Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1186/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Agnello, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: infortunio sul lavoro e danno biologico
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16.05.2023, l'odierno ricorrente chiede accertarsi che, a seguito dell'infortunio occorsogli in data 8.01.2021, lo stesso presenta un'inabilità temporanea assoluta lavorativa di 105 giorni e un grado di inabilità almeno pari al 6% e, per l'effetto, condannarsi l' alla corresponsione, in suo favore, del relativo indennizzo, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale CP_1
chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
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In primo luogo, occorre rilevare come non meriti accoglimento la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un'inabilità temporanea assoluta lavorativa di 105 giorni, atteso che è documentato (e, ancor più, incontestato) che l' abbia già corrisposto al ricorrente la somma CP_1
pari a 3.610,37 euro a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo compreso tra il giorno dell'infortunio e il 22.04.2021.
Ciò detto, va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000,
“In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1
luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Orbene, il CTU ha osservato che “dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che il ricorrente, a seguito dell'infortunio di cui sopra ha riportato degli esiti invalidanti consistenti in una lieve sindrome algica al ginocchio sinistro in assenza di evidenti segni di lassità legamentosa quale esito di trauma distorsivo con lesione del corno posteriore del menisco mediale e frattura parcellare dell'emipiatto tibiale, RMN accertate, valutabili nell'ordine del 3%”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste – per le medesime ragioni - a carico di parte ricorrente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
pone a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Agrigento, il 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo