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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SETTORE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Esposito quale Giudice del Lavoro
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note pervenute ai fini di udienza, nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1913/2017 del ruolo generale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A T R A
Parte_1
-parte ricorrente- Avv. Milito Angelo
CONTRO
CP_1
-parte resistente - Avv. Marcello Carnovale
Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire gli arretrati della pensione di vecchiaia con decorrenza dall'08/01/2009 e fino al 01/01/2013, data dalla quale l' ha dato corso CP_1
all'erogazione della pensione, il ricorrente fondava la propria pretesa sulla sentenza n. 951/2015 di questo Tribunale, divenuta definitiva, che riconosceva la valenza contributiva del periodo lavorativo riferito all'anno 2006; il tutto con vittoria di spese.
L' si costituiva eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della CP_1
domanda per carenza della preventiva istanza amministrativa riferita alla pensione di vecchiaia, e nel merito la carenza dei requisiti legali in capo al ricorrente per l'accesso alla prestazione con decorrenza anteriore al 2013, domandava dunque il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Tali eccezioni non meritano accoglimento.
In primo luogo, la domanda amministrativa del ricorrente, presentata in data
08/01/2009, mirava all'accesso a trattamento pensionistico a carico dell'AGO e costituisce idoneo presupposto per l'intervento giudiziale, ancorché originariamente qualificata come domanda di pensione di anzianità. La domanda, infatti, è un atto a contenuto sostanzialmente determinato, ma giuridicamente disponibile: i presupposti normativi della prestazione spettante si precisano nel tempo.
In secondo luogo, la sentenza n. 951/2015 ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla valorizzazione, ai fini contributivi, dell'annualità 2006. Questo riconoscimento, passato in giudicato, ha inciso retroattivamente sulla posizione assicurativa del ricorrente, con effetti anche sulla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, che
– alla luce di detta valorizzazione – risultava integrato già alla data della domanda
(08/01/2009).
In base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cassazione
Civile, Sez. Lavoro, 12 febbraio 2003 n. 2113 in tema di giudicato esterno nel rapporto previdenziale), qualora la pretesa pensionistica venga fondata su una situazione assicurativa ridefinita in forza di un precedente giudicato, l' non può contestare la CP_1
decorrenza del diritto se non mediante impugnazione tempestiva della decisione. Tale impugnazione nel caso di specie non è intervenuta. Il giudizio in esame ha pertanto natura meramente determinativa e non costitutiva, essendo già cristallizzato il diritto del ricorrente, con decorrenza anteriore a quella riconosciuta dall' . CP_2
Va pertanto accertato il diritto del ricorrente agli arretrati pensionistici dal mese di febbraio 2009 (decorrenza ordinaria post domanda) sino al 01/01/2013, dunque si accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati della pensione di vecchiaia dal mese di febbraio 2009 sino gennaio 2013.
Ciò posto, tenuto conto delle condivisibili risultanze peritali si osserva che il
CTU ha incluso nel conteggio l'importo riferito al mese di gennaio 2009 (€ 649,44), ma la pensione di vecchiaia decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 503/1992, dal primo giorno del mese successivo alla domanda (presentata in data 08/01/2009.)
Pertanto, detratto l'importo non dovuto, il credito lordo spettante al ricorrente risulta pari a € 44.144,52; si condanna l' al pagamento della suddetta somma, oltre CP_1
rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati della pensione di vecchiaia per un importo lordo complessivo di € 44.144,52, come determinato sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, e per l'effetto condanna l' al CP_1
pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€ 2.649,26 oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto. Castrovillari, 27.6.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.