Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22164/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22164 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: responsabilità del produttore
TRA
con sede in Parte_1
RI (NA) alla via Roma n. 36, partita IVA n. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore legale rappresentante pro-tempore Parte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla via Marina
[...]
Piccola n. 11/A, c.f. , elettivamente domiciliato ai fini C.F._1
del presente giudizio in AN (NA) alla via Catena n. 10, presso lo studio dell'Avv. Ciro Guidone ( dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
Contro
, in persona del legale rappresentante con sede CP_1 Controparte_2
in BE (BO), alla via L. Romagnoli, 12/A (P.IVA ), P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Torosantucci, (CF:
), con studio in Bologna, alla via Galliera n. 91, giusta C.F._3
procura in atti;
- CONVENUTA –
NONCHE'
, in persona dell'omonimo titolare Controparte_3 CP_3
(cf. – P. IV ) con sede in
[...] C.F._4 P.IVA_3
Caserta alla Via San Carlo nr. 171, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro
Tartaglione (cf. ), con studio legale sito in Caserta alla C.F._5
via F. Ricciardi nr. 51 giusta procura in atti;
- TERZO CHIAMATO -
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 7.1.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la Parte_1 [...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la al Pt_1 CP_1
fine di vederla condannare, previa pronuncia di responsabilità a suo carico, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'attrice deduceva in particolare: - che, verso la fine del 2017, avendo necessità di installare un impianto di produzione di acqua fredda e calda, da utilizzare a servizio del proprio laboratorio di pasticceria, rosticceria, gelateria e tavola calda, sito in RI alla Via Roma n. 36, si era rivolta al proprio installatore di fiducia, , titolare della omonima IT Controparte_3
individuale, commissionando al medesimo la realizzazione di detto impianto;
- che il , con cui la società aveva già da anni rapporti CP_3 Parte_1
professionali, consigliava l'installazione di una “pompa di calore polivalente” prodotta dalla società modello MCP 015 H, che sarebbe stata Controparte_1
collegata mediante circuito primario e due volani termici, uno per l'acqua calda e l'altro sulla linea del recupero (ossia acqua refrigerata); - che il
, ottenuto l'assenso della richiedeva alla la CP_3 Parte_1 CP_1
fornitura della menzionata apparecchiatura che veniva recapitata presso la sede della nel marzo del 2018, con numero di matricola 17701800, Parte_1
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ed interamente pagata da quest'ultima al nel prezzo dell'intera CP_3 fornitura per complessivi € 22.500,00, precisando che l'indicato prezzo comprendeva anche altre apparecchiature ed il corrispettivo della manodopera;
- che, in sede di consegna e di installazione della citata “pompa di calore”, veniva effettuato intervento di “prima accensione” da parte di un tecnico specializzato della , tale incaricato di GH CP_1 Persona_1
Service, settore assistenza di;
- che, tuttavia, fin da subito, si erano CP_1 evidenziati dei problemi di malfunzionamento dell'apparecchiatura la quale, ogni paio di giorni, andava in blocco costringendo la a contattare Parte_1
ripetutamente sia il che il su indicato tecnico della CP_3 CP_1 [...]
i quali intervenivano ripetutamente per ripristinare il funzionamento Per_1
del macchinario finché il 18 luglio 2018 la pompa di calore, dopo essere andata nuovamente in blocco, smetteva definitivamente di funzionare determinando, in quella occasione, anche l'allagamento dei locali del laboratorio;
- che il danno subito da essa attrice era da considerarsi senza dubbio considerevole, soprattutto in ragione della drastica riduzione della propria catena di produzione, e ciò in piena stagione estiva, nel momento di maggior lavoro;
- che venivano prontamente informati dell'accaduto sia la che il;
- che, mentre la non dava alcun CP_1 CP_3 CP_1
riscontro, il interveniva sul posto in più occasioni nei mesi CP_3
successivi, cercando di risolvere i problemi segnalati anche con l'ausilio di altra IT del posto, la società Recit di Cacace M. Ruggiero F. s.n.c.; - che il
, poi, provvedeva all'installazione di un macchinario alternativo, CP_3
ma di ben ridotta potenza, che in qualche misura permetteva alla Parte_1
di continuare a lavorare pur tra mille difficoltà; - che, nel corso di detti interventi, si constatava che la “pompa di calore” in realtà presentava un difetto ab origine, presumibilmente di natura elettronica, che ne causava il blocco e che, a un certo punto, aveva determinato un cedimento interno;
- che lo stesso prendeva contatto con il settore tecnico di al CP_3 CP_1 fine di far sottoporre l'apparecchiatura a verifica, riparazione e/o sostituzione,
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ragion per cui, dopo aver provveduto al ritiro del macchinario, lo inviava presso la;
- che, a fronte del rifiuto della di procedere CP_1 CP_1
alla riparazione del macchinario, in quanto antieconomica, essa attrice, dietro insistenza del sulla bontà della scelta di quel macchinario, CP_3
installava nel maggio 2019 una nuova “pompa di calore” del tutto identica alla precedente, nella stessa posizione in cui era stata allocata la precedente e con le medesime impostazioni;
- che il prezzo di tale nuova macchina veniva suddiviso al 50% tra la e il;
- che la nuova pompa di Parte_1 CP_3
calore funzionava regolarmente senza dare il benché minimo problema per tutta la stagione estiva del 2019, essendo ancora oggi attiva presso il laboratorio di essa attrice.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di accertare e di dichiarare il difetto e/o, comunque, il malfunzionamento della “pompa di calore polivalente” prodotta dalla modello MCP015H e fornita alla Controparte_1
dalla IT nel marzo del 2018; di accertare e di Parte_1 CP_3
dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della nella Controparte_1
produzione dei danni patrimoniali subiti quantificati in € 20.000,00 e di quelli non patrimoniali, da liquidare in via equitativa, il tutto entro i limiti di €
26.000,00, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza Controparte_1
della pretesa attorea, riconducendo la responsabilità dell'evento per cui è causa ad una errata scelta del tipo di macchinario suggerito dalla
[...]
, non conforme alle esigenze della società attrice e/o ad una non CP_3 corretta impostazione delle funzioni operative da parte dell'installatore o di altro soggetto diverso dalla . CP_1
La convenuta chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, IT , al fine di essere sollevata, manlevata o Controparte_3
tenuta indenne nel caso di accoglimento della domanda e concludeva per il rigetto nel merito, con vittoria delle spese di lite.
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Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva in giudizio la IT
, la quale aderiva alle deduzioni svolte da parte attrice ed Controparte_3
eccepiva l'infondatezza della domanda di chiamata in causa, escludendo la propria responsabilità per i fatti per cui è causa. Chiedeva pertanto il rigetto dell'assunto della con conseguente sua estromissione dal giudizio, CP_1
vinte le spese.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed ammesse ed espletate le prove orali, veniva disposta CTU all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'8.1.2025, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va rigettata, per le motivazioni di seguito riportate.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene, invero, che parte attrice non abbia adeguatamente assolto al proprio onus probandi, ex artt. 2697 e 2043
c.c.
Nel corso dell'istruttoria sono state raccolte le testimonianze di Persona_2
e che non possono, tuttavia, da sole fondare l'accoglimento Controparte_4
della pretesa attorea.
I testi escussi, invero, nulla hanno saputo riferire circa le cause del malfunzionamento del macchinario.
Il teste , in particolare, veniva incaricato dalla di Persona_2 Parte_1
eseguire lavori relativi alla parte idraulica (cfr. “Dovevo eseguire dei lavori sulle tubazioni. Abbiamo realizzato un impianto nuovo a partire dalla pompa di calore alle utenze”).
Lo stesso confermava, poi, che nelle settimane successive alla installazione del macchinario, si presentavano problemi di malfunzionamento dell'apparecchiatura che, ogni paio di giorni circa, andava in blocco (cfr.
“Posso dire di essere stato contattato più volte perché la macchina andava in blocco. voleva un mio parere ma io non potevo intervenire. Il Parte_1 problema per me era la macchina perché l'impianto funzionava bene”).
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Alla domanda “vero è che nel corso di detti interventi (del e CP_3
RECIT) si constatò che la “pompa di calore” in discorso in realtà presentava un difetto ab origine (presumibilmente di natura elettronica) che ne causava il blocco e che, a un certo punto, aveva determinato un cedimento interno?” rispondeva “Immagino di si. Che la rottura del componente meccanico ci sia stata ne sono certo ma che sia stata causata da un difetto elettronico non lo posso asserire”.
Il secondo teste, invece, nulla sapeva riferire circa il Controparte_4
malfunzionamento della apparecchiatura e relative cause in quanto dichiarava
“Non ero presente al momento dell'accensione della macchina”; alla domanda “vero è che da subito la macchina evidenziava gravi problemi di funzionamento ed andava continuamente in blocco?” rispondeva “Non lo so.
L'ho sentito solo dire poiché sono arrivato dopo”.
A ciò va aggiunto che in sede di CTU, condotta dall'Ing. , veniva Per_3 accertato che “l'evaporatore a piastre, all'esame endoscopico, risultava con segni evidenti di deformazione e chiusura da piastre deformate, come confermato dallo storico degli allarmi, il che condurrebbe all'ipotesi che il danno sia stato causato dal congelamento e successivo allagamento della macchina derivante dalla fuoriuscita di acqua e refrigerante”.
Tuttavia, circa le cause di tale deformazione, “causata da scambio termico non avvenuto”, asseverava che “risulta problematico e non certo, risalire alle cause delle anomalie riscontrate, in mancanza di sufficienti elementi tecnici e che pertanto le stesse sono solo ipotizzabili e ipoteticamente riconducibili a:
• insufficiente portata dell'acqua, cosa da escludere nelle condizioni di funzionamento normale, perché in dette condizioni, come verificato in sede di operazioni peritali, la pompa di nuova installazione, con quelle portate, soddisfa detto scambio;
• intasamento da sporcizia dei canali delle piastre, cosa da non escludere in condizioni di funzionamento anomalo pregresso, per eventuale sporcizia
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formatasi nell'impianto, tale da ostruire i canali, che poi è stata rimossa in fase di installazione della pompa nuova;
• qualunque altro motivo, non individuabile dallo storico degli allarmi, in quanto l'unità era programmata per registrare solo 100 errori, raggiunto tale numero i successivi sono stati sovrascritti cancellando i precedenti, per tale motivo gli allarmi scaricati si riferiscono ai successivi 100 o a quali successivi 100???;
• qualunque altro motivo, non escludendo quelli relativi e conseguenti all'intervento (21/06/2018) della IT di assistenza che aveva smontato anche un pannello dell'unità in modo tale da permettere al personale del laboratorio di riarmare manualmente la macchina quando questa andava in blocco, e tutto questo senza capire il perchè la pompa di calore andava in protezione;
• qualunque altro motivo, non escludendo quelli relativi e successivi all'invio della macchina presso la per la riparazione della stessa e quelli CP_1
relativi alla comunicazione della con la quale riteneva "la CP_1
convenienza di rottamare la macchina" senza indicare il perchè e senza indicare il guasto e/o elencare tutta la componentistica da sostituire;
• qualunque altro motivo, non escludendo eventuali criticità e/o eventuali difetti dei componenti interni costituenti la macchina, insorti successivamente al collaudo della macchina”.
Ne deriva che non risulta adeguatamente provato che la rottura della pompa di calore sia dipesa da un suo difetto originario e non da un improprio utilizzo.
Né valga, in contrario, richiamare la circostanza che il macchinario de quo veniva dismesso e sostituito con altro di identica marca e identiche funzioni, installato nella stessa posizione del precedente ed al servizio degli stessi impianti, in quanto tale evenienza prova soltanto che quel tipo di macchina era idoneo all'uso cui era deputato, come peraltro accertato anche in sede di
CTU, ma non che i guasti alla prima apparecchiatura fossero stati causati da un difetto intrinseco della stessa.
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Pertanto, tale circostanza è idonea solo ad escludere con certezza una responsabilità del che a suo tempo consigliò parte attrice CP_3
nell'acquisto del macchinario.
Mancando la prova degli elementi costitutivi della responsabilità invocata, la domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato con
D.M. 147/2022, (giudizi innanzi al Tribunale valore della controversia compreso tra i 5.201,00 a 26.000,00 €) in applicazione dei parametri minimi, per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Ne consegue che l'attrice va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della e della IT . Controparte_1 Controparte_3
In merito va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione da tenore del quale "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa"
(cfr. Cassazione n. 6144/2024).
Nel caso che occupa si ritiene che la chiamata del terzo non possa essere considerata il frutto di una scelta arbitraria da parte della convenuta con la conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore del terzo.
Non si riconosce l'attribuzione richiesta dall'Avv. Pietro Tartaglione, già chiesta anche dal precedente difensore, Avv. Luigi Tartaglione, poiché il
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compenso che spetta alla parte è unitario con la conseguenza dell'impossibilità di attribuire lo stesso solo in parte ad uno dei due difensori.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
[...]
- condanna la Parte_1
al pagamento, in favore della , delle spese di lite del CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 247,65 per spese e € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_3 del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della
[...]
Parte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli il 7.5.2025 Il giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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