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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 150/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/01/2025 da e da Parte_1 Parte_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. FATTORI PAOLA, in virtù di
[...]
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 18/09/1999 in
ARTEGNA (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte 2, serie A, dell'anno 1999;
- rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il Parte_1
01/11/1972, e , nata a [...] il Parte_2
12/09/1971, uniti in matrimonio in data 18/09/1999 in ARTEGNA (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi e a vivere separati, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo rispetto, con facoltà, per ciascuno di essi, di fissare la residenza ove lo riterrà opportuno, anche all'estero;
2) dà atto che il sig. riconosce che, in costanza di matrimonio, la Parte_1
moglie ha fatto fronte con mezzi propri al sostentamento ed ai bisogni della famiglia, nonché, in particolare, alle spese per adibire l'immobile di esclusiva proprietà del sig. a casa familiare, sicché, a conguaglio e Pt_1
compensazione di un tanto, i coniugi convengono il versamento da parte del sig.
in favore della sig.ra della somma di € Parte_1 Parte_2
40.000,00, a tacitazione di ogni anche ulteriore reciproca pretesa, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro giorni 15 dalla Parte_2
data della presente sentenza di omologazione della separazione;
3) prende atto che i coniugi riconoscono e dichiarano che, a seguito del versamento della somma di € 40.000,00, viene tra loro definita ogni questione di ordine economico e patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in dipendenza del rapporto coniugale, al di fuori di quanto stabilito nella presente sentenza di separazione;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARTEGNA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1999.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 150/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/01/2025 da e da Parte_1 Parte_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. FATTORI PAOLA, in virtù di
[...]
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 18/09/1999 in
ARTEGNA (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte 2, serie A, dell'anno 1999;
- rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il Parte_1
01/11/1972, e , nata a [...] il Parte_2
12/09/1971, uniti in matrimonio in data 18/09/1999 in ARTEGNA (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi e a vivere separati, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo rispetto, con facoltà, per ciascuno di essi, di fissare la residenza ove lo riterrà opportuno, anche all'estero;
2) dà atto che il sig. riconosce che, in costanza di matrimonio, la Parte_1
moglie ha fatto fronte con mezzi propri al sostentamento ed ai bisogni della famiglia, nonché, in particolare, alle spese per adibire l'immobile di esclusiva proprietà del sig. a casa familiare, sicché, a conguaglio e Pt_1
compensazione di un tanto, i coniugi convengono il versamento da parte del sig.
in favore della sig.ra della somma di € Parte_1 Parte_2
40.000,00, a tacitazione di ogni anche ulteriore reciproca pretesa, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro giorni 15 dalla Parte_2
data della presente sentenza di omologazione della separazione;
3) prende atto che i coniugi riconoscono e dichiarano che, a seguito del versamento della somma di € 40.000,00, viene tra loro definita ogni questione di ordine economico e patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in dipendenza del rapporto coniugale, al di fuori di quanto stabilito nella presente sentenza di separazione;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARTEGNA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1999.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini