Direttore di esecuzione del contratto art. 101 del D. Lgs. 50/2016” uno stanziamento pari ad €. 19.000,00 annui, per un totale per il triennio pari ad €. 57.000,00; h) che tale previsione ha natura contrattuale attestata dalla previsione degli articoli 1 e 2 del contratto di appalto di recepire come parte integrante e sostanziale del contratto di appalto il contenuto dell'intero capitolato;
i) che l'inesistenza di modifiche apportate al capitolato rende di immediata applicazione le regole ivi dettate e le previsioni di spesa dettagliatamente computate e già direttamente liquidate dalla stessa Stazione Appaltante che ha determinato la dovuta remunerazione per l'incarico del DEC.; l) che non è configurabile alcun incarico all'Ing. in relazione all'appalto in oggetto atteso che, in disparte la legittimità del Persona_2
conferimento di tale incarico effettuato con mero provvedimento del Dirigente ed Accountable
Manager Dott. e non dell'amministratore delegato, manca qualsiasi codice Persona_4
identificativo gara (CIG) rilasciato dal portale ANAC indispensabile per identificare in modo univoco la gara d'appalto e le procedure di affidamento dei contratti pubblici;
m) che stante l'esatta Cont determinazione del compenso spettante al operata dall'art.8, comma 1, lett. I del Capitolato
d'oneri il diritto al compenso di esso opposto nasce ex contractu, senza che occorra pertanto da parte della Stazione Appaltante una ulteriore attività per la liquidazione del relativo compenso;
n) che la Cont predeterminazione in sede contrattuale del compenso del esclude pertanto l'applicabilità del
Regolamento aziendale di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, avente il solo scopo di specificare le modalità e i criteri di ripartizione del fondo degli incentivi;
o) che l'annualità 2021 non può essere considerata corretto parametro per determinare la retribuzione percepita dal lavoratore per sostenere l'erroneità delle somme dovute che devono essere inferiori al 50% della retribuzione lorda annua percepita dal lavoratore, sia perché per tale annualità la retribuzione lorda è stata di
€.38.850,51 (tenuto conto dell'integrazione al reddito di €. 4.646,62) di cui il 50% è pari ad €.
19.425,26 superiore quindi alla somma di €. 19.000,00 annue prevista per il DEC, sia perché si deve tener conto a tal fine dell'annualità nella quale effettivamente le somme vengono percepite. Il resistente, trattandosi di opposizione non di pronta e facile soluzione e non fondata su prova scritta, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; - Nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede ed ogni domanda ivi formulata, sia principale che subordinata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 43/2025 del 22.01.2025 – RG. N. 353/2025
e, per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a pagare la somma di €. 57.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze del procedimento monitorio e del presente procedimento di opposizione”.
Sostituita l'udienza del 7.10.2025, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita come segue.
Oggetto del giudizio è la spettanza in favore dell'opposto, dipendente della dall'1.9.1986 con Pt_1
contratto a tempo indeterminato inquadrato nel livello 1 del CCNL per i dipendenti del trasporto aereo – gestori aeroportuali –, della somma di € 57.000,00, a titolo di compenso per l'attività di
Direttore esecuzione del contratto, nominato con Determinazione n. 30/AD del 10.02.2021, per l'appalto per l'affidamento della gestione del servizio e dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti climatico-termoidraulici dell'Aeroporto di Catania stipulato il 2.3.2021.
In tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.13533/2001) hanno affermato che -fatto salvo il caso delle obbligazioni negative- è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito;
ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma 2 c.c. ed in ragione del criterio di riferibilità o vicinanza della prova, fondato sulla constatazione logica che è più agevole per il debitore fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento parziale o totale piuttosto che per il creditore fornire la prova di un fatto negativo qual è l'inadempimento.
Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, questa “….dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass.
21245/2006). Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (v. Cass. n.
7036/1999 e, ancora, Cass. nn. 475/1985; 7777/1987; 297/1992; 3783/1985; 10169/1997).
Per potersi poi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica: ”la contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009). La
Suprema Corte ha altresì evidenziato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C.
Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008; Cass. civ. n. 15659/2011).
Nella fattispecie in esame, la parte opponente non ha specificamente contestato né l'attività di direttore dell'esecuzione del contratto svolta dalla parte opposta nell'ambito del contratto stipulato in data 2.3.2021, né la sua nomina avvenuta con determinazione dell'amministratore delegato, né la spettanza dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo, piuttosto adducendo che il titolo in forza del quale il ha diritto al compenso non deriva dal capitolato d'oneri, parte integrante del CP_1
contratto pubblico del 2.03.2021, ma rientri nella previsione dell'art. 113 del d.vo 50/2016 quale compenso incentivante tecnico e, come tale bisognevole di una ulteriore attività procedimentale della Stazione appaltante per la liquidazione del predetto compenso.
Al riguardo occorre invero evidenziare che già a fondamento del decreto ingiuntivo era stata posta documentazione idonea a fornire prova scritta del credito;
documentazione che l'opponente non ha specificamente contestato, limitandosi invece a fornire una interpretazione della clausola 8 del Cont Capitolato d'oneri ritenendo che l'indicazione in essa contenuta del compenso per il avesse natura meramente previsionale e non obbligatoria.
Deve invece ritenersi che il capitolato d'oneri, in quanto capitolato speciale, abbia natura contrattuale e, in quanto facente parte integrante del contratto di appalto a cui si riferisce è fonte di obbligazioni per la Stazione appaltante (sulla natura contrattuale ed il conseguente obbligo di pubblicità del capitolato d'oneri ai fini della regolarità della procedura di affidamento dell'appalto si veda Tar-Lazio sentenza 3.7.2019, n.8730).
Nella specie, il ha dato prova dell'incarico ricevuto (v. doc. 2 della memoria dell'opposto), dello CP_1
svolgimento dell'attività di direttore dell'esecuzione (v. la copiosa documentazione prodotta da parte opposta riguardante i certificati di pagamento, i vari SAL, il verbale di verifica dell'esecuzione dell'appalto e di chiusura del 9.9.2024).
Inoltre, per il pagamento del compenso non occorre alcuna attività di liquidazione da parte della stazione appaltante, atteso che l'importo del compenso è stato già predeterminato in sede contrattuale con l'esatta indicazione della somma annuale da corrispondere al CP_3
A fronte delle allegazioni di parte opposta (che vanno qualificate come allegazioni di inadempimento della prestazione a carico del datore di lavoro), nessun elemento di prova è stato piuttosto fornito, in merito al proprio adempimento, dal datore di lavoro, il quale non ha negato il diritto al compenso del ma ha affermato la mancanza della prova scritta del credito sul presupposto che l'articolo 8 CP_1
del capitolato d'oneri non è fonte di obbligazione diretta per la stazione appaltante ma ha natura meramente previsionale.
In definitiva l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2025 recante il Parte_1
numero di R.G. 353/2025 emesso in data 21.01.2025, che dichiara esecutivo;
condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto spese che liquida in € 5.358,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, il 7.10.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi