Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TAINA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3826/2023 R.G. promossa da:
rappr.e dif. dagli avv.ti GOFFREDOParte 1 LEONARDO e CARBONARA
GAETANO FABRIZIO;
RICORRENTE
contro
:
Controparte 1 ' rappr. e dif. dagli avv.ti TRAVI RAFFAELLA e DI LANDRO MICHELE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.03.2023, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "a) accertare e dichiarare che l Controparte 2 nel periodo indicato sub 2) si è resa inadempiente nei confronti
dell'istante alle obbliga-zioni in tema di diritto alla mensa assunte con
l'Accordo 29/03/2001;
b) accertare e dichiarare il diritto dell'istante al risarcimento del danno patito, in misura pari a € 4,13 (ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia) per ogni giorno di servizio in cui l'istante ha svolto
attività lavorati-va nelle fasce orarie dalle 12.30 alle 13.30, dalle 19.30
alle 21.30 e dalle 21.30 alle 22.30;
c) per l'effetto, condannare ex art. 278 c.p.C. 1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
autonomo giudizio in difetto di spontaneo adempimento;
in favore dei sottoscritti d) con vittoria di spese, da distrarsi difensori".
Si costituiva il Policlinico domandando il rigetto delle avverse pretese. All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui indocumentazione dispositivo. Preliminarmente, infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta, tenuto conto della causa petendi e del
petitum sostanziale (domanda risarcitoria da inadempimento datoriale), non
configurandosi, nel caso di specie, una situazione di mero interesse
legittimo in capo alle parti ricorrenti nei confronti dell'amministrazione resistente.
La parte ricorrente, infatti, a sostegno della domanda risarcitoria avanzata hao lamentato un inadempimento datoriale, per non aver reso
possibile la fruizione del servizio mensa, per omessa organizzazione della mensa interna di servizio per il P.O. Giovanni CP 3 e per non aver garantito l'effettivo esercizio del diritto con modalità alternativa,
inadempimento ritenuto produttivo di danni da mancata fruizione della mensa durante i turni di servizio e da mancata fruizione della modalità
alternativa.
L'inadempimento datoriale lamentato, pertanto, non può che qualificarsi alla stregua di un tipico atto gestorio del rapporto lavorativo ricadente nella giurisdizione dell'AGO adita. Ed infatti, per espressa previsione legislativa, ex art. 5, comma 2
T.U.P.I.:
e in... le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro >>.
Ebbene, la parte ricorrente, affermando il diritto alla mensa ed
all'esercizio del diritto con modalità alternative come i buoni pasto nei servizio secondo l'articolazione dell'orario regolamentato giorni di del 29.03.2001 invocato, ha lamentato proprio la gestione dall'Accordo
lavorativo da parte dell'amministrazione inadempiente del rapporto
resistente per non aver reso fruibile e comunque per non aver attivato il servizio mensa presso il P.O. Giovanni CP 3 nonché per non aver garantito l'esercizio del diritto con modalità alternativa, chiedendo la tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti da mancata fruizione del servizio mensa.
Analogamente è infondata per l'eccezione di nullità del ricorso, difatti, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo, è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande
attoree ben esplicitate. Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria
costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo delrisultano presente giudizio.
Tanto chiarito, ai fini della decisione del caso in esame, giova altresì
premettere che, con il recepimento e l'attuazione dell'intervenuto
"Regolamento modalità erogazione buono pasto sostitutivo mensa aziendale"
(cfr. fascicolo telematico ricorrente), firmato il 4 agosto 2022, è stata prevista l'erogazione dei buoni pasto sostitutivi della mensa aziendale,
alle condizioni e nei limiti ivi indicati, in via sperimentale dal
01.09.2022 sino al 31.12.2023. Pertanto, alla luce di tale sopravvenienza, intervenuta nelle more del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al periodo dal 01.09.2022 sino al
31.12.2022.
sono infondate e Con riferimento al restante periodo, tuttavia, le domande non meritano accoglimento.
La questione per cui è causa, difatti, è stata affrontata e decisa dalla
Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 1777 del 2024, le cui motivazioni,
ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., di seguito, si riportano. 5.1. Passando alla disamina dei profili di merito, occorre riscostruire
la normativa di riferimento. L'art. 29, rubricato "mensa", del CCNL di Comparto del 20 settembre 2001,
integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7
aprile 1999 che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del
Comparto Sanità di beneficiare dell'istituzione di una mensa aziendale,
ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente.
La norma prevede che: 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio 0, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con
modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che la propria attività in posizione di comando, nei giorni di prestano effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di
controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti. 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non
può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è
monetizzabile. 5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990».
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del
CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009) nei seguenti termini: 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di
servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei
suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma fa competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori...
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei
diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario riferimento, di possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione nel quadro delle risorse disponibili dei servizi di mensa nel rispetto caso di della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive,
queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile». 5.2. La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli artt. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
270/1987 e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. n.
384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti.
5.3. Da ciò consegue, come già affermato da questa Corte con la sentenza n.
2289/2019, resa in una fattispecie analoga ed in sintonia con i principi affermati dalla Cassazione (con le sentenze del 2 ottobre 2012 n. 16736 e dell'8 novembre 2013 n. 25192 richiamate nel suddetto precedente), "che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio
né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo mensa,
rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici,
compatibilmente con le risorse disponibili. La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni mensa,
pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68
d.p.r. n. 384 del 1990. Cass. 16736/12 ha precisato: Lo conferma altresì
la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art.
33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata ...>>.
Cass. 25192/13 ha ribadito che è condivisibile>> l'interpretazione dell'art. 29 del CCNL 20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha
servizio sostitutivo di mensa, il avuto modo di precisare che in tema di
"in relazione al detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di servizio 01 in alternativa, di"istituire mense di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti,ha né
quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili>>.
Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in
concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la
giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di
accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro
economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine "possono" e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001
e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, imboccatohanno volontariamente la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e procurare una soluzione di continuità rispetto alcon l'effetto di passato".
Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata anche di recente (v. Cass., Ord. n. 25622 del 2023, secondo cui "la disposizione contrattuale citata indica
immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità
sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende,
compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo
conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d. P.R.
n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori").
Nell'ambito di tale ricostruzione normativa va letta la vicenda oggetto di causa.
5.4.
Considerato che
la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento della domanda valorizzando quanto previsto dall'accordo sindacale in sede si eradecentrata del 29 marzo 2001 (con il quale 1 Parte_2 obbligata a riconoscere, dal 1° maggio 2001, il diritto alla mensa a tutti
i dipendenti non turnisti per ciascuna giornata in cui avevano effettuato
il rientro pomeridiano senza vincolo di fascia oraria), si pone la questione della valenza giuridica di questo accordo e della sua
applicabilità ai dipendenti del P.O. Giovanni XXIII.
Pur volendo prescindere dalle sia pur pregevoli argomentazioni sviluppate dall Controparte 1 in merito all'invalidità dell'accordo ed alla sua qualificazione quale "mera dichiarazione di intenti", vi è che quell'accordo è stato stipulato in un'epoca in cui i lavoratori del presidio pediatrico Giovanni XXIII non erano ancora dipendenti del
antecedente alla costituzione essendo cronologicamente CP 2
quale stabilimento ospedaliero dell Controparte_4 che risale al 2005 (v. la Delibera Regionale n.dell Controparte_1 957 del 29 giugno 2004 nonché il Regolamento Regionale del 23 dicembre
2004, n. 9 avente ad oggetto: "Trasferimento all
[...] dello Stabilimento Giovanni Controparte_1
XXIII di CP 2. Integrazione”).
Si ritiene che questa considerazione integri una circostanza dirimente in
senso sfavorevole alla lavoratrice, e ciò alla luce della stessa prospettazione attorea, atteso che nel ricorso introduttivo si sostiene, a fondamento della richiesta risarcitoria, che l'Azienda sarebbe stata
inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo sindacale del
29 marzo 2001. Di contro, a questa Corte non sembra affatto che si possa intravedere qualsivoglia profilo di inadempienza rispetto a soggetti giuridici che non erano rappresentati dai sindacati che hanno sottoscritto l'accordo del 29 marzo 2001; né è possibile parlare di inadempimento rispetto a soggetti contrattuali che non erano parte di quell'accordo. 5.5. A ciò deve aggiungersi un'ulteriore e fondamentale considerazione,
oggetto di specifico ed articolato motivo di gravame da parte dell CP 1
. L'articolo 29 del Contratto Collettivo del 20 settembre 2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio 01 in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive debba avvenire da parte delle aziende "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili".
e non potrebbe Ciò significa che 1 CP 1 non avrebbe potuto del servizio О delle modalità prescindere dalla copertura finanziaria aspetto, che limita fortemente la possibilità di sostitutive;
tale riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e s'inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la
copertura di spesa nel pubblico impiego.
Già con la sentenza di questa Corte del 2019 innanzi richiamata si è
affermato (con motivazione condivisibile cui il Collegio intende dare continuità) che "con particolare riguardo al canone della compatibilità con risorse economiche disponibili che nell'assetto della disciplinale
nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi collettiva l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e
tutelabile in capo ai lavoratori.
Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto,
dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse
Part economiche pubbliche, cioè a profili immanenti al modo di essere del sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa". Come correttamente rilevato dall' CP 1 l'esigenza del rispetto dei
vincoli di bilancio e la necessità della copertura finanziaria è
esplicitata anche nel D. Lgs. n. 165/01, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale
(artt. 40, 3° co., e 43, 5° co.) ma stabilisce, all'art. 40 bis introdotto
dal D. Lgs. n. 150/09, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio,
stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa.
-l'art. 40, 3° CO. quinquies pure introdotto dal D. Lgs. n. Infatti,
150/09 risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo
nazionale da parte del contratto integrativo dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso.
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 17
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002) è stato reso ancora più stringente il
controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass.,
Ord. n. 25622/2023 cit.). 5.6. Osserva la Corte che, come correttamente rilevato dall' CP 1
appellante, anche la legislazione regionale, con la L. n. 1 del 2008, art. 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego e si pone come condizione ostativa al
riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia.
Difatti, l'art. 7 della legge regionale n. 1/2008 (successivo al 2001),
rubricato "Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa",
prevede quanto segue:
1. L'istituzione del servizio mensa 01 in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto) è consentita
esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 20000. 2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio».
La norma, dunque, non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'Accordo del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7
aprile 1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa e,
segnatamente, "la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili" ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico bilancio. Da tanto consegue che solo le di trovino in situazioni di disavanzo possono aziende sanitarie che non si prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, giacché in caso contrario si porrebbe in essere la violazione della norma in esame, la
quale esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio in parola in assenza delle condizioni indicate nei punti a) e b) del comma 2; laddove trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo
prevede espressamente ("In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio").
Va evidenziato, inoltre, che "la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili" richiesta dalla norma regionale deve sussistere non solo con riferimento al momento dell'istituzione del servizio mensa ma anche successivamente;
ciò di cui danno atto le stesse parti contrattuali dell'accordo del 29 marzo 2001, atteso che lo stesso, а dimostrazione dell'assenza di uno studio sull'impatto economico del fenomeno,
"la necessità di espressamente prevede nella parte finale effettuare una serie di verifiche, anche dal punto di vista finanziario”.
Orbene, in relazione al periodo oggetto di causa risulta documentato che alcun modo i l'Accordo sindacale del 29 marzo 2001 non coinvolgeva in
dipendenti dell non conteneva Controparte 4 e pacificamente alcuna previsione finanziaria di risorse eventualmente destinabili allo scopo. Né risulta in ogni caso che i bilanci del
CP 2 relativi alle annualità per cui è causa fossero compatibili con l'apertura di un ulteriore servizio mensa presso il diverso plesso
Controparte_4dell
Non vi è quindi prova che sia stato conseguito l'equilibrio economico di bilancio a cui il menzionato art. 7 della L.R. n. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa. L'art. 7 della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 "àncora
l'insorgenza del diritto all'indennità di mensa al concorso delle "due condizioni essenziali" (A) della "particolare articolazione dell'orario di lavoro" e (B) della "compatibilità con le risorse finanziarie disponibili,
assicurate dall'equilibrio economico di bilancio"; sancisce coerentemente
che, in assenza delle predette condizioni, "è fatto assoluto divieto di
attivare il servizio".
La legge regionale 1/08, in altre parole, non ha perimetrato in senso
riduttivo il trattamento riveniente dalla contrattazione collettiva, che come si è visto non vale a fondare alcun diritto alla mensa, almeno per gli anni dedotti in questa controversia per cui non collide con i principi costituzionalizzati in materia di lavoro e, specificamente, di n. 2289 del retribuzione." (cfr. il già citato precedente di questa Corte
2019).
L'art. 29 dell'accordo integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 esige che il contratto decentrato istitutivo del servizio mensa non possa e non debba comportare per il datore di lavoro soluzioni incompatibili con l'assetto organizzativo e/o idonee a determinare un dispendio di risorse non
disponibili né previste negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
La normativa nazionale e quella regionale hanno ribadito e rafforzato la suddetta necessità.
Alla mancata previsione di copertura finanziaria consegue la nullità
dell'accordo sindacale del 29 marzo 2001, in quanto posto in essere in
violazione di norme di legge.
Al riguardo è opportuno sottolineare che la S.C., nella recente sentenza 21 febbraio 2022 n. 5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale, ha affermato che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3,
40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle
le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia
previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai
sensi del d.lgs. n.286 del 1999.".
Secondo la Cassazione "Tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un requisito di legittimazione della P.A.
rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio
endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal CCNL, in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del CCNL, per quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo,
questa S.C. si è peraltro già espressa (Cass. 7 novembre 2018, n. 28452)". Se, quindi, la compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziaria e di spesa è prevista dal legislatore come condizione per la stipula dei contratti decentrati (a mente del D. Lgs. n. 165 del 2001, art.
40, comma 3), ne deriva la nullità delle clausole della contrattazione
integrativa difformi che prescindono da tale verifica di collettiva compatibilità. E ciò vale anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole (cfr. Cass. n. 5679 del
2022, secondo cui "Anche una delibera di recepimento di quell'Accordo...se fondata su un Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta
illegittima e dovrebbe essere disapplicata (tra le molte, V. Cass. 4
maggio 2021, n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)".
D'altra parte, se è vero che eventuali provvedimenti di recepimento appaiono del tutto inidonei a superare la nullità della contrattazione decentrata, ne deriva l'assoluta irrilevanza delle delibere del CP 2
secondo cui vi richiamate dalla lavoratrice e non ha fondamento la tesi sarebbe stato un recepimento delle clausole contrattuali da parte della
P.A., atteso che quei provvedimenti, siccome fondati su accordi invalidi,
sono a propria volta illegittimi e devono essere disapplicati.
Difatti, se 1 CP 1 ' reputando valido l'obbligo assunto in sede di con l'accordo del 29 marzo 2001, applicasse i contrattazione decentrata il beneficio previsto esteso a chiunque presti contenuti e ritenesse servizio in determinate fasce orarie in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali ○
integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale О con norme imperative di legge che "sono nulle e devono essere disapplicate". della domanda anche tale ulteriore Osta, dunque, all'accoglimento impedimento di tipo economico.
Pertanto, l'accordo sindacale del 29 marzo 2001 non risulta idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, trattandosi di un accordo anteriore al Policlinico e difforme dalla all'accorpamento dell Controparte_4
normativa nazionale e regionale alla luce della quale occorre la copertura di spesa;
peraltro, trattandosi di un accorpamento che ha interessato numerosissimi dipendenti, a maggior ragione risulta inapplicabile nei confronti della ricorrente. Né ci si può dolere dell'avvenuta scelta di utilizzare per il servizio mensa un edificio situato in posizione svantaggiata per la ricorrente, se è che 1 CP 1 nel 2001 non avrebbe potuto prevedere che vero com'è vero
- - nel 2005 quella scelta non avrebbe soddisfatto anche i bisogni dei dipendenti del P.O. Giovanni XXIII. ritenere irrilevante la questioneHa quindi errato il primo giudice nel relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del indicati dall'art. 7, comma 2, della leggediritto CP 5 n.
1/2008.
Sul punto il Tribunale ha ritenuto che "il solo fatto che l'azienda abbia istituito il servizio in questione ricorrendo all'uso di una mensa di un
altro ente dimostra in modo incontrovertibile che l'azienda si trovava in condizioni finanziarie tali da permettere l'istituzione del servizio, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna alla stessa".
Appare tuttavia evidente che l'eventuale sussistenza delle condizioni finanziarie che hanno determinato le parti sociali ad istituire la mensa a
quella data devono fare i conti da un lato con la circostanza
-
(dirimente, a parere della Corte) della non riconducibilità dell'odierna appellata alla platea dei dipendenti a cui era riferito il contenuto di quell'accordo e dall'altro con la necessità di compiere anno per anno- -
la verifica della sussistenza di situazioni finanziarie compatibili con il
mantenimento del servizio, essendo imprescindibile una valutazione economica dei costi aziendali rapportata ai vincoli di bilancio e alle
modifiche che detto bilancio subisce nel tempo. La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel
pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con l'effettivo accertamento
della presenza О meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento va eseguito in concreto e verificato nel tempo, non solo in sede di attivazione del servizio ma anche dopo, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo. Da ciò deriva che non può in questa sede trovare ingresso la questione affrontata dal primo giudice e risolta in senso favorevole alla lavoratrice avente ad oggetto la dedotta disparità di trattamento fra i dipendenti dell CP 1 che prestano servizio nel plesso ubicato alla
piazza Giulio Cesare e quelli, come l'odierna dipendente, che prestano la loro attività presso l Controparte_4 Peraltro, Osserva la Corte che "In tema di pubblico impiego privatizzato,
il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del
2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce
parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di
prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere
professionali; la disparità, infatti, trova titolo non in scelte datoriali
unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in
pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete" (cfr.
Cass. n. 6553/2019 e n. 1037/2014; id. SS.UU. n. 10454/2008; ma si veda,
nello stesso senso, anche la recente sentenza n. 24574/2024 della Suprema
Corte, che ha richiamato il suddetto principio di diritto in relazione all'accorpamento di unità amministrative assoggettate a distinti contratti collettivi integrativi)>>.
la cessazione della materia del contendere In definitiva, va dichiarata
01.09.2022 sino al 31.12.2022, mentre, con limitatamente al periodo dal riferimento al restante periodo oggetto di giudizio, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Alla luce dell'esito del giudizio e del mutamento giurisprudenziale sulle questioni affrontate, appare compensare integralmente le spese diequo lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: - dichiara la cessazione della materia del periodo dal 01.09.2022 sino al 31.12.2022;
- rigetta il ricorso per la parte residua;
compensa le spese.
Bari, 21.03.2025
contendere limitatamente al
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)