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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA iscritto al n. r.g. 5411/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Francesca Massimino Parte_1
RICORRENTE
Contro
con il patrocinio dell'avv. Antonina Scolaro Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale del 18/09/2025
Per Parte resistente: come da verbale del 18/09/2025
Per il P.M.: nulla oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato in data [...] dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza
[...] Controparte_1
per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 25.03.2024 ha chiesto la parziale modifica Parte_1
del decreto del 16.06.2022 assunto dal Tribunale di Savona.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio Controparte_1
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 12.12.2024, il Giudice sentiva le parti ed esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo. Parte ricorrente insisteva per le istanze istruttorie e parte convenuta insisteva nelle conclusioni formulate. Il Giudice, quindi, si riservava.
A scioglimento della riserva, il Giudice, con ordinanza del 21.01.2025, si pronunciava sui provvedimenti provvisori ed urgenti e rigettava le prove richieste da parte ricorrente.
All'udienza del 18.09.2025, i difensori precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate. Il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
Quanto al regime di visite tra il padre ed il figlio, questo collegio ritiene di confermare il calendario già stabilito con ordinanza del 21.01.2025 che consente ad entrambi i genitori di mantenere un rapporto adeguato con il minore, considerata la lontananza dell'abitazione del padre da quella del figlio.
Deve essere assicurata al padre la possibilità di mantenere contatti tramite videochiamata con il figlio, almeno una volta alla settimana, in orario 18,00-20,00. Una maggiore frequenza non pare, allo stato, considerata l'età del minore, corrispondere all'interesse dello stesso.
Anche in relazione alle questioni economiche deve trovare conferma l'ordinanza del 21.01.2025, essendo la cifra indicata per il mantenimento del minore adeguata alle esigenze dello stesso ed ai redditi dei genitori. Rispetto all'epoca dell'adozione del precedente provvedimento, i redditi del padre risultano sensibilmente aumentati, la madre ha perso il lavoro, il minore è cresciuto e maggiori sono le sue esigenze. Il ricorrente vive attualmente in casa di proprietà della nuova compagna per cui non c'è mutuo. Lavora come elettricista con un reddito di euro 2000 mensili circa (su 12 mensilità, cfr 730/2025), mentre la compagna lavora come impiegata. La signora attualmente percepisce la NASPI di circa CP_1
630 euro mensili, somma inferiore al precedente stipendio, come risulta dalla documentazione prodotta. Vive con il nuovo compagno in casa in affitto, con un canone mensile di euro 600,00, svolge lavoretti non regolarizzati, e trattiene l'intero ammontare dell'assegno unico, pari ad euro 202,60 mensili.
Ritiene dunque il collegio che la somma di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, appaia adeguata, considerato anche che la madre, come detto, trattiene l'intero ammontare dell'assegno unico.
Le pese di lite devono essere integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca e considerato che la decisione viene assunta nell'interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto del 16.06.2022 del Tribunale di Savona,
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il minore secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• Fintanto che il minore non comincerà la scuola dell'obbligo e, in ogni caso, in periodo di sospensione scolastica:
- durante i fine settimana alternati, dalle ore 9,30 del venerdì mattina fino alla domenica sera alle ore
18,00; in un week end sarà il padre a farsi carico di riaccompaganre il minore a casa della madre, nell'altro sarà la madre a recarsi ad GA a recuperare il figlio la domenica sera;
• Da quando il minore comincerà la scuola dell'obbligo, in periodo scolastico:
- dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 18,00; in un week end sarà il padre a farsi carico di riaccompaganre il minore a casa della madre, nell'altro sarà la madre a recarsi ad
GA a recuperare il figlio la domenica sera;
• In ogni caso:
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - nelle vacanze pasquali, l'intero periodo di sospensione scolastica secondo il principio dell'alternanza con la madre;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre tre settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di luglio le prime due settimane di agosto negli anni pari e la terza settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che il minore possa effettuare una videochiamata con il genitore presso il quale non si trova in quel momento, almeno una volta alla settimana, in orario 18,00-20,00.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento Parte_1
del figlio, con decorrenza dal mese di aprile 2024, l'assegno periodico di € 400,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
CONFERMA per il resto.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA iscritto al n. r.g. 5411/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Francesca Massimino Parte_1
RICORRENTE
Contro
con il patrocinio dell'avv. Antonina Scolaro Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale del 18/09/2025
Per Parte resistente: come da verbale del 18/09/2025
Per il P.M.: nulla oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato in data [...] dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza
[...] Controparte_1
per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 25.03.2024 ha chiesto la parziale modifica Parte_1
del decreto del 16.06.2022 assunto dal Tribunale di Savona.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio Controparte_1
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 12.12.2024, il Giudice sentiva le parti ed esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo. Parte ricorrente insisteva per le istanze istruttorie e parte convenuta insisteva nelle conclusioni formulate. Il Giudice, quindi, si riservava.
A scioglimento della riserva, il Giudice, con ordinanza del 21.01.2025, si pronunciava sui provvedimenti provvisori ed urgenti e rigettava le prove richieste da parte ricorrente.
All'udienza del 18.09.2025, i difensori precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate. Il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
Quanto al regime di visite tra il padre ed il figlio, questo collegio ritiene di confermare il calendario già stabilito con ordinanza del 21.01.2025 che consente ad entrambi i genitori di mantenere un rapporto adeguato con il minore, considerata la lontananza dell'abitazione del padre da quella del figlio.
Deve essere assicurata al padre la possibilità di mantenere contatti tramite videochiamata con il figlio, almeno una volta alla settimana, in orario 18,00-20,00. Una maggiore frequenza non pare, allo stato, considerata l'età del minore, corrispondere all'interesse dello stesso.
Anche in relazione alle questioni economiche deve trovare conferma l'ordinanza del 21.01.2025, essendo la cifra indicata per il mantenimento del minore adeguata alle esigenze dello stesso ed ai redditi dei genitori. Rispetto all'epoca dell'adozione del precedente provvedimento, i redditi del padre risultano sensibilmente aumentati, la madre ha perso il lavoro, il minore è cresciuto e maggiori sono le sue esigenze. Il ricorrente vive attualmente in casa di proprietà della nuova compagna per cui non c'è mutuo. Lavora come elettricista con un reddito di euro 2000 mensili circa (su 12 mensilità, cfr 730/2025), mentre la compagna lavora come impiegata. La signora attualmente percepisce la NASPI di circa CP_1
630 euro mensili, somma inferiore al precedente stipendio, come risulta dalla documentazione prodotta. Vive con il nuovo compagno in casa in affitto, con un canone mensile di euro 600,00, svolge lavoretti non regolarizzati, e trattiene l'intero ammontare dell'assegno unico, pari ad euro 202,60 mensili.
Ritiene dunque il collegio che la somma di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, appaia adeguata, considerato anche che la madre, come detto, trattiene l'intero ammontare dell'assegno unico.
Le pese di lite devono essere integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca e considerato che la decisione viene assunta nell'interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto del 16.06.2022 del Tribunale di Savona,
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il minore secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• Fintanto che il minore non comincerà la scuola dell'obbligo e, in ogni caso, in periodo di sospensione scolastica:
- durante i fine settimana alternati, dalle ore 9,30 del venerdì mattina fino alla domenica sera alle ore
18,00; in un week end sarà il padre a farsi carico di riaccompaganre il minore a casa della madre, nell'altro sarà la madre a recarsi ad GA a recuperare il figlio la domenica sera;
• Da quando il minore comincerà la scuola dell'obbligo, in periodo scolastico:
- dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 18,00; in un week end sarà il padre a farsi carico di riaccompaganre il minore a casa della madre, nell'altro sarà la madre a recarsi ad
GA a recuperare il figlio la domenica sera;
• In ogni caso:
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - nelle vacanze pasquali, l'intero periodo di sospensione scolastica secondo il principio dell'alternanza con la madre;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre tre settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di luglio le prime due settimane di agosto negli anni pari e la terza settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che il minore possa effettuare una videochiamata con il genitore presso il quale non si trova in quel momento, almeno una volta alla settimana, in orario 18,00-20,00.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento Parte_1
del figlio, con decorrenza dal mese di aprile 2024, l'assegno periodico di € 400,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
CONFERMA per il resto.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.