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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2094/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...]alla Carlo del Greco n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv.to Eleonora Picone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Saviano (NA) alla via Vincenzo Gemito n. 17, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Gianluca Carrella quale associato dello Studio Legale Associato e Controparte_2 dell'Avv.to Carmen Lanzaro, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare in data
30 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.04.2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con in data 27.08.2011 in Saviano, Controparte_1 dal quale non sono nati figli. Evidenziava che con decreto n. 3401/2022, depositato il 31.3.2022 del Tribunale di Firenze era stata dichiarata omologata la separazione personale dei coniugi e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Concludeva chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla stabilire in ordine all'assegno divorzile giacché non dovuto.
2. ritualmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo anch'essa la pronuncia Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni previste in sede di separazione.
3. Con istanza del 19 novembre 2024 congiuntamente presentata, le parti chiedevano la sostituzione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti in data 2 dicembre 2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti le quali instavano per la sola pronuncia di stato, rinunciando a qualsiasi reciproca elargizione economica. Lette le note, rilevato che non era stato depositato in atti l'accordo sottoscritto da entrambe le parti sostituite, il Giudice delegato dal Collegio assegnava nuovo termine al 30.12.2024
e, preso atto dell'accordo tra le parti, lette le note depositate nel nuovo termine, riservava la causa al Collegio previa rimessione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
2 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
3. L'accordo sottoscritto dalle parti attraverso il quale le stesse instavano per la sola pronuncia di stato, dichiarando inoltre “di rinunciare a qualsivoglia reciproca elargizione economica e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione della sentenza, nonché di voler vicendevolmente compensare le spese del presente procedimento”, non è contrario a norme imperative e rispetta i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterlo recepire.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.08.2011 in
Saviano tra , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di C.F._2
Saviano d'Arco dell'anno 1998, Atto n. 207, parte II, serie A;
➢ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
➢ Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
3 ➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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