Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
Gli apparecchi ed i congegni per il giuoco d'azzardo installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico vanno sottoposti a confisca, con successiva loro distruzione, relativamente ai fatti posti in essere in epoca precedente al 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), atteso che ad essi si continuano ad applicare le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse ai sensi dell'art. 1, comma 547, della citata legge n. 266 del 2005. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato come il carattere obbligatorio della confisca si ricava dal testo dell'art. 110 del R.D. n. 773 del 1941, e dalle sue successive modificazioni di cui alla legge 20 maggio 1965 n. 507, alla legge 17 dicembre 1986 n. 904, ed alla legge 27 dicembre 2002 n. 289, avente natura di interpretazione autentica delle pregresse disposizioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2006, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/11/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1715
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 10821/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 13.12.2005 del Tribunale monocratico di Brindisi;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, con sentenza del 13.12.2005:
a) affermava la responsabilità penale di IA EL in ordine al reato di cui:
- al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 poiché, in qualità di gestore di un esercizio pubblico sito in San Vito dei Normanni, installava presso detto locale n. 4 apparecchi elettronici idonei ad essere utilizzati per il gioco di azzardo e non esponeva la tabella relativa ai giochi proibiti - acc. il 17.12.2002);
e lo condannava alla pena complessiva -condizionalmente sospesa - di Euro 16.000,00 di ammenda (risultante dal cumulo materiale della sanzione di Euro 4.000,00 di ammenda irrogata in relazione a ciascuno dei quattro congegni illeciti), ordinando la confisca e distruzione degli apparecchi in sequestro;
b) assolveva lo stesso, per insussistenza del fatto, dal reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p.. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- l'insussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110;
- la illegittimità della pena irrogata, in quanto eccedente il triplo del massimo edittale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato sicché il gravame non può essere considerato inammissibile. L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, poiché il residuo reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.110 è estinto per prescrizione.
Trattasi, invero, di fattispecie contravvenzionale punita con la sola pena dell'ammenda ed accertata il 17.12.2002, per cui il termine massimo prescrizionale (di anni 3, ex art. 157 c.p. e art. 160 c.p., u.c.) - nell'assenza di interruzioni o sospensioni - si è definitivamente compratoli 17.12.2005.
2. Va confermata la disposta confisca (con conseguente distruzione) dei quattro apparecchi elettronici da gioco sequestrati. Quanto all'applicazione di tale misura, il R.D. n. 773 del 1931, art.110:
- nell'originaria formulazione e dopo le modifiche introdotte dalla L. 20 maggio 1965, n. 507, disponeva, dapprima al comma 4 e poi al comma 6, "Gli apparecchi o i congegni sono confiscati";
- dopo le modifiche introdotte dalla L. 17 dicembre 1986, n. 904, disponeva al comma 8 "È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti";
- dopo te modifiche introdotte dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, disponeva al comma 9 "È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti";
- dopo le modifiche introdotte della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), attualmente dispone al comma 9 bis "Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi della L.24 novembre 1981, n. 689, art. 20, comma 4.
Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso".
2.1 La giurisprudenza di questa Corte Suprema non appare concordemente orientata.
a) Un orientamento ha ritenuto, infatti, che i videogiochi, anche se destinati o destinabili al gioco d'azzardo, non hanno carattere intrinsecamente criminoso e non rientrano nella previsione di cui all'art. 240 c.p., comma 2, poiché la condotta penalmente sanzionata è "a spazio circoscritto": rilevante cioè solo se tenuta in ambito spaziale definito (luoghi pubblici o aperti al pubblico, circoli ed associazioni di qualunque specie) vedi Cass., Sez. 3^: 26.11.2003 n. 45680 Sanchez Uroz;
20.11.2003, n. 44419, Trapè; 13.12.1999, n. 3315, Sciacovelli;
21.10.1995, n. 3045: 23.1.1995, n. 3450, Solimando;
23.6.1993, n. 687).
b) Secondo altro indirizzo interpretativo, invece, la confisca penale già prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, in tema di installazione ed uso di congegni automatici o elettronici per il gioco d'azzardo nei luoghi pubblici, ha carattere sempre obbligatorio (vedi Cass. Sez. 3^ 28.12.2005, n. 47242, Trape Viladomat;
25.2.2004, n. 8127, P.M. in proc. De Gaetano;
26.5 2003 Dini;
1.3.2001, n. 8542, Gilioli, nonché Cass., Sez. 4^, 3.5.2001, n. 17782, Colombari).
2.2 A giudizio di questo Collegio, il carattere obbligatorio della confisca penale di cui si controverte era fissato dalla legge speciale prescindendo dalla disciplina generale posta dall'art. 240 c.p.: la misura era pertanto applicabile anche nei casi di
"patteggiamento" e di proscioglimento per estinzione del reato. Tale principio - nello stato attuale della normativa - può riferirsi, ovviamente soltanto alle violazioni di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, commesse in data antecedente a quella (1 gennaio 2006) di entrata in vigore della legge depenalizzatrice L. n. 266 del 2005, poiché ad esse continuano ad applicarsi "le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse" (art. 1, comma 547).
Natura amministrativa ha, invece, la confisca prevista dalla disciplina attuale.
In relazione alle norme previgenti, decisiva doveva considerarsi la formulazione del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9, come modificato dalla L. n. 289 del 2002, dove era previsto che "è sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
Tale disposizione, secondo un'esegesi di questa Corte, assumeva anche il valore di interpretazione autentica della precedente normativa (vedi Cass., Sez. 3^, 26.5.2003 Dini;
13.2.2003, Defraia;
13.2.2003, D'Amato; 13.2.2003, Scarpetta).
Al di là di detto assunto, comunque, va evidenziato che rispetto alle misure di sicurezza patrimoniali non opera il principio di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 2 c.p. e art.25 Cost. (vedi Cass., Sez. 2^, 6.3.2003, n. 10575): ne consegue che -
pure nel regime transitorio di eccezione delimitato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 547, - la confisca obbligatoria già prevista dal R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9, come modificato dalla L. n. 289 del 2002, deve essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo antecedente in cui essa era diversamente disciplinata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato
è estinto per prescrizione.
Conferma la confisca degli apparecchi sequestrati. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007