Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 12/12/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA - 375/2025 Repubblica italiana in nome del popolo italiano la Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per la Campania composta dai magistrati:
Paolo Novelli Presidente EU UM IC relatore
IE EP IC
ha pronunciato la seguente sentenza
riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 74431 del registro di segreteria, proposto da Procura regionale presso questa Sezione, in persona del s.p.g. Raffaele Cangiano;
contro NO NI, nato a [...] il [...] e residente a [...], codice fiscale mlndnl86c28f839a, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Carandente Giarrusso (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Quarto (NA) in via Santa Maria n° 108 presso lo studio del difensore stesso;
ND NA, nato a [...] il [...] e residente a Quarto (NA) in corso Italia n° 234, codice fiscale bndgnr81c30f839k, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Violante Ruggi d’Aragona ed Antonio Elio Salemme (entrambi del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Tino di Camaino n° 6 presso lo studio del primo di tali difensori;
GA TE, nato ad [...] il [...] e residente a [...], codice fiscale gllltr84p17a399x, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Criscuolo (del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domicilio ad Aversa (CE) in via Arturo Garofano n° 8 presso lo studio del difensore stesso;
CI OM, nato a [...] il [...] e residente a [...], codice fiscale brsdnc73d03g964a, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Basile e Carmine Farina (entrambi del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Pozzuoli (NA) in via Nicola Fasano n° 5 presso lo studio dei difensori stessi, poi giudicato separatamente.
§ § §
fatto
1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 26 luglio 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio quattro soci della cooperativa edilizia “Quarto Interforze” (d’ora in poi: la cooperativa), la quale aveva ottenuto dalla Regione Campania contributi a fondo perduto per la costruzione di unità immobiliari ad uso abitativo nel comune di Quarto (NA). In particolare l’odierna attrice ha evidenziato che, in riferimento a ciascun socio, quel contributo era stato subordinato non soltanto alla successiva destinazione ad abitazione principale, per la rispettiva unità immobiliare; ma anche al divieto di alienare o locare quest’ultima, prima che fosse trascorso un quinquennio dalla data in cui essa era stata acquisita in via definitiva. Invece la Procura regionale ha lamentato che i soci NA ND, OM CI, TE GA e NI NO non avevano rispettato quelle condizioni; e ha passato in rassegna le vicende concernenti l’unità immobiliare assegnata ad ognuno di loro, culminate nella revoca del rispettivo contributo regionale e nell’apertura di un procedimento penale nei confronti di ciascuno di essi, ad eccezione del CI.
Conclusivamente nei confronti di quei quattro convenuti è stato domandato il risarcimento del danno di 15.931,69 euro cagionato da ognuno di loro alla Regione: equivalente, appunto, alla porzione di contributo che a quest’ultima non era stata restituita dalla cooperativa, in conseguenza delle condotte in questione.
2. Con comparsa depositata il 16 dicembre 2024 si è costituito il CI, contestando la pretesa attorea e, comunque, formulando un’istanza di definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.: la quale è stata poi accolta da questa Sezione, con conseguente separata definizione dell’odierno giudizio nei suoi specifici confronti.
3. Con comparsa depositata il 26 dicembre 2024 si è costituito il NO, eccependo la prescrizione del credito erariale; nonché, nel merito, reputando legittima la locazione della rispettiva unità immobiliare, vista la distanza di circa cinquecento chilometri tra Quarto e la propria sede di lavoro a Messina, ed altresì negando che fosse a lui ascrivibile l’elemento soggettivo del dolo.
4. Con comparsa depositata il 27 dicembre 2024 si è costituito il ND, invocando l’esercizio del potere riduttivo in virtù di plurime circostanze fattuali, tra cui la manifestata disponibilità ad uno spontaneo ristoro rateale del danno in questione; nonché negando che la domanda risarcitoria potesse rivestire carattere solidale.
5. Con comparsa anch’essa depositata il 27 dicembre 2024 si è costituito il GA, eccependo a sua volta la prescrizione del credito erariale, la nullità della domanda attorea perché generica e l’assenza di dolo o colpa grave in capo a sé. Inoltre, nel merito, egli ha evidenziato che l’iniziativa di locare a terzi la rispettiva unità immobiliare era stata assunta non da lui, bensì da suo padre Antonio; e che, comunque, egli aveva agito in sede giudiziale nei confronti della famiglia occupante, fino ad allora a lui sconosciuta, ottenendo quindi a metà del 2020 il bonario rilascio dell’unità immobiliare stessa, grazie ad una sentenza emessa l’anno precedente dal tribunale di Napoli.
6. All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 la causa è stata discussa da tutte le parti diverse dal CI, venendo quindi trattenuta in decisione.
diritto
7. In punto di fatto dalla relazione stilata il 17 febbraio 2018 dalla Guardia di Finanza (in sigla: GdF), sulle cui risultanze appare incentrata la domanda attorea ed alla quale si farà riferimento d’ora in avanti ove non diversamente indicato, si evince sul piano generale che:
· gli alloggi edificati dalla cooperativa erano stati consegnati in custodia provvisoria a ciascuno dei soci l’8 gennaio 2014 e, quello del GA, già il 20 agosto dell’anno precedente (pag. 4);
· tuttavia già il 27 luglio 2013 l’assemblea dei soci della cooperativa aveva autorizzato il presidente di quest’ultima a quella consegna in custodia provvisoria (pag. 9) nelle more dei lavori i quali, peraltro, erano stati ultimati il 3 settembre 2013 (pag. 4);
· dopo che nell’estate del 2015 era stato assegnato ad ogni socio un contributo unitario di 28.500 euro tramite la cooperativa, con atti notarili stilati tra il 18 novembre ed il 30 dicembre 2015 era stata definitivamente attribuita ad ognuno degli odierni convenuti la proprietà della rispettiva unità immobiliare, con divieto di alienarla o locarla nel quinquennio successivo (pag. 6).
8. Invece la GdF, accedendo il 3 settembre 2016 agli alloggi in questione ed espletando poi ulteriori accertamenti, aveva appurato che, in buona sostanza, il materiale godimento del rispettivo alloggio era stato ceduto a terzi da ciascuno dei convenuti. In particolare:
· il ND aveva registrato un contratto di locazione in favore di terzi, avente decorrenza dal 23 febbraio 2016, ed altresì risultava residente a [...], addirittura dal 2001 (pagg. 14 – 15);
· nell’ottobre 2014 il NO aveva concesso a terzi il godimento del suo alloggio, asseritamente a titolo non oneroso (pagg. 20 – 23);
· fin dal 1° maggio 2015, seppur senza alcun contratto registrato, il GA aveva materialmente locato a terzi il proprio alloggio alla famiglia d’origine della sua asserita fidanzata (pagg. 16 – 18).
Però riguardo a quest’ultimo convenuto, il quale ha agito in sede civile nei confronti degli occupanti di quell’alloggio, con sentenza n° 1220/2024 (all. 7 alla comparsa difensiva) il tribunale di Napoli, oltre a prender atto dello spontaneo rilascio dell’unità immobiliare in data 13 luglio 2020, ha reputato carente la prova sia dell’esistenza di un rapporto locatizio inter partes, sia dell’intento del GA di locare a terzi tale alloggio.
9. Altresì la fin qui descritta condotta dei tre convenuti ha provocato la loro sottoposizione a giudizio penale, con distinti esiti:
· il ND è stato assolto per insussistenza del fatto perché, con sentenza n° 474/2019 la quale costituisce l’allegato 3 all’ulteriore relazione GdF 8 luglio 2023 (all. 5 alla citazione), il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Napoli ha reputato che la finalità pubblicistica sottesa all’erogazione del contributo regionale e, quindi, al reato di cui all’art. 316-ter c.p. non fosse stata frustrata dalla pur dimostrata locazione dell’alloggio a terzi;
· invece il reato di cui all’art. 640-bis c.p. ascritto al GA è stato dichiarato estinto per prescrizione, con sentenza n° 4089/2024 emessa in sede dibattimentale dal tribunale di Napoli (all. 8 alla comparsa del GA stesso), nella quale peraltro è stato sottolineato il “… carattere puramente fittizio della residenza dell’imputato …” presso la propria unità immobiliare a Quarto;
· infine, con sentenza n° 1248/2018 (all. 2 alla predetta relazione GdF 8 luglio 2023), il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Napoli ha assolto il NO dall’imputazione di cui all’art. 316-ter c.p., dato che lui “… era certamente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per ottenere … il contributo …” regionale nel caso di specie, mentre la violazione del divieto di locare l’unità immobiliare acquistata grazie a quel contributo costituiva un post factum, rispetto al procedimento amministrativo tradottosi nell’erogazione del contributo stesso.
10. Inoltre la revoca di tale contributo unitario di 28.500 euro, scaturita appunto dalle condotte fin qui descritte, si è tradotta in un parziale recupero soltanto a carico della cooperativa. Perciò, nei confronti della Regione, ciascuno degli odierni convenuti risulta ancora debitore nella misura di 14.876,33 euro, oltre ad interessi per 1.055,36 euro: per un complessivo ammontare di 15.931,69 euro pro capite.
11. Orbene, in capo al GA, quanto accertato in facto e considerato in iure dal tribunale di Napoli, nella sentenza n° 1220/2024, va reputato prevalente rispetto non soltanto agli accertamenti della GdF specificamente a lui riferiti; ma anche alle dichiarazioni rese in sede penale dagli occupanti di quell’alloggio: essendo costoro palesemente interessati a dimostrare l’esistenza di un rapporto locatizio, nella loro tesi non inficiato da alcun inadempimento.
Perciò è inevitabile concludere che l’unità immobiliare appartenente a detto convenuto sia stata occupata da terzi sine titulo, quand’anche con la connivenza del padre del GA stesso; e che, quindi, in capo a lui sia indimostrata la colpa grave e, tampoco, il dolo.
12. Il ND non ha contestato in facto la condotta a lui ascritta, invero innegabile: visto che il contratto mediante cui ha concesso in locazione la rispettiva unità immobiliare è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate, con decorrenza dal 23 febbraio 2016.
Deve soltanto osservarsi, a detrimento della sua doglianza secondo cui tale data era prossima allo spirare di un quinquennio rispetto alla data del 27 marzo 2011 nella quale lui asserisce di aver acquisito la materiale disponibilità del rispettivo alloggio, che, secondo quanto desumibile a pagina 9 della relazione GdF, in quest’ultima data risulta esservi stata un’assegnazione meramente cartolare degli alloggi per cui è lite. Comunque, anche a voler ipotizzare che questi ultimi siano stati materialmente occupati dai rispettivi assegnatari sin dal 2011, è indubbio che la decorrenza di quel termine quinquennale coincideva con la data del rogito notarile tramite il quale, sul finire del 2015, ciascuno degli odierni convenuti ha formalmente acquistato la proprietà del rispettivo alloggio.
13. Più complesso è il vaglio della posizione del NO: il quale, nell’odierna comparsa difensiva, ha limpidamente ammesso di aver locato la propria unità immobiliare a far data dal 23 ottobre 2014 (pag. 3), per inciso senza registrare il relativo contratto (pag. 7); e di aver altresì chiesto nel 2019 la convalida di sfratto per morosità del conduttore, (ibidem), peraltro senza precisare se la disponibilità di quell’alloggio sia stata da lui riacquistata prima del 2 agosto 2021, allorquando era riuscito a rientrare da Messina a Quarto (pag. 8).
Tuttavia, dal certificato di residenza storico rilasciatogli dal comune di Quarto (all. 1 alla comparsa difensiva), si evince che da lì il NO si era trasferito fin dal 2003, per poi tornarvi soltanto nel 2021.
14. Per altro verso, in quella medesima comparsa (pag. 5), egli ammette di aver ricevuto il 4 gennaio 2019 il decreto dirigenziale emesso il 24 settembre 2018 dalla Regione (accluso alla relazione di quest’ultima in data 21 luglio 2023: all. 7 alla citazione): decreto in virtù del quale gli era stato revocato il contributo per cui è lite ed inoltre era stato disposto il recupero della medesima somma di cui, a carico del NO, la Procura regionale ha qui domandato il risarcimento.
Altresì di quel primo atto interruttivo della prescrizione costituiscono sèguito, con identica valenza, il diniego opposto dalla Regione il 6 giugno 2019 rispetto alle censure mosse dal NO a quel decreto dirigenziale (all. 7 alla citazione); ed un sollecito della Regione stessa a restituire il contributo de quo, in data 29 giugno 2023 (ibidem).
Perciò si appalesa infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’odierno convenuto.
15. Nel merito questi nulla ha provato riguardo ad un trasferimento per motivi di servizio che gli abbia impedito di abitare nella propria unità immobiliare a Quarto. Ed anzi, in virtù del già ricordato certificato storico da lui stesso prodotto, è dimostrato che in quel comune egli non era più residente fin dal 2003.
Perciò è totalmente indimostrata la sussistenza di presupposti oggettivi per ottenere un’eventuale deroga al divieto di locazione infraquinquennale. E, comunque, sono inammissibili odierne doglianze finalizzate a tenere il luogo di una deroga mai formalmente autorizzata dalla Regione, sulla base di circostanze di fatto che, oltretutto, a quest’ultima sono state totalmente sottaciute dal NO.
16. Così accertata una colpa grave in capo ai convenuti ND e NO, il danno erariale ascrivibile a ciascuno di loro equivale a 14.876,33 euro in linea capitale: perché la differenza di 13.623,67 euro rispetto al complessivo contributo di 28.500 euro previsto per ciascuna unità immobiliare risulta già restituita alla Regione dalla cooperativa. Esattamente quest’ultima differenza, moltiplicata per i ventiquattro alloggi beneficiati dal contributo regionale per cui è lite, equivale alla terza tranche del contributo stesso: che la Regione ha accreditato alla cooperativa il 5 dicembre 2016, cioè posteriormente ai rogiti notarili (pag. 8 della relazione GdF).
Invece le prime due tranches di quel medesimo contributo, ognuna pari a 178.515,97 euro per ciascun alloggio cioè a 7.438,16 euro pro capite, sono state accreditate dalla Regione alla cooperativa stessa il 19 ottobre 2011 ed il 3 ottobre 2012 (pag. 5 della relazione GdF): dovendosi perciò far decorrere da tali date la rivalutazione monetaria su ciascuna delle due metà del danno che il ND ed il NO vanno condannati a risarcire all’ente territoriale.
Purtuttavia, in parziale consonanza con l’avviso di cui alla sentenza penale n° 474/2019 specificamente riguardante il ND, può reputarsi che l’interesse pubblicistico sotteso al contributo in questione sia stato frustrato soltanto parzialmente dalla locazione del rispettivo alloggio: anche perché, evidentemente, quest’ultima integra un’inadempienza meno grave rispetto alla vendita dell’alloggio stesso. Perciò, in applicazione del potere riduttivo, sul danno riferibile a ciascuna delle due predette tranches appare equo disporre una riduzione del quaranta per cento.
17. Infine la soccombenza del ND e del NO trae con sé la loro condanna al pagamento delle spese di giudizio: la cui liquidazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 31 c.g.c., va demandata alla segreteria della Sezione, con nota a margine della presente sentenza. Tuttavia, vista la concomitante pronuncia nei confronti dell’originario convenuto CI, va scomputata la quota di spese di giudizio ascritta a quest’ultimo.
Invece in favore del GA, nei cui confronti va rigettata la pretesa attorea, possono liquidarsi in 1.000 euro le spese di difesa, con l’aggiunta del rimborso delle spese generali in misura del 15%, del contributo previdenziale forense e dell’IVA.
p.q.m.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 74431:
1) condanna NA ND e NI NO a risarcire alla Regione Campania un danno di 8.925,80 euro ciascuno, oltre alla rivalutazione monetaria a far data dall’erogazione delle due tranches che concorrono al predetto danno, nonché con l’aggiunta degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al dì dell’effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda attorea nei confronti di TE GA;
3) pone a carico del ND e del NO le spese di giustizia, liquidate dalla segreteria della Sezione con nota a margine della presente sentenza, scomputando però la quota di tali spese ascritta al convenuto CI in virtù della sentenza riguardante quest’ultimo;
4) liquida in 1.000 euro le spese di difesa in favore del GA, con l’aggiunta del rimborso delle spese generali in misura del 15%, del contributo previdenziale forense e dell’IVA.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Giudizio 74431 il giudice estensore
(EU UM)
il presidente
(Paolo Novelli)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositato in Segreteria in data 12/12/2025
PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(UR IL)
IL FUNZIONARIO
(dott.ssa Valentina Tomarchi)
(firma digitale)