Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7564 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 5 A ее 67435 A 9 . 1 R / N T 4 S - / I I 6 B R G 2 07 5 64/02 Oggetto . E . EPUBBLICA A ITALIANA L R R Ricorso mancante . L T P dell'esposizione . A U A D sommaria dei fatti di . B T D B I R L causa. A E O R E T Inammissibilita D T T I 1 SUPREMA DI CASSAZIONE N S 3 R E N 1 S E E . S E T I N SEZIONE QUINTA CIVILE A A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.02625/00 Dott. OR Glauco Ebner Presidente Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. Rel. Consigliere Cron. 21042 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Rep. Dott. Francesco Anton Genovese Dott. Achille Meloncelli Consigliere Ud. 12/03/02 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 67435 sul ricorso proposto da: TO OR, elettivamente domiciliato in Roma, via da Palestrina, n. 47, presso l'avvocato Francesco Paolo Icssa, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mercurio Galasso, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege controricorrente 3 2 2 1 avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, n. 33/7/99, depositata il 24.6.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dalla lettura della sentenza impugnata del controricorso si ricava che, con distinti avvisi di accertamento, l'ufficio II.DD. di Sulmona rettificò, a seguito di ispezione compiuta dalla Guardia di Finanza, le dichiarazioni dei redditi ai fini di IRPEF ed ILOR, presentate da TO OR, esercente commercio all'ingrosso di preziosi, per gli anni 1990, 1991, 1992, 1993. Avverso tali avvisi di accertamento propose ricorsi il TO, sollevando questioni di diritto, relative agli 2° comma, D.P.R. n. 600/1973, 2710, 2729articoli 39, e di merito, inerenti alla pretesa non C.C., utilizzabilità ed infondatezza dei riscontri bancari posti a base dell'accertamento. L'ufficio chiese il rigetto dei ricorsi. r Avverso le sentenze, con cui la commissione tributaria provinciale dell'Aquila aveva rigettato i ricorsi e compensato le spese, propose appello il TO, sostenendo che l'accertamento si era basato su presupposti e presunzioni errati;
l'ufficio chiese il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado. La commissione tributaria regionale dell'Aquila, con la sentenza sopra citata, ritenuto legittimo il metodo seguito dall'ufficio per l'accertamento, accolse l'appello del contribuente solo relativamente alla misura della sanzione, rigettandolo nel resto e condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il TO, formulando due motivi. Resiste l'amministra- zione finanziaria mediante controricorso. Il ricorrente ha anche depositato memoria integrativa, con cui. chiede il rinvio della discussione a nuovo ruolo, a similitudine di quanto disposto da questa corte relativamente ad altri ricorsi presentati da lui medesimo, in attesa della decisione della corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 149 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE s 3 Il ricorso è inammissibile, anche per un motivo diverso ed ulteriore rispetto a quello della tardiva notifica di esso a mezzo posta (consegna in data 10.1.2000 del plico raccomandato spedito il 5.1.2000, essendo stata notificata la sentenza al domiciliatario in data 1499.11.1999), effettuata ai sensi dell'articolo c.p.c., norma attualmente sottoposta al giudizio della corte costituzionale, in attesa del quale era stato chiesto il rinvio di questa decisione. Infatti, come puntualmente rilevato dalla controricor- rente, nel ricorso in esame manca l'esposizione sommaria dei fatti della causa, richiesta a pena n.3, d'inammissibilità dall'articolo 366, primo comma, c.p.c.; né, al fine del soddisfacimento concreto di esso contiene almeno, nella parte tale prescrizione, all'esposizione dei motivi,destinata l'enunciazione sia pure abbreviata, ma sufficientemente chiara e completa, dei fatti che hanno originato la controver- sia, delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, così da fornire la conoscenza di tali elementi attraverso la sola lettura di esso, senza necessità di attingere ad altre fonti (cfr. Cass. nn.4998/1999, 1974/1988, 3905/1987). Per tale ragione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. r Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.150, di cui Euro 150 per spese, oltre quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile- tributaria, il 12 marzo 2002. querific Magus Il presidente Il consigliere est. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 23 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innoce Battista E 6 N A 8 I O 5 9 I 1 R . Z / N A 4 A / - T R 6 T 2 B U S . . B I R L I . G L P . R E A D T R . L B E A A D D T A I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M 5