Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4060 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARAVETTA MARISA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, Via S.G.
Evangelista, 37, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Carnevale con domicilio P.IVA_1 eletto presso la sede dell'Istituto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento nonché la situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
3612/23 RG) alla odierna udienza le Parti, presenti come da verbale, si riportavano ai rispettivi scritti.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte della ricorrente, tutti i termini previsti a CP_ pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento atteso che il decreto di conclusione delle operazioni peritali veniva comunicato il 29.07.2024 laddove il dissenso era proposto nei trenta giorni successivi (28.08.2024); parimenti osservato l'ulteriore termine di 30 giorni
(decorrenti dalla proposizione del dissenso) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta il
27.09.2024.
Risulta parimenti osservato il termine semestrale di decadenza atteso che le visite presso la competente commissione Medica sono state espletate il 12.09.2023 laddove il ricorso per ATP risulta iscritto in data
13.10.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il numero 3612/23 RG, chiedeva riconoscersi in suo favore i benefici della indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
A sostegno del ricorso la sig.ra , dopo aver (pag. 3 del ricorso) dedotto la contraddittorietà della Pt_1 relazione formata dal dott. nella pregressa fase processuale rilevava che i benefici competevano ed Per_1 andavano riconosciuti quantomeno nel periodo in cui la perizianda si era sottoposta a radioterapia;
sotto altro profilo deduceva l'erroneità della Consulenza a cagione della omissione di talune patologie da parte dell'Ausiliare del Giudice (pag. 4).
Orbene nessuna delle doglianze coglie nel segno atteso che, avuto riguardo ad eventuali mancanze, lacune e/o omissione di patologie per come segnalato dalla Parte il profilo di contestazione eccelle per genericità atteso che l'asserire che il ctu non abbia valutato e preso in considerazione talune patologie senza, però, indicarle, equivale ad assenza di contestazione.
Quanto, poi, al ciclo radioterapico cui la sig.ra si è sottoposta e da cui dovrebbe - secondo la Pt_1 prospettazione di parte ricorrente - derivare il riconoscimento dell'accompagno e dell'handicap grave giova rammentare come per il riconoscimento di tali provvidenze in tale lasso temporale è necessario che in capo alla parte siano riscontrati i presupposti sanitari afferenti ai benefici richiesti.
In altri termini la sottoposizione a dette cure non implica, sic et simpliciter, l'accertamento positivo dei benefici;
il dott. evidentemente, ha ritenuto non sussistenti gli estremi per il riconoscimento dei Per_1 benefici neppure durante il periodo di radioterapia praticato. Peraltro già in sede di visita eseguita presso la competente Commissione Medica ed a ridosso della sottoposizione a tale terapia la Parte, si presentava vigile, orientata, collaborante e con cambi e passaggi posturali autonomi.
Invero, le conclusioni formulate dal dott. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della Per_1 documentazione allegata agli atti in uno con la visita espletata, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive;
né risulta dedotto e documentato un aggravamento nella condizioni di salute della ricorrente suscettibili di consigliare una integrazione peritale.
La domanda deve quindi respingersi.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e sulla Parte_1 CP_ domanda da questa proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo alla sig. del Parte_1 presupposto di natura sanitaria afferente:
a) alla indennità di accompagnamento;
b) alla situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 27 Febbraio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo