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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 282/2023
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. RICCIONI ELENA,
pagina 1 di 31 elettivamente domiciliato in VIA LOLLINI 18 CASTEL
D'AIANO presso il difensore avv. RICCIONI ELENA
ATTORE IN OPPOSIZIONE
OPPONENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. NURCHI MARIA ELENA,
elettivamente domiciliato in VIA STRINGHER 25
UDINE presso il difensore avv. NURCHI MARIA
ELENA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5105/22, emesso in procedimento RG 12817/2022, in data 24 novembre 2022,
dal Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 31 Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 8
maggio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza;
anche se non ritrascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GLI ATTI INTRODUTTIVI
Trattasi di decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dalla opposta, meglio indicata sopra in intestazione, per due fatture. Le fatture erano per permanenza del Sig.
in strutture della opposta. Parte_1
In data 09/01/2023, il Sig. (di seguito Parte_1
solo “ ), con atto di citazione in opposizione Parte_2
a decreto ingiuntivo, citava la opposta Controparte_1
(nel proseguo solo “ senza tipo
[...] Controparte_1
sociale) a comparire innanzi il Tribunale di Bologna
all'udienza dell'11 maggio 2023.
L'opponente ricostruiva i fatti adducendo che:
pagina 3 di 31 - in data 21/12/2017 il Dott. redigeva, su Persona_1
incarico del GIP del Tribunale di Firenze, perizia psichiatrica dalla quale il Sig. risultava affetto Parte_1
da Disturbo Bipolare di Tipo I;
il risulta infatti, Parte_1
come anche in seguito, oltre che beneficiario di ADS, anche coinvolto in vicende penali;
- in data 25/01/2018 veniva nominato ADS, nella persona della cugina Sig.ra residente a [...]Parte_3
Lugano in Isvizzera;
- in data 04/03/2018, il Sig. veniva dimesso dalla Parte_1
Residenza a trattamento Intensivo di Bologna per il trasferimento a Como, vicino dunque all' quindi, Controp
veniva preso in carico dal Servizio di Salute Mentale di
Menaggio in Lombardia, facente capo al Centro Psico-
Sociale di Ossuccio (CO);
- il 17/10/2018, a fronte di un aggravamento delle condizioni di salute, il Sig. veniva inserito presso Parte_1
la richiamata comunità riabilitativa di Ossuccio;
pagina 4 di 31 - in data 24/10/2018, a seguito di ulteriore aggravamento,
veniva dimesso da detto centro per essere inserito nella
Comunità Protetta ad Alta Assistenza quindi preso la
Struttura di AN IN “Villa Maria”, individuata dal
Medico Responsabile e gestita dalla Società ricorrente;
- il 27/11/2018 il Tribunale di Firenze, Ufficio GIP,
assolveva parte attrice dal reato ascrittogli (estorsione) per non essere lo stesso imputabile a causa della patologia, ed applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 2;
- in data 19/9/2019 il Presidio Psichiatrico “Villa Maria”,
nella persona della Dr.ssa confermava che il CP_3
paziente poteva rientrare presso il territorio di origine
(provincia di Bologna), stante il netto miglioramento;
- infatti, il 23/9/2019 il Sig. effettuava cambio di Parte_1
residenza, dalla Provincia di Como alla Provincia di
Bologna, nel Comune di Lizzano in Belvedere e pagina 5 di 31 conseguentemente veniva preso in carico dal Servizio
Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna;
- in data 01/10/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Varese,
ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata di cui alla sentenza del Tribunale di
Firenze, dichiarava il “socialmente pericoloso” in Parte_1
relazione alla sua patologia psichiatrica;
di conseguenza prorogava la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno con espressa prescrizione “di continuare a
permanere presso la Comunità di Villa Maria” ove era già
domiciliato;
- il trasferimento in Emilia-Romagna non poteva dunque essere effettuato;
- in data 05/02/2020 la Società ricorrente Controparte_1
chiedeva all'UEPE di Como, ai CC di AN IN e al
Tribunale di Sorveglianza di Varese, la possibilità di trasferire il dalla Struttura “Villa Maria” alla Parte_1
Struttura “San Giovanni in Bosco” a LI IN (CO) pagina 6 di 31 per problemi di ristrutturazione edilizia, anch'essa sotto la propria gestione;
- in data 12/10/2020 (un anno dopo il provvedimento del
Tribunale di Sorveglianza) la “San Giovanni in Bosco” –
con relazione inviata al Tribunale di Sorveglianza di Varese
– sosteneva l'assenza di pericolosità sociale del e Parte_1
riteneva pertanto che potesse essere disposta la presa in carico ambulatoriale nel territorio di origine (Bologna);
- in data 14/10/2020 il Tribunale di Sorveglianza di Varese
dichiarava però non cessata la pericolosità del e Parte_1
prorogava la misura di sicurezza della libertà vigilata per 8
mesi, autorizzando tuttavia parte attrice a trasferire il domicilio da Como a Bologna;
- il seguito dunque dal Servizio Sanitario Parte_1
dell'Emilia-Romagna, non era ricoverato in alcuna struttura;
- con mail e raccomandata del 21/10/2022 l'ADS contestava le fatture emesse dalla Controparte_1
pagina 7 di 31 State tale premessa in fatto, parte opponente sosteneva che il periodo di permanenza presso le strutture gestite dalla
Società ricorrente (ottobre 2019-ottobre 2020) era dovuto ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, Tribunale di
Sorveglianza di Varese, in applicazione di quanto stabilito con sentenza dal Tribunale di Firenze. Quindi affermava che l'onere della permanenza dovesse essere totalmente a carico del SSN.
In diritto, si adduceva la gratuità delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, previste dal DPCM 14/02/2001
art. 3 comma 1 e quelle socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui sempre all'art. 3 comma 3.
Un secondo motivo di opposizione riguardava la liquidazione degli importi: si contestava la richiesta delle somme di cui alle fatture “oltre gli interessi di mora” (ex art. 2 decreto legislativo 231/2002), in quanto applicabili solo nelle “transazioni commerciali” tra imprese o tra pagina 8 di 31 imprese e pubbliche amministrazioni, non anche tra imprese e privati.
Per le ragioni esposte, parte attrice, l'opposta, domandava:
1) la revoca del decreto ingiuntivo;
2) la vittoria delle spese ed onorari di giudizio.
In data 27 marzo 2023 si costituiva in giudizio la società
contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1
nonché le argomentazioni di diritto esposte dall'opponente.
Ribatteva, in fatto, che:
- l'ingresso del Sig. presso la Comunità “Villa Parte_1
Maria”, risalente al 31/10/2018, era volontario e concordato dal insieme alla sua Amministratrice di Parte_1
sostegno, a seguito del consiglio ricevuto dalla dott.ssa medico responsabile della CRA di Ossuccio;
Per_2
- l'ingresso presso la CPA “Villa Maria” avveniva in regime di solvenza e volontariamente;
- in data 27/11/2018 la sentenza del tribunale di Firenze
dichiarava il non imputabile per il reato Parte_1
pagina 9 di 31 ascrittogli e lo sottoponeva a misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due;
- il 26/09/2019 l'Ufficio di sorveglianza di Milano
dichiarava parte attrice socialmente pericolosa con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà
vigilata per anni uno, con la prescrizione di permanere nella struttura comunitaria, ove all'epoca era già inserito,
disponendo la prosecuzione del programma e delle prescrizioni della Comunità;
- con ordinanza 3035/2020 l'Ufficio di sorveglianza di
Varese dichiarava cessata la pericolosità del e Parte_1
autorizzava il libero vigilato a modificare il domicilio in
Bologna, con divieto di abbandonare la sua abitazione sita in Bologna, via Boldrini n. 6, e con obbligo di mantenere regolari contatti con il CSM di Vergato.
- Cessava, pertanto, la permanenza del presso le Parte_1
Strutture della Controparte_1
pagina 10 di 31 In diritto, parte opposta articolava la sua posizione nei seguenti punti:
- Rapporto contrattuale: l'ingresso di nella Parte_1
struttura avveniva volontariamente ed in regime di solvenza, senza coinvolgimento né autorizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o di enti pubblici territoriali.
- Natura della misura di sicurezza: la misura di libertà
vigilata applicata dal Tribunale non implicava l'obbligo per il SSN di sostenere i costi della struttura.
Non si trattava infatti di una misura detentiva (es.
REMS), ma di una prescrizione non coercitiva.
- Assenza di presa in carico sanitaria pubblica: nessun progetto terapeutico-riabilitativo era stato redatto dal Servizio Sanitario Territoriale.
- Inapplicabilità del DPCM 14.2.2001 cioè Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie: la difesa riteneva non applicabile la pagina 11 di 31 disciplina sulle prestazioni socio-sanitarie, in quanto mancante il presupposto fondamentale cioè:
un progetto personalizzato ed un impegno di spesa dell' . Parte_4
- Titolarità del credito: la afferma di Controparte_1
vantare unicamente un credito nei confronti di e non verso enti pubblici. Parte_1
- Interessi moratori: sebbene nel ricorso per D.I. fossero indicati gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, la domanda al giudice li richiedeva genericamente, così
che erano da intendersi come interessi legali ex art. 1284 c.c.
Per le ragioni sopra riportate, parte convenuta domandava:
1) di accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
pagina 12 di 31 2) di accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone la provvisoria esecutività;
3) in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento della somma di Euro 26.044,00 oltre interessi legali ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
4) la vittoria delle spese e compensi.
Tali in sintesi gli atti introduttivi.
LA SUCCESSIVA SCANSIONE PROCEDIMENTALE
Con ordinanza del 20 aprile 2023 il giudice onorario
Dott.ssa Serena Scala letta l'istanza di parte convenuta l'opposta, rinviava la causa al 22 maggio 2023 da tenersi con modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 22 maggio 2023 il GO Dott.ssa Scala, lette le note scritte depositate dalle parti, respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I.; concedeva alle parti i pagina 13 di 31 termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; e rinviava la causa per la decisione sui mezzi istruttori all'udienza del 09/11/2023.
L'udienza del 9 novembre 2023 si svolgeva in modalità da remoto attraverso la piattaforma Teams; il giudice si riservava.
Con ordinanza del 21 novembre 2023 il giudice scioglieva la riserva, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2 maggio 2024, si rilevava l'impossibilità
di trattare la causa all'udienza prestabilita e si rinviava al 5
dicembre 2024.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo
Presidente di sezione e del pensionamento del Giudice
Onorario Dott.ssa Scala. Di conseguenza il procedimento veniva assegnato al Presidente della sezione, con funzioni qui di giudice singolo Marco D'Orazi.
pagina 14 di 31 Quest'ultimo, con ordinanza del 25 novembre 2024 operava un rinvio disponendo la modalità cartolare ex art. 127 ter
c.p.c.
All'udienza del 8 maggio 2025 il giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito della novellazione dell'art. 132 del codice di procedura civile.
Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso. A
maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa: sull'attivazione del Servizio Sanitario Nazionale
ai sensi del DPCM 14 febbraio 2001
La disciplina dell'articolo 3 del DPCM 14 febbraio 2001,
correttamente richiamata negli atti di causa, definisce quei servizi sanitari che, se erogati a certe condizioni, potranno pagina 15 di 31 essere integralmente a carico del SSN. Anzitutto le prestazioni devono rientrare tra quelle A) sanitarie a rilevanza sociale, di cui all'art. 3, comma 1, cioè
trattamenti sanitari integrati con assistenza sociale;
B)
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, di cui all'art. 3, comma 3, come ad esempio le patologie psichiatriche. Tali prestazioni devono essere erogate in regime residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale o domiciliare. Ai fini dell'operatività della gratuità, sono altresì indispensabili: 1) la formale presa in carico da parte della competente;
2) l'approvazione e sottoscrizione, Parte_
ad opera della stessa, solitamente per tramite del
Dipartimento di Salute mentale o equivalente, di un progetto terapeutico individuale, riportante la struttura che dovrà farsi carico del paziente, gli obiettivi, la durata delle prestazioni, le modalità di trattamento e di monitoraggio. Detto progetto deve peraltro includere pagina 16 di 31 l'autorizzazione all'ingresso in struttura e l'impegno di spesa da parte della . Parte_
Si comprende dunque, conseguentemente, che l'ingresso in struttura non deve essere stato deciso autonomamente dal paziente o dalla sua famiglia. Conseguentemente, in caso di adesione volontaria in regime di solvenza e senza autorizzazione , il SSN non è gravato da obblighi di Parte_
pagamento.
Questioni nodali su cui si è svolto il processo, e che seguono, sono dunque 1) se vi sia effettivamente stata una presa in carico del Sig. da parte della;
2) se Parte_1 Parte_
quest'ultima abbia elaborato un progetto terapeutico a lui dedicato da svolgersi presso le strutture di “Villa Maria” e di “San Giovanni Bosco” entrambe gestite dalla
[...]
cioè la odierna opposta. Controparte_1
Sulla natura del ricovero
presso “Villa Maria” e “San Giovanni Bosco”.
L'ingresso volontario ed in regime di solvenza pagina 17 di 31 Stando alla ricostruzione dei fatti, risulta che negli anni
2017-2018 il Sig. era seguito dal Servizio Parte_1
Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna.
A seguito della nomina della cugina quale ADS, residente a
Cedro-Lugano (CH), l'opponente viene dimesso dalla
Residenza a trattamento Intensivo di Bologna per il trasferimento a Como, con conseguente presa in carico e responsabilità sanitaria del Servizio di Salute Mentale di
Menaggio in Lombardia. Si verificava aggravamento delle condizioni di salute;
in data 17/10/2018 viene inserito nella comunità riabilitativa di Ossuccio. Stante la relazione psichiatrica del Dr. del Dipartimento Gestione Per_3
Salute mentale e Dipendenze del Servizio Psichiatrico
territoriale di Menaggio, datata 04/05/2018, si attesta la presa in carico e la redazione di un programma terapeutico concordato che prevedeva altresì esperienza rieducativa presso il Centro Diurno di Ossuccio.
pagina 18 di 31 Punto discusso riguarda l'evento successivo: stante l'ulteriore aggravamento, alla fine del mese di ottobre 2018
il paziente viene dimesso dalla struttura per essere ricoverato presso la Comunità Riabilitativa di Alta
Assistenza di AN IN “Villa Maria”.
Stando agli atti, è possibile affermare con certezza che parte opposta faceva ingresso presso “Villa Maria” in
regime di solvenza.
A riguardo si richiama la memoria autorizzata ex. art. 183
c.p.c. n. 1 della difesa di parte attrice, ove si legge a chiare lettere come: “l'ADS abbia accettato di assumere temporaneamente le spese della clinica […] perché gli stessi psichiatri avevano dichiarato di non avere strutture contenitive in convenzione nella zona dove potesse essere ricoverato”; dunque, se anche vi era una carenza di strutture, come dichiara la difesa di parte opponente,
l'ingresso avvenne in condizioni di solvenza;
in altri pagina 19 di 31 termini, avvenne volontariamente da parte del Parte_1
cioè del suo rappresentante.
Stante l'irrilevanza dei motivi che spinsero l'Amministratrice di sostegno ad accettare di sostenere in autonomia i costi della Comunità di “Villa Maria”, è fatto dichiarato e dunque accertato che l'ingresso e la permanenza sino alla fine di settembre 2019 fosse a carico del privato. Ad ulteriore conferma del fatto che il interruppe il percorso terapeutico con il CPS di Parte_1
Ossuccio, entrando presso la CPA “Villa Maria” in regime di solvenza, è la relazione psichiatrica del 6 ottobre 2020
del Dr. come da allegato 3 all'atto di Per_3
costituzione semplice di parte convenuta in giudizio.
Quindi, è pacifico che dal 31 ottobre 2018 a fine settembre
2019 il Sig. si trovasse presso la struttura Parte_1
sanitaria senza apposito programma terapeutico disposto dalla e quindi in regime di solvenza. Parte_
pagina 20 di 31 Peraltro, il contestato debito si riferisce al periodo successivo, quindi quello che va da ottobre 2019 al mese di ottobre 2020.
La sopravvenuta misura di sicurezza
disposta dal Tribunale di sorveglianza di Varese
Accertato l'ingresso presso la struttura in questione in regime di solvenza, spetta adesso valutare se il sopravvenuto
provvedimento dell'Ufficio di sorveglianza di Varese, del
01/10/2019, disponendo la misura di sicurezza, consistente nel continuare la permanenza presso la comunità di “Villa
Maria”, ove già domiciliava il Sig. possa aver Parte_1
determinato una conversione dal regime di solvenza al regime
di gratuità a carico del SSN.
Preme chiarire come la misura della libertà vigilata, pur con prescrizioni, non abbia in effetti natura coercitiva.
Nell'ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità pagina 21 di 31 terapeutica, a condizione che le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto. La libertà vigilata impone infatti obblighi di condotta, ma non può essere eseguita coattivamente contro la volontà dell'interessato. Le
prescrizioni, come l'obbligo di dimora in questione, non possono dunque essere imposte con la forza, come nel caso di un ordine di carcerazione per intendersi: se la persona vi si sottrae, non può essere riportata coattivamente in comunità ma piuttosto il giudice potrà aggravare la misura passando a quella con natura detentiva.
Calando la fattispecie al caso concreto, la misura di libertà
vigilata imponeva la permanenza presso “Villa Maria” ma non si trattava di una misura detentiva;
il che avrebbe obbligato ad attivare un ricovero coattivo. Non potendo la misura essere eseguita con la forza pubblica, non comportava l'automatico intervento del SSN per l'assistenza o la spesa. pagina 22 di 31 Quindi, il Tribunale di Sorveglianza di Varese, non avendo disposto un ricovero sanitario coattivo, si limitava a ratificare una situazione già in atto, senza coinvolgere il
SSN.
Peraltro, sempre dalla memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. di parte opposta, si desume la consapevolezza dell'assenza di regime di gratuità pure dopo l'intervenuta disposizione dell'Autorità giudiziaria. Nello scritto, si afferma infatti che l' avrebbe inviato al Magistrato di Sorveglianza Controp
una mail – data 2 dicembre 2019 – chiedendo molte volte che “Villa Maria” predisponesse un piano terapeutico e la stessa sollecitazione veniva rivolta agli operatori della struttura.
Altrettanto vero, infatti, che l'inserimento in apposita struttura determina la gratuità della permanenza solo al ricorrere dei presupposti di cui al richiamato DPCM 14
febbraio 2001: progetto personalizzato, presa in carico da parte dell' , impegno di spesa e struttura Parte_
pagina 23 di 31 convenzionata. Sostanzialmente, era questo che chiedeva l' evidentemente essa stessa consapevole della natura Controp
onerosa del ricovero del Parte_1
In conclusione, la misura di sicurezza non ha mutato il titolo
del ricovero da regime solvenza a regime pubblico in quanto a)
non presentava carattere coercitivo;
b) non era accompagnata da una presa in carico da parte della;
Parte_
c) non autorizzava l'onere a carico del SSN.
In definitiva, la trasformazione in regime gratuito richiede un atto esplicito della , che qui è mancato. Parte_
Infine, la parte opposta, come più volte dichiarato, non si è
rivolta al SSN per il ristoro dei costi di questi periodi.
Sugli interessi dovuti: quelli legali ex art. 1284 c.c.
Parte opposta contesta altresì la richiesta di liquidazione degli importi delle fatture “oltre gli interessi di mora” ai sensi dell'art. 231/2002, specificando che questi ultimi siano da applicarsi esclusivamente alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese ed amministrazioni pubbliche. pagina 24 di 31 Il motivo di opposizione, subordinato, è manifestamente fondato.
Peraltro, è la stessa a modificare la Controparte_1
propria posizione per mezzo dell'atto di costituzione e risposta datato 27 marzo 2023. Si chiede dunque la condanna agli interessi legali ex art. 1284 c.c. e non quelli speciali che non potrebbero trovare applicazione nel caso di specie.
Ergo, il decreto ingiuntivo in oggetto deve confermarsi solo in parte, esclusi gli interessi di mora ex 231/2002, in luogo di quelli legali ex art. 1284 c.c. Considerato poi che parte opposta ha prodotto una diffida ad adempiere datata 21
settembre 2022, si ritiene che gli interessi legali sulle somme dovute debbano decorrere da tale data, ai sensi degli artt.
1219 e 1284 c.c., fino all'effettivo soddisfo. Dalla domanda,
essi saranno maggiorati, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 1284 c.c.
Il dispositivo pagina 25 di 31 Per quanto soltanto in punto ad interessi, il decreto ingiuntivo riporta una somma non dovuta.
Infatti, il decreto ingiuntivo riporta per relationem gli interessi di cui alla domanda, dunque gli interessi
“commerciali”. Non si versa in ipotesi di due imprese (c.d.
rapporto b2b) ma di una impresa (“professionista” nel gergo comunitario) e di un privato.
Poiché dunque il decreto ingiuntivo prevede tutti interessi maggiorati (attraverso questo richiamo per relationem al ricorso, errato), esso non può essere confermato pro parte
ma va revocato, con condanna alla somma ivi portata (ma con corretta menzione degli interessi).
Sulle spese.
Come al punto 4) ed al punto 5) del dispositivo.
Scaglione da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00.
Le spese di lite devono intendersi parzialmente compensate, per 1/2. Per tre ordini di ragioni: a) parziale soccombenza;
b) singolarità della vicenda, che assume le pagina 26 di 31 caratteristiche di cui a C. costit. 77 del 2018; c) la novità
delle questioni poste in questa vicenda.
Si dà infatti atto di una soccombenza parziale di entrambe le parti, stante la conferma solo parziale del decreto ingiuntivo (con particolare riguardo agli interessi dovuti,
ovvero quelli legali in luogo dei moratori). Naturalmente, si
è trattato di un lapsus, di un utilizzo di modulo sbagliato;
tuttavia, dal punto di vista tecnico, si è in presenza di una soccombenza anche della parte opposta. Tale errore ha comportato infatti comunque la revoca del decreto ingiuntivo. Vi è dunque soccombenza parziale della opposta.
E' altresì da osservare la peculiarità delle circostanze di causa, rilevante per C. costit. 77 del 2018, come circostanza eccezionale.
Anzitutto la condizione soggettiva del debitore, quale disturbo psichiatrico certificato, la presenza di ADS,
nonché l'esistenza di precedenti e successivi rapporti con le pagina 27 di 31 ; poi anche l'incertezza normativa tra disciplina Parte_
sanitaria e misure di sicurezza. La Comunità di “Villa
Maria” ha continuato a fornire le prestazioni anche dopo l'imposizione giudiziaria della permanenza, senza effettivamente chiarire se tale modifica comportasse una variazione del regime economico. La particolare condizione soggettiva del paziente unitamente alla sopravvenuta misura giudiziaria, rendono la mancata chiarezza da parte della circa l'inoperatività di regime Controparte_1
di gratuità delle prestazioni, nonché la mancanza di collaborazione a fronte dei solleciti della Controp
comportamenti non riconducibili ai canoni di buona fede e correttezza contrattuale;
parte opponente avrebbe diversamente potuto eliminare ogni qualsivoglia dubbio sulle circostanze o individuare soluzione alternativa.
Infine, il caso rappresenta anche un caso che, dal punto di vista giurisprudenziale, può ritenersi inedito.
pagina 28 di 31 Per le ragioni esposte, si dispone pertanto la compensazione parziale delle spese processuali per 1/2. Non tuttavia integrale, alla luce della circostanza che comunque un nucleo di soccombenza rimane in capo alla parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 282/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5105/22, in oggetto, emesso dal
Tribunale di Bologna;
con riferimento al tasso di interessi.
2) REVOCA tale decreto.
3) CONDANNA il signor a pagare a parte Parte_1
pagina 29 di 31 opposta la somma di euro 26.044,00, con interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, c.c., correnti dal
21 settembre 2022 fino alla notificazione del decreto ingiuntivo;
successivamente, con interessi di cui all'articolo 1284, quarto (penultimo) comma, correnti dalla notificazione del decreto ingiuntivo fino al saldo.
4) DISPONE la compensazione delle spese per un mezzo.
5) CONDANNA il signor al pagamento di un Parte_1
mezzo delle spese di lite, spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un mezzo di tutto quanto in appresso), in: euro 7.000,00 per compensi;
euro
1.050,00 per spese generali;
euro 286,00 per esborsi.
Infine, IVA e Cassa professionale sulle prime due voci.
6) SI PUBBLICHI.
pagina 30 di 31 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 29 luglio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 282/2023
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. RICCIONI ELENA,
pagina 1 di 31 elettivamente domiciliato in VIA LOLLINI 18 CASTEL
D'AIANO presso il difensore avv. RICCIONI ELENA
ATTORE IN OPPOSIZIONE
OPPONENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. NURCHI MARIA ELENA,
elettivamente domiciliato in VIA STRINGHER 25
UDINE presso il difensore avv. NURCHI MARIA
ELENA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5105/22, emesso in procedimento RG 12817/2022, in data 24 novembre 2022,
dal Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 31 Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 8
maggio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza;
anche se non ritrascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GLI ATTI INTRODUTTIVI
Trattasi di decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dalla opposta, meglio indicata sopra in intestazione, per due fatture. Le fatture erano per permanenza del Sig.
in strutture della opposta. Parte_1
In data 09/01/2023, il Sig. (di seguito Parte_1
solo “ ), con atto di citazione in opposizione Parte_2
a decreto ingiuntivo, citava la opposta Controparte_1
(nel proseguo solo “ senza tipo
[...] Controparte_1
sociale) a comparire innanzi il Tribunale di Bologna
all'udienza dell'11 maggio 2023.
L'opponente ricostruiva i fatti adducendo che:
pagina 3 di 31 - in data 21/12/2017 il Dott. redigeva, su Persona_1
incarico del GIP del Tribunale di Firenze, perizia psichiatrica dalla quale il Sig. risultava affetto Parte_1
da Disturbo Bipolare di Tipo I;
il risulta infatti, Parte_1
come anche in seguito, oltre che beneficiario di ADS, anche coinvolto in vicende penali;
- in data 25/01/2018 veniva nominato ADS, nella persona della cugina Sig.ra residente a [...]Parte_3
Lugano in Isvizzera;
- in data 04/03/2018, il Sig. veniva dimesso dalla Parte_1
Residenza a trattamento Intensivo di Bologna per il trasferimento a Como, vicino dunque all' quindi, Controp
veniva preso in carico dal Servizio di Salute Mentale di
Menaggio in Lombardia, facente capo al Centro Psico-
Sociale di Ossuccio (CO);
- il 17/10/2018, a fronte di un aggravamento delle condizioni di salute, il Sig. veniva inserito presso Parte_1
la richiamata comunità riabilitativa di Ossuccio;
pagina 4 di 31 - in data 24/10/2018, a seguito di ulteriore aggravamento,
veniva dimesso da detto centro per essere inserito nella
Comunità Protetta ad Alta Assistenza quindi preso la
Struttura di AN IN “Villa Maria”, individuata dal
Medico Responsabile e gestita dalla Società ricorrente;
- il 27/11/2018 il Tribunale di Firenze, Ufficio GIP,
assolveva parte attrice dal reato ascrittogli (estorsione) per non essere lo stesso imputabile a causa della patologia, ed applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 2;
- in data 19/9/2019 il Presidio Psichiatrico “Villa Maria”,
nella persona della Dr.ssa confermava che il CP_3
paziente poteva rientrare presso il territorio di origine
(provincia di Bologna), stante il netto miglioramento;
- infatti, il 23/9/2019 il Sig. effettuava cambio di Parte_1
residenza, dalla Provincia di Como alla Provincia di
Bologna, nel Comune di Lizzano in Belvedere e pagina 5 di 31 conseguentemente veniva preso in carico dal Servizio
Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna;
- in data 01/10/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Varese,
ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata di cui alla sentenza del Tribunale di
Firenze, dichiarava il “socialmente pericoloso” in Parte_1
relazione alla sua patologia psichiatrica;
di conseguenza prorogava la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno con espressa prescrizione “di continuare a
permanere presso la Comunità di Villa Maria” ove era già
domiciliato;
- il trasferimento in Emilia-Romagna non poteva dunque essere effettuato;
- in data 05/02/2020 la Società ricorrente Controparte_1
chiedeva all'UEPE di Como, ai CC di AN IN e al
Tribunale di Sorveglianza di Varese, la possibilità di trasferire il dalla Struttura “Villa Maria” alla Parte_1
Struttura “San Giovanni in Bosco” a LI IN (CO) pagina 6 di 31 per problemi di ristrutturazione edilizia, anch'essa sotto la propria gestione;
- in data 12/10/2020 (un anno dopo il provvedimento del
Tribunale di Sorveglianza) la “San Giovanni in Bosco” –
con relazione inviata al Tribunale di Sorveglianza di Varese
– sosteneva l'assenza di pericolosità sociale del e Parte_1
riteneva pertanto che potesse essere disposta la presa in carico ambulatoriale nel territorio di origine (Bologna);
- in data 14/10/2020 il Tribunale di Sorveglianza di Varese
dichiarava però non cessata la pericolosità del e Parte_1
prorogava la misura di sicurezza della libertà vigilata per 8
mesi, autorizzando tuttavia parte attrice a trasferire il domicilio da Como a Bologna;
- il seguito dunque dal Servizio Sanitario Parte_1
dell'Emilia-Romagna, non era ricoverato in alcuna struttura;
- con mail e raccomandata del 21/10/2022 l'ADS contestava le fatture emesse dalla Controparte_1
pagina 7 di 31 State tale premessa in fatto, parte opponente sosteneva che il periodo di permanenza presso le strutture gestite dalla
Società ricorrente (ottobre 2019-ottobre 2020) era dovuto ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, Tribunale di
Sorveglianza di Varese, in applicazione di quanto stabilito con sentenza dal Tribunale di Firenze. Quindi affermava che l'onere della permanenza dovesse essere totalmente a carico del SSN.
In diritto, si adduceva la gratuità delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, previste dal DPCM 14/02/2001
art. 3 comma 1 e quelle socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui sempre all'art. 3 comma 3.
Un secondo motivo di opposizione riguardava la liquidazione degli importi: si contestava la richiesta delle somme di cui alle fatture “oltre gli interessi di mora” (ex art. 2 decreto legislativo 231/2002), in quanto applicabili solo nelle “transazioni commerciali” tra imprese o tra pagina 8 di 31 imprese e pubbliche amministrazioni, non anche tra imprese e privati.
Per le ragioni esposte, parte attrice, l'opposta, domandava:
1) la revoca del decreto ingiuntivo;
2) la vittoria delle spese ed onorari di giudizio.
In data 27 marzo 2023 si costituiva in giudizio la società
contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1
nonché le argomentazioni di diritto esposte dall'opponente.
Ribatteva, in fatto, che:
- l'ingresso del Sig. presso la Comunità “Villa Parte_1
Maria”, risalente al 31/10/2018, era volontario e concordato dal insieme alla sua Amministratrice di Parte_1
sostegno, a seguito del consiglio ricevuto dalla dott.ssa medico responsabile della CRA di Ossuccio;
Per_2
- l'ingresso presso la CPA “Villa Maria” avveniva in regime di solvenza e volontariamente;
- in data 27/11/2018 la sentenza del tribunale di Firenze
dichiarava il non imputabile per il reato Parte_1
pagina 9 di 31 ascrittogli e lo sottoponeva a misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due;
- il 26/09/2019 l'Ufficio di sorveglianza di Milano
dichiarava parte attrice socialmente pericolosa con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà
vigilata per anni uno, con la prescrizione di permanere nella struttura comunitaria, ove all'epoca era già inserito,
disponendo la prosecuzione del programma e delle prescrizioni della Comunità;
- con ordinanza 3035/2020 l'Ufficio di sorveglianza di
Varese dichiarava cessata la pericolosità del e Parte_1
autorizzava il libero vigilato a modificare il domicilio in
Bologna, con divieto di abbandonare la sua abitazione sita in Bologna, via Boldrini n. 6, e con obbligo di mantenere regolari contatti con il CSM di Vergato.
- Cessava, pertanto, la permanenza del presso le Parte_1
Strutture della Controparte_1
pagina 10 di 31 In diritto, parte opposta articolava la sua posizione nei seguenti punti:
- Rapporto contrattuale: l'ingresso di nella Parte_1
struttura avveniva volontariamente ed in regime di solvenza, senza coinvolgimento né autorizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o di enti pubblici territoriali.
- Natura della misura di sicurezza: la misura di libertà
vigilata applicata dal Tribunale non implicava l'obbligo per il SSN di sostenere i costi della struttura.
Non si trattava infatti di una misura detentiva (es.
REMS), ma di una prescrizione non coercitiva.
- Assenza di presa in carico sanitaria pubblica: nessun progetto terapeutico-riabilitativo era stato redatto dal Servizio Sanitario Territoriale.
- Inapplicabilità del DPCM 14.2.2001 cioè Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie: la difesa riteneva non applicabile la pagina 11 di 31 disciplina sulle prestazioni socio-sanitarie, in quanto mancante il presupposto fondamentale cioè:
un progetto personalizzato ed un impegno di spesa dell' . Parte_4
- Titolarità del credito: la afferma di Controparte_1
vantare unicamente un credito nei confronti di e non verso enti pubblici. Parte_1
- Interessi moratori: sebbene nel ricorso per D.I. fossero indicati gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, la domanda al giudice li richiedeva genericamente, così
che erano da intendersi come interessi legali ex art. 1284 c.c.
Per le ragioni sopra riportate, parte convenuta domandava:
1) di accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
pagina 12 di 31 2) di accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone la provvisoria esecutività;
3) in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento della somma di Euro 26.044,00 oltre interessi legali ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
4) la vittoria delle spese e compensi.
Tali in sintesi gli atti introduttivi.
LA SUCCESSIVA SCANSIONE PROCEDIMENTALE
Con ordinanza del 20 aprile 2023 il giudice onorario
Dott.ssa Serena Scala letta l'istanza di parte convenuta l'opposta, rinviava la causa al 22 maggio 2023 da tenersi con modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 22 maggio 2023 il GO Dott.ssa Scala, lette le note scritte depositate dalle parti, respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I.; concedeva alle parti i pagina 13 di 31 termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; e rinviava la causa per la decisione sui mezzi istruttori all'udienza del 09/11/2023.
L'udienza del 9 novembre 2023 si svolgeva in modalità da remoto attraverso la piattaforma Teams; il giudice si riservava.
Con ordinanza del 21 novembre 2023 il giudice scioglieva la riserva, rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2 maggio 2024, si rilevava l'impossibilità
di trattare la causa all'udienza prestabilita e si rinviava al 5
dicembre 2024.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo
Presidente di sezione e del pensionamento del Giudice
Onorario Dott.ssa Scala. Di conseguenza il procedimento veniva assegnato al Presidente della sezione, con funzioni qui di giudice singolo Marco D'Orazi.
pagina 14 di 31 Quest'ultimo, con ordinanza del 25 novembre 2024 operava un rinvio disponendo la modalità cartolare ex art. 127 ter
c.p.c.
All'udienza del 8 maggio 2025 il giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito della novellazione dell'art. 132 del codice di procedura civile.
Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso. A
maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa: sull'attivazione del Servizio Sanitario Nazionale
ai sensi del DPCM 14 febbraio 2001
La disciplina dell'articolo 3 del DPCM 14 febbraio 2001,
correttamente richiamata negli atti di causa, definisce quei servizi sanitari che, se erogati a certe condizioni, potranno pagina 15 di 31 essere integralmente a carico del SSN. Anzitutto le prestazioni devono rientrare tra quelle A) sanitarie a rilevanza sociale, di cui all'art. 3, comma 1, cioè
trattamenti sanitari integrati con assistenza sociale;
B)
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, di cui all'art. 3, comma 3, come ad esempio le patologie psichiatriche. Tali prestazioni devono essere erogate in regime residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale o domiciliare. Ai fini dell'operatività della gratuità, sono altresì indispensabili: 1) la formale presa in carico da parte della competente;
2) l'approvazione e sottoscrizione, Parte_
ad opera della stessa, solitamente per tramite del
Dipartimento di Salute mentale o equivalente, di un progetto terapeutico individuale, riportante la struttura che dovrà farsi carico del paziente, gli obiettivi, la durata delle prestazioni, le modalità di trattamento e di monitoraggio. Detto progetto deve peraltro includere pagina 16 di 31 l'autorizzazione all'ingresso in struttura e l'impegno di spesa da parte della . Parte_
Si comprende dunque, conseguentemente, che l'ingresso in struttura non deve essere stato deciso autonomamente dal paziente o dalla sua famiglia. Conseguentemente, in caso di adesione volontaria in regime di solvenza e senza autorizzazione , il SSN non è gravato da obblighi di Parte_
pagamento.
Questioni nodali su cui si è svolto il processo, e che seguono, sono dunque 1) se vi sia effettivamente stata una presa in carico del Sig. da parte della;
2) se Parte_1 Parte_
quest'ultima abbia elaborato un progetto terapeutico a lui dedicato da svolgersi presso le strutture di “Villa Maria” e di “San Giovanni Bosco” entrambe gestite dalla
[...]
cioè la odierna opposta. Controparte_1
Sulla natura del ricovero
presso “Villa Maria” e “San Giovanni Bosco”.
L'ingresso volontario ed in regime di solvenza pagina 17 di 31 Stando alla ricostruzione dei fatti, risulta che negli anni
2017-2018 il Sig. era seguito dal Servizio Parte_1
Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna.
A seguito della nomina della cugina quale ADS, residente a
Cedro-Lugano (CH), l'opponente viene dimesso dalla
Residenza a trattamento Intensivo di Bologna per il trasferimento a Como, con conseguente presa in carico e responsabilità sanitaria del Servizio di Salute Mentale di
Menaggio in Lombardia. Si verificava aggravamento delle condizioni di salute;
in data 17/10/2018 viene inserito nella comunità riabilitativa di Ossuccio. Stante la relazione psichiatrica del Dr. del Dipartimento Gestione Per_3
Salute mentale e Dipendenze del Servizio Psichiatrico
territoriale di Menaggio, datata 04/05/2018, si attesta la presa in carico e la redazione di un programma terapeutico concordato che prevedeva altresì esperienza rieducativa presso il Centro Diurno di Ossuccio.
pagina 18 di 31 Punto discusso riguarda l'evento successivo: stante l'ulteriore aggravamento, alla fine del mese di ottobre 2018
il paziente viene dimesso dalla struttura per essere ricoverato presso la Comunità Riabilitativa di Alta
Assistenza di AN IN “Villa Maria”.
Stando agli atti, è possibile affermare con certezza che parte opposta faceva ingresso presso “Villa Maria” in
regime di solvenza.
A riguardo si richiama la memoria autorizzata ex. art. 183
c.p.c. n. 1 della difesa di parte attrice, ove si legge a chiare lettere come: “l'ADS abbia accettato di assumere temporaneamente le spese della clinica […] perché gli stessi psichiatri avevano dichiarato di non avere strutture contenitive in convenzione nella zona dove potesse essere ricoverato”; dunque, se anche vi era una carenza di strutture, come dichiara la difesa di parte opponente,
l'ingresso avvenne in condizioni di solvenza;
in altri pagina 19 di 31 termini, avvenne volontariamente da parte del Parte_1
cioè del suo rappresentante.
Stante l'irrilevanza dei motivi che spinsero l'Amministratrice di sostegno ad accettare di sostenere in autonomia i costi della Comunità di “Villa Maria”, è fatto dichiarato e dunque accertato che l'ingresso e la permanenza sino alla fine di settembre 2019 fosse a carico del privato. Ad ulteriore conferma del fatto che il interruppe il percorso terapeutico con il CPS di Parte_1
Ossuccio, entrando presso la CPA “Villa Maria” in regime di solvenza, è la relazione psichiatrica del 6 ottobre 2020
del Dr. come da allegato 3 all'atto di Per_3
costituzione semplice di parte convenuta in giudizio.
Quindi, è pacifico che dal 31 ottobre 2018 a fine settembre
2019 il Sig. si trovasse presso la struttura Parte_1
sanitaria senza apposito programma terapeutico disposto dalla e quindi in regime di solvenza. Parte_
pagina 20 di 31 Peraltro, il contestato debito si riferisce al periodo successivo, quindi quello che va da ottobre 2019 al mese di ottobre 2020.
La sopravvenuta misura di sicurezza
disposta dal Tribunale di sorveglianza di Varese
Accertato l'ingresso presso la struttura in questione in regime di solvenza, spetta adesso valutare se il sopravvenuto
provvedimento dell'Ufficio di sorveglianza di Varese, del
01/10/2019, disponendo la misura di sicurezza, consistente nel continuare la permanenza presso la comunità di “Villa
Maria”, ove già domiciliava il Sig. possa aver Parte_1
determinato una conversione dal regime di solvenza al regime
di gratuità a carico del SSN.
Preme chiarire come la misura della libertà vigilata, pur con prescrizioni, non abbia in effetti natura coercitiva.
Nell'ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità pagina 21 di 31 terapeutica, a condizione che le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto. La libertà vigilata impone infatti obblighi di condotta, ma non può essere eseguita coattivamente contro la volontà dell'interessato. Le
prescrizioni, come l'obbligo di dimora in questione, non possono dunque essere imposte con la forza, come nel caso di un ordine di carcerazione per intendersi: se la persona vi si sottrae, non può essere riportata coattivamente in comunità ma piuttosto il giudice potrà aggravare la misura passando a quella con natura detentiva.
Calando la fattispecie al caso concreto, la misura di libertà
vigilata imponeva la permanenza presso “Villa Maria” ma non si trattava di una misura detentiva;
il che avrebbe obbligato ad attivare un ricovero coattivo. Non potendo la misura essere eseguita con la forza pubblica, non comportava l'automatico intervento del SSN per l'assistenza o la spesa. pagina 22 di 31 Quindi, il Tribunale di Sorveglianza di Varese, non avendo disposto un ricovero sanitario coattivo, si limitava a ratificare una situazione già in atto, senza coinvolgere il
SSN.
Peraltro, sempre dalla memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. di parte opposta, si desume la consapevolezza dell'assenza di regime di gratuità pure dopo l'intervenuta disposizione dell'Autorità giudiziaria. Nello scritto, si afferma infatti che l' avrebbe inviato al Magistrato di Sorveglianza Controp
una mail – data 2 dicembre 2019 – chiedendo molte volte che “Villa Maria” predisponesse un piano terapeutico e la stessa sollecitazione veniva rivolta agli operatori della struttura.
Altrettanto vero, infatti, che l'inserimento in apposita struttura determina la gratuità della permanenza solo al ricorrere dei presupposti di cui al richiamato DPCM 14
febbraio 2001: progetto personalizzato, presa in carico da parte dell' , impegno di spesa e struttura Parte_
pagina 23 di 31 convenzionata. Sostanzialmente, era questo che chiedeva l' evidentemente essa stessa consapevole della natura Controp
onerosa del ricovero del Parte_1
In conclusione, la misura di sicurezza non ha mutato il titolo
del ricovero da regime solvenza a regime pubblico in quanto a)
non presentava carattere coercitivo;
b) non era accompagnata da una presa in carico da parte della;
Parte_
c) non autorizzava l'onere a carico del SSN.
In definitiva, la trasformazione in regime gratuito richiede un atto esplicito della , che qui è mancato. Parte_
Infine, la parte opposta, come più volte dichiarato, non si è
rivolta al SSN per il ristoro dei costi di questi periodi.
Sugli interessi dovuti: quelli legali ex art. 1284 c.c.
Parte opposta contesta altresì la richiesta di liquidazione degli importi delle fatture “oltre gli interessi di mora” ai sensi dell'art. 231/2002, specificando che questi ultimi siano da applicarsi esclusivamente alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese ed amministrazioni pubbliche. pagina 24 di 31 Il motivo di opposizione, subordinato, è manifestamente fondato.
Peraltro, è la stessa a modificare la Controparte_1
propria posizione per mezzo dell'atto di costituzione e risposta datato 27 marzo 2023. Si chiede dunque la condanna agli interessi legali ex art. 1284 c.c. e non quelli speciali che non potrebbero trovare applicazione nel caso di specie.
Ergo, il decreto ingiuntivo in oggetto deve confermarsi solo in parte, esclusi gli interessi di mora ex 231/2002, in luogo di quelli legali ex art. 1284 c.c. Considerato poi che parte opposta ha prodotto una diffida ad adempiere datata 21
settembre 2022, si ritiene che gli interessi legali sulle somme dovute debbano decorrere da tale data, ai sensi degli artt.
1219 e 1284 c.c., fino all'effettivo soddisfo. Dalla domanda,
essi saranno maggiorati, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 1284 c.c.
Il dispositivo pagina 25 di 31 Per quanto soltanto in punto ad interessi, il decreto ingiuntivo riporta una somma non dovuta.
Infatti, il decreto ingiuntivo riporta per relationem gli interessi di cui alla domanda, dunque gli interessi
“commerciali”. Non si versa in ipotesi di due imprese (c.d.
rapporto b2b) ma di una impresa (“professionista” nel gergo comunitario) e di un privato.
Poiché dunque il decreto ingiuntivo prevede tutti interessi maggiorati (attraverso questo richiamo per relationem al ricorso, errato), esso non può essere confermato pro parte
ma va revocato, con condanna alla somma ivi portata (ma con corretta menzione degli interessi).
Sulle spese.
Come al punto 4) ed al punto 5) del dispositivo.
Scaglione da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00.
Le spese di lite devono intendersi parzialmente compensate, per 1/2. Per tre ordini di ragioni: a) parziale soccombenza;
b) singolarità della vicenda, che assume le pagina 26 di 31 caratteristiche di cui a C. costit. 77 del 2018; c) la novità
delle questioni poste in questa vicenda.
Si dà infatti atto di una soccombenza parziale di entrambe le parti, stante la conferma solo parziale del decreto ingiuntivo (con particolare riguardo agli interessi dovuti,
ovvero quelli legali in luogo dei moratori). Naturalmente, si
è trattato di un lapsus, di un utilizzo di modulo sbagliato;
tuttavia, dal punto di vista tecnico, si è in presenza di una soccombenza anche della parte opposta. Tale errore ha comportato infatti comunque la revoca del decreto ingiuntivo. Vi è dunque soccombenza parziale della opposta.
E' altresì da osservare la peculiarità delle circostanze di causa, rilevante per C. costit. 77 del 2018, come circostanza eccezionale.
Anzitutto la condizione soggettiva del debitore, quale disturbo psichiatrico certificato, la presenza di ADS,
nonché l'esistenza di precedenti e successivi rapporti con le pagina 27 di 31 ; poi anche l'incertezza normativa tra disciplina Parte_
sanitaria e misure di sicurezza. La Comunità di “Villa
Maria” ha continuato a fornire le prestazioni anche dopo l'imposizione giudiziaria della permanenza, senza effettivamente chiarire se tale modifica comportasse una variazione del regime economico. La particolare condizione soggettiva del paziente unitamente alla sopravvenuta misura giudiziaria, rendono la mancata chiarezza da parte della circa l'inoperatività di regime Controparte_1
di gratuità delle prestazioni, nonché la mancanza di collaborazione a fronte dei solleciti della Controp
comportamenti non riconducibili ai canoni di buona fede e correttezza contrattuale;
parte opponente avrebbe diversamente potuto eliminare ogni qualsivoglia dubbio sulle circostanze o individuare soluzione alternativa.
Infine, il caso rappresenta anche un caso che, dal punto di vista giurisprudenziale, può ritenersi inedito.
pagina 28 di 31 Per le ragioni esposte, si dispone pertanto la compensazione parziale delle spese processuali per 1/2. Non tuttavia integrale, alla luce della circostanza che comunque un nucleo di soccombenza rimane in capo alla parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 282/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5105/22, in oggetto, emesso dal
Tribunale di Bologna;
con riferimento al tasso di interessi.
2) REVOCA tale decreto.
3) CONDANNA il signor a pagare a parte Parte_1
pagina 29 di 31 opposta la somma di euro 26.044,00, con interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, c.c., correnti dal
21 settembre 2022 fino alla notificazione del decreto ingiuntivo;
successivamente, con interessi di cui all'articolo 1284, quarto (penultimo) comma, correnti dalla notificazione del decreto ingiuntivo fino al saldo.
4) DISPONE la compensazione delle spese per un mezzo.
5) CONDANNA il signor al pagamento di un Parte_1
mezzo delle spese di lite, spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un mezzo di tutto quanto in appresso), in: euro 7.000,00 per compensi;
euro
1.050,00 per spese generali;
euro 286,00 per esborsi.
Infine, IVA e Cassa professionale sulle prime due voci.
6) SI PUBBLICHI.
pagina 30 di 31 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 29 luglio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 31 di 31