Articolo 2 della Legge 12 luglio 1950, n. 573
Articolo 1
Versione
15 agosto 1950
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 15 agosto 1950