Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 22
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Competenza territoriale dell'ufficio impositore

    La Corte ha ritenuto che la competenza funzionale e territoriale dell'Ufficio nell'emettere la comunicazione rettificativa si determina sulla base del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione (il contribuente) e non del trasgressore o del soggetto che ha rilasciato il visto infedele. Nel caso di specie, il controllo formale sulla dichiarazione mod. 730/2016 della contribuente aveva domicilio fiscale in Mirandola (MO), la cui competenza circoscrizionale spetta all'Agenzia delle Entrate DP di Modena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 22
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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