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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/08/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. n. 988/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Giulia Simoni Presidente rel.
dott. Federica Ferretti Giudice
dott. Francesco Delù Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 988/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Parte_1 C.F._1
Federico;
e c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Caterina Lamboglia;
RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI
Come nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21/07/2025, e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio disposte con la sentenza n. 36/2018 del 18/01/2018 di questo Tribunale.
In mancanza di richiesta congiunta delle parti di comparire personalmente davanti al giudice relatore e non avendo quest'ultimo ritenuto necessario chiedere chiarimenti, non è stata fissata l'udienza e il giudice relatore ha riferito in camera di consiglio.
***
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, in particolare alla modifica relativa al mantenimento della figlia Per_ maggiorenne nata in data [...], della quale hanno allegato e provato documentalmente la raggiunta indipendenza economica.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo delle parti in ordine alla modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1 disposte con la sentenza n. 36/2018 del 18/01/2018 di questo Tribunale di seguito trascritto:
A) Obbligo per il Sig. di versare in favore della sig.ra la somma pari ad CP_1 Pt_1
Per_ euro 350,00 al mese quale contributo al mantenimento della figlia sino al giorno del suo trasferimento presso altra abitazione rispetto a quella della madre, eventualmente frazionando tale importo per i giorni del mese di effettiva permanenza di quest'ultima presso l'abitazione della madre.
B) Cessazione degli obblighi di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia, al venir meno della convivenza di quest'ultima con la madre, sia per le spese ordinarie che straordinarie.
C) Obbligo per il sig. di rimborsare la propria quota del 50% della rata del mutuo CP_1 acceso per l'acquisto della casa familiare, di circa 756,00 euro mensili, alla signora
[...] che la anticipa per l'intero mediante addebito sul proprio cc, e ciò entro e non Pt_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, sino alla definitiva vendita e/o divisione dell'immobile.
2) nulla sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 6/08/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il Presidente est.
dott. Giulia Simoni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Giulia Simoni Presidente rel.
dott. Federica Ferretti Giudice
dott. Francesco Delù Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 988/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Parte_1 C.F._1
Federico;
e c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Caterina Lamboglia;
RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI
Come nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21/07/2025, e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio disposte con la sentenza n. 36/2018 del 18/01/2018 di questo Tribunale.
In mancanza di richiesta congiunta delle parti di comparire personalmente davanti al giudice relatore e non avendo quest'ultimo ritenuto necessario chiedere chiarimenti, non è stata fissata l'udienza e il giudice relatore ha riferito in camera di consiglio.
***
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, in particolare alla modifica relativa al mantenimento della figlia Per_ maggiorenne nata in data [...], della quale hanno allegato e provato documentalmente la raggiunta indipendenza economica.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo delle parti in ordine alla modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1 disposte con la sentenza n. 36/2018 del 18/01/2018 di questo Tribunale di seguito trascritto:
A) Obbligo per il Sig. di versare in favore della sig.ra la somma pari ad CP_1 Pt_1
Per_ euro 350,00 al mese quale contributo al mantenimento della figlia sino al giorno del suo trasferimento presso altra abitazione rispetto a quella della madre, eventualmente frazionando tale importo per i giorni del mese di effettiva permanenza di quest'ultima presso l'abitazione della madre.
B) Cessazione degli obblighi di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia, al venir meno della convivenza di quest'ultima con la madre, sia per le spese ordinarie che straordinarie.
C) Obbligo per il sig. di rimborsare la propria quota del 50% della rata del mutuo CP_1 acceso per l'acquisto della casa familiare, di circa 756,00 euro mensili, alla signora
[...] che la anticipa per l'intero mediante addebito sul proprio cc, e ciò entro e non Pt_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, sino alla definitiva vendita e/o divisione dell'immobile.
2) nulla sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 6/08/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il Presidente est.
dott. Giulia Simoni
pagina 3 di 3