CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2023, n. 38663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38663 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE SO UN nato il [...] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. Procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38663 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 01/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13 maggio 2022, la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EN UN NI per il reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 perché estinto per prescrizione, mentre ne ha affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 14-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, rideterminando la pena in euro 10.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza il EN UN NI, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e la nullità assoluta della sentenza in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 185, 420-bis e 420- ter cod. proc. pen., in quanto allorché si è svolta l'udienza avanti alla Corte d'appello, il ricorrente si trovava in stato di detenzione domiciliare per altra causa. Tale circostanza era conosciuta dalla Corte per essere stata rappresentata dalla difesa con memoria ritualmente depositata tramite PEC e di essa si dava atto nel verbale di udienza. Ciò nonostante, e in mancanza di espressa rinuncia a comparire, la Corte territoriale aveva ugualmente proceduto alla trattazione del processo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici d'appello del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata dalla difesa con la memoria difensiva ritualmente depositata. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo. 2. Dalla documentazione allegata al ricorso e dall'esame del fascicolo, in questa sede consentito atteso il carattere processuale della censura dedotta, risulta che nella memoria depositata dal difensore in prossimità dell'udienza avanti alla Corte d'appello si dava atto che il ricorrente si trovava in regime di detenzione domiciliare. La memoria risulta ritualmente trasmessa alla cancelleria tramite PEC e nel verbale dell'udienza del 13.5.2022 il EN UN risultava in detenzione domiciliare e assente. Non si dà atto che fosse intervenuta rinuncia a comparire. 2 Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01, hanno affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. In tal pronuncia si è affermato che all'imputato, il quale abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, deve essere riconosciuto il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico, stante la natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo, come disegnato in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali. Tale interpretazione, la quale garantisce in maniera stringente la partecipazione al giudizio di merito dell'imputato, risulta conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111, comma 3 Cost. Inoltre, solo la garanzia di partecipazione al processo da parte dell'imputato invera i principi di immediatezza ed oralità, ugualmente richiamati nella disposizione costituzionale. Si è inoltre precisato che l'assenza può costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo un impedimento e che detta assenza possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. Nella specie la Corte d'appello, benché informata dal difensore dell'imputato che questi si trovava in regime di detenzione domiciliare per altra causa, e pur in mancanza di elementi che attestassero la volontà di rinunciare a comparire in udienza, essa non ne ha assicurato la presenza. Ciò ha determinato la celebrazione del giudizio di appello in assenza e al di fuori delle condizioni legittimanti, ed impone, pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia.
PQM
3 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. Procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38663 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 01/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 13 maggio 2022, la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EN UN NI per il reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 perché estinto per prescrizione, mentre ne ha affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 14-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, rideterminando la pena in euro 10.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza il EN UN NI, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e la nullità assoluta della sentenza in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 185, 420-bis e 420- ter cod. proc. pen., in quanto allorché si è svolta l'udienza avanti alla Corte d'appello, il ricorrente si trovava in stato di detenzione domiciliare per altra causa. Tale circostanza era conosciuta dalla Corte per essere stata rappresentata dalla difesa con memoria ritualmente depositata tramite PEC e di essa si dava atto nel verbale di udienza. Ciò nonostante, e in mancanza di espressa rinuncia a comparire, la Corte territoriale aveva ugualmente proceduto alla trattazione del processo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici d'appello del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata dalla difesa con la memoria difensiva ritualmente depositata. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo. 2. Dalla documentazione allegata al ricorso e dall'esame del fascicolo, in questa sede consentito atteso il carattere processuale della censura dedotta, risulta che nella memoria depositata dal difensore in prossimità dell'udienza avanti alla Corte d'appello si dava atto che il ricorrente si trovava in regime di detenzione domiciliare. La memoria risulta ritualmente trasmessa alla cancelleria tramite PEC e nel verbale dell'udienza del 13.5.2022 il EN UN risultava in detenzione domiciliare e assente. Non si dà atto che fosse intervenuta rinuncia a comparire. 2 Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01, hanno affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. In tal pronuncia si è affermato che all'imputato, il quale abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, deve essere riconosciuto il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico, stante la natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo, come disegnato in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali. Tale interpretazione, la quale garantisce in maniera stringente la partecipazione al giudizio di merito dell'imputato, risulta conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111, comma 3 Cost. Inoltre, solo la garanzia di partecipazione al processo da parte dell'imputato invera i principi di immediatezza ed oralità, ugualmente richiamati nella disposizione costituzionale. Si è inoltre precisato che l'assenza può costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo un impedimento e che detta assenza possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. Nella specie la Corte d'appello, benché informata dal difensore dell'imputato che questi si trovava in regime di detenzione domiciliare per altra causa, e pur in mancanza di elementi che attestassero la volontà di rinunciare a comparire in udienza, essa non ne ha assicurato la presenza. Ciò ha determinato la celebrazione del giudizio di appello in assenza e al di fuori delle condizioni legittimanti, ed impone, pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia.
PQM
3 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° marzo 2023.