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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/11/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1378/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv.to ANTONIO Parte_1
AN US;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'Avv. GILDA AVENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/4/2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190000365556000 notificato in data 4/3/2019, con il quale CP_2 ha chiesto il pagamento della somma di € 23.999,68 a titolo di contributi previdenziali relativi alla gestione commercianti e somme aggiuntive, dovuti per gli anni dal 7/2005 al 12/2011.
Ha rappresentato che in ordine agli stessi crediti era stato precedentemente notificato l'avviso di addebito n. 33420120004478917000, oggetto di pronuncia giudiziale definitiva di annullamento (sentenza n. 75/2019 del 5/2/2019 del Tribunale di Castrovillari).
Ha dedotto l'improcedibilità dell'azione riscossiva in ragione del giudicato, la decadenza di cui all'art 25 d. lgs 26.2.1999, n. 46, la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale e l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione previdenziale.
Ha, dunque, chiamato in giudizio per l'accertamento dell'insussistenza della pretesa CP_2 contributiva per le annualità dedotte, oltre alla condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
1 L' convenuto si è costituito in giudizio sostenendo, nel merito, che l'inadempienza CP_1 sarebbe conseguente al mancato pagamento da parte dell'opponente della contribuzione fissa alla gestione commercianti -nello specifico I rata degli anni dal 2006 al 2012 e alla IV rata dal
2005 al 2011- da versare per sé e per il proprio collaboratore familiare, . Persona_1
Ha altresì dedotto che, con provvedimento del 13/2/2019, ha annullato i crediti in relazione alla ricorrente, residuando la contribuzione in relazione al coadiutore.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo
Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del
25/6/2025.
2. In ordine alla dedotta decadenza, vizio formale dell'atto impugnato, la domanda, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile perché proposta oltre il termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c. (l'avviso di addebito è stato notificato in data 4/3/2019, mentre il ricorso è stato depositato l'11/4/2019).
3. Nel merito, la proposta opposizione deve essere accolta, in ragione delle seguenti motivazioni.
Seguendo la prospettazione compiuta dall' nella memoria di costituzione, il debito CP_1 contributivo a carico dell'odierna ricorrente attiene sia alla contribuzione dovuta personalmente in qualità di socia e amministratrice unica della Mundialfrutta s.r.l., sia alla contribuzione dovuta per il proprio figlio, in qualità di coadiutore familiare, relativamente al periodo da luglio del 2005 a dicembre del 2011.
Nell'atto di costituzione in giudizio l'ente previdenziale ha dedotto che “l'inadempienza è conseguente al mancato pagamento, da parte del ricorrente, dei contributi fissi gestione commercianti relativamente alla I rata degli anni dal 2006 al 2012 e la IV rata dal 2005 al
2011 relativi al ricorrente e al collaboratore familiare ”. Persona_1
Ebbene, dalla documentazione in atti, emerge che i periodi di competenza richiamati dal resistente -I rata degli anni dal 2006 al 2012 e IV rata dal 2005 al 2011- sono quelli in relazione ai quali è stato emesso, poi giudizialmente annullato, l'avviso di addebito n.
33420120004478917000.
I periodi riportati nell'atto in questa sede opposto risultano più ampi e solo parzialmente sovrapponibili a quelli oggetto di giudicato: trattasi della I e II rata degli anni dal 2006 al 2011, della III rata degli anni dal 2005 (quest'ultima riportata 3 volte sotto il titolo “contributo fisso emissione 2011-01 rata n. 1, rata n. 2 e rata n. 3”) al 2011 e della IV rata del 2005 (richiamata due volte sotto il titolo “contributo fisso emissione 2011-01 rata n. 1 e rata n. 2”).
2 Ciò posto, deve osservarsi che, per quanto attiene ai contributi già oggetto dell'avviso di addebito n. 33420120004478917000 -I rata degli anni dal 2006 al 2011 e IV rata del 2005-, trattandosi della medesima res controversa già oggetto di accertamento in altro giudizio precedentemente instaurato (sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano n. CP_ 75/2019), non può in questa sede che ribadirsi l'insussistenza del diritto dell' di procedere in via esecutiva per la pretesa creditoria oggetto di precedente giudizio.
Quanto ai restanti crediti contributivi – II rata degli anni dal 2006 al 2011, III rata degli anni dal 2005 al 2011 e IV rata del 2005- deve esserne dichiarata l'inesigibilità per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
Ed infatti, trattandosi di contribuzione fissa IVS sul minimale di reddito, risulta ancorata all'iscrizione alla gestione commercianti indipendentemente dall'importo dell'eventuale reddito percepito mediante l'esercizio dell'attività medesima, importo rilevante, invece, ove esistente ai fini della quantificazione dei contributi commercianti dovuti in misura percentuale sui redditi di impresa eccedenti il minimale. Ebbene, premesso che in materia di contribuzione fissa trimestrale, i termini di pagamento sono fissati nei giorni 16 maggio (per il I trimestre), 20 agosto (per il II trimestre), 16 novembre (per il III trimestre) dell'anno di competenza e 16 febbraio dell'anno successivo (per il IV trimestre), a partire da tali date va calcolata la prescrizione, pacificamente quinquennale.
In assenza di prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti, l'effetto estintivo invocato dall'opponente al momento della notifica dell'avviso di addebito in contestazione (4/3/2019) si
è prodotto in relazione a tutte le rate ancora in contesa, al netto del giudicato sopra richiamato:
IV rata fissa, relativa ai contributi dovuti per il quarto trimestre del 2005 e somme aggiuntive, con scadenza 16 febbraio 2006;
II rata fissa, relativa ai contributi maturati nel secondo trimestre degli anni dal 2006 al 2011 ed alle relative somme aggiuntive, con scadenza 20 agosto degli stessi anni;
III rata fissa, con riferimento ai contributi relativi al terzo trimestre degli anni dal 2005 al
2011 e alle relative somme aggiuntive, con scadenza 16 novembre degli stessi anni.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguenziale inesigibilità dei crediti contributivi riportati nell'atto impugnato.
4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta, questa deve essere rigettata, in quanto non corredata da alcuna allegazione, né in ordine all'an, né in ordine al quantum.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
3 - dichiara non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese dall'Istituto con l'avviso di addebito n. 33420190000365556000; CP_
- condanna l' a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in
Euro 2.400,00 per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 6.11.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania
Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv.to ANTONIO Parte_1
AN US;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'Avv. GILDA AVENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/4/2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190000365556000 notificato in data 4/3/2019, con il quale CP_2 ha chiesto il pagamento della somma di € 23.999,68 a titolo di contributi previdenziali relativi alla gestione commercianti e somme aggiuntive, dovuti per gli anni dal 7/2005 al 12/2011.
Ha rappresentato che in ordine agli stessi crediti era stato precedentemente notificato l'avviso di addebito n. 33420120004478917000, oggetto di pronuncia giudiziale definitiva di annullamento (sentenza n. 75/2019 del 5/2/2019 del Tribunale di Castrovillari).
Ha dedotto l'improcedibilità dell'azione riscossiva in ragione del giudicato, la decadenza di cui all'art 25 d. lgs 26.2.1999, n. 46, la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale e l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione previdenziale.
Ha, dunque, chiamato in giudizio per l'accertamento dell'insussistenza della pretesa CP_2 contributiva per le annualità dedotte, oltre alla condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
1 L' convenuto si è costituito in giudizio sostenendo, nel merito, che l'inadempienza CP_1 sarebbe conseguente al mancato pagamento da parte dell'opponente della contribuzione fissa alla gestione commercianti -nello specifico I rata degli anni dal 2006 al 2012 e alla IV rata dal
2005 al 2011- da versare per sé e per il proprio collaboratore familiare, . Persona_1
Ha altresì dedotto che, con provvedimento del 13/2/2019, ha annullato i crediti in relazione alla ricorrente, residuando la contribuzione in relazione al coadiutore.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo
Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del
25/6/2025.
2. In ordine alla dedotta decadenza, vizio formale dell'atto impugnato, la domanda, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile perché proposta oltre il termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c. (l'avviso di addebito è stato notificato in data 4/3/2019, mentre il ricorso è stato depositato l'11/4/2019).
3. Nel merito, la proposta opposizione deve essere accolta, in ragione delle seguenti motivazioni.
Seguendo la prospettazione compiuta dall' nella memoria di costituzione, il debito CP_1 contributivo a carico dell'odierna ricorrente attiene sia alla contribuzione dovuta personalmente in qualità di socia e amministratrice unica della Mundialfrutta s.r.l., sia alla contribuzione dovuta per il proprio figlio, in qualità di coadiutore familiare, relativamente al periodo da luglio del 2005 a dicembre del 2011.
Nell'atto di costituzione in giudizio l'ente previdenziale ha dedotto che “l'inadempienza è conseguente al mancato pagamento, da parte del ricorrente, dei contributi fissi gestione commercianti relativamente alla I rata degli anni dal 2006 al 2012 e la IV rata dal 2005 al
2011 relativi al ricorrente e al collaboratore familiare ”. Persona_1
Ebbene, dalla documentazione in atti, emerge che i periodi di competenza richiamati dal resistente -I rata degli anni dal 2006 al 2012 e IV rata dal 2005 al 2011- sono quelli in relazione ai quali è stato emesso, poi giudizialmente annullato, l'avviso di addebito n.
33420120004478917000.
I periodi riportati nell'atto in questa sede opposto risultano più ampi e solo parzialmente sovrapponibili a quelli oggetto di giudicato: trattasi della I e II rata degli anni dal 2006 al 2011, della III rata degli anni dal 2005 (quest'ultima riportata 3 volte sotto il titolo “contributo fisso emissione 2011-01 rata n. 1, rata n. 2 e rata n. 3”) al 2011 e della IV rata del 2005 (richiamata due volte sotto il titolo “contributo fisso emissione 2011-01 rata n. 1 e rata n. 2”).
2 Ciò posto, deve osservarsi che, per quanto attiene ai contributi già oggetto dell'avviso di addebito n. 33420120004478917000 -I rata degli anni dal 2006 al 2011 e IV rata del 2005-, trattandosi della medesima res controversa già oggetto di accertamento in altro giudizio precedentemente instaurato (sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano n. CP_ 75/2019), non può in questa sede che ribadirsi l'insussistenza del diritto dell' di procedere in via esecutiva per la pretesa creditoria oggetto di precedente giudizio.
Quanto ai restanti crediti contributivi – II rata degli anni dal 2006 al 2011, III rata degli anni dal 2005 al 2011 e IV rata del 2005- deve esserne dichiarata l'inesigibilità per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
Ed infatti, trattandosi di contribuzione fissa IVS sul minimale di reddito, risulta ancorata all'iscrizione alla gestione commercianti indipendentemente dall'importo dell'eventuale reddito percepito mediante l'esercizio dell'attività medesima, importo rilevante, invece, ove esistente ai fini della quantificazione dei contributi commercianti dovuti in misura percentuale sui redditi di impresa eccedenti il minimale. Ebbene, premesso che in materia di contribuzione fissa trimestrale, i termini di pagamento sono fissati nei giorni 16 maggio (per il I trimestre), 20 agosto (per il II trimestre), 16 novembre (per il III trimestre) dell'anno di competenza e 16 febbraio dell'anno successivo (per il IV trimestre), a partire da tali date va calcolata la prescrizione, pacificamente quinquennale.
In assenza di prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti, l'effetto estintivo invocato dall'opponente al momento della notifica dell'avviso di addebito in contestazione (4/3/2019) si
è prodotto in relazione a tutte le rate ancora in contesa, al netto del giudicato sopra richiamato:
IV rata fissa, relativa ai contributi dovuti per il quarto trimestre del 2005 e somme aggiuntive, con scadenza 16 febbraio 2006;
II rata fissa, relativa ai contributi maturati nel secondo trimestre degli anni dal 2006 al 2011 ed alle relative somme aggiuntive, con scadenza 20 agosto degli stessi anni;
III rata fissa, con riferimento ai contributi relativi al terzo trimestre degli anni dal 2005 al
2011 e alle relative somme aggiuntive, con scadenza 16 novembre degli stessi anni.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguenziale inesigibilità dei crediti contributivi riportati nell'atto impugnato.
4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta, questa deve essere rigettata, in quanto non corredata da alcuna allegazione, né in ordine all'an, né in ordine al quantum.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
3 - dichiara non dovute dalla parte ricorrente le somme pretese dall'Istituto con l'avviso di addebito n. 33420190000365556000; CP_
- condanna l' a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in
Euro 2.400,00 per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 6.11.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania
Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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