Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2025, proposto da
SA AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Di Carlo, Marta Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'ottemperanza
del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sez. lavoro, n. 893/2023, pubblicata il 4 agosto 2023 e notificata all'Amministrazione in data 29 febbraio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. RT LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra AL SA ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 893/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, in data 4.08.2023, nella parte in cui:
“- accerta il diritto della ricorrente a essere convocata per le immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano di assunzioni ex lege n. 107/2015;
- accerta l’utile collocazione in graduatoria di parte ricorrente per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano di assunzioni ex lege n. 107/2015 con decorrenza dal 1.9.2015 nella provincia di Palermo;
- condanna le amministrazioni convenute ciascuna per la propria competenza, all’adozione degli atti consequenziali ”.
La ricorrente lamenta l’inesatta e incompleta esecuzione della sentenza, perché con nota prot. n. 23006 del 24 ottobre 2023, l’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo, “… in applicazione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese …” ha disposto che “… alla docente MI SA è attribuita, a fini giuridici, la retrodatazione dell’immissione in ruolo ..., con decorrenza 01/09/2015 …” (cfr. nota), senza nulla disporre in ordine ai profili economici.
La ricorrente chiede invece che la retrodatazione, in esecuzione della predetta sentenza, sia disposta anche ai fini economici, con conseguente corresponsione di tutti gli emolumenti economici dovuti a partire dalla medesima data di immissione in ruolo.
La ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese; la nomina di un commissario ad acta ; la fissazione di una somma a titolo di astreinte .
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, deducendo l’inammissibilità del ricorso perché diretto a ottenere una integrazione del dictum giudiziale rispetto a questioni economiche che non avevano formato oggetto del giudizio avanti al Giudice ordinario e, in subordine, l’infondatezza della pretesa azionata, ostando alla retrodatazione anche ai fini economici dell’immissione in ruolo di parte ricorrente il principio di corrispettività delle prestazioni delle parti del rapporto di pubblico impiego.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
Tanto premesso, il presente ricorso per l’ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile, attesa la genericità del dispositivo di condanna da eseguire, il quale – nel disporre l’immissione in ruolo della ricorrente per l’anno scolastico 2015/2016 – non si è pronunciata in merito ai connessi profili economici sui quali non vi era controversia e, in particolare, non ha affermato il diritto della ricorrente a percepire gli incrementi stipendiali con decorrenza dalla medesima data dell’1/09/2015 di formale immissione in ruolo; né tale pretesa discende automaticamente dal titolo giudiziale di cui si invoca l’esecuzione, atteso che la retrodatazione anche ai fini economici deve fare i conti con il principio di corrispettività delle prestazioni delle parti del rapporto di pubblico impiego (Cons. St., IV, n. 4263 del 31/7/2007; Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2000, n. 3672; Cons. Stato, Sez. IV, 27.02.1998, n. 349; Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2017 n. 370), non potendo prescindere da un accertamento dell’effettiva prestazione di attività lavorativa per il periodo di riferimento.
A tale lacuna non può porre rimedio il giudice dell’ottemperanza mediante l’esercizio di una attività cognitiva suppletiva, invece rimessa al Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, quale giudice del rapporto giuridico sottostante.
In proposito, rammenta il Collegio che solo per quanto riguarda le sentenze del giudice amministrativo il giudice dell’ottemperanza ha alcuni poteri integrativi, ovverosia può contribuire alla definizione dell’effettivo contenuto del giudicato, non limitandosi a una funzione meramente esecutiva, dando così luogo al fenomeno comunemente noto come “giudicato a formazione progressiva”. Infatti, sia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 marzo 1989, n. 7; Cass., SS.UU., 30 giugno 1999, n. 376) hanno da tempo ritenuto che il giudice dell’ottemperanza, in caso di sentenze del giudice amministrativo – diversamente da quanto accade in caso di sentenze rese dal giudice di un altro ordine – ha la possibilità di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (idonei a giustificare anche l’emanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell’adeguamento della situazione al comando rimasto inevaso (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 12 dicembre 2012, n. 5104; Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409).
In tali ipotesi il giudizio di ottemperanza non è assimilabile a un mero processo esecutivo (e in particolare a quello civile) diretto all’esecuzione di un comando completamente formato nel giudicato, ma il giudice deve svolgere anche una prodromica attività di cognizione con lo scopo di definire e se del caso specificare la regola del caso concreto derivante dalla pronuncia da ottemperare.
Mentre, quindi, in sede di esecuzione di sentenze amministrative il giudice dell’ottemperanza può “riempire” gli spazi vuoti lasciati dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, un analogo potere integrativo non sussiste nel caso di ottemperanza di sentenze del giudice ordinario, in quanto il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. In questa ipotesi l’azione del giudice dell’ottemperanza si deve contenere nell’ambito di un’attività meramente esecutiva del disposto del giudice ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente. Non può quindi in alcun modo, in sede di giudizio di ottemperanza, porre in essere quell’attività cognitoria di precisazione e integrazione del giudicato che spesso contraddistingue l’attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo.
La circostanza che, nell’esecuzione del giudicato di sentenze del giudice ordinario, il giudice dell’ottemperanza sia rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza, e non possa specificarne o integrarne il contenuto, comporta l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza nel caso di sentenze di condanna generica del giudice ordinario (Cons. Stato Sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4977), ovverosia a fronte di pronunce che si limitino ad accertare l’an della pretesa rimettendo il quantum a future determinazioni che necessitino di un accertamento cognitorio o che, come nel caso di specie, si limitino ad accertare il diritto alla retrodatazione (a fini giuridici) dell’assunzione a tempo indeterminato senza pronunciarsi sulle spettanze economiche per il periodo antecedente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo ai sensi dei minimi tariffari ex d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa, che tiene anche conto della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna la ricorrente a rifondere al Ministero dell’Istruzione e del Merito le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TE, Presidente
RT LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LO | FA TE |
IL SEGRETARIO