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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/07/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
SEGUE VERBALE DI UDIENZA DEL 04.07.25
PROC. N. 4213/21 R.G.L.
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Mariarosaria Renzetti, all'odierna udienza emette la seguente sentenza
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura dell'ente Pt_1
PARTE OPPONENTE
E
, quale erede di (erede e coniuge superstite del sig. Controparte_1 Persona_1
n. il 01.03.1934 e deceduto il 24.05.2016), rappresentata e difesa dall'avv. Persona_2
D. F. Colucci
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al rimborso delle spese di lite che si liquidano Pt_1 in euro 1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Foggia, 04.07.25 IL GIUDICE DEL LAVORO
(Mariarosaria Renzetti) SUCCINTA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.21 l' proponeva opposizione avverso il precetto notificato Pt_1 in data 20.05.2020 con il quale la parte resistente le intimava di provvedere al pagamento della somma di euro 7.044,55 a titolo di differenze e interessi legali asseritamente dovuti sulla pensione cat. IO n.
15013040 in virtù del titolo esecutivo della sent. N. 20/03 del Tribunale di Lucera, notificata il
21.01.03 con la quale l'ente veniva condannato alla riliquidazione della prestazione in favore del con decorrenza 01.01.90 con applicazione dei benefici di cui all'art. 1 D.P.C.M. Persona_2
16.12.89.
Invocava l'opponente la carenza del titolo esecutivo;
l'estinzione del diritto per intervenuta CP_2 prescrizione dei ratei pensionistici;
la genericità della domanda e contestava i conteggi.
Parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva discussa e decisa con sentenza depositata in forma telematica
Osserva
Nel merito l'opposizione è infondata.
Con sentenza n. 20/03/c del 16.01.2003 - irrevocabile in data 17.01.2004 - il G.L. del Tribunale di
Lucera, riconosceva il diritto del de cuius, sig. , alle maggiorazioni di cui all'art. 1 Persona_2 del D.P.C.M. 16.12.89 a decorrere dall'01.01.1990, ricorrendo i necessari requisiti richiesti (cfr. a pag.3, parte motiva del titolo giudiziale "...parte convenuta ne ha confermato l'esistenza a verbale d'udienza"), con la condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi di detta Pt_1 prestazione nella misura di legge dall'01.01.1990, oltre interessi legali sui ratei arretrati e rivalutazione monetaria coi limiti previsti dalla L. 412/91.
Notificato il titolo giudiziale, l' , non ottemperava spontaneamente al decisum;
il pensionato Pt_1 adiva il G.E. del Tribunale di Lucera ottenendo in via coattiva, le somme di cui al giudicato per i differenziali via via maturati fino a tutto il 31.10.2010.
In data 24.05.2016 il sig. decedeva senza aver ottenuto dall' alcun provvedimento Per_2 Pt_1 formale di attuazione al titolo giudiziale per i residui ratei maturati dall'01.11.2010 in poi.
In data 20.05.2020, la sig.ra , coniuge superstite del sig. , in virtù del Persona_1 Per_2 giudicato, notificava all'istituto l'atto di precetto opposto, ingiungendo il pagamento dei residui differenziali dovuti al proprio marito fino alla data del decesso, con gli accessori di legge.
Instaurata la procedura esecutiva R.G.E. n. 1072/2020 - Tribunale di Foggia, reagiva l' con Pt_1
l'opposizione eccependo la carenza del titolo esecutivo, l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei e la condanna generica. La difesa dell' contestava anche la Pt_1 debenza delle maggiori somme ingiunte e depositava un prospetto di calcolo (proposta di pagamento), elaborato in data 14.02.2021, dalla sede di San Severo, in (asserita) attuazione del titolo Pt_1 giudiziale, ma con reincasso degli arretrati a compensazione con precedenti crediti.
Il prospetto del 14.02.2021 evidenziava come i benefici ex D.P.C.M. '89 spettassero per i soli Pt_1 ratei maturati fino al 06/1995, motivando che alcuna somma era dovuta per quelli successivi poiché il de cuius era divenuto titolare di pensione di vecchiaia dall'01.07.1995.
L'istituto pertanto, chiedeva al G.E. la sospensione della procedura esecutiva e nel merito,
l'improcedibilità della stessa.
In data 21.04.2021, il G.E. dott.ssa L. Napolitano - autorizzate le parti al deposito di note difensive e di replica (cfr. all.4 comparsa costituzione) - rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione
"ritenuta l'inapplicabilità di detta legge (art 38 comma 1 lett. d n. 2 e comma 4 DL n. 98/2011 conv con modif. in L. n. 111/11 n.d.r.) alle somme intimate in forza del titolo esecutivo in atti, costituito da sentenza n° 20/2003 Trib. Lavoro, anteriore alla legge richiamata;
rilevato che l'opponente non ha contestato l'avvenuta interruzione della prescrizione, in forza di precedenti atti di intimazione al pagamento;" e fissava il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data della ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. all. 5 comparsa costituzione). Con separata ordinanza, il
G.E. assegnava in favore della vedova la somma di euro 7.044,25 per capitale (al decesso) Per_2
e interessi al 12.05.2020, oltre le spese in favore del procuratore antistatario.
L' con ricorso del 04.06.2021, notificato in data 14.07.2021, ha riassunto nel merito l'opposizione Pt_1 spiegata nei confronti di , creditrice procedente nell'esecuzione mobiliare di cui Persona_1 innanzi.
Nelle more, deceduta anche la vedova , si costituiva la sig.ra da Per_2 Controparte_1 CP_3 quale figlia dei coniugi , impugnando e contestando in toto con varie argomentazioni Per_2
l'opposizione di controparte.
In primis va evidenziato che la sentenza azionata dall'opposta n. 20/03 Tribunale di Lucera "reca il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M 16 dicembre 1989 per tutto il periodo richiesto sia con riferimento all'assegno ordinario di invalidità sia alla pensione di vecchiaia liquidata successivamente in favore del sig. ...". Per_2
Da tanto consegue che al de cuius si ritiene in sentenza spettassero anche tutti i differenziali per i ratei maturati successivamente dall'01/07/95 e fino al decesso intervenuto il 24.05.2016.
L' comunque, con l'opposizione contesta i conteggi definendoli "auto-liquidati" poiché non Pt_1 indicati specificamente nella sentenza.
Sennonché in fase esecutiva l'ente non aveva mosso contestazioni specifiche (come rilevato dal G.E. con l'ordinanza di rigetto della sospensiva), e le somme dovute (i benefici ex D.P.C.M. '89) su prestazione appartenuta al de cuius (cat. 10 prima, e VO poi), sono "tabellate" (dunque indicate ex lege in misura), e per l'effettiva quantificazione dei detti benefici all'01.01.1990, unico elemento utile
è costituito dalla contribuzione complessivamente versata dal pensionato - nel caso di specie 1283 settimane - dettagliatamente indicate nell'originario ricorso introduttivo del giudizio, R.G.L. n. 97/02
Tribunale di Lucera (cfr. all. 6 comparsa costituzione).
I calcoli di cui all'atto di precetto opposto richiamano dati rinvenibili nel titolo esecutivo, nel ricorso introduttivo del giudizio depositato il 15.01.2002, in specifiche disposizioni di legge (segnatamente,
l'importo del D.P.C.M. 16.12.1989, l'importo del trattamento minimo corrisposto dall' al Pt_1 pensionato alle varie epoche, i coefficienti di rivalutazione dei ratei pensionistici, compresa la rivalutazione ex I. 59/91 a decorrenza fissa - nel caso di specie da 01.07.1994).
Per tabulas risulta altresì rilevabile sia il dies a quo 01.11.2010 preso a riferimento per la determinazione delle residue somme dovute dall' in forza del giudicato azionato in favore del Pt_1 de cuius (quale primo giorno del mese successivo all'ultimo rateo ingiunto, 31 ottobre 2010, con la pregressa procedura esecutiva esperita dal de culus) sia il dies ad quem che coincide con il decesso del pensionato (24.05.2016),
In ordine ai calcoli eseguiti dall'opposta ai fini della piena efficacia del precetto notificato e della procedura esecutiva esperita definitasi con assegnazione delle somme in favore degli aventi causa del de cuius, pacifica tra le parti la contribuzione versata dal de cuius pari a 1283 settimane, e parimenti indubitabile che ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. '89, le pensioni con decorrenza da 01/84 al 31/12/89, avevano diritto ad un aumento di € 1,29 (2.500 lire) per 52 settimane, con un minimo di € 25,82 mensili, la quantificazione del dovuto risultava estremamente agevole attraverso un mero calcolo matematico.
Invero la parte opponente, con il citato prospetto di liquidazione del 14.02.2021, conferma la correttezza dei criteri di calcolo posti a base dei conteggi eseguiti in atti dall'odierna opposta.
E infatti, ivi è dato riscontrare che l' - premettendo che l'art. 1 del D.P.C.M. 89 prevede un CP_2 aumento di 2.500 lire (euro 1,29) mensili per ogni anno di contribuzione, e posto che la pensione era stata liquidata con 1283 contributi settimanali - quantifica alla decorrenza del beneficio ex DPCM '89
- 01.01.90 - l'aumento spettante nella misura di lire 61.683 (euro 31,86) mensili.
L'istituto arrestava il calcolo del dovuto al mese di giugno 1995, sul presupposto che dall'01.07.1995 gli aumenti del D.P.C.M. '89 non fossero più spettanti per intervenuta liquidazione della pensione di vecchiaia cat. VO 10201384, diversamente da quanto statuito nella richiamata sentenza n. 20/03 del tribunale di Lucera.
Quanto invece al quantum spettante nel periodo in contestazione, secondo l' esso sarebbe di circa Pt_1
3.900, e dunque inferiore a quanto ingiunto con il precetto, e alla somma assegnata dal G.E. Orbene, nel caso di specie, trattandosi di pensione avente decorrenza compresa tra il 01.07.82 e il
31.12.1988, superiore al minimo alla data del 01 gennaio 1990 (infatti, a tale data, l'importo del rateo
è pari a euro 282,08, come certifica lo stesso nel citato prospetto di liquidazione del CP_2
14.02.2021), spettava ex L. 59/91 art. 1, la rivalutazione dell'importo nella misura legale di lire 1.500
(euro 0,77) per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con effetto dall' 01/07/94 (come posticipato ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. 24 dicembre 1993, n. 537).
Quindi, nel caso di specie, dall'01.07.1994, all'importo differenziale dovuto a tale data di euro 39,60, andava aggiunta la rivalutazione ex I. 59/91 pari a euro 19,12, che l'Istituto avrebbe dovuto eseguire d'ufficio, come del resto stabilito dall' stesso con propria circolare n. 283 del 17 dicembre 1991. Pt_1
Pertanto considerato che l' , Agenzia di San Severo, ha adottato il predetto prospetto di Pt_1 liquidazione in data 14.02.2021, in asserita attuazione del titolo giudiziale limitando tuttavia gli arretrati al mese di giugno 1995; tenuto conto che agli importi esposti nel prospetto di pagamento
, andava applicata, rectius aggiunta, dall' 01/07/94 la rivalutazione ex lege 59/91 per quanto Pt_1 innanzi dedotto;
che quindi l'importo complessivo pari a euro 58,72 (39,60+19,12), andava poi perequato per tutti i ratei da allora maturati fino al decesso del sig. - è evidente che l' Per_2 Pt_1 alla data di notificazione del precetto opposto, fosse in ogni caso ancora debitore delle residue somme spettanti al sig. in forza del giudicato n. 20/03/c Tribunale di Lucera, difettando qualunque Per_2 corresponsione di somme da parte dell' (sia in via diretta sia in via coattiva), in favore del de Pt_1 cuius e per esso dei suoi aventi causa, a titolo di residui differenziali maturati dal 01.11.2010 al decesso.
Tali residue somme venivano dall'opposta determinate in aderenza al titolo giudiziale azionato per i ratei considerati nel periodo 01.11.2010 -24.05.2016 e riepilogati in una tabella.
Pertanto le somme ingiunte con l'atto di precetto del 20.05.2020, che spettavano al de cuius in forza del titolo giudiziale n. 20/03 Tribunale di Lucera, a titolo di residuo capitale maturato fino al decesso, risultano corrette.
In ordine all'eccepita prescrizione quinquennale delle differenze sui ratei pensionistici azionati da parte dell'ente, va evidenziato che il termine di prescrizione quinquennale, entrato in vigore il 6 luglio
2011, non può applicarsi al caso di specie atteso che il titolo esecutivo definitivo è del 16.01.2003,
l'atto interruttivo della prescrizione è intervenuto l'11.11.2010 (data di notifica del precedente atto di precetto), mentre l'atto di precetto opposto da controparte è stato notificato al debitore in data in data
20.05.2020.
Va, in subiecta materia, richiamato il fondamentale principio sancito dall'art. 2953 c.c. che testualmente prescrive: "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".
Il caso di specie rientra a pieno titolo nella previsione normativa sopra riportata.
Nel caso di specie i singoli ratei non costituiscono emolumenti non riscossi e richiesti in ritardo rispetto ai termini di prescrizione ma è lo stesso prospetto di liquidazione datato 14.02.2021 a Pt_1 dimostrare che in precedenza l' non aveva provveduto ad alcuna liquidazione diretta e/o messa CP_2
a disposizione delle somme dovute in attuazione del titolo giudiziale, in favore del de cuius né dei suoi aventi titolo. Peraltro l'avente diritto originario si era attivato in tempo con le plurime procedure esecutive esperite, interruttive del termine di prescrizione decennale, con il conseguente riconoscimento del proprio diritto in un titolo giudiziale esecutivo e definitivo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento univoco, ha da tempo stabilito che: "in tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formato il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi dritti si prescrivono con il decorso di dieci anni" (cfr. Cass. n. 13544/1999); pertanto il diritto al singolo rateo, soggetto alla prescrizione breve, nel caso di specie ha perduto ogni rilievo giuridico nei confronti del giudicato sopraggiunto.
Ancora precisa la Suprema Corte che "la sentenza passata in giudicato, per poter determinare le conversione del termine di prescrizione, deve essere di condanna, come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c." (cfr. Cass. n. 17/2003 che così riassume la definizione di sentenza di condanna:
"un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato, l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere").
Orbene il dispositivo della sentenza n. 20/2003 non lascia spazio a dubbi di sorta poiché così ordina:
"dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M.
16/12/1989 a decorrere dall'01/01/1990, e per l'effetto condanna l' a corrispondere i ratei Pt_1 maturati e maturandi di detta prestazione nella misura di legge con decorrenza dall'01/01/90, oltre interessi legali sui ratei arretrati e rivalutazione monetaria coi limiti previsti dalla L. 412/91".
Di talché trattandosi di sentenza inequivocabilmente di condanna, è evidente che nel caso oggetto di delibazione, operi la conversione del termine prescrizionale breve previsto per i ratei, in quello ordinario decennale.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione quinquennale eccepita dall'ente va rigettata.
La sentenza azionata, irrevocabile in data 17.01.04, consente peraltro l'azione esecutiva, poiché - secondo i precetti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Ordinanza n. 14154 del 23.05.2019) - costituisce un valido ed efficace titolo esecutivo, contenendo tutti gli elementi necessari alla quantificazione del credito da effettuarsi sulla base di un mero calcolo matematico (cfr. anche sent.
520/2022 Tribunale di Foggia, dott.ssa L.M. Ricucci).
Il termine di prescrizione ordinaria decennale - applicabile al caso di specie - è stato interrotto più volte, come dimostra la documentazione prodotta nella comparsa di costituzione di parte opposta: con un primo atto di precetto del 21.07.2004 (cui seguiva procedura esecutiva RGE 758/04 Tribunale di Lucera, definitasi con ordinanza di assegnazione del 05.11.04), un secondo atto di precetto del
07.05.2007 (cui seguiva procedura esecutiva RGE 1708/07 Tribunale di Lucera, definita con ordinanza di assegnazione del 17.09.2007) e un terzo atto di precetto in data 11.11.2010 (cui seguiva procedura esecutiva RGE 20/11 Tribunale di Lucera, definitasi con ordinanza di assegnazione del
24.05.2011), con cui il sig. evidenziava la perdurante inerzia dell' in ordine Per_2 Pt_1 all'attuazione del giudicato reso in suo favore.
L'odierna opposta interveniva quale erede a seguito del decesso della propria madre sig.ra Per_3 coniuge superstite del sig. , attivatasi molto tempo prima dello spirare del
[...] Persona_2 nuovo termine di prescrizione, notificando all' in data 20.05.2020 l'atto di precetto teso al Pt_1 recupero di ogni somma dovuta in favore del de cuius in virtù del giudicato n. 20/03 Tribunale di
Lucera, come maturata fino al decesso del proprio coniuge.
Il provvedimento di liquidazione del 14.02.2021 prodotto con l'opposizione in sede esecutiva, Pt_1 confermava in ogni caso che in precedenza non era mai stato emesso dall' alcun provvedimento Pt_1 formale a nome del de cuius, nè a nome degli eredi aventi titolo, e che conseguentemente alcuna liquidazione di somme in favore dei creditori procedenti, odierni opposti n.q. come in atti, era intervenuta direttamente da parte dell' . Pertanto l' alla data dell'assegnazione del Pt_1 Pt_1
22.04.2021 era ancora debitore del residuo capitale, degli interessi legali, nel complessivo importo ingiunto con l'atto di precetto, e dettagliatamente risultante alle varie epoche, con la relativa imputazione, dal prospetto di calcolo ad esso allegato.
La sentenza azionata - giudicato formale e sostanziale - reca la condanna che non è né generica né indeterminata, in quanto contenente tutti gli elementi necessari per la quantificazione del credito da effettuarsi sulla base di un mero calcolo matematico.
Ne discende pertanto l'infondatezza dell'opposizione e la correttezza dell'azione esecutiva esperita dagli eredi del sig. , sussistendo il diritto di percepire ogni somma dal debitore Persona_2 Pt_1 in conseguenza del giudicato reso in favore del proprio dante causa per i ratei dall'01.11.2010 e fino al decesso, con gli accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Mariarosaria Renzetti)
SEZIONE LAVORO
SEGUE VERBALE DI UDIENZA DEL 04.07.25
PROC. N. 4213/21 R.G.L.
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Mariarosaria Renzetti, all'odierna udienza emette la seguente sentenza
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura dell'ente Pt_1
PARTE OPPONENTE
E
, quale erede di (erede e coniuge superstite del sig. Controparte_1 Persona_1
n. il 01.03.1934 e deceduto il 24.05.2016), rappresentata e difesa dall'avv. Persona_2
D. F. Colucci
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al rimborso delle spese di lite che si liquidano Pt_1 in euro 1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Foggia, 04.07.25 IL GIUDICE DEL LAVORO
(Mariarosaria Renzetti) SUCCINTA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.21 l' proponeva opposizione avverso il precetto notificato Pt_1 in data 20.05.2020 con il quale la parte resistente le intimava di provvedere al pagamento della somma di euro 7.044,55 a titolo di differenze e interessi legali asseritamente dovuti sulla pensione cat. IO n.
15013040 in virtù del titolo esecutivo della sent. N. 20/03 del Tribunale di Lucera, notificata il
21.01.03 con la quale l'ente veniva condannato alla riliquidazione della prestazione in favore del con decorrenza 01.01.90 con applicazione dei benefici di cui all'art. 1 D.P.C.M. Persona_2
16.12.89.
Invocava l'opponente la carenza del titolo esecutivo;
l'estinzione del diritto per intervenuta CP_2 prescrizione dei ratei pensionistici;
la genericità della domanda e contestava i conteggi.
Parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva discussa e decisa con sentenza depositata in forma telematica
Osserva
Nel merito l'opposizione è infondata.
Con sentenza n. 20/03/c del 16.01.2003 - irrevocabile in data 17.01.2004 - il G.L. del Tribunale di
Lucera, riconosceva il diritto del de cuius, sig. , alle maggiorazioni di cui all'art. 1 Persona_2 del D.P.C.M. 16.12.89 a decorrere dall'01.01.1990, ricorrendo i necessari requisiti richiesti (cfr. a pag.3, parte motiva del titolo giudiziale "...parte convenuta ne ha confermato l'esistenza a verbale d'udienza"), con la condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi di detta Pt_1 prestazione nella misura di legge dall'01.01.1990, oltre interessi legali sui ratei arretrati e rivalutazione monetaria coi limiti previsti dalla L. 412/91.
Notificato il titolo giudiziale, l' , non ottemperava spontaneamente al decisum;
il pensionato Pt_1 adiva il G.E. del Tribunale di Lucera ottenendo in via coattiva, le somme di cui al giudicato per i differenziali via via maturati fino a tutto il 31.10.2010.
In data 24.05.2016 il sig. decedeva senza aver ottenuto dall' alcun provvedimento Per_2 Pt_1 formale di attuazione al titolo giudiziale per i residui ratei maturati dall'01.11.2010 in poi.
In data 20.05.2020, la sig.ra , coniuge superstite del sig. , in virtù del Persona_1 Per_2 giudicato, notificava all'istituto l'atto di precetto opposto, ingiungendo il pagamento dei residui differenziali dovuti al proprio marito fino alla data del decesso, con gli accessori di legge.
Instaurata la procedura esecutiva R.G.E. n. 1072/2020 - Tribunale di Foggia, reagiva l' con Pt_1
l'opposizione eccependo la carenza del titolo esecutivo, l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei e la condanna generica. La difesa dell' contestava anche la Pt_1 debenza delle maggiori somme ingiunte e depositava un prospetto di calcolo (proposta di pagamento), elaborato in data 14.02.2021, dalla sede di San Severo, in (asserita) attuazione del titolo Pt_1 giudiziale, ma con reincasso degli arretrati a compensazione con precedenti crediti.
Il prospetto del 14.02.2021 evidenziava come i benefici ex D.P.C.M. '89 spettassero per i soli Pt_1 ratei maturati fino al 06/1995, motivando che alcuna somma era dovuta per quelli successivi poiché il de cuius era divenuto titolare di pensione di vecchiaia dall'01.07.1995.
L'istituto pertanto, chiedeva al G.E. la sospensione della procedura esecutiva e nel merito,
l'improcedibilità della stessa.
In data 21.04.2021, il G.E. dott.ssa L. Napolitano - autorizzate le parti al deposito di note difensive e di replica (cfr. all.4 comparsa costituzione) - rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione
"ritenuta l'inapplicabilità di detta legge (art 38 comma 1 lett. d n. 2 e comma 4 DL n. 98/2011 conv con modif. in L. n. 111/11 n.d.r.) alle somme intimate in forza del titolo esecutivo in atti, costituito da sentenza n° 20/2003 Trib. Lavoro, anteriore alla legge richiamata;
rilevato che l'opponente non ha contestato l'avvenuta interruzione della prescrizione, in forza di precedenti atti di intimazione al pagamento;" e fissava il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data della ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. all. 5 comparsa costituzione). Con separata ordinanza, il
G.E. assegnava in favore della vedova la somma di euro 7.044,25 per capitale (al decesso) Per_2
e interessi al 12.05.2020, oltre le spese in favore del procuratore antistatario.
L' con ricorso del 04.06.2021, notificato in data 14.07.2021, ha riassunto nel merito l'opposizione Pt_1 spiegata nei confronti di , creditrice procedente nell'esecuzione mobiliare di cui Persona_1 innanzi.
Nelle more, deceduta anche la vedova , si costituiva la sig.ra da Per_2 Controparte_1 CP_3 quale figlia dei coniugi , impugnando e contestando in toto con varie argomentazioni Per_2
l'opposizione di controparte.
In primis va evidenziato che la sentenza azionata dall'opposta n. 20/03 Tribunale di Lucera "reca il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M 16 dicembre 1989 per tutto il periodo richiesto sia con riferimento all'assegno ordinario di invalidità sia alla pensione di vecchiaia liquidata successivamente in favore del sig. ...". Per_2
Da tanto consegue che al de cuius si ritiene in sentenza spettassero anche tutti i differenziali per i ratei maturati successivamente dall'01/07/95 e fino al decesso intervenuto il 24.05.2016.
L' comunque, con l'opposizione contesta i conteggi definendoli "auto-liquidati" poiché non Pt_1 indicati specificamente nella sentenza.
Sennonché in fase esecutiva l'ente non aveva mosso contestazioni specifiche (come rilevato dal G.E. con l'ordinanza di rigetto della sospensiva), e le somme dovute (i benefici ex D.P.C.M. '89) su prestazione appartenuta al de cuius (cat. 10 prima, e VO poi), sono "tabellate" (dunque indicate ex lege in misura), e per l'effettiva quantificazione dei detti benefici all'01.01.1990, unico elemento utile
è costituito dalla contribuzione complessivamente versata dal pensionato - nel caso di specie 1283 settimane - dettagliatamente indicate nell'originario ricorso introduttivo del giudizio, R.G.L. n. 97/02
Tribunale di Lucera (cfr. all. 6 comparsa costituzione).
I calcoli di cui all'atto di precetto opposto richiamano dati rinvenibili nel titolo esecutivo, nel ricorso introduttivo del giudizio depositato il 15.01.2002, in specifiche disposizioni di legge (segnatamente,
l'importo del D.P.C.M. 16.12.1989, l'importo del trattamento minimo corrisposto dall' al Pt_1 pensionato alle varie epoche, i coefficienti di rivalutazione dei ratei pensionistici, compresa la rivalutazione ex I. 59/91 a decorrenza fissa - nel caso di specie da 01.07.1994).
Per tabulas risulta altresì rilevabile sia il dies a quo 01.11.2010 preso a riferimento per la determinazione delle residue somme dovute dall' in forza del giudicato azionato in favore del Pt_1 de cuius (quale primo giorno del mese successivo all'ultimo rateo ingiunto, 31 ottobre 2010, con la pregressa procedura esecutiva esperita dal de culus) sia il dies ad quem che coincide con il decesso del pensionato (24.05.2016),
In ordine ai calcoli eseguiti dall'opposta ai fini della piena efficacia del precetto notificato e della procedura esecutiva esperita definitasi con assegnazione delle somme in favore degli aventi causa del de cuius, pacifica tra le parti la contribuzione versata dal de cuius pari a 1283 settimane, e parimenti indubitabile che ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. '89, le pensioni con decorrenza da 01/84 al 31/12/89, avevano diritto ad un aumento di € 1,29 (2.500 lire) per 52 settimane, con un minimo di € 25,82 mensili, la quantificazione del dovuto risultava estremamente agevole attraverso un mero calcolo matematico.
Invero la parte opponente, con il citato prospetto di liquidazione del 14.02.2021, conferma la correttezza dei criteri di calcolo posti a base dei conteggi eseguiti in atti dall'odierna opposta.
E infatti, ivi è dato riscontrare che l' - premettendo che l'art. 1 del D.P.C.M. 89 prevede un CP_2 aumento di 2.500 lire (euro 1,29) mensili per ogni anno di contribuzione, e posto che la pensione era stata liquidata con 1283 contributi settimanali - quantifica alla decorrenza del beneficio ex DPCM '89
- 01.01.90 - l'aumento spettante nella misura di lire 61.683 (euro 31,86) mensili.
L'istituto arrestava il calcolo del dovuto al mese di giugno 1995, sul presupposto che dall'01.07.1995 gli aumenti del D.P.C.M. '89 non fossero più spettanti per intervenuta liquidazione della pensione di vecchiaia cat. VO 10201384, diversamente da quanto statuito nella richiamata sentenza n. 20/03 del tribunale di Lucera.
Quanto invece al quantum spettante nel periodo in contestazione, secondo l' esso sarebbe di circa Pt_1
3.900, e dunque inferiore a quanto ingiunto con il precetto, e alla somma assegnata dal G.E. Orbene, nel caso di specie, trattandosi di pensione avente decorrenza compresa tra il 01.07.82 e il
31.12.1988, superiore al minimo alla data del 01 gennaio 1990 (infatti, a tale data, l'importo del rateo
è pari a euro 282,08, come certifica lo stesso nel citato prospetto di liquidazione del CP_2
14.02.2021), spettava ex L. 59/91 art. 1, la rivalutazione dell'importo nella misura legale di lire 1.500
(euro 0,77) per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con effetto dall' 01/07/94 (come posticipato ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. 24 dicembre 1993, n. 537).
Quindi, nel caso di specie, dall'01.07.1994, all'importo differenziale dovuto a tale data di euro 39,60, andava aggiunta la rivalutazione ex I. 59/91 pari a euro 19,12, che l'Istituto avrebbe dovuto eseguire d'ufficio, come del resto stabilito dall' stesso con propria circolare n. 283 del 17 dicembre 1991. Pt_1
Pertanto considerato che l' , Agenzia di San Severo, ha adottato il predetto prospetto di Pt_1 liquidazione in data 14.02.2021, in asserita attuazione del titolo giudiziale limitando tuttavia gli arretrati al mese di giugno 1995; tenuto conto che agli importi esposti nel prospetto di pagamento
, andava applicata, rectius aggiunta, dall' 01/07/94 la rivalutazione ex lege 59/91 per quanto Pt_1 innanzi dedotto;
che quindi l'importo complessivo pari a euro 58,72 (39,60+19,12), andava poi perequato per tutti i ratei da allora maturati fino al decesso del sig. - è evidente che l' Per_2 Pt_1 alla data di notificazione del precetto opposto, fosse in ogni caso ancora debitore delle residue somme spettanti al sig. in forza del giudicato n. 20/03/c Tribunale di Lucera, difettando qualunque Per_2 corresponsione di somme da parte dell' (sia in via diretta sia in via coattiva), in favore del de Pt_1 cuius e per esso dei suoi aventi causa, a titolo di residui differenziali maturati dal 01.11.2010 al decesso.
Tali residue somme venivano dall'opposta determinate in aderenza al titolo giudiziale azionato per i ratei considerati nel periodo 01.11.2010 -24.05.2016 e riepilogati in una tabella.
Pertanto le somme ingiunte con l'atto di precetto del 20.05.2020, che spettavano al de cuius in forza del titolo giudiziale n. 20/03 Tribunale di Lucera, a titolo di residuo capitale maturato fino al decesso, risultano corrette.
In ordine all'eccepita prescrizione quinquennale delle differenze sui ratei pensionistici azionati da parte dell'ente, va evidenziato che il termine di prescrizione quinquennale, entrato in vigore il 6 luglio
2011, non può applicarsi al caso di specie atteso che il titolo esecutivo definitivo è del 16.01.2003,
l'atto interruttivo della prescrizione è intervenuto l'11.11.2010 (data di notifica del precedente atto di precetto), mentre l'atto di precetto opposto da controparte è stato notificato al debitore in data in data
20.05.2020.
Va, in subiecta materia, richiamato il fondamentale principio sancito dall'art. 2953 c.c. che testualmente prescrive: "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".
Il caso di specie rientra a pieno titolo nella previsione normativa sopra riportata.
Nel caso di specie i singoli ratei non costituiscono emolumenti non riscossi e richiesti in ritardo rispetto ai termini di prescrizione ma è lo stesso prospetto di liquidazione datato 14.02.2021 a Pt_1 dimostrare che in precedenza l' non aveva provveduto ad alcuna liquidazione diretta e/o messa CP_2
a disposizione delle somme dovute in attuazione del titolo giudiziale, in favore del de cuius né dei suoi aventi titolo. Peraltro l'avente diritto originario si era attivato in tempo con le plurime procedure esecutive esperite, interruttive del termine di prescrizione decennale, con il conseguente riconoscimento del proprio diritto in un titolo giudiziale esecutivo e definitivo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento univoco, ha da tempo stabilito che: "in tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formato il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi dritti si prescrivono con il decorso di dieci anni" (cfr. Cass. n. 13544/1999); pertanto il diritto al singolo rateo, soggetto alla prescrizione breve, nel caso di specie ha perduto ogni rilievo giuridico nei confronti del giudicato sopraggiunto.
Ancora precisa la Suprema Corte che "la sentenza passata in giudicato, per poter determinare le conversione del termine di prescrizione, deve essere di condanna, come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c." (cfr. Cass. n. 17/2003 che così riassume la definizione di sentenza di condanna:
"un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato, l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere").
Orbene il dispositivo della sentenza n. 20/2003 non lascia spazio a dubbi di sorta poiché così ordina:
"dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M.
16/12/1989 a decorrere dall'01/01/1990, e per l'effetto condanna l' a corrispondere i ratei Pt_1 maturati e maturandi di detta prestazione nella misura di legge con decorrenza dall'01/01/90, oltre interessi legali sui ratei arretrati e rivalutazione monetaria coi limiti previsti dalla L. 412/91".
Di talché trattandosi di sentenza inequivocabilmente di condanna, è evidente che nel caso oggetto di delibazione, operi la conversione del termine prescrizionale breve previsto per i ratei, in quello ordinario decennale.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione quinquennale eccepita dall'ente va rigettata.
La sentenza azionata, irrevocabile in data 17.01.04, consente peraltro l'azione esecutiva, poiché - secondo i precetti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Ordinanza n. 14154 del 23.05.2019) - costituisce un valido ed efficace titolo esecutivo, contenendo tutti gli elementi necessari alla quantificazione del credito da effettuarsi sulla base di un mero calcolo matematico (cfr. anche sent.
520/2022 Tribunale di Foggia, dott.ssa L.M. Ricucci).
Il termine di prescrizione ordinaria decennale - applicabile al caso di specie - è stato interrotto più volte, come dimostra la documentazione prodotta nella comparsa di costituzione di parte opposta: con un primo atto di precetto del 21.07.2004 (cui seguiva procedura esecutiva RGE 758/04 Tribunale di Lucera, definitasi con ordinanza di assegnazione del 05.11.04), un secondo atto di precetto del
07.05.2007 (cui seguiva procedura esecutiva RGE 1708/07 Tribunale di Lucera, definita con ordinanza di assegnazione del 17.09.2007) e un terzo atto di precetto in data 11.11.2010 (cui seguiva procedura esecutiva RGE 20/11 Tribunale di Lucera, definitasi con ordinanza di assegnazione del
24.05.2011), con cui il sig. evidenziava la perdurante inerzia dell' in ordine Per_2 Pt_1 all'attuazione del giudicato reso in suo favore.
L'odierna opposta interveniva quale erede a seguito del decesso della propria madre sig.ra Per_3 coniuge superstite del sig. , attivatasi molto tempo prima dello spirare del
[...] Persona_2 nuovo termine di prescrizione, notificando all' in data 20.05.2020 l'atto di precetto teso al Pt_1 recupero di ogni somma dovuta in favore del de cuius in virtù del giudicato n. 20/03 Tribunale di
Lucera, come maturata fino al decesso del proprio coniuge.
Il provvedimento di liquidazione del 14.02.2021 prodotto con l'opposizione in sede esecutiva, Pt_1 confermava in ogni caso che in precedenza non era mai stato emesso dall' alcun provvedimento Pt_1 formale a nome del de cuius, nè a nome degli eredi aventi titolo, e che conseguentemente alcuna liquidazione di somme in favore dei creditori procedenti, odierni opposti n.q. come in atti, era intervenuta direttamente da parte dell' . Pertanto l' alla data dell'assegnazione del Pt_1 Pt_1
22.04.2021 era ancora debitore del residuo capitale, degli interessi legali, nel complessivo importo ingiunto con l'atto di precetto, e dettagliatamente risultante alle varie epoche, con la relativa imputazione, dal prospetto di calcolo ad esso allegato.
La sentenza azionata - giudicato formale e sostanziale - reca la condanna che non è né generica né indeterminata, in quanto contenente tutti gli elementi necessari per la quantificazione del credito da effettuarsi sulla base di un mero calcolo matematico.
Ne discende pertanto l'infondatezza dell'opposizione e la correttezza dell'azione esecutiva esperita dagli eredi del sig. , sussistendo il diritto di percepire ogni somma dal debitore Persona_2 Pt_1 in conseguenza del giudicato reso in favore del proprio dante causa per i ratei dall'01.11.2010 e fino al decesso, con gli accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Mariarosaria Renzetti)