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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 9853/2020r.g.
tra
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso in forza di procura a margine dell'atto di opposizione dall'avvocato Pierluigi Telese
(codice fiscale – pec: ed CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ercolano (NA) alla Via Panoramica nr.60
-OPPONENTE
CONTRO
persona del suo Procuratore, Dr.ssa giusta procura agli atti Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv.
Marco Pesenti con domicilio eletto in Napoli, Via P. Mascagni 64
OPPOSTO
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte per l'udienza cartolare del
3.1.2024
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1011 emesso nei suoi confronti in data 4 febbraio 2020 con cui il
Tribunale di Napoli ingiungeva il pagamento in favore della ricorrente Parte_2 della complessiva somma di € 5.133,23 oltre le spese del procedimento monitorio deducendo :
SENTENZA
1 -mancanza di prova delle movimentazioni risultanti dall'estratto conto dalla data di accensione al 22.02.2008;
- richiesta stragiudiziale di documentazione ex art 118 tub non fornita;
- costi addebitati in mancanza di specifica previsione contrattuale e mancata indicazione del taeg e conseguente nullità ex art 124 e 125 bis TUB
Ciò posto, domandava : “ accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 2.389,33 indicato quale saldo iniziale alla data del 22 febbraio 2008 per violazione dell'art.2697 cod civ.; accertare e dichiarare la non debenza del complessivo importo di € 893,28 per movimenti riportati nell'estratto conto a titolo di “anticipo contenzioso” e contabilizzati alla data del 29 novembre 2018 per le motivazioni illustrate;
accertare e dichiarare la violazione dell'art.117 comma 3° T.U.B. per espresso richiamo dell'art.125bis comma 2°, nonché dell'art.2697 cod. civ., con riferimento alla promozione di € 4.750,00 riportata in seno all'estratto conto di parte opposta alla data del 4 maggio 2017 e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i relativi importi ricalcolando il saldo generale con contabilizzazione delle relative rate a scomputo della sorte capitale;
accertare e dichiarare la violazione dell'art.124 comma 4° T.U.B., nella formulazione medio tempore vigente, per le motivazioni innanzi esposte e, per l'effetto, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.124 comma 5° T.U.B. la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi antecedenti alla sottoscrizione del contratto oggetto del contendere rimodulando in tali sensi il piano di ammortamento del contratto di finanziamento ai fini della determinazione del saldo effettivo;
In via subordinata accertare e dichiarare la violazione dell'art.1283 cod. civ. e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo con restituzione al sig. dell'importo di € Parte_1
2.211,10 ovvero della differente somma (maggiore o minore) che dovesse essere accertata;
Condannare, comunque, parte opposta alla restituzione in favore del sig. Parte_1
di quanto indebitamente percepito per le causali innanzi espresse oltre gli
[...]
interessi maturati ex art.1284 cod. civ. e la relativa svalutazione monetaria sulle somme risultanti” con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione che contestava i Controparte_3 fatti posti a fondamento dell'opposizione deducendo la validità del contratto e delle relative clausole su cui si fonda il credito , domandando in via preliminare autorizzarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese id lite .
SENTENZA 2 Con ordinanza del 29.09.2020 il gi dott , rigettava l'istanza ex art 648 cp..c. e Persona_1 concedeva termine per l'espletamento della mediazione . Successivamente assegnati i termini di cui all'art 183 VI cp.c la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.12.2022 la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
Con ordinanza del 7.03.2023 la causa era rimessa sul ruolo con nomina di un ctu.
Espletata la ctu, in data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente e in data 23.01.2024 , era rinviata per la precisazione delle conclusioni . Con ordinanza del 23.12.2024 la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
Ciò posto , in via preliminare l'azione è da ritenersi procedibile, essendo stata esperita la mediazione con esito negativo ( v. copia verbale depositato dall'opposta in data 17.02.2021 ).
Inoltre, per effetto della successione a titolo particolare , comunicata al debitore e riconducibile all'intervenuta cessione del credito oggetto di causa , da ritenersi provata alla luce della documentazione agli atti, che non risulta contestata ( v all.ti 3 e 4 del fascicolo monitorio), va riconosciuta la legittimazione attiva in relazione alla pretesa creditoria fatta valere in giudizio in capo a . Controparte_3
Passando all'esame del merito della domanda, in primis, mette conto evidenziare che con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio, sanciti dalla Suprema
Corte secondo cui :“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
SENTENZA 3 Tanto premesso va rilevato che risulta depositato agli atti il contratto n.20004855091502 del
23/02/1998 scritto e sottoscritto dalla parte riconducibile ad un prestito cd revolving alle seguenti condizioni economiche :
Importo massimo finanziabile € 3.098,74 (Lire 6.000.000);
Importo minimo rata € 154,93 (Lire 300.000);
TAN mensile 1,60% TAN annuo 19,20%;
Assicurazione 1,73% del rimborso minimo mensile;
Spesa mensile per tenuta conto comprensiva di bollo pari ad € 2,22 (Lire
4.300).
Risulta altresì depositato in giudizio estratto conto relativo al rapporto de quo del 08/08/2019 dal
22/02/2008 con saldo iniziale a debito per un importo di € -2.389,33 a decorrere dal 29/11/2018 con un saldo debitore per credito compromesso pari ad € -5.300,67.
Ciò posto, alla luce della documentazione agli atti deve, in primis, ritenersi provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria e la validità del contratto, essendo stato stipulato in forma scritta, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 124 e 125 bis TUB, che alla fattispecie in esame trova applicazione ai sensi dell'art 122 TUB .
Va, inoltre, ritenuta fondata l'eccezione di nullità formulata dall'opponente, stante l'illegittima applicazione di costi non contemplati nel contratto e la mancata indicazione del taeg .
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea e/o mancata indicazione dell nei contratti di credito al consumo ai sensi dell'art 125 bis tub Pt_3 comportano la nullità della relativa clausola e l'operatività del sistema di eterointegrazione ivi contemplato.
Orbene , in applicazione dei suddetti principi , mancando nel contratto una specifica previsione del taeg e dei costi applicati , in applicazione del combinato disposto di cui all'art 124 e 125bis TUB , ai fini del ricalcolo del saldo , dunque ,occorrerà procedere ricostruendo il rapporto dal 22/02/2008 al
29/11/2018, come da estratto depositato in giudizio , riconducendo il saldo iniziale pari ad € -
2.389,33 a zero, mancando gli estratti conto dalla data di accensione al 22.02.2008 e rideterminando il rapporto di dare avere tra le parti, applicando il TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei
Buoni del Tesoro annuali, emessi dal Ministero del tesoro, nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. A tal fine si evidenzia che il taeg include oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse come,ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal
SENTENZA 4 creditore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito, le commissioni, le imposte, i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza, i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate. Non sono invece incluse nel TAEG le spese connesse a un eventuale inadempimento e gli interessi di mora, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni aventi carattere facoltativo .
Ciò posto, alla luce delle risultanze della ctu espletata, che il Tribunale ritiene di condividere , in quanto fondata sulla documentazione versata in giudizio e svolta secondo un metodo corretto in risposta ai quesiti formulati dal gi, il saldo del rapporto n. 20004855091502 del 23.02.1998 risulta pari ad € 4.558,81 a credito di . Parte_1
In conclusione , il Tribunale accoglie l'opposizione e per l'effetto accertato il saldo del rapporto n.
20004855091502 pari ad € 4.558,81 a credito di , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1011/2020.
Accoglie la domanda di ripetizione e per l'effetto condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di € 4.558,81 oltre interessi ex art. 1284 4 co. c.c. dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo tariffa vigente tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata .
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sull'opposizione proposta da
avverso il decreto ingiuntivo n. 1011/2020 emesso dal Parte_1
Tribunale di Napoli, cosi' provvede ogni altra istanza e/o eccezione rigettata :
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, accertato il saldo del rapporto n. 20004855091502 pari ad € 4.558,81 a credito di , revoca il decreto ingiuntivo n. 1011/2020 Parte_1
emesso dal Tribunale di Napoli;
- accoglie la domanda di ripetizione e per l'effetto condanna al CP_3
pagamento in favore di dell'importo di euro 4.558,81 oltre Parte_1
interessi ex art 1284 4 co c.c. dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che CP_3
liquida in euro 49,00 per spese , euro 2552,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014 ;
SENTENZA
5 - condanna al pagamento del compenso liquidato al ctu di euro 675,15 CP_3
giusta decreto di liquidazione del 9.01.2024
Napoli, 26.05.2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 6
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 9853/2020r.g.
tra
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso in forza di procura a margine dell'atto di opposizione dall'avvocato Pierluigi Telese
(codice fiscale – pec: ed CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ercolano (NA) alla Via Panoramica nr.60
-OPPONENTE
CONTRO
persona del suo Procuratore, Dr.ssa giusta procura agli atti Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv.
Marco Pesenti con domicilio eletto in Napoli, Via P. Mascagni 64
OPPOSTO
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte per l'udienza cartolare del
3.1.2024
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1011 emesso nei suoi confronti in data 4 febbraio 2020 con cui il
Tribunale di Napoli ingiungeva il pagamento in favore della ricorrente Parte_2 della complessiva somma di € 5.133,23 oltre le spese del procedimento monitorio deducendo :
SENTENZA
1 -mancanza di prova delle movimentazioni risultanti dall'estratto conto dalla data di accensione al 22.02.2008;
- richiesta stragiudiziale di documentazione ex art 118 tub non fornita;
- costi addebitati in mancanza di specifica previsione contrattuale e mancata indicazione del taeg e conseguente nullità ex art 124 e 125 bis TUB
Ciò posto, domandava : “ accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 2.389,33 indicato quale saldo iniziale alla data del 22 febbraio 2008 per violazione dell'art.2697 cod civ.; accertare e dichiarare la non debenza del complessivo importo di € 893,28 per movimenti riportati nell'estratto conto a titolo di “anticipo contenzioso” e contabilizzati alla data del 29 novembre 2018 per le motivazioni illustrate;
accertare e dichiarare la violazione dell'art.117 comma 3° T.U.B. per espresso richiamo dell'art.125bis comma 2°, nonché dell'art.2697 cod. civ., con riferimento alla promozione di € 4.750,00 riportata in seno all'estratto conto di parte opposta alla data del 4 maggio 2017 e, per l'effetto, dichiarare non dovuti i relativi importi ricalcolando il saldo generale con contabilizzazione delle relative rate a scomputo della sorte capitale;
accertare e dichiarare la violazione dell'art.124 comma 4° T.U.B., nella formulazione medio tempore vigente, per le motivazioni innanzi esposte e, per l'effetto, ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.124 comma 5° T.U.B. la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi antecedenti alla sottoscrizione del contratto oggetto del contendere rimodulando in tali sensi il piano di ammortamento del contratto di finanziamento ai fini della determinazione del saldo effettivo;
In via subordinata accertare e dichiarare la violazione dell'art.1283 cod. civ. e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo con restituzione al sig. dell'importo di € Parte_1
2.211,10 ovvero della differente somma (maggiore o minore) che dovesse essere accertata;
Condannare, comunque, parte opposta alla restituzione in favore del sig. Parte_1
di quanto indebitamente percepito per le causali innanzi espresse oltre gli
[...]
interessi maturati ex art.1284 cod. civ. e la relativa svalutazione monetaria sulle somme risultanti” con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione che contestava i Controparte_3 fatti posti a fondamento dell'opposizione deducendo la validità del contratto e delle relative clausole su cui si fonda il credito , domandando in via preliminare autorizzarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese id lite .
SENTENZA 2 Con ordinanza del 29.09.2020 il gi dott , rigettava l'istanza ex art 648 cp..c. e Persona_1 concedeva termine per l'espletamento della mediazione . Successivamente assegnati i termini di cui all'art 183 VI cp.c la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.12.2022 la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
Con ordinanza del 7.03.2023 la causa era rimessa sul ruolo con nomina di un ctu.
Espletata la ctu, in data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente e in data 23.01.2024 , era rinviata per la precisazione delle conclusioni . Con ordinanza del 23.12.2024 la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
Ciò posto , in via preliminare l'azione è da ritenersi procedibile, essendo stata esperita la mediazione con esito negativo ( v. copia verbale depositato dall'opposta in data 17.02.2021 ).
Inoltre, per effetto della successione a titolo particolare , comunicata al debitore e riconducibile all'intervenuta cessione del credito oggetto di causa , da ritenersi provata alla luce della documentazione agli atti, che non risulta contestata ( v all.ti 3 e 4 del fascicolo monitorio), va riconosciuta la legittimazione attiva in relazione alla pretesa creditoria fatta valere in giudizio in capo a . Controparte_3
Passando all'esame del merito della domanda, in primis, mette conto evidenziare che con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio, sanciti dalla Suprema
Corte secondo cui :“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
SENTENZA 3 Tanto premesso va rilevato che risulta depositato agli atti il contratto n.20004855091502 del
23/02/1998 scritto e sottoscritto dalla parte riconducibile ad un prestito cd revolving alle seguenti condizioni economiche :
Importo massimo finanziabile € 3.098,74 (Lire 6.000.000);
Importo minimo rata € 154,93 (Lire 300.000);
TAN mensile 1,60% TAN annuo 19,20%;
Assicurazione 1,73% del rimborso minimo mensile;
Spesa mensile per tenuta conto comprensiva di bollo pari ad € 2,22 (Lire
4.300).
Risulta altresì depositato in giudizio estratto conto relativo al rapporto de quo del 08/08/2019 dal
22/02/2008 con saldo iniziale a debito per un importo di € -2.389,33 a decorrere dal 29/11/2018 con un saldo debitore per credito compromesso pari ad € -5.300,67.
Ciò posto, alla luce della documentazione agli atti deve, in primis, ritenersi provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria e la validità del contratto, essendo stato stipulato in forma scritta, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 124 e 125 bis TUB, che alla fattispecie in esame trova applicazione ai sensi dell'art 122 TUB .
Va, inoltre, ritenuta fondata l'eccezione di nullità formulata dall'opponente, stante l'illegittima applicazione di costi non contemplati nel contratto e la mancata indicazione del taeg .
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea e/o mancata indicazione dell nei contratti di credito al consumo ai sensi dell'art 125 bis tub Pt_3 comportano la nullità della relativa clausola e l'operatività del sistema di eterointegrazione ivi contemplato.
Orbene , in applicazione dei suddetti principi , mancando nel contratto una specifica previsione del taeg e dei costi applicati , in applicazione del combinato disposto di cui all'art 124 e 125bis TUB , ai fini del ricalcolo del saldo , dunque ,occorrerà procedere ricostruendo il rapporto dal 22/02/2008 al
29/11/2018, come da estratto depositato in giudizio , riconducendo il saldo iniziale pari ad € -
2.389,33 a zero, mancando gli estratti conto dalla data di accensione al 22.02.2008 e rideterminando il rapporto di dare avere tra le parti, applicando il TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei
Buoni del Tesoro annuali, emessi dal Ministero del tesoro, nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. A tal fine si evidenzia che il taeg include oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse come,ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal
SENTENZA 4 creditore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito, le commissioni, le imposte, i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza, i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate. Non sono invece incluse nel TAEG le spese connesse a un eventuale inadempimento e gli interessi di mora, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni aventi carattere facoltativo .
Ciò posto, alla luce delle risultanze della ctu espletata, che il Tribunale ritiene di condividere , in quanto fondata sulla documentazione versata in giudizio e svolta secondo un metodo corretto in risposta ai quesiti formulati dal gi, il saldo del rapporto n. 20004855091502 del 23.02.1998 risulta pari ad € 4.558,81 a credito di . Parte_1
In conclusione , il Tribunale accoglie l'opposizione e per l'effetto accertato il saldo del rapporto n.
20004855091502 pari ad € 4.558,81 a credito di , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1011/2020.
Accoglie la domanda di ripetizione e per l'effetto condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di € 4.558,81 oltre interessi ex art. 1284 4 co. c.c. dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo tariffa vigente tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata .
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sull'opposizione proposta da
avverso il decreto ingiuntivo n. 1011/2020 emesso dal Parte_1
Tribunale di Napoli, cosi' provvede ogni altra istanza e/o eccezione rigettata :
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, accertato il saldo del rapporto n. 20004855091502 pari ad € 4.558,81 a credito di , revoca il decreto ingiuntivo n. 1011/2020 Parte_1
emesso dal Tribunale di Napoli;
- accoglie la domanda di ripetizione e per l'effetto condanna al CP_3
pagamento in favore di dell'importo di euro 4.558,81 oltre Parte_1
interessi ex art 1284 4 co c.c. dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che CP_3
liquida in euro 49,00 per spese , euro 2552,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014 ;
SENTENZA
5 - condanna al pagamento del compenso liquidato al ctu di euro 675,15 CP_3
giusta decreto di liquidazione del 9.01.2024
Napoli, 26.05.2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 6