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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3/2026 depositato il 02/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259003265885000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 30.01.2026, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione AdER e AdE, in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso proposto da Ricorrente_2 avv. Ricorrente_2 e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione della parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Letta la memoria della parte chiamata in causa Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data
27.01.2026;
- Esaminato l'atto impugnato, intimazione di pagamento n. 139 2025 90032658 85 000, notificata in data
19.11.2025, relativa a n. 1 cartella di pagamento per Irpef e sanzioni per euro 1.988,79, a seguito di controllo ex art. 36 bis del Dpr. n. 600/1973;
- Visto il decreto presidenziale in data 11/12.01.2026, col quale è stata evidenziata alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs. n. 546/1992,
e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, la cartella oggetto dell'intimazione impugnata è già stata oggetto di sgravio da parte di AdE in data
03.08.2022 (cfr. all. n. 2 del fascicolo telematico di parte ricorrente).
Peraltro, tale circostanza è stata già oggetto di accertamento da parte della Corte adita, Sezione II, nel giudizio n. 966/2023 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, definito egualmente con sentenza di estinzione per cessazione della materia del contendere (sentenza n. 750/24, depositata in data 03.07.2024, all. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente);
- Ritenuto che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc non può essere accolta. Invero, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito la prova dei danni subiti. In proposito, secondo la Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Unite, ordinanza n. 7583/04); e, inoltre, la domanda di cui all'art. 96 cpc richiede pur sempre la prova, incombente alla parte istante, sia dell'an che del quantum debeatur e che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa
(Cass. 3941/02, Cass. 18169/04, Cass. 3388/07, Cass. 13395/07); - Ritenuto, quanto alle spese di lite, che alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle stesse in favore della parte ricorrente, dal momento che lo sgravio è stato adottato da AdE in data 03.08.2022, mentre l'intimazione impugnata è stata notificata al contribuente in data 19.11.2025, dopo l'emanazione della menzionata sentenza n. 750/2024, depositata in data 03.07.2024;
invece, le spese vanno interamente compensate fra il ricorrente e la chiamata in causa AdE, in quanto sussistono le gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto che la parte ricorrente non ha evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, avendo sollevato delle eccezioni solo avverso l'attività posta in essere dell'Agenzia della riscossione, e rientrando nella sfera di responsabilità di quest'ultima;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 06.12.2025 da
Ricorrente_2 avv. Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente notificato in data 18.12.2025 e depositato in data 02.01.2026, nonché della chiamata in causa Agenzia delle Entrate di Vibo
Valentia, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
3) Condanna la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 850,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra il ricorrente e la resistente Agenzia delle Entrate di
Vibo Valentia.
Così deciso in Vibo Valentia in data 10.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3/2026 depositato il 02/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259003265885000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 30.01.2026, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione AdER e AdE, in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso proposto da Ricorrente_2 avv. Ricorrente_2 e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione della parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Letta la memoria della parte chiamata in causa Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data
27.01.2026;
- Esaminato l'atto impugnato, intimazione di pagamento n. 139 2025 90032658 85 000, notificata in data
19.11.2025, relativa a n. 1 cartella di pagamento per Irpef e sanzioni per euro 1.988,79, a seguito di controllo ex art. 36 bis del Dpr. n. 600/1973;
- Visto il decreto presidenziale in data 11/12.01.2026, col quale è stata evidenziata alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs. n. 546/1992,
e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, la cartella oggetto dell'intimazione impugnata è già stata oggetto di sgravio da parte di AdE in data
03.08.2022 (cfr. all. n. 2 del fascicolo telematico di parte ricorrente).
Peraltro, tale circostanza è stata già oggetto di accertamento da parte della Corte adita, Sezione II, nel giudizio n. 966/2023 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, definito egualmente con sentenza di estinzione per cessazione della materia del contendere (sentenza n. 750/24, depositata in data 03.07.2024, all. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente);
- Ritenuto che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc non può essere accolta. Invero, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito la prova dei danni subiti. In proposito, secondo la Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Unite, ordinanza n. 7583/04); e, inoltre, la domanda di cui all'art. 96 cpc richiede pur sempre la prova, incombente alla parte istante, sia dell'an che del quantum debeatur e che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa
(Cass. 3941/02, Cass. 18169/04, Cass. 3388/07, Cass. 13395/07); - Ritenuto, quanto alle spese di lite, che alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle stesse in favore della parte ricorrente, dal momento che lo sgravio è stato adottato da AdE in data 03.08.2022, mentre l'intimazione impugnata è stata notificata al contribuente in data 19.11.2025, dopo l'emanazione della menzionata sentenza n. 750/2024, depositata in data 03.07.2024;
invece, le spese vanno interamente compensate fra il ricorrente e la chiamata in causa AdE, in quanto sussistono le gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto che la parte ricorrente non ha evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, avendo sollevato delle eccezioni solo avverso l'attività posta in essere dell'Agenzia della riscossione, e rientrando nella sfera di responsabilità di quest'ultima;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 06.12.2025 da
Ricorrente_2 avv. Ricorrente_2 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente notificato in data 18.12.2025 e depositato in data 02.01.2026, nonché della chiamata in causa Agenzia delle Entrate di Vibo
Valentia, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
3) Condanna la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 850,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra il ricorrente e la resistente Agenzia delle Entrate di
Vibo Valentia.
Così deciso in Vibo Valentia in data 10.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella