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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/09/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Oggi 30.09.2025 innanzi al Giudice Dott. Valerio Medaglia sono comparsi: per la parte attrice l'Avv. STEFANO FABBIANI e l'Avv. FABBIANI LAURA nonché l'attrice personalmente signor . Parte_1
per la parte convenuta CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. oltre che alla precisazione delle conclusioni.
L'Avv. Stefano Fabbiani e l'Avv. Laura Fabbiani si riportano a tutti i propri scritti difensivi e alle comparse conclusionali e memorie di replica depositate e chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'Avv. si riporta a tutti i propri scritti difensivi e alle comparse CP_1
conclusionali e memorie di replica e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Dopo breve discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 14:44.
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Valerio Medaglia ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 100/2021 R.G., promossa da
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FABBIANI LAURA e dall'Avv. FABBIANI STEFANO;
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_5 C.F._5
(C.F. ), Controparte_6 C.F._6
(C.F. , Controparte_7 C.F._7 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_8 C.F._8 Controparte_9
), (C.F. C.F._9 CP_10
), (C.F. C.F._10 CP_11
), (C.F. C.F._11 Controparte_12 ), (C.F. C.F._12 Controparte_13
) questi ultimi tre in qualità di eredi di C.F._13 Per_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._14
; CP_1
CONVENUTI con la chiamata in causa di
(C.F. ) e Controparte_14 C.F._15 CP_15
(C.F. )
[...] C.F._16
TERZI CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
Oggetto: costituzione di servitù coattiva – regolamento di confini - usucapione di diritti immobiliari.
Conclusioni: all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ciò posto, la parte attrice ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “- Dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio carrabile con ogni mezzo in favore del fondo di proprietà di parte attrice, individuato al Catasto Terreni del
Comune dell'Isola del Giglio, foglio di mappa 36, particella 631 e a carico del terreno di proprietà di parte convenuta, individuato al Catasto Terreni del Comune dell'Isola del Giglio, foglio di mappa 36, particella 633 e 609, attraverso l'accesso carrabile presente sulla particella
n. 609, al fine di consentire a parte attrice l'accesso al proprio fondo dalla strada pubblica, ovvero alla Strada Provinciale Castello, che diparte dal Porto e conduce a Giglio Castello, stabilendo contestualmente le modalità ed il percorso del predetto passaggio, così come già individuato nella Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata nel giudizio cautelare RGN
1161/2018, Tribunale di Grosseto, di cui si chiede sin d'ora l'acquisizione al fascicolo
d'ufficio e da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
- Ordinare a parte convenuta la consegna a parte attrice, a titolo definitivo, della chiave di azionamento della sbarra, posta sull'accesso carrabile presente sulla particella 609 che collega alla pubblica via;
- Ordinare a parte convenuta la definitiva rimozione della recinzione presente nel lato corto del fondo di parte attrice, così come indicato nella suddetta CTU, al fine di creare un ingresso con ogni mezzo carrabile - compreso un mezzo agricolo per la manutenzione del terreno – al fondo stesso, e, pertanto, con un'ampiezza (larghezza) non inferiore a metri tre, salva la diversa misura che il
Giudice riterrà dovuta e comunque non inferiore al limite legalmente previsto per gli accessi carrabili;
- Stabilire l'ammontare dell'indennità spettante a parte convenuta in ragione della suddetta servitù nella misura di € 660,00, salvo il più o meno che risulterà di giustizia, se necessario stabilito anche tramite apposita CTU. - Accertare e dichiarare, tramite apposita
CTU, l'esatto confine tra il fondo di parte attrice, individuato al Catasto Terreni del Comune dell'Isola del Giglio, foglio di mappa 36, particella 631 e il terreno di parte convenuta individuato al Catasto Terreni del Comune dell'Isola del Giglio, foglio di mappa 36, particella
633 e 632 e, per l'effetto della suddetta azione di regolamento di confini ex art 950 c.c., condannare parte convenuta al rilascio in favore di parte attrice della porzione di terreno illegittimamente in possesso della stessa parte convenuta”.
Si sono costituiti i convenuti, formulando le seguenti conclusioni: “Respingere tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili o comunque infondate in fatto e in diritto.
Nell'ipotesi in cui la domanda ex adverso spiegata ex art. 950 c.c. fosse ritenuta ammissibile, i convenuti, per l'effetto dell'azione di regolamento di confini richiesta, chiedono il rilascio della porzione di terreno di loro proprietà che risultasse illegittimamente usurpata da parte attrice all'esito della espletanda c.t.u. In via subordinata riconvenzionale, laddove dovesse risultare che il confine attualmente esistente e rappresentato dalla rete a maglia sciolta oggetto di causa, abbia determinato una occupazione del terreno di proprietà attrice si chiede, in via subordinata riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuto usucapione ex art. 1158 c.c. in capo ai convenuti del corrispondente terreno, per averlo gli stessi e prima ancora i loro dante causa, continuativamente tra loro, posseduto in modo continuato, pubblico e pacifico per oltre venti anni”.
Va dato atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, effettuata con nota del
28.06.2024, i convenuti hanno rinunciato alla domanda di usucapione, come confermato dagli stessi negli scritti conclusionali.
Inoltre, va rilevato che con ordinanza del 31.10.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_15 CP_14
, quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda riconvenzionale di
[...]
rilascio proposta dai convenuti.
I terzi evocati dalla parte convenuta non si sono costituiti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, sicché va confermata la dichiarazione di contumacia degli stessi.
Ciò chiarito, le domande proposte dalle parti vanno valutate separatamente.
Innanzi tutto, l'attrice, deducendo di essere proprietaria del terreno sito in Isola del Giglio e censito al C.T. di detto Comune al foglio 36 p.lla 631 e che lo stesso
è intercluso, non avendo accesso alla pubblica via, chiede la costituzione in via coattiva di una servitù di accesso carrabile a carico dei fondi dei convenuti, secondo il percorso delineato nella CTU svolta nella fase cautelare.
I convenuti, contestando l'interclusione del fondo e la possibilità di ritenere la destinazione ad uso parcheggio una utilità del fondo, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta. Ai sensi dell'art. 1051 c.c., “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve
e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
Lo scopo delle disposizioni richiamate è quello di tutelare l'interesse del proprietario del fondo intercluso a un più razionale ed efficiente sfruttamento economico del fondo.
Il primo presupposto essenziale per la costituzione coattiva della servitù, ai sensi del citato articolo, è l'interclusione assoluta o relativa del fondo, che ricorre quando il fondo è circondato da fondi altrui, senza avere accesso alla pubblica via
(interclusione assoluta) ovvero quando, pur esistendo la possibilità di una comunicazione tra il fondo dominante e la via pubblica, il proprietario non può praticare l'uscita senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
È stato chiarito che “Ai fini della costituzione di passaggio coattivo ai sensi dell'articolo
1051 del c.c., per stabilire la interclusione di un fondo (o di un immobile) quest'ultimo deve essere considerato nella sua unitarietà, non anche in relazione a sue singole parti. Un fondo, in altri termini, non può essere considerato intercluso se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica o, comunque, ha uscita su di essa, atteso che una volta che abbia tale uscita compete al proprietario fare in modo che tutte le sue parti ne beneficino, adottando gli opportuni accorgimenti ed eseguendo al suo interno le opere necessarie” (Cass. Civ. n. 24017/2004; Cass. Civ. n. 2903/1989).
Inoltre, è stato evidenziato che “L'interclusione sussiste anche quando, per accedere alla via pubblica, si deve necessariamente attraversare uno stradello comunale impervio” (Cass. Civ.
n. 3319/2001; Css. Civ. n. 1012/1992: “L'impossibilità di accedere al fondo a causa di assoluta impraticabilità della via pubblica alla quale è collegato può essere equiparata ai casi in cui dal proprietario del fondo si può chiedere il passaggio coattivo, sempre che non si tratti di una situazione meramente transitoria od accidentale”; Cass. Civ. n. 1799/1964), dovendosi invece escludere l'interclusione, se il fondo ha accesso a un canale o corso d'acqua aperti al pubblico transito (cfr. Cass. Civ. n. 2507/1986).
In secondo luogo, per la costituzione della servitù di passaggio, occorre altresì che questa sia funzionale alla coltivazione del fondo ovvero al conveniente uso dello stesso, da intendersi come qualunque forma di utilizzazione razionale del fondo, in rapporto non solo alla sua destinazione naturale, bensì pure alla sua struttura o destinazione (Cass. Civ. n. 4349/1983), fermo restando che, nel valutare tale requisito, occorre valutare comparativamente le esigenze del fondo dominante e di quello servente;
dall'altro il proprietario del fondo servente può eccepire l'esistenza, su un diverso sito o fondo, di un altro accesso, idoneo, più breve, e meno dannoso dell'ampliamento richiesto (cfr. Cass. Civ. n. 2841/1997;
Cass. Civ. n. 11091/2000; Cass. Civ. n. 8153/2012).
Ad ogni modo, la mera esigenza di maggiore comodità del titolare del fondo dominante costituisce sempre un sacrificio eccessivo per il fondo servente, sicché, in siffatta ipotesi, non può ammettersi la costituzione della servitù coattiva
(cfr. Cass. Civ. n. 1558/1989).
Va osservato che è onere del proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva a favore del medesimo - o l'ampliamento di quella preesistente - dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e cioè l'interclusione del suo fondo - ovvero l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici - mentre spetta al proprietario del fondo su cui dovrà esser costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via - ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo - configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea (cfr. 11592/2004; Cass. Civ. n. Cass. Civ. n. 26073/2005).
In presenza dei presupposti per la costituzione della servitù, il percorso su cui costituire la stessa va individuato dal Giudice, secondo i criteri previsti dall'art. 1051, comma 2 c.c., ossia il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via e del minor aggravio per il fondo servente (Cass. Civ. n. 10045/2008).
Ciò chiarito, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e come accertato anche a mezzo della consulenza tecnica espletata in corso di causa, l'attrice risulta comproprietaria del terreno sito in Isola del Giglio e censito al C.T. di detto
Comune al foglio 36 p.lla 631 (cfr. all. 2 fasc. attrice), mentre gli odierni convenuti sono comproprietari dei terreni siti in Isola del Giglio e censiti al C.T. di detto Comune al foglio 36 p.lle 632 e 633, circostanze non contestate tra le parti e confermate dal CTU.
Va osservato altresì che, a seguito di sentenza del Tribunale di Firenze n.
350/2020 del 04.04.2020, i convenuti sono divenuti comproprietari altresì del terreno censito al C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36 p.lla 609 (cfr. all. n. 16 fasc. attrice).
Va osservato che non sussiste litisconsorzio necessario tra i comproprietari del fondo asseritamente dominante per l'esperimento della domanda di costituzione di servitù coattiva (cfr. Cass. Civ. n. 4399/2012).
Ciò chiarito, nella valutazione dello stato dei luoghi e dei presupposti di sussistenza del diritto dell'attrice alla costituzione dell'invocata servitù di passo carrabile, è possibile utilizzare la CTU espletata nel procedimento cautelare, promosso dall'attrice prima dell'introduzione del presente giudizio e in vista dello stesso (cfr. all.ti 14 e 15 fasc. attrice).
Su punto, va osservato infatti che il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr. Cass. Civ. n. 30298/2023; Cass. Civ. n.
8496/2023; Cass. Civ. n. 31312/2021; Cass. Civ. n. 25162/2020).
La CTU depositata nel procedimento cautelare n. 1161/2018 R.G., svoltosi dinanzi a questo Tribunale, è stata espletata nel contraddittorio tra l'attrice e gli odierni convenuti e comunque è stata oggetto di contraddittorio nel presente giudizio, sicché la stessa ben può utilizzarsi ai fini della presente decisione.
Ciò chiarito, la CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi, con valutazioni che appaiono sufficientemente motivate e corroborate dalle repliche alle osservazioni delle parti, ha accertato che al terreno di parte attrice si accede dalla Strada
Provinciale e lo stesso “è un terreno incolto, libero da costruzioni, attualmente inutilizzato;
esso è posto alla stessa quota di calpestio dell'adiacente terreno dei convenuti, mentre sui due lati confinanti con proprietà di terzi, ha quota più alta di circa 60 cm, grazie ad un muro di contenimento a secco. Alla data del sopralluogo era presente una recinzione metallica a maglia sciolta che divideva la particella dell'attrice con le particelle dei convenuti;
anche sugli ulteriori due lati, a confine con proprietà di terzi, era presente una recinzione precaria metallica. Vista la conformazione del terreno, la sua dislocazione e la sua quota del piano di calpestìo, può supporsi che prima dell'apposizione dell'attuale recinzione, che separa la proprietà dell'attrice con quella dei convenuti, lo stesso facesse corpo unico con la proprietà dei convenuti, e che fosse utilizzato a parcheggio. La part. 631 di parte attrice a sud confina la particella 632, ad est confina la part.633, entrambe di proprietà dei convenuti, e sui lati nord ed ovest confina con la part.763 di proprietà di terzi”.
La CTU, con il supporto delle planimetrie dei luoghi, ha accertato che il fondo attoreo è privo di accesso alla via pubblica e intercluso dai fondi dei convenuti e di terzi.
Al riguardo, va rilevato che i convenuti hanno contestato l'interclusione assolta del fondo attoreo, sostenendo l'esistenza di un passaggio pedonale che darebbe accesso alla via pubblica e attualmente consistente in un canale di scolo;
inoltre, i convenuti rilevano l'esistenza di una strada comunale pedonale sul perimetro a monte del terreno dell'attrice.
Ebbene, la CTU ha escluso che sussistano tali accessi alla via pubblica, evidenziando, anche mediante riproduzioni fotografiche, come il canale di scolo non possa costituire una via di accesso, valutazione da condividere non potendo ritenersi un canale di scolo idoneo all'uso come strada, trattandosi di opere totalmente diverse per struttura e funzioni, e che comunque si trova lungo il confine tra le particelle 690 e 633; inoltre, la CTU ha escluso che la via pubblica pedonale invocata dal CTP di parte convenuta giunga al terreno attoreo, terminando nella particella 601 di terzi.
Inoltre, i percorsi indicati dal CTP, secondo le considerazioni della CTU, non costituirebbero nemmeno una soluzione per la costituzione della servitù di passo carrabile domandata dall'attrice, essendo potenzialmente meri percorsi pedonali e più lunghi di quello indicato dall'attrice e coinvolgenti anche la proprietà di terzi.
Alla luce delle valutazioni tecniche offerte dalla CTU, che risultano motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, tenuto conto delle riproduzioni fotografiche e planimetriche allegate alla consulenza, deve concludersi che il terreno appartenente a parte attrice sia assolutamente intercluso, in quanto circondato da terreni altrui e privo di qualsiasi accesso alla via pubblica.
A questo punto, va rilevato che la servitù domandata dall'attrice appare funzionale a un più razionale sfruttamento del terreno, anche rispetto allo scopo posto dall'attrice di destinare il terreno al posteggio di autoveicoli o imbarcazioni.
Invero, alla luce delle dimensioni del terreno rilevate dalla CTU e della condizione dei luoghi emergente dalle riproduzioni fotografiche in atti, il terreno attoreo appare concretamente idoneo alla destinazione sopra indicata, atteso che il terreno è stato già usato in passato in tal senso dall'attrice, come dedotto dagli stessi convenuti (che hanno ricondotto l'uso a motivi di parentela tra uno dei convenuti e l'attrice), e che gli stessi terreni di questi ultimi sono utilizzati per il suddetto scopo.
Inoltre, come già ha evidenziato dal giudice della fase cautelare, l'Isola del Giglio
è una località a vocazione turistica, sicché costituisce massima di esperienza che, in luoghi siffatti, l'uso di un'area come parcheggio per veicoli costituisce un bisogno economico primario e di rilevante importanza (cfr. ordinanza del
10.03.2020 di questo Tribunale, in cui si evidenzia che “a prescindere dalla qualificazione a fini urbanistici del terreno come orto esso, al pari di quello dei resistenti, con analoga destinazione urbanistica, viene usato come parcheggio perché, ciò è pacifico, la conformazione dell'isola e le sue limitate dimensioni, con una densità di popolazione di circa
61,72 abitanti per km/q, e, soprattutto nel periodo estivo, un enorme flusso turistico − tanto che il Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, considerata la grave carenza di parcheggi e posti auto su tutta l'isola, emette appositi decreti per limitare la circolazione dei veicoli − fanno sì che quella sia la reale vocazione dei terreni. Si tratta, infatti, di un'utilità di carattere oggettivo e non soggettivo, riferita cioè al fondo della ricorrente nella sua concreta conformazione e destinazione quale parcheggio privato, destinazione individuata dallo stesso c.t.u., che ha ripetutamente chiarito come la vocazione del terreno della ricorrente sia quello di un uso a parcheggio”).
Stante la vocazione turistica del luogo dove sono posti i terreni delle parti e considerato che l'attrice non risiede all'Isola del Giglio, come si evince dall'atto introduttivo, è possibile ritenere che la destinazione dell'area a parcheggio appare costituire la migliore modalità di sfruttamento del terreno, essendo inverosimile l'utilizzo di esso per scopi agricoli, come prospettato dai convenuti, stante l'esiguità delle dimensioni del terreno e non risultando che l'attrice svolga attività agricole presso l'isola.
Inoltre, deve ritenersi che, a fronte di un oggettivo miglioramento delle potenzialità di sfruttamento del terreno attoreo, la costituzione della servitù di passaggio a carico dei fondi dei convenuti non appare costituire un aggravio eccessivo dell'esercizio della proprietà di questi, non alterandosi il possibile uso dei terreni dei convenuti per il posteggio di automobili e imbarcazioni e tenuto conto che l'area dei convenuti risulta molto maggiore rispetto al fondo attoreo.
Né infirma tale conclusione quanto dedotto dai convenuti in ordine al fatto che l'interesse a parcheggiare veicoli presso un'area non può costituire un'utilitas del fondo attoreo, risolvendosi in un vantaggio meramente personale dell'attrice.
Invero, quanto sostenuto dai convenuti è stato recentemente escluso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno invece ritenuto possibile concepire e istituire, alla stregua delle disposizioni dell'ordinamento giuridico, una servitù di parcheggio a vantaggio di un fondo e a carico di altro (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 3925/2024).
Dunque, non può condividersi la tesi dei convenuti circa l'impossibilità di concepire, come utilitas del fondo attoreo, l'uso dello stesso come parcheggio di veicoli.
Inoltre, come evidenziato anche dal giudice del cautelare, la servitù invocata dall'attrice appare funzionale anche a una corretta manutenzione del fondo attoreo, che abbisogna dell'ingresso di mezzi esterni, e la limitazione che la costituzione della servitù impone ai convenuti circa il numero di posti auto utilizzabili nel proprio fondo può costituire elemento utile per la stima dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., non un elemento ostativo alla costituzione della servitù.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi che sussiste il diritto dell'attrice alla costituzione di una servitù di passaggio carrabile a carico del fondo dei convenuti e a favore del proprio fondo, come sopra individuato, diritto affermato anche in sede cautelare dalla sopra richiamata ordinanza del
10.03.2020, confermata in sede di reclamo con ordinanza del 01.12.2022.
Ciò posto, nello stabilire il percorso più idoneo a costituire l'invocata servitù di passo carrabile, alla stregua dei criteri offerti dall'art. 1051 comma 2 c.c., la CTU ha accertato che il percorso più breve e di minore aggravio per i fondi dei convenuti è quello evidenziato dalla stessa attrice, il quale parte dalla strada
Provinciale, si sviluppa tramite la particella n. 609 e 633 dei convenuti per giungere, quindi, al terreno di parte attrice, percorso rappresentato dalla CTU anche planimetricamente nella consulenza.
Peraltro, la CTU ha evidenziato che il percorso che attraversa la particella n. 609 costituisce altresì l'unico percorso di accesso agli stessi terreni dei convenuti e che tale percorso è già idoneo per il passaggio carrabile.
Né rileva, in senso contrario, il percorso alternativo indicato dal CTP di parte convenuta, rappresentato dalla CTU nella planimetria contenuta nella consulenza, che dalla strada pubblica vicinale di attraversa la particella 633 dei CP_16
convenuti per giungere al terreno attoreo, posto che il percorso in esame sarebbe meramente pedonale e, dunque, inidoneo a garantire il conveniente utilizzo dell'area attorea, sopra descritto.
Il percorso delineato dalla CTU nella planimetria contenuta nell'elaborato peritale appare inoltre lineare e incide su una minima parte dell'area appartenente ai convenuti, sicché lo stesso risulta idoneo a contemperare adeguatamente i contrapposti interessi delle parti.
In conclusione, la domanda attorea va accolta, sicché è costituita una servitù di passaggio carrabile in favore del fondo appartenente a parte attrice, censito al
C.T. di Isola del Giglio al foglio 36 p.lla 631, e a carico dei fondi dei convenuti, censiti al C.T. di Isola del Giglio al foglio 36 p.lle 609 e 633, secondo il percorso descritto dalla CTU nell'elaborato peritale in atti e nella misura necessaria a consentire il transito di veicoli.
La parte attrice, dando dell'esistenza di una sbarra sulla particella 609 che impedisce l'esercizio dell'invocata CTU, chiede la condanna dei convenuti alla consegna di una copia della chiave di apertura della sbarra e, essendo stato apposta una recinzione a delimitazione delle proprietà, l'attrice chiede altresì la condanna dei convenuti alla rimozione della recinzione presente nel lato corto del fondo di parte attrice, al fine di creare un ingresso con ogni mezzo e, pertanto, con una larghezza non inferiore a metri tre, salva la diversa misura che il Giudice riterrà dovuta e comunque non inferiore al limite legalmente previsto per gli accessi carrabili.
La domanda attorea, in quanto funzionale a superare la contestazione dell'esercizio della servitù ad opera dei titolari del fondo servente e a far cessare gli impedimenti all'esercizio, deve qualificarsi come azione confessoria, ai sensi dell'art. 1079 c.c., essendo volta a ripristinare le corrette modalità di esercizio della servitù.
Secondo l'art. 1079 c.c., “Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”.
Le turbative che abilitano all'esercizio dell'azione confessoria non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù (cfr. Cass. Civ. n. 1214/1999).
Va osservato che l'azione confessoria, ove diretta a una modifica dei fondi serventi, importa il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari degli stessi
(cfr. Cass. Civ. n. 33916/2024).
Ciò chiarito, sul punto, va osservato che la CTU, nell'ambito delle operazioni peritali espletate nel procedimento cautelare, ha accertato che sulla particella n.
609 dei convenuti è stato apposto un impianto a sbarra con comando elettronico che, allo stato, preclude l'esercizio della servitù di passaggio carrabile invocato dall'attrice.
Inoltre, la CTU ha accertato che è presente una recinzione intorno al terreno dell'attrice, recinzione che gli stessi convenuti hanno dedotto avere installato per la delimitazione dei loro terreni rispetto a quello dell'attrice (circostanza confermata documentalmente dalla comunicazione resa dal convenuto
[...]
all. n 12 fasc. convenuti), che parimenti preclude l'accesso di Controparte_6
veicoli, come si evince altresì dalle fotografie presenti nell'elaborato peritale e nelle perizie di parte di parte attrice (cfr. in particolare, all. 25 fasc. attrice).
Ebbene, tenuto conto della servitù di passaggio carrabile che è stata costituita in accoglimento della domanda sopra richiamata di parte attrice, che dunque risulta titolare della servitù di passaggio carrabile sul fondo dei convenuti costituiti dalle particelle 609 e 633 del foglio 36, e rilevato che la presenza dell'impianto a sbarra preclude oggettivamente l'ingresso dell'attrice nei fondi serventi e, in ultima analisi, impedisce l'esercizio della servitù di passaggio carrabile e che la presenza della recinzione apposta dai convenuti impedisce parimenti l'ingresso di veicoli nell'area dell'attrice, la domanda attorea è fondata, sicché i convenuti vanno condannati alla consegna delle chiavi di apertura della sbarra in favore dell'attrice e alla rimozione della recinzione apposta lungo il confine tra il proprio fondo e quello di parte attrice in modo da lasciare spazio sufficiente per il passaggio dei veicoli verso il fondo dominante.
A questo punto, deve rilevarsi che la parte attrice ha domandato, come specificato in sede di precisazione delle conclusioni, altresì di “Stabilire l'ammontare dell'indennità spettante ai convenuti in ragione della costituenda suddetta servitù di passaggio carrabile nella misura di € 10.980,00 così come quantificata in corso di causa dal c.t.u., fatta salva la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità”.
Va rilevato che i convenuti, nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni, non hanno chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1053
c.c.
Ebbene, al riguardo va sottolineato che “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio”
(Cass. Civ. n. 14922/2010; Cass. Civ. n. 5680/2004).
Pertanto, la parte attrice non ha legittimazione attiva per richiedere la propria condanna al versamento dell'indennità per la costituzione della servitù, in assenza di una domanda dei convenuti, titolari dei fondi serventi, ostando il principio sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, salvo i casi tassativi di legge, nessuno può far valere in giudizio diritti altrui.
Difettando la condizione dell'azione costituita dalla legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla domanda di condanna in esame, questa va dichiarata inammissibile, essendo preclusa una pronuncia nel merito (cfr. Cass. Civ. n.
29505/2020).
Venendo alle ulteriori domande formulate dalle parti, l'attrice chiede accertarsi il confine esatto tra il proprio fondo e quello dei convenuti, con condanna degli stessi al rilascio della porzione di fondo attoreo illecitamente occupata, all'esito dell'apposizione della recinzione sopra descritta.
Va osservato che i convenuti, laddove l'azione attorea fosse ritenuta ammissibile, hanno chiesto parimenti condannarsi l'attrice al rilascio delle porzioni di fondo eventualmente occupate illecitamente.
Va invece rilevato che i convenuti non hanno insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, sulla domanda riconvenzionale di usucapione della porzione eventualmente da essi occupata del fondo attoreo, sicché sulla stessa non va adottata alcuna statuizione.
Ciò chiarito, va osservato che, ai sensi dell'art. 950 c.c., “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
L'azione in esame va distinta dall'azione di rivendicazione della proprietà, in quanto mentre quest'ultima “presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini” (Cass. Civ. n. 22095/2020; Cass. Civ. n. 22645/2018; Cass. Civ. n. 10066/2018; Cass. Civ. n.
5899/2001).
L'azione di regolamento dei confini è pienamente compatibile con l'esito della condanna del convenuto al rilascio di porzioni che risultino eventualmente occupate all'esito dell'accertamento del confine, non importando ciò una contestazione dei titoli che è il vero tratto distintivo tra l'azione di rivendicazione e quella prevista dall'art. 950 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 11942/2003; Cass. Civ. n.
6148/2016 secondo cui “Nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una "vindicatio incertae partis", l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento”).
Legittimato attivo rispetto all'azione di regolamento dei confini è il proprietario del fondo il cui confine è incerto, non sussistendo sul lato attivo il litisconsorzio necessario, in caso di pluralità di condomini (cfr. Cass. Civ. n. 8689/2000).
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile, non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni (cfr. Cass. Civ. n. 803/2022).
Deve rilevarsi che “In tema di azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri, a meno che alla domanda di regolamento, diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini” (Cass. Civ. n. 11770/2019;
Cass. Civ. n. 27041/2013; Cass. Civ. n. 3082/2006). Inoltre, il presupposto per esperire l'azione di regolamento dei confini è la sussistenza di una situazione di incertezza sulla linea di confine tra due fondi, la quale può essere sia oggettiva, in caso di possesso promiscuo, sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (cfr. Cass. Civ. n. 22775/2004; Cass. Civ. n.
3663/1994).
L'apposizione di termini sul presunto confine ad opera di uno dei proprietari interessati può costituire elemento da cui desumere l'esistenza di un negozio di accertamento del confine che esclude l'incertezza soggettiva (cfr. Cass. Civ. n.
4437/2008).
In ordine alla prova del confine tra i fondi, la giurisprudenza ha affermato che
“La controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l'effetto che l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali” (Cass. Civ. n. 12891/2006).
Circa i mezzi di prova, la giurisprudenza ha chiarito che, di regola, ogni mezzo di prova è ammissibile, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive (cfr. Cass. Civ. n. 8072/1999).
Ad ogni modo, è stato chiarito che “per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, beninteso, quando essi vengano esibiti nel giudizio;
solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali” (Cass. Civ. n. 8814/2003; Cass. Civ. n. 10501/2013; Cass. Civ. 10062/2018; Cass. Civ. n. 6876/2025 che rileva come sia ininfluente il confine di fatto esistente tra i fondi;
conf. Cass. Civ. n. 15603/2022).
Inoltre, è stato evidenziato che nella scelta dei mezzi di prova il Giudice ha ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, ferma restando l'esigenza di preferire quei mezzi che garantiscano la maggiore certezza del confine, con la conseguenza che “il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema d'accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta d'altri elementi, ma anche quando il Giudice per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, ravvisi che solo le risultanze emergenti dalle mappe stesse sono idonee alla determinazione certa del confine controverso” (Cass. Civ. n. 3101/2005).
Ciò posto, la proprietà del terreno censito al C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36
p.lla 631 in capo all'attrice e dei terreni censiti al C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36 p.lle 632 e 633 in capo ai convenuti, interessati dalle domande di riconfinamento sopra richiamate, sono state accertate in precedenza.
Va rilevato che è correttamente integrato il contraddittorio rispetto alle domande proposte dalle parti, risultando evocati in giudizio tutti i comproprietari dei suddetti terreni (la particella n. 631 appartiene all'attrice e ai terzi chiamati in causa e , come si evince dalle risultanze Controparte_15 Controparte_14
catastali in atti).
Ancora, va osservato che la procedura di mediazione obbligatoria proposta da parte attrice prima dell'avvio del presente processo ha riguardato anche l'azione di regolamento dei confini, come si desume dalla lettura del verbale di mediazione (cfr. all. 13 fasc. attrice), sicché non appare fondata la deduzione dei convenuti circa il mancato espletamento della mediazione sulla suddetta domanda attorea.
Va disattesa altresì l'eccezione di inammissibilità dell'azione attorea proposta dai convenuti, per insussistenza dell'incertezza sul confine tra i fondi.
Invero, la recinzione presente sui luoghi, che secondo i convenuti fisserebbe il confine tra i fondi, è stata apposta pacificamente dai convenuti in modo unilaterale, e l'affermazione dei convenuti secondo cui la recinzione è stata apposta lungo il confine delineato in accordo con il padre dell'attrice Parte_2
è rimasta priva di significativi riscontri probatori.
[...]
Né i convenuti hanno allegato negozi di accertamento conclusi con i comproprietari del fondo attoreo per la regolazione dei confini.
Inoltre, è pacifico che, prima dell'apposizione della recinzione, i terreni delle parti fossero promiscui e non delimitati da termini, a conferma della sussistenza da sempre di una incertezza sui reali confini tra i fondi.
In definitiva, va disattesa la difesa dei convenuti inerente all'assenza di incertezza sul confine tra i fondi, emergendo di contro l'assenza di negozi di accertamento dei confini intercorsi tra le parti, nonché contestazioni tra le parti circa l'esatto confine tra i fondi.
Venendo al merito della domanda attorea, deve osservarsi che non risultano prodotti in giudizio i titoli di provenienza dei diritti di proprietà dei terreni interessati dall'azione di regolamento dei confini, sicché non è possibile valorizzare il contenuto degli stessi al fine individuare il confine.
A questo punto, valorizzando i principi di diritto sopra richiamati, è possibile utilizzare le mappe catastali dei terreni, al suddetto scopo.
Al riguardo, al fine di individuare con esattezza il confine sussistente tra i terreni delle parti, è stata espletata in corso di causa una CTU.
La CTU, attraverso valutazioni tecniche ben motivate e prive di profili di manifesta illogicità, valorizzando le risultanze catastali dei terreni e i rilievi topografici eseguiti presso i luoghi di causa, ha determinato esattamente le coordinate dei lati del terreno di parte attrice, fissando in tal modo i confini tra il terreno attoreo e i terreni dei convenuti (all. 4 della CTU).
All'esito del rilievo dei confini, la CTU, sovrapponendo la planimetria dei confini accertati con quella dei rilievi della recinzione attualmente presente presso i luoghi, ha accertato che “la recinzione apposta tra la particella 631 e la particella 633, è leggermente all'interno della part.631 di parte attrice;
- la recinzione apposta tra la particella
631 e la particella 632, è nella p.632 dei convenuti”, come rappresentato esattamente nella planimetria contenuta nell'allegato 5 della CTU.
Alla luce delle valutazioni tecniche della CTU, che appaiono prive di manifesta irragionevolezza o illogicità, è possibile ritenere che il confine tra il terreno appartenente alla parte attrice, censito al C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36
p.lla 631, e quello dei convenuti, censito al C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36
p.lle 632 e 633, sia quello individuato nella planimetria dell'allegato 4 della CTU depositata il 17.11.2022.
In conseguenza dei confini accertati dalla CTU e dell'occupazione di una porzione di fondo attoreo ad opera dei convenuti, questi ultimi, quale corollario dell'accertamento del confine, vanno condannati al rilascio della porzione occupata, come individuata nell'allegato 5 della CTU depositata il 17.11.2022, in favore di parte attrice.
Analogamente, risultando che l'attrice ha occupato una porzione del terreno appartenente ai convenuti, la prima, quale corollario dell'accertamento dei confini, va condannata al rilascio della porzione occupata, come individuata nell'allegato 5 della CTU depositata il 17.11.2022, in favore dei convenuti, i quali non hanno proposto domande contro i terzi chiamati in causa sul punto.
Le spese del presente processo sono da regolare secondo il criterio dell'art. 15
c.p.c., avendo la parte attrice proposto nei confronti dei convenuti domande di natura reale (cfr. Cass. Civ. n. 30033/2025 in ordine all'utilizzabilità dell'art. 15
c.p.c. per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali).
Inoltre, avendo l'attrice proposto in questo stesso processo plurime domande nei confronti dei convenuti, il valore della causa va apprezzato, cumulando il valore di ciascuna domanda proposta, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c.
Ciò posto, in relazione alla domanda di regolamento del confine, non avendo la stessa riguardato tutti i confini del terreno attoreo, il valore della causa va apprezzato in relazione al reddito dominicale della porzione di proprietà controversa e, se impossibile tale apprezzamento, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.
Non essendo possibile determinare il reddito preciso della porzione di proprietà interessata dall'accertamento del confine, alla luce degli atti processuali, la causa va ritenuta di valore indeterminabile, restando così assorbita ogni valutazione sul valore della causa inerente alla servitù di passaggio.
Alla luce delle considerazioni svolte, il valore della presente causa va ritenuto indeterminabile.
Ciò posto, le spese seguono il criterio di soccombenza, avendo i convenuti contestato totalmente le domande di parte attrice ed essendo le domande di rilascio insite nell'azione di regolamento dei confini, e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, come sopra individuato, nonché della nota spese di parte attrice, la cui indicazione di compenso non può accogliersi, dovendo la stessa rimodularsi sulla concreta rilevanza delle questioni affrontate in giudizio.
Le spese della CTU, analogamente, vanno poste a carico dei convenuti, per il criterio di soccombenza.
Stante la mancata costituzione dei terzi chiamati e Controparte_14 CP_15
, litisconsorti passivi della domanda di rilascio dei convenuti, vanno
[...]
compensate le spese processuali tra questi e i convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 100/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara costituita una servitù di passaggio carrabile in favore del fondo appartenente a parte attrice, censito al C.T. di Isola del Giglio al foglio 36 p.lla
631, e a carico dei fondi dei convenuti, censiti al C.T. di Isola del Giglio al foglio
36 p.lle 609 e 633, secondo il percorso descritto nell'elaborato peritale costituente l'allegato 14 del fascicolo di parte attrice, nella misura necessaria a consentire il transito di veicoli;
2) condanna i convenuti alla consegna di una copia delle chiavi di apertura della sbarra a comando elettronico, descritta nella CTU costituente l'allegato 14 del fascicolo di parte attrice, in favore di quest'ultima;
3) condanna i convenuti alla rimozione della recinzione apposta lungo il confine tra il proprio fondo e quello di parte attrice in modo da lasciare spazio sufficiente per il passaggio e l'ingresso dei veicoli verso il fondo dominante;
4) dichiara inammissibile la domanda di parte attrice volta a determinare l'indennità conseguente alla costituzione della servitù;
5) dichiara che il confine tra il terreno appartenente alla parte attrice, censito al
C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36 p.lla 631, e quello dei convenuti, censito al
C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36 p.lle 632 e 633, è quello individuato nella planimetria dell'allegato 4 della CTU depositata il 17.11.2022; 6) condanna la parte attrice al rilascio in favore dei convenuti della porzione del terreno di questi ultimi dalla prima occupata, come individuata nell'allegato 5 della CTU depositata il 17.11.2022;
7) condanna i convenuti al rilascio in favore di parte attrice della porzione del terreno di quest'ultima da essi occupata, come individuata nell'allegato 5 della
CTU depositata il 17.11.2022;
8) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti, ciascuno in quote eguali;
9) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano nella somma di 660,14 euro a titolo di esborsi e nella somma di 7.616,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA se dovuti.
10) compensa le spese processuali tra i terzi chiamati in causa e le parti convenute.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Grosseto, 30.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Oggi 30.09.2025 innanzi al Giudice Dott. Valerio Medaglia sono comparsi: per la parte attrice l'Avv. STEFANO FABBIANI e l'Avv. FABBIANI LAURA nonché l'attrice personalmente signor . Parte_1
per la parte convenuta CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. oltre che alla precisazione delle conclusioni.
L'Avv. Stefano Fabbiani e l'Avv. Laura Fabbiani si riportano a tutti i propri scritti difensivi e alle comparse conclusionali e memorie di replica depositate e chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'Avv. si riporta a tutti i propri scritti difensivi e alle comparse CP_1
conclusionali e memorie di replica e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Dopo breve discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 14:44.
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Valerio Medaglia ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 100/2021 R.G., promossa da
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FABBIANI LAURA e dall'Avv. FABBIANI STEFANO;
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_5 C.F._5
(C.F. ), Controparte_6 C.F._6
(C.F. , Controparte_7 C.F._7 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_8 C.F._8 Controparte_9
), (C.F. C.F._9 CP_10
), (C.F. C.F._10 CP_11
), (C.F. C.F._11 Controparte_12 ), (C.F. C.F._12 Controparte_13
) questi ultimi tre in qualità di eredi di C.F._13 Per_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._14
; CP_1
CONVENUTI con la chiamata in causa di
(C.F. ) e Controparte_14 C.F._15 CP_15
(C.F. )
[...] C.F._16
TERZI CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
Oggetto: costituzione di servitù coattiva – regolamento di confini - usucapione di diritti immobiliari.
Conclusioni: all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ciò posto, la parte attrice ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “- Dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio carrabile con ogni mezzo in favore del fondo di proprietà di parte attrice, individuato al Catasto Terreni del
Comune dell'Isola del Giglio, foglio di mappa 36, particella 631 e a carico del terreno di proprietà di parte convenuta, individuato al Catasto Terreni del Comune dell'Isola del Giglio, foglio di mappa 36, particella 633 e 609, attraverso l'accesso carrabile presente sulla particella
n. 609, al fine di consentire a parte attrice l'accesso al proprio fondo dalla strada pubblica, ovvero alla Strada Provinciale Castello, che diparte dal Porto e conduce a Giglio Castello, stabilendo contestualmente le modalità ed il percorso del predetto passaggio, così come già individuato nella Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata nel giudizio cautelare RGN
1161/2018, Tribunale di Grosseto, di cui si chiede sin d'ora l'acquisizione al fascicolo
d'ufficio e da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
- Ordinare a parte convenuta la consegna a parte attrice, a titolo definitivo, della chiave di azionamento della sbarra, posta sull'accesso carrabile presente sulla particella 609 che collega alla pubblica via;
- Ordinare a parte convenuta la definitiva rimozione della recinzione presente nel lato corto del fondo di parte attrice, così come indicato nella suddetta CTU, al fine di creare un ingresso con ogni mezzo carrabile - compreso un mezzo agricolo per la manutenzione del terreno – al fondo stesso, e, pertanto, con un'ampiezza (larghezza) non inferiore a metri tre, salva la diversa misura che il
Giudice riterrà dovuta e comunque non inferiore al limite legalmente previsto per gli accessi carrabili;
- Stabilire l'ammontare dell'indennità spettante a parte convenuta in ragione della suddetta servitù nella misura di € 660,00, salvo il più o meno che risulterà di giustizia, se necessario stabilito anche tramite apposita CTU. - Accertare e dichiarare, tramite apposita
CTU, l'esatto confine tra il fondo di parte attrice, individuato al Catasto Terreni del Comune dell'Isola del Giglio, foglio di mappa 36, particella 631 e il terreno di parte convenuta individuato al Catasto Terreni del Comune dell'Isola del Giglio, foglio di mappa 36, particella
633 e 632 e, per l'effetto della suddetta azione di regolamento di confini ex art 950 c.c., condannare parte convenuta al rilascio in favore di parte attrice della porzione di terreno illegittimamente in possesso della stessa parte convenuta”.
Si sono costituiti i convenuti, formulando le seguenti conclusioni: “Respingere tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili o comunque infondate in fatto e in diritto.
Nell'ipotesi in cui la domanda ex adverso spiegata ex art. 950 c.c. fosse ritenuta ammissibile, i convenuti, per l'effetto dell'azione di regolamento di confini richiesta, chiedono il rilascio della porzione di terreno di loro proprietà che risultasse illegittimamente usurpata da parte attrice all'esito della espletanda c.t.u. In via subordinata riconvenzionale, laddove dovesse risultare che il confine attualmente esistente e rappresentato dalla rete a maglia sciolta oggetto di causa, abbia determinato una occupazione del terreno di proprietà attrice si chiede, in via subordinata riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuto usucapione ex art. 1158 c.c. in capo ai convenuti del corrispondente terreno, per averlo gli stessi e prima ancora i loro dante causa, continuativamente tra loro, posseduto in modo continuato, pubblico e pacifico per oltre venti anni”.
Va dato atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, effettuata con nota del
28.06.2024, i convenuti hanno rinunciato alla domanda di usucapione, come confermato dagli stessi negli scritti conclusionali.
Inoltre, va rilevato che con ordinanza del 31.10.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_15 CP_14
, quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda riconvenzionale di
[...]
rilascio proposta dai convenuti.
I terzi evocati dalla parte convenuta non si sono costituiti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, sicché va confermata la dichiarazione di contumacia degli stessi.
Ciò chiarito, le domande proposte dalle parti vanno valutate separatamente.
Innanzi tutto, l'attrice, deducendo di essere proprietaria del terreno sito in Isola del Giglio e censito al C.T. di detto Comune al foglio 36 p.lla 631 e che lo stesso
è intercluso, non avendo accesso alla pubblica via, chiede la costituzione in via coattiva di una servitù di accesso carrabile a carico dei fondi dei convenuti, secondo il percorso delineato nella CTU svolta nella fase cautelare.
I convenuti, contestando l'interclusione del fondo e la possibilità di ritenere la destinazione ad uso parcheggio una utilità del fondo, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta. Ai sensi dell'art. 1051 c.c., “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve
e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
Lo scopo delle disposizioni richiamate è quello di tutelare l'interesse del proprietario del fondo intercluso a un più razionale ed efficiente sfruttamento economico del fondo.
Il primo presupposto essenziale per la costituzione coattiva della servitù, ai sensi del citato articolo, è l'interclusione assoluta o relativa del fondo, che ricorre quando il fondo è circondato da fondi altrui, senza avere accesso alla pubblica via
(interclusione assoluta) ovvero quando, pur esistendo la possibilità di una comunicazione tra il fondo dominante e la via pubblica, il proprietario non può praticare l'uscita senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
È stato chiarito che “Ai fini della costituzione di passaggio coattivo ai sensi dell'articolo
1051 del c.c., per stabilire la interclusione di un fondo (o di un immobile) quest'ultimo deve essere considerato nella sua unitarietà, non anche in relazione a sue singole parti. Un fondo, in altri termini, non può essere considerato intercluso se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica o, comunque, ha uscita su di essa, atteso che una volta che abbia tale uscita compete al proprietario fare in modo che tutte le sue parti ne beneficino, adottando gli opportuni accorgimenti ed eseguendo al suo interno le opere necessarie” (Cass. Civ. n. 24017/2004; Cass. Civ. n. 2903/1989).
Inoltre, è stato evidenziato che “L'interclusione sussiste anche quando, per accedere alla via pubblica, si deve necessariamente attraversare uno stradello comunale impervio” (Cass. Civ.
n. 3319/2001; Css. Civ. n. 1012/1992: “L'impossibilità di accedere al fondo a causa di assoluta impraticabilità della via pubblica alla quale è collegato può essere equiparata ai casi in cui dal proprietario del fondo si può chiedere il passaggio coattivo, sempre che non si tratti di una situazione meramente transitoria od accidentale”; Cass. Civ. n. 1799/1964), dovendosi invece escludere l'interclusione, se il fondo ha accesso a un canale o corso d'acqua aperti al pubblico transito (cfr. Cass. Civ. n. 2507/1986).
In secondo luogo, per la costituzione della servitù di passaggio, occorre altresì che questa sia funzionale alla coltivazione del fondo ovvero al conveniente uso dello stesso, da intendersi come qualunque forma di utilizzazione razionale del fondo, in rapporto non solo alla sua destinazione naturale, bensì pure alla sua struttura o destinazione (Cass. Civ. n. 4349/1983), fermo restando che, nel valutare tale requisito, occorre valutare comparativamente le esigenze del fondo dominante e di quello servente;
dall'altro il proprietario del fondo servente può eccepire l'esistenza, su un diverso sito o fondo, di un altro accesso, idoneo, più breve, e meno dannoso dell'ampliamento richiesto (cfr. Cass. Civ. n. 2841/1997;
Cass. Civ. n. 11091/2000; Cass. Civ. n. 8153/2012).
Ad ogni modo, la mera esigenza di maggiore comodità del titolare del fondo dominante costituisce sempre un sacrificio eccessivo per il fondo servente, sicché, in siffatta ipotesi, non può ammettersi la costituzione della servitù coattiva
(cfr. Cass. Civ. n. 1558/1989).
Va osservato che è onere del proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva a favore del medesimo - o l'ampliamento di quella preesistente - dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e cioè l'interclusione del suo fondo - ovvero l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici - mentre spetta al proprietario del fondo su cui dovrà esser costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via - ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo - configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea (cfr. 11592/2004; Cass. Civ. n. Cass. Civ. n. 26073/2005).
In presenza dei presupposti per la costituzione della servitù, il percorso su cui costituire la stessa va individuato dal Giudice, secondo i criteri previsti dall'art. 1051, comma 2 c.c., ossia il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via e del minor aggravio per il fondo servente (Cass. Civ. n. 10045/2008).
Ciò chiarito, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e come accertato anche a mezzo della consulenza tecnica espletata in corso di causa, l'attrice risulta comproprietaria del terreno sito in Isola del Giglio e censito al C.T. di detto
Comune al foglio 36 p.lla 631 (cfr. all. 2 fasc. attrice), mentre gli odierni convenuti sono comproprietari dei terreni siti in Isola del Giglio e censiti al C.T. di detto Comune al foglio 36 p.lle 632 e 633, circostanze non contestate tra le parti e confermate dal CTU.
Va osservato altresì che, a seguito di sentenza del Tribunale di Firenze n.
350/2020 del 04.04.2020, i convenuti sono divenuti comproprietari altresì del terreno censito al C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36 p.lla 609 (cfr. all. n. 16 fasc. attrice).
Va osservato che non sussiste litisconsorzio necessario tra i comproprietari del fondo asseritamente dominante per l'esperimento della domanda di costituzione di servitù coattiva (cfr. Cass. Civ. n. 4399/2012).
Ciò chiarito, nella valutazione dello stato dei luoghi e dei presupposti di sussistenza del diritto dell'attrice alla costituzione dell'invocata servitù di passo carrabile, è possibile utilizzare la CTU espletata nel procedimento cautelare, promosso dall'attrice prima dell'introduzione del presente giudizio e in vista dello stesso (cfr. all.ti 14 e 15 fasc. attrice).
Su punto, va osservato infatti che il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr. Cass. Civ. n. 30298/2023; Cass. Civ. n.
8496/2023; Cass. Civ. n. 31312/2021; Cass. Civ. n. 25162/2020).
La CTU depositata nel procedimento cautelare n. 1161/2018 R.G., svoltosi dinanzi a questo Tribunale, è stata espletata nel contraddittorio tra l'attrice e gli odierni convenuti e comunque è stata oggetto di contraddittorio nel presente giudizio, sicché la stessa ben può utilizzarsi ai fini della presente decisione.
Ciò chiarito, la CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi, con valutazioni che appaiono sufficientemente motivate e corroborate dalle repliche alle osservazioni delle parti, ha accertato che al terreno di parte attrice si accede dalla Strada
Provinciale e lo stesso “è un terreno incolto, libero da costruzioni, attualmente inutilizzato;
esso è posto alla stessa quota di calpestio dell'adiacente terreno dei convenuti, mentre sui due lati confinanti con proprietà di terzi, ha quota più alta di circa 60 cm, grazie ad un muro di contenimento a secco. Alla data del sopralluogo era presente una recinzione metallica a maglia sciolta che divideva la particella dell'attrice con le particelle dei convenuti;
anche sugli ulteriori due lati, a confine con proprietà di terzi, era presente una recinzione precaria metallica. Vista la conformazione del terreno, la sua dislocazione e la sua quota del piano di calpestìo, può supporsi che prima dell'apposizione dell'attuale recinzione, che separa la proprietà dell'attrice con quella dei convenuti, lo stesso facesse corpo unico con la proprietà dei convenuti, e che fosse utilizzato a parcheggio. La part. 631 di parte attrice a sud confina la particella 632, ad est confina la part.633, entrambe di proprietà dei convenuti, e sui lati nord ed ovest confina con la part.763 di proprietà di terzi”.
La CTU, con il supporto delle planimetrie dei luoghi, ha accertato che il fondo attoreo è privo di accesso alla via pubblica e intercluso dai fondi dei convenuti e di terzi.
Al riguardo, va rilevato che i convenuti hanno contestato l'interclusione assolta del fondo attoreo, sostenendo l'esistenza di un passaggio pedonale che darebbe accesso alla via pubblica e attualmente consistente in un canale di scolo;
inoltre, i convenuti rilevano l'esistenza di una strada comunale pedonale sul perimetro a monte del terreno dell'attrice.
Ebbene, la CTU ha escluso che sussistano tali accessi alla via pubblica, evidenziando, anche mediante riproduzioni fotografiche, come il canale di scolo non possa costituire una via di accesso, valutazione da condividere non potendo ritenersi un canale di scolo idoneo all'uso come strada, trattandosi di opere totalmente diverse per struttura e funzioni, e che comunque si trova lungo il confine tra le particelle 690 e 633; inoltre, la CTU ha escluso che la via pubblica pedonale invocata dal CTP di parte convenuta giunga al terreno attoreo, terminando nella particella 601 di terzi.
Inoltre, i percorsi indicati dal CTP, secondo le considerazioni della CTU, non costituirebbero nemmeno una soluzione per la costituzione della servitù di passo carrabile domandata dall'attrice, essendo potenzialmente meri percorsi pedonali e più lunghi di quello indicato dall'attrice e coinvolgenti anche la proprietà di terzi.
Alla luce delle valutazioni tecniche offerte dalla CTU, che risultano motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, tenuto conto delle riproduzioni fotografiche e planimetriche allegate alla consulenza, deve concludersi che il terreno appartenente a parte attrice sia assolutamente intercluso, in quanto circondato da terreni altrui e privo di qualsiasi accesso alla via pubblica.
A questo punto, va rilevato che la servitù domandata dall'attrice appare funzionale a un più razionale sfruttamento del terreno, anche rispetto allo scopo posto dall'attrice di destinare il terreno al posteggio di autoveicoli o imbarcazioni.
Invero, alla luce delle dimensioni del terreno rilevate dalla CTU e della condizione dei luoghi emergente dalle riproduzioni fotografiche in atti, il terreno attoreo appare concretamente idoneo alla destinazione sopra indicata, atteso che il terreno è stato già usato in passato in tal senso dall'attrice, come dedotto dagli stessi convenuti (che hanno ricondotto l'uso a motivi di parentela tra uno dei convenuti e l'attrice), e che gli stessi terreni di questi ultimi sono utilizzati per il suddetto scopo.
Inoltre, come già ha evidenziato dal giudice della fase cautelare, l'Isola del Giglio
è una località a vocazione turistica, sicché costituisce massima di esperienza che, in luoghi siffatti, l'uso di un'area come parcheggio per veicoli costituisce un bisogno economico primario e di rilevante importanza (cfr. ordinanza del
10.03.2020 di questo Tribunale, in cui si evidenzia che “a prescindere dalla qualificazione a fini urbanistici del terreno come orto esso, al pari di quello dei resistenti, con analoga destinazione urbanistica, viene usato come parcheggio perché, ciò è pacifico, la conformazione dell'isola e le sue limitate dimensioni, con una densità di popolazione di circa
61,72 abitanti per km/q, e, soprattutto nel periodo estivo, un enorme flusso turistico − tanto che il Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, considerata la grave carenza di parcheggi e posti auto su tutta l'isola, emette appositi decreti per limitare la circolazione dei veicoli − fanno sì che quella sia la reale vocazione dei terreni. Si tratta, infatti, di un'utilità di carattere oggettivo e non soggettivo, riferita cioè al fondo della ricorrente nella sua concreta conformazione e destinazione quale parcheggio privato, destinazione individuata dallo stesso c.t.u., che ha ripetutamente chiarito come la vocazione del terreno della ricorrente sia quello di un uso a parcheggio”).
Stante la vocazione turistica del luogo dove sono posti i terreni delle parti e considerato che l'attrice non risiede all'Isola del Giglio, come si evince dall'atto introduttivo, è possibile ritenere che la destinazione dell'area a parcheggio appare costituire la migliore modalità di sfruttamento del terreno, essendo inverosimile l'utilizzo di esso per scopi agricoli, come prospettato dai convenuti, stante l'esiguità delle dimensioni del terreno e non risultando che l'attrice svolga attività agricole presso l'isola.
Inoltre, deve ritenersi che, a fronte di un oggettivo miglioramento delle potenzialità di sfruttamento del terreno attoreo, la costituzione della servitù di passaggio a carico dei fondi dei convenuti non appare costituire un aggravio eccessivo dell'esercizio della proprietà di questi, non alterandosi il possibile uso dei terreni dei convenuti per il posteggio di automobili e imbarcazioni e tenuto conto che l'area dei convenuti risulta molto maggiore rispetto al fondo attoreo.
Né infirma tale conclusione quanto dedotto dai convenuti in ordine al fatto che l'interesse a parcheggiare veicoli presso un'area non può costituire un'utilitas del fondo attoreo, risolvendosi in un vantaggio meramente personale dell'attrice.
Invero, quanto sostenuto dai convenuti è stato recentemente escluso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno invece ritenuto possibile concepire e istituire, alla stregua delle disposizioni dell'ordinamento giuridico, una servitù di parcheggio a vantaggio di un fondo e a carico di altro (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 3925/2024).
Dunque, non può condividersi la tesi dei convenuti circa l'impossibilità di concepire, come utilitas del fondo attoreo, l'uso dello stesso come parcheggio di veicoli.
Inoltre, come evidenziato anche dal giudice del cautelare, la servitù invocata dall'attrice appare funzionale anche a una corretta manutenzione del fondo attoreo, che abbisogna dell'ingresso di mezzi esterni, e la limitazione che la costituzione della servitù impone ai convenuti circa il numero di posti auto utilizzabili nel proprio fondo può costituire elemento utile per la stima dell'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., non un elemento ostativo alla costituzione della servitù.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi che sussiste il diritto dell'attrice alla costituzione di una servitù di passaggio carrabile a carico del fondo dei convenuti e a favore del proprio fondo, come sopra individuato, diritto affermato anche in sede cautelare dalla sopra richiamata ordinanza del
10.03.2020, confermata in sede di reclamo con ordinanza del 01.12.2022.
Ciò posto, nello stabilire il percorso più idoneo a costituire l'invocata servitù di passo carrabile, alla stregua dei criteri offerti dall'art. 1051 comma 2 c.c., la CTU ha accertato che il percorso più breve e di minore aggravio per i fondi dei convenuti è quello evidenziato dalla stessa attrice, il quale parte dalla strada
Provinciale, si sviluppa tramite la particella n. 609 e 633 dei convenuti per giungere, quindi, al terreno di parte attrice, percorso rappresentato dalla CTU anche planimetricamente nella consulenza.
Peraltro, la CTU ha evidenziato che il percorso che attraversa la particella n. 609 costituisce altresì l'unico percorso di accesso agli stessi terreni dei convenuti e che tale percorso è già idoneo per il passaggio carrabile.
Né rileva, in senso contrario, il percorso alternativo indicato dal CTP di parte convenuta, rappresentato dalla CTU nella planimetria contenuta nella consulenza, che dalla strada pubblica vicinale di attraversa la particella 633 dei CP_16
convenuti per giungere al terreno attoreo, posto che il percorso in esame sarebbe meramente pedonale e, dunque, inidoneo a garantire il conveniente utilizzo dell'area attorea, sopra descritto.
Il percorso delineato dalla CTU nella planimetria contenuta nell'elaborato peritale appare inoltre lineare e incide su una minima parte dell'area appartenente ai convenuti, sicché lo stesso risulta idoneo a contemperare adeguatamente i contrapposti interessi delle parti.
In conclusione, la domanda attorea va accolta, sicché è costituita una servitù di passaggio carrabile in favore del fondo appartenente a parte attrice, censito al
C.T. di Isola del Giglio al foglio 36 p.lla 631, e a carico dei fondi dei convenuti, censiti al C.T. di Isola del Giglio al foglio 36 p.lle 609 e 633, secondo il percorso descritto dalla CTU nell'elaborato peritale in atti e nella misura necessaria a consentire il transito di veicoli.
La parte attrice, dando dell'esistenza di una sbarra sulla particella 609 che impedisce l'esercizio dell'invocata CTU, chiede la condanna dei convenuti alla consegna di una copia della chiave di apertura della sbarra e, essendo stato apposta una recinzione a delimitazione delle proprietà, l'attrice chiede altresì la condanna dei convenuti alla rimozione della recinzione presente nel lato corto del fondo di parte attrice, al fine di creare un ingresso con ogni mezzo e, pertanto, con una larghezza non inferiore a metri tre, salva la diversa misura che il Giudice riterrà dovuta e comunque non inferiore al limite legalmente previsto per gli accessi carrabili.
La domanda attorea, in quanto funzionale a superare la contestazione dell'esercizio della servitù ad opera dei titolari del fondo servente e a far cessare gli impedimenti all'esercizio, deve qualificarsi come azione confessoria, ai sensi dell'art. 1079 c.c., essendo volta a ripristinare le corrette modalità di esercizio della servitù.
Secondo l'art. 1079 c.c., “Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”.
Le turbative che abilitano all'esercizio dell'azione confessoria non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù (cfr. Cass. Civ. n. 1214/1999).
Va osservato che l'azione confessoria, ove diretta a una modifica dei fondi serventi, importa il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari degli stessi
(cfr. Cass. Civ. n. 33916/2024).
Ciò chiarito, sul punto, va osservato che la CTU, nell'ambito delle operazioni peritali espletate nel procedimento cautelare, ha accertato che sulla particella n.
609 dei convenuti è stato apposto un impianto a sbarra con comando elettronico che, allo stato, preclude l'esercizio della servitù di passaggio carrabile invocato dall'attrice.
Inoltre, la CTU ha accertato che è presente una recinzione intorno al terreno dell'attrice, recinzione che gli stessi convenuti hanno dedotto avere installato per la delimitazione dei loro terreni rispetto a quello dell'attrice (circostanza confermata documentalmente dalla comunicazione resa dal convenuto
[...]
all. n 12 fasc. convenuti), che parimenti preclude l'accesso di Controparte_6
veicoli, come si evince altresì dalle fotografie presenti nell'elaborato peritale e nelle perizie di parte di parte attrice (cfr. in particolare, all. 25 fasc. attrice).
Ebbene, tenuto conto della servitù di passaggio carrabile che è stata costituita in accoglimento della domanda sopra richiamata di parte attrice, che dunque risulta titolare della servitù di passaggio carrabile sul fondo dei convenuti costituiti dalle particelle 609 e 633 del foglio 36, e rilevato che la presenza dell'impianto a sbarra preclude oggettivamente l'ingresso dell'attrice nei fondi serventi e, in ultima analisi, impedisce l'esercizio della servitù di passaggio carrabile e che la presenza della recinzione apposta dai convenuti impedisce parimenti l'ingresso di veicoli nell'area dell'attrice, la domanda attorea è fondata, sicché i convenuti vanno condannati alla consegna delle chiavi di apertura della sbarra in favore dell'attrice e alla rimozione della recinzione apposta lungo il confine tra il proprio fondo e quello di parte attrice in modo da lasciare spazio sufficiente per il passaggio dei veicoli verso il fondo dominante.
A questo punto, deve rilevarsi che la parte attrice ha domandato, come specificato in sede di precisazione delle conclusioni, altresì di “Stabilire l'ammontare dell'indennità spettante ai convenuti in ragione della costituenda suddetta servitù di passaggio carrabile nella misura di € 10.980,00 così come quantificata in corso di causa dal c.t.u., fatta salva la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità”.
Va rilevato che i convenuti, nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni, non hanno chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1053
c.c.
Ebbene, al riguardo va sottolineato che “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio”
(Cass. Civ. n. 14922/2010; Cass. Civ. n. 5680/2004).
Pertanto, la parte attrice non ha legittimazione attiva per richiedere la propria condanna al versamento dell'indennità per la costituzione della servitù, in assenza di una domanda dei convenuti, titolari dei fondi serventi, ostando il principio sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, salvo i casi tassativi di legge, nessuno può far valere in giudizio diritti altrui.
Difettando la condizione dell'azione costituita dalla legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla domanda di condanna in esame, questa va dichiarata inammissibile, essendo preclusa una pronuncia nel merito (cfr. Cass. Civ. n.
29505/2020).
Venendo alle ulteriori domande formulate dalle parti, l'attrice chiede accertarsi il confine esatto tra il proprio fondo e quello dei convenuti, con condanna degli stessi al rilascio della porzione di fondo attoreo illecitamente occupata, all'esito dell'apposizione della recinzione sopra descritta.
Va osservato che i convenuti, laddove l'azione attorea fosse ritenuta ammissibile, hanno chiesto parimenti condannarsi l'attrice al rilascio delle porzioni di fondo eventualmente occupate illecitamente.
Va invece rilevato che i convenuti non hanno insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, sulla domanda riconvenzionale di usucapione della porzione eventualmente da essi occupata del fondo attoreo, sicché sulla stessa non va adottata alcuna statuizione.
Ciò chiarito, va osservato che, ai sensi dell'art. 950 c.c., “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
L'azione in esame va distinta dall'azione di rivendicazione della proprietà, in quanto mentre quest'ultima “presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini” (Cass. Civ. n. 22095/2020; Cass. Civ. n. 22645/2018; Cass. Civ. n. 10066/2018; Cass. Civ. n.
5899/2001).
L'azione di regolamento dei confini è pienamente compatibile con l'esito della condanna del convenuto al rilascio di porzioni che risultino eventualmente occupate all'esito dell'accertamento del confine, non importando ciò una contestazione dei titoli che è il vero tratto distintivo tra l'azione di rivendicazione e quella prevista dall'art. 950 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 11942/2003; Cass. Civ. n.
6148/2016 secondo cui “Nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una "vindicatio incertae partis", l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento”).
Legittimato attivo rispetto all'azione di regolamento dei confini è il proprietario del fondo il cui confine è incerto, non sussistendo sul lato attivo il litisconsorzio necessario, in caso di pluralità di condomini (cfr. Cass. Civ. n. 8689/2000).
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile, non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni (cfr. Cass. Civ. n. 803/2022).
Deve rilevarsi che “In tema di azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri, a meno che alla domanda di regolamento, diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini” (Cass. Civ. n. 11770/2019;
Cass. Civ. n. 27041/2013; Cass. Civ. n. 3082/2006). Inoltre, il presupposto per esperire l'azione di regolamento dei confini è la sussistenza di una situazione di incertezza sulla linea di confine tra due fondi, la quale può essere sia oggettiva, in caso di possesso promiscuo, sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (cfr. Cass. Civ. n. 22775/2004; Cass. Civ. n.
3663/1994).
L'apposizione di termini sul presunto confine ad opera di uno dei proprietari interessati può costituire elemento da cui desumere l'esistenza di un negozio di accertamento del confine che esclude l'incertezza soggettiva (cfr. Cass. Civ. n.
4437/2008).
In ordine alla prova del confine tra i fondi, la giurisprudenza ha affermato che
“La controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l'effetto che l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali” (Cass. Civ. n. 12891/2006).
Circa i mezzi di prova, la giurisprudenza ha chiarito che, di regola, ogni mezzo di prova è ammissibile, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive (cfr. Cass. Civ. n. 8072/1999).
Ad ogni modo, è stato chiarito che “per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, beninteso, quando essi vengano esibiti nel giudizio;
solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali” (Cass. Civ. n. 8814/2003; Cass. Civ. n. 10501/2013; Cass. Civ. 10062/2018; Cass. Civ. n. 6876/2025 che rileva come sia ininfluente il confine di fatto esistente tra i fondi;
conf. Cass. Civ. n. 15603/2022).
Inoltre, è stato evidenziato che nella scelta dei mezzi di prova il Giudice ha ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, ferma restando l'esigenza di preferire quei mezzi che garantiscano la maggiore certezza del confine, con la conseguenza che “il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema d'accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta d'altri elementi, ma anche quando il Giudice per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, ravvisi che solo le risultanze emergenti dalle mappe stesse sono idonee alla determinazione certa del confine controverso” (Cass. Civ. n. 3101/2005).
Ciò posto, la proprietà del terreno censito al C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36
p.lla 631 in capo all'attrice e dei terreni censiti al C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36 p.lle 632 e 633 in capo ai convenuti, interessati dalle domande di riconfinamento sopra richiamate, sono state accertate in precedenza.
Va rilevato che è correttamente integrato il contraddittorio rispetto alle domande proposte dalle parti, risultando evocati in giudizio tutti i comproprietari dei suddetti terreni (la particella n. 631 appartiene all'attrice e ai terzi chiamati in causa e , come si evince dalle risultanze Controparte_15 Controparte_14
catastali in atti).
Ancora, va osservato che la procedura di mediazione obbligatoria proposta da parte attrice prima dell'avvio del presente processo ha riguardato anche l'azione di regolamento dei confini, come si desume dalla lettura del verbale di mediazione (cfr. all. 13 fasc. attrice), sicché non appare fondata la deduzione dei convenuti circa il mancato espletamento della mediazione sulla suddetta domanda attorea.
Va disattesa altresì l'eccezione di inammissibilità dell'azione attorea proposta dai convenuti, per insussistenza dell'incertezza sul confine tra i fondi.
Invero, la recinzione presente sui luoghi, che secondo i convenuti fisserebbe il confine tra i fondi, è stata apposta pacificamente dai convenuti in modo unilaterale, e l'affermazione dei convenuti secondo cui la recinzione è stata apposta lungo il confine delineato in accordo con il padre dell'attrice Parte_2
è rimasta priva di significativi riscontri probatori.
[...]
Né i convenuti hanno allegato negozi di accertamento conclusi con i comproprietari del fondo attoreo per la regolazione dei confini.
Inoltre, è pacifico che, prima dell'apposizione della recinzione, i terreni delle parti fossero promiscui e non delimitati da termini, a conferma della sussistenza da sempre di una incertezza sui reali confini tra i fondi.
In definitiva, va disattesa la difesa dei convenuti inerente all'assenza di incertezza sul confine tra i fondi, emergendo di contro l'assenza di negozi di accertamento dei confini intercorsi tra le parti, nonché contestazioni tra le parti circa l'esatto confine tra i fondi.
Venendo al merito della domanda attorea, deve osservarsi che non risultano prodotti in giudizio i titoli di provenienza dei diritti di proprietà dei terreni interessati dall'azione di regolamento dei confini, sicché non è possibile valorizzare il contenuto degli stessi al fine individuare il confine.
A questo punto, valorizzando i principi di diritto sopra richiamati, è possibile utilizzare le mappe catastali dei terreni, al suddetto scopo.
Al riguardo, al fine di individuare con esattezza il confine sussistente tra i terreni delle parti, è stata espletata in corso di causa una CTU.
La CTU, attraverso valutazioni tecniche ben motivate e prive di profili di manifesta illogicità, valorizzando le risultanze catastali dei terreni e i rilievi topografici eseguiti presso i luoghi di causa, ha determinato esattamente le coordinate dei lati del terreno di parte attrice, fissando in tal modo i confini tra il terreno attoreo e i terreni dei convenuti (all. 4 della CTU).
All'esito del rilievo dei confini, la CTU, sovrapponendo la planimetria dei confini accertati con quella dei rilievi della recinzione attualmente presente presso i luoghi, ha accertato che “la recinzione apposta tra la particella 631 e la particella 633, è leggermente all'interno della part.631 di parte attrice;
- la recinzione apposta tra la particella
631 e la particella 632, è nella p.632 dei convenuti”, come rappresentato esattamente nella planimetria contenuta nell'allegato 5 della CTU.
Alla luce delle valutazioni tecniche della CTU, che appaiono prive di manifesta irragionevolezza o illogicità, è possibile ritenere che il confine tra il terreno appartenente alla parte attrice, censito al C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36
p.lla 631, e quello dei convenuti, censito al C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36
p.lle 632 e 633, sia quello individuato nella planimetria dell'allegato 4 della CTU depositata il 17.11.2022.
In conseguenza dei confini accertati dalla CTU e dell'occupazione di una porzione di fondo attoreo ad opera dei convenuti, questi ultimi, quale corollario dell'accertamento del confine, vanno condannati al rilascio della porzione occupata, come individuata nell'allegato 5 della CTU depositata il 17.11.2022, in favore di parte attrice.
Analogamente, risultando che l'attrice ha occupato una porzione del terreno appartenente ai convenuti, la prima, quale corollario dell'accertamento dei confini, va condannata al rilascio della porzione occupata, come individuata nell'allegato 5 della CTU depositata il 17.11.2022, in favore dei convenuti, i quali non hanno proposto domande contro i terzi chiamati in causa sul punto.
Le spese del presente processo sono da regolare secondo il criterio dell'art. 15
c.p.c., avendo la parte attrice proposto nei confronti dei convenuti domande di natura reale (cfr. Cass. Civ. n. 30033/2025 in ordine all'utilizzabilità dell'art. 15
c.p.c. per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali).
Inoltre, avendo l'attrice proposto in questo stesso processo plurime domande nei confronti dei convenuti, il valore della causa va apprezzato, cumulando il valore di ciascuna domanda proposta, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c.
Ciò posto, in relazione alla domanda di regolamento del confine, non avendo la stessa riguardato tutti i confini del terreno attoreo, il valore della causa va apprezzato in relazione al reddito dominicale della porzione di proprietà controversa e, se impossibile tale apprezzamento, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.
Non essendo possibile determinare il reddito preciso della porzione di proprietà interessata dall'accertamento del confine, alla luce degli atti processuali, la causa va ritenuta di valore indeterminabile, restando così assorbita ogni valutazione sul valore della causa inerente alla servitù di passaggio.
Alla luce delle considerazioni svolte, il valore della presente causa va ritenuto indeterminabile.
Ciò posto, le spese seguono il criterio di soccombenza, avendo i convenuti contestato totalmente le domande di parte attrice ed essendo le domande di rilascio insite nell'azione di regolamento dei confini, e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, come sopra individuato, nonché della nota spese di parte attrice, la cui indicazione di compenso non può accogliersi, dovendo la stessa rimodularsi sulla concreta rilevanza delle questioni affrontate in giudizio.
Le spese della CTU, analogamente, vanno poste a carico dei convenuti, per il criterio di soccombenza.
Stante la mancata costituzione dei terzi chiamati e Controparte_14 CP_15
, litisconsorti passivi della domanda di rilascio dei convenuti, vanno
[...]
compensate le spese processuali tra questi e i convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 100/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara costituita una servitù di passaggio carrabile in favore del fondo appartenente a parte attrice, censito al C.T. di Isola del Giglio al foglio 36 p.lla
631, e a carico dei fondi dei convenuti, censiti al C.T. di Isola del Giglio al foglio
36 p.lle 609 e 633, secondo il percorso descritto nell'elaborato peritale costituente l'allegato 14 del fascicolo di parte attrice, nella misura necessaria a consentire il transito di veicoli;
2) condanna i convenuti alla consegna di una copia delle chiavi di apertura della sbarra a comando elettronico, descritta nella CTU costituente l'allegato 14 del fascicolo di parte attrice, in favore di quest'ultima;
3) condanna i convenuti alla rimozione della recinzione apposta lungo il confine tra il proprio fondo e quello di parte attrice in modo da lasciare spazio sufficiente per il passaggio e l'ingresso dei veicoli verso il fondo dominante;
4) dichiara inammissibile la domanda di parte attrice volta a determinare l'indennità conseguente alla costituzione della servitù;
5) dichiara che il confine tra il terreno appartenente alla parte attrice, censito al
C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36 p.lla 631, e quello dei convenuti, censito al
C.T. dell'Isola del Giglio al foglio 36 p.lle 632 e 633, è quello individuato nella planimetria dell'allegato 4 della CTU depositata il 17.11.2022; 6) condanna la parte attrice al rilascio in favore dei convenuti della porzione del terreno di questi ultimi dalla prima occupata, come individuata nell'allegato 5 della CTU depositata il 17.11.2022;
7) condanna i convenuti al rilascio in favore di parte attrice della porzione del terreno di quest'ultima da essi occupata, come individuata nell'allegato 5 della
CTU depositata il 17.11.2022;
8) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti, ciascuno in quote eguali;
9) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano nella somma di 660,14 euro a titolo di esborsi e nella somma di 7.616,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA se dovuti.
10) compensa le spese processuali tra i terzi chiamati in causa e le parti convenute.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Grosseto, 30.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia