Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01600/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2025, proposto da
Hepv02 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 01.03.2022, acquisita al prot. MiTE-30254 in data 09.03.2022, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MiTE-128439 del 17.10.2022, per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di nuovo impianto agrovoltaico denominato "Impianto SV51" di potenza nominale pari a 10,73 MW e potenza installabile pari 13,53 MWp con connessione alla RTN e della Stazione Elettrica RTN, da realizzarsi nei comuni di San NA (BR) e LI S. RC (BR), nonché a fronte delle diffide del 26.01.2024 e del 08.11.2024;
-del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 2.490,30;
Nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e a rimborsare alla ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 2.490,30.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AN SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visti il ricorso introduttivo in epigrafe indicato con cui parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sull’istanza dalla stessa presentata in data 01.03.2022 per il rilascio della VIA ex art. 23 del D.lgs., 3 aprile 2006, n. 152 “ per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto agrivoltaico denominato “Impianto SV51”….da realizzarsi nei Comuni di San NA (BR) e LI S. RC (BR) ”;
Considerato che in vista dell’udienza pubblica del 17.12.2025 parte ricorrente, con nota depositata in data 26.11.2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Rilevato che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di aver perduto interesse alla decisione. ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; 22 giugno 2021, n. 4789);
Ritenuto, pertanto, che al Collegio, in considerazione di quanto sopra richiamato, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, integrato dai motivi aggiunti del 20.11.2024, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuta infine, la sussistenza di giustificate ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerata la definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AN SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SS | ON CA |
IL SEGRETARIO