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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 01/10/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
69/2022
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.69 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
) con Parte_1 P.IVA_1
l'avv.SERRETTI LORENZO
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- accertare e dichiarare, che il IG. , nato a [...] il Controparte_1
26.01.1957, ha accettato tacitamente l'eredità della IG.ra , nata a [...]_1 il 27.01.1967 e deceduta a Fossombrone il 27.01.1964 e deceduta a Fossombrone il 18.09.2016 ovvero
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che il IG. , nato a [...]
Macerata Feltria il 26.01.1957, è divenuto erede puro e semplice della IG.ra , nata Persona_1
a Macerata Feltria il 27.01.1967 e deceduta a Fossombrone il 27.01.1964 e deceduta a
Fossombrone il 18.09.2016
Con vittoria di spese in caso di opposizione”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Parte attrice riferisce che in data 27.12.1999, con contratto di mutuo a rogito Notaio
(rep. 112 – racc. 24) registrato a Urbino il 11.01.2000 al n. 15 serie 1 E, la Persona_2 Pt_1
concedeva alla IGnora la somma di Lire 90.000.000 Controparte_2 Persona_1
(novanta milioni) e che, a garanzia del pagamento del dovuto, la stessa concedeva ipoteca volontaria sull'intero proprio patrimonio immobiliare. Riferisce che la decedeva nel 2016 e Per_1 che lasciava quale erede legittimo il marito , oggi convenuto. Asserisce inoltre che Controparte_1 il non ha mai formalizzato accettazione della delata eredità né ha provveduto alla redazione CP_1 dell'inventario di cui all'art. 485 cc nonostante sia da sempre asseritamente nel possesso dell'intero compendio ereditario, mobiliare e immobiliare.
La causa, precedentemente nel ruolo del dott. , veniva traslata in quello di questo Per_3
GOP con la fissazione della precisazione delle conclusioni.
In corso di causa sono state esperite le prove testimoniali che tuttavia non hanno portato alcun contributo alla causa. Infatti la Agente , chiamata a rispondere alla Tes_1 CP_3 domanda “Vero che il IG. , in epoca successiva al 18.09.2016, ha pagato il Controparte_1 premio assicurativo della polizza - n. G00100000767607290000000 relativa all'autoveicolo CP_3 targato AT 716 WM intestato alla IG.ra ” ha dichiarato di non sapere nulla in Persona_1 quanto ha lavorato in fino al 2013 e di non conoscere il Il nominativo indicato CP_3 CP_1 dalla quale agente subentrato, non è stato ammesso quale testimone. Tes_1
Il già contumace, chiamato a rendere l'interrogatorio formale, non si è presentato CP_1 all'udienza.
A mente dell'art 232 cpc, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, i fatti dedotti nell'interrogatorio possono essere ritenuti come ammessi. Tuttavia, il Giudice deve valutare ogni altro elemento di prova e quindi considerare la mancata comparizione come un indizio. In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo
232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Cass 9436/18). Nel caso di specie non vì è altra prova da valutare, non essendo stato provato che il , quale coniuge della fatto certificato solo dal certificato di CP_1 Per_1 morte, sia in possesso di beni di proprietà della defunta e quindi abbia compiuto atti che implichino l'accettazione tacita dell'eredità. L'accettazione è tacita, come recita l'art. 476 c.c. , quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Nella fattispecie non se ne ravvisa l'esistenza
La domanda è rigettata. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Rigetta la domanda.
❖ Compensa le spese
Così deciso in Urbino il 29/09/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.69 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
) con Parte_1 P.IVA_1
l'avv.SERRETTI LORENZO
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- accertare e dichiarare, che il IG. , nato a [...] il Controparte_1
26.01.1957, ha accettato tacitamente l'eredità della IG.ra , nata a [...]_1 il 27.01.1967 e deceduta a Fossombrone il 27.01.1964 e deceduta a Fossombrone il 18.09.2016 ovvero
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che il IG. , nato a [...]
Macerata Feltria il 26.01.1957, è divenuto erede puro e semplice della IG.ra , nata Persona_1
a Macerata Feltria il 27.01.1967 e deceduta a Fossombrone il 27.01.1964 e deceduta a
Fossombrone il 18.09.2016
Con vittoria di spese in caso di opposizione”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Parte attrice riferisce che in data 27.12.1999, con contratto di mutuo a rogito Notaio
(rep. 112 – racc. 24) registrato a Urbino il 11.01.2000 al n. 15 serie 1 E, la Persona_2 Pt_1
concedeva alla IGnora la somma di Lire 90.000.000 Controparte_2 Persona_1
(novanta milioni) e che, a garanzia del pagamento del dovuto, la stessa concedeva ipoteca volontaria sull'intero proprio patrimonio immobiliare. Riferisce che la decedeva nel 2016 e Per_1 che lasciava quale erede legittimo il marito , oggi convenuto. Asserisce inoltre che Controparte_1 il non ha mai formalizzato accettazione della delata eredità né ha provveduto alla redazione CP_1 dell'inventario di cui all'art. 485 cc nonostante sia da sempre asseritamente nel possesso dell'intero compendio ereditario, mobiliare e immobiliare.
La causa, precedentemente nel ruolo del dott. , veniva traslata in quello di questo Per_3
GOP con la fissazione della precisazione delle conclusioni.
In corso di causa sono state esperite le prove testimoniali che tuttavia non hanno portato alcun contributo alla causa. Infatti la Agente , chiamata a rispondere alla Tes_1 CP_3 domanda “Vero che il IG. , in epoca successiva al 18.09.2016, ha pagato il Controparte_1 premio assicurativo della polizza - n. G00100000767607290000000 relativa all'autoveicolo CP_3 targato AT 716 WM intestato alla IG.ra ” ha dichiarato di non sapere nulla in Persona_1 quanto ha lavorato in fino al 2013 e di non conoscere il Il nominativo indicato CP_3 CP_1 dalla quale agente subentrato, non è stato ammesso quale testimone. Tes_1
Il già contumace, chiamato a rendere l'interrogatorio formale, non si è presentato CP_1 all'udienza.
A mente dell'art 232 cpc, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, i fatti dedotti nell'interrogatorio possono essere ritenuti come ammessi. Tuttavia, il Giudice deve valutare ogni altro elemento di prova e quindi considerare la mancata comparizione come un indizio. In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo
232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Cass 9436/18). Nel caso di specie non vì è altra prova da valutare, non essendo stato provato che il , quale coniuge della fatto certificato solo dal certificato di CP_1 Per_1 morte, sia in possesso di beni di proprietà della defunta e quindi abbia compiuto atti che implichino l'accettazione tacita dell'eredità. L'accettazione è tacita, come recita l'art. 476 c.c. , quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Nella fattispecie non se ne ravvisa l'esistenza
La domanda è rigettata. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Rigetta la domanda.
❖ Compensa le spese
Così deciso in Urbino il 29/09/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )