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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
difesa dall'Avv. Paolo Languasco (CF: ; fax. N° 010.2465430, C.F._1
PEC: del Foro di Genova, per delega in atti ed Email_1
elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica 1/13.
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, dell' , rappresentati e difesi ex art. Controparte_2
417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi ( ), delegato C.F._2
dal dirigente dell , dott.ssa , Controparte_2 Persona_1
legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38, (tel.
010/8331218 – fax 010 8331221 – PEC: - il Email_2 codice fiscale dell è , e quello Controparte_2 P.IVA_1
dell è ) Controparte_3 P.IVA_2
Motivazione
Con ricorso depositato il 24.9.2024 conveniva in giudizio Parte_1
il per sentir accertare che il sistema seguito per Controparte_1
l'assegnazione delle cattedre di supplenza con le graduatorie provinciali Supplenti
(GPS) per la Provincia di Genova per l'A.s.2024/2025 era illegittimo, poiché il aveva offerto ed assegnato supplenze relative a sedi e tipologie di CP_1
materie/classi di concorso, indicate dalla ricorrente nella sua domanda, a candidati posti in posizione inferiore alla sua, così alterando l'ordine della graduatoria.
In particolare per l'a.s. 2024 /2025 il ha attribuito la supplenza full CP_1
time nella classe di concorso A012 ( italiano alle superiori ) dal 14.9.2024 al 30.6.2025 presso l'Istituto TO Emanuele 2 di Genova - che rappresentava la 12esima scelta dalla ricorrente, collocata nella seconda fascia posizione 61^- alla docente
[...]
, collocata in posizione 207^, nonché la supplenza full time dal 14.9.2024 al Per_2
31.8.2025 presso l'IC AL IN -che rappresentava la 24esima scelta della ricorrente- a CI TA in posizione 201^.
Ciò era avvenuto poiché in base all'OM 88/2024 -che rinnova le GPS per gli ass.
2024/2025 e 2025/2026 - se al momento della convocazione della docente, in base al suo posto in graduatoria, non era disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto da lei indicata, il proseguiva nella graduatoria , offrendo ed CP_1
assegnando i posti disponibili, non indicati dal candidato fra le sue opzioni, ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria, ma che aveva indicato quella scuola fra le sue opzioni per quella specifica classe di concorso.
Si determinava quindi uno scorrimento della graduatoria illegittimo, che impediva a chi era collocato in posizione superiore nelle GPS , ma che non avevano ricevuto ancora alcuna proposta, di essere pretermessi da chi , fatta quella pozione, si trovava in posizione inferiore.
Chiedeva quindi di assegnarle il posto nella classe di concorso A012 dal 14.9.2024 e
30.6.2025, normale, full time presso l'Istituto TO Emanuele 2 di Genova, posto che rappresentava la 12^ scelta della ricorrente, offerto in terza convocazione alla collega o, in subordine , il posto nella classe di concorso A012 dal Persona_2
14.9.2024 e 30.6.2025, normale, full time presso l'Istituto IN che rappresentava la 24^ scelta della stessa , offerta in terza convocazione al collega CI TA.
Chiedeva altresì la condanna al pagamento delle retribuzioni perdute e ad attribuire alla ricorrente i 12 punti nella graduatoria A012 de quo delle GPS della Provincia di
Genova o il punteggio meglio visto .
Il chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione del Controparte_1
Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo , in quanto la ricorrente lamentava la lesione non già di un diritto soggettivo, ma di un interesso legittimo, rappresentato dall'aspirazione a ottenere contratti di supplenza per determinati classi di concorso, andando a sindacare le modalità di assunzione previste nell'atto amministrativo generale, rappresentato dall'Ordinanza Ministeriale 112/2022 e nell'ordinanza
88/2024.
Il rilevava che il suo agire era stato perfettamente coerente con il CP_1
tenore dell'ordinanza ministeriale 88/2024 nella parte in cui dispone che, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso e non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario rispetto alle preferenze e tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza ( art 12 dell'omologa OM e 112/2022)
Eccepiva infine la carenza di interesse ad agire poiché la ricorrente aveva ottenuto altra supplenza dal 30.9.2024 al 30.6.205 per la classe di concorso A012 Disposta l'integrazione dei controinteressati mediante pubblicazione del ricorso sui siti istituzionali del , la causa è stata discussa e decisa allo stato degli atti CP_1
nella contumacia dei contro interessati.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di giurisdizione sollevata dal . CP_1
La pretesa della ricorrente infatti riguarda il legittimo scorrimento della graduatoria GPS per la Provincia di Genova, costituente atto vincolante per la P.a. per l'assegnazione di cattedre a termine, attività non implicante alcuna valutazione discrezionale. La procedura risulta infatti espletata mediante un procedimento automatico, affidato a programma informatico ( il cd. Algoritmo) nell'esercizio di un potere datoriale di natura privatistica, che, ai sensi dell'art 63 D.lvo 165/2011, rientra nella giurisdizione del G.O.
L'eccezione deve quindi essere respinta.
Nel merito si osserva quanto segue.
I fatti posti a fondamento delle pretese della lavoratrice sono pacifici e documentalmente provati.
Risulta in particolare documentalmente provato che la ricorrente inserita nella seconda fascia della GPS per la Provincia di Genova, relativa alla classe di concorso A012 ( italiano su scuole superiori) in posizione 61 esima con punti
113, è stata pretermessa da candidati in posizione inferiore in graduatoria, docenti e CI TA, i quali rispettivamente si trovavano in Persona_2
posizione 207^ con 80 punti e posizione 201^ con punti 81.
A costoro venivano assegnate supplenze full time presso l'Istituto TO
UE ( 12esima scelta della ricorrente ) e AL IN ( 24 esima scelta della ricorrente).
All'esito della procedura la ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025 ha invece ricevuto -una supplenza dal 30/09/2023 al 30.6.2024, full time, nella materia A022 presso l'Istituto Superiore I.i.ss NA AR . Come emerge dalle opzioni scelte indicate dalla ricorrente i posti di lavoro rivendicati sono stati opzionati dalla docente all'atto della sua domanda, la classe di concorso
A012 costituisce la materia per la quale ella ha studiato, nella quale si è laureata, nella quale ha svolto lavoro negli scorsi anni, accumulando il punteggio più alto e la migliore posizione in GPS , nonché la materia nella quale intende svolgere la propria attività di insegnamento.
Il mancato ottenimento della supplenza comporterebbe secondo la docente:1) la perdita dello stipendio dovuto in base al contratto che le sarebbe aspettato;
2) Il mancato computo per l'anno scolastico successivo dei detti 12 punti della materia
A012 con inevitabile slittamento della stessa in graduatoria;
3) perdita di chance per le chiamate degli anni scolastici futuri la perdita la possibilità di insegnare per l'intero anno scolastico la materia preferita con perdita dell'aggiornamento professionale specifico.
La domanda della ricorrente è fondata per le seguenti motivazioni.
La materia è disciplinata per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026 dall'ordinanza
Ministeriale 88/2024 che riproduce testualmente il tenore dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022.
Tale ultima ordinanza prevede all'art 12 che l'assegnazione delle supplenze debba essere fatta seguendo l'ordine della graduatoria (“Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria…”).
Il rispetto dell'ordine di graduatoria costituisce peraltro principio generale nel pubblico impiego, “in armonia con la previsione di cui all'art. 97 Cost., che individua la selezione concorsuale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento a garanzia dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A.” (Cass., 16 novembre 2020 n. 25986). A fronte delle specifiche doglianze formulate dalla ricorrente, il , nulla CP_1
ha dedotto in ordine alle ragioni per le quali la ricorrente, è stata pretermessa nell'assegnazione delle supplenze a favore dei docenti sopra indicati in posizione deteriore alla sua.
Come emerge dalla difese del convenuto, emerge piuttosto che la ricorrente è stata pretermessa perché considerata rinunciataria .
L'interpretazione dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio
2022 e così dell'OM 88/2024 accolta dal Ministero non sembra peraltro condivisibile.
Ed invero, ai sensi del citato art. 12:
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata…
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto…
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per
l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento”.
L'art. 12 è chiaro nel prevedere che la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisca rinuncia, (soltanto) “limitatamente alle preferenze non espresse” e che l'aspirante alla supplenza che non ottenga l'assegnazione di una supplenza in relazione alle preferenze espresse venga considerato rinunciatario (soltanto) “con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Alla luce di tali precisazioni – ed in ogni caso in base ad una lettura dell'ordinanza ministeriale ispirata ai già richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A., eventualmente previa disapplicazione delle contrarie disposizioni dell'ordinanza - la successiva previsione della mancata assegnazione della supplenza dalle graduatorie per le quali la docente sia risultato in turno di nomina deve intendersi limitata a ciascun turno di nomina e non anche agli eventuali successivi turni di nomina, anche per disponibilità sopraggiunte.
Il ha dunque certamente proceduto correttamente nell'assegnare a CP_1
docenti in posizione in graduatoria inferiore rispetto a quella della ricorrente sedi che la ricorrente non aveva indicato tra le sue preferenze (essendo pacifico che, nel primo turno di nomina, giunti alla posizione in graduatoria della ricorrente, non risultasse disponibile alcuna tra le opzioni indicate dalla stessa).
Tuttavia essendosi rese disponibili, nei turni successivi, sedi ricomprese tra le preferenze manifestate dalla ricorrente, non vacanti nel primo turno, il CP_1
avrebbe dovuto attribuire tali supplenze agli aspiranti collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano risultati destinatari di proposte di assunzione, e quindi nella specie alla ricorrente.
La situazione della ricorrente, che nei turni precedenti non ha ricevuto alcuna proposta di supplenza, per il fatto che non erano disponibili sedi da lei indicate nella domanda, non può ritenersi equiparabile ad un rifiuto alla assegnazione con conseguente preclusione alla partecipazione ai turni di nomina successivi.
Una diversa applicazione dell'ordinanza ministeriale comporterebbe una violazione del principio meritocratico, nonché dei richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A. La ricorrente dunque, in sede di II convocazione, aveva diritto all'assegnazione della supplenza annuale, full time , nella classe A102 presso l'IC TO Emanuele II di Genova dal 14.9.2024 al 30.6.2025 e conseguentemente a percepire lo stipendio spettante , nonché i 12 punti nella classe di concorso A012 .
Tuttavia poichè la docente ha ottenuto la cattedra normale full time dal 30.9.2024 al 30.6.2025 presso l'IS NA AR Galilei Genova da diversa graduatoria ha perso interesse all'attribuzione della cattedra presso l'IC TO Emanuele II.
Mantiene invece il suo interesse ad ottenere la differenza fra le retribuzioni che le sarebbero spettate in relazione a tale incarico e quelle effettivamente percepite, pari ai giorni non coperti da contratto ovvero dal 14.9.2024 sino al 29.9.2024.
Mantiene inoltre il diritto a vedersi assegnare i 12 punti aggiuntivi in GPS come se avesse svolto il servizio presso l'IC TO Emanuele II, in quanto il posto di fatto a lei assegnato deriva da graduatoria diversa (interna e non da GPS) per come precisato dal MIM in occasione della discussione.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese di lite vanno compensate per un terzo in ragione della sopraggiunta carenza ad agire. La frazione residua segue la soccombenza e va liquidata secondo lo scaglione del valore indeterminabile ex dm 147/22, parametri minimi e riduzione del valore della causa, stante la serialità del contenzioso.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando
2. dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire con riferimento all'assegnazione alla supplenza, normale full time, nella classe A012 presso l'Istituto TO Emanuele II di Genova per il periodo 14.9.2024- 30.6.2025 e ad analogo posto presso l'Istituto IN di Genova;
3. Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_4
tempore, ad attribuire alla ricorrente le retribuzioni cui avrebbe avuto diritto nel periodo dal 14.9.2024 al 29.9.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
4. condanna altresì il convenuto, ut supra, a riconoscere alla ricorrente CP_1
punti 12 nella classe di concorso A012 della graduatoria delle GPS 2024/2026 della Provincia di Genova, in quanto non già assegnati;
5. compensa per 1/3 le spese di lite;
6. condanna altresì il convenuto, ut supra, a rifondere alla ricorrente la CP_1
frazione residua di spese che si liquidano in euro 2.044,00 , oltre spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 30 aprile 2025
Il Giudice
Francesca Maria Parodi