CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GR EP, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6970/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210066547483000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200014997406000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210080444014000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220019953456000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 agisce contro l'assessorato finanze della Regione siciliana e l'Agenzia delle entrate riscossione, per l'annullamento delle cartelle di pagamento nn.29520210066547483000,29520200014997406000,
29520210080444014000,29520220019953456000, tasse automobilistiche anni 2016,2017,2018,2019, notificate il 2/8/2024.
La ricorrente eccepisce la prescrizione triennale della pretesa.
Non si è costituita la Regione siciliana;
si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Allo stato degli atti ed in assenza di prova contraria di atti interruttivi, deve dichiararsi decorso il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 del d.l. 953/1982 per tutte le annualità.
Si ritiene giusta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Ct1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato.
Spese compensate
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GR EP, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6970/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210066547483000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200014997406000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210080444014000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220019953456000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 agisce contro l'assessorato finanze della Regione siciliana e l'Agenzia delle entrate riscossione, per l'annullamento delle cartelle di pagamento nn.29520210066547483000,29520200014997406000,
29520210080444014000,29520220019953456000, tasse automobilistiche anni 2016,2017,2018,2019, notificate il 2/8/2024.
La ricorrente eccepisce la prescrizione triennale della pretesa.
Non si è costituita la Regione siciliana;
si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Allo stato degli atti ed in assenza di prova contraria di atti interruttivi, deve dichiararsi decorso il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 del d.l. 953/1982 per tutte le annualità.
Si ritiene giusta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Ct1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato.
Spese compensate
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso