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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgo San Martino - Piazza Vittorio Emanuele 1 15032 Borgo San Martino AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 61 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 61 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 61 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 61 IMU 2018
- sul ricorso n. 124/2024 depositato il 18/03/2024 proposto da
RICORRENTE_2 - codice fiscale_ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgo San Martino - Piazza Vittorio Emanuele 1 15032 Borgo San Martino AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 60 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 60 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 60 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 60 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 60 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste in particolar modo per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di definitività della pretesa a favore dell'ente non essendo stati impugnati i provvedimenti presuppposti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e RICORRENTE_2 (“Ricorrenti” o Parte Privata”) hanno separatamente impugnato i preavvisi di fermo amministrativo loro notificati dal Comune di Borgo San Martino in relazione, quanto a Ricorrente_1, al mancato pagamento dell'imposta IMU per vari periodi d'imposta e, quanto a RICORRENTE_2 al mancato pagamento anche della Tari per l'anno 2013.
Con l'impugnazione le Ricorrenti hanno esposto che il 27/05/2015 decedeva in Borgo San Martino il signor Nominativo_2 che lasciava eredi i figli RICORRENTE_2, Ricorrente_1, Nominativo_3 e la moglie Nominativo_4; esponevano altresì che detti eredi avevano accettato con beneficio di inventario l'eredità del defunto con dichiarazione resa davanti al Notaio Nominativo_5 in data 24.9.2015, atto registrato e trascritto nel registro delle successioni tenuto dal Tribunale di Vercelli, separando così il proprio patrimonio da quello del de cuius;
dopo di che avevano pure redatto l'inventario di eredità registrato e trascritto dal notaio Nominativo_5, in data 05/10/2015. Opponevano quindi che, per effetto della separazione dei patrimoni, non erano tenute a rispondere dei debiti ereditari con il proprio patrimonio.
Concludevano infine per l'annullamento degli atti impugnati.
L'Ufficio ha depositate le proprie deduzioni con le quali ha innanzitutto opposto che gli atti impugnati erano stati preceduti, quanto ad entrambe le Ricorrenti, dalla rituale notifica di avvisi di accertamento e quindi, in assenza di gravame e pagamento, dalla notifica di ingiunzioni pur esse rimaste prive di gravame e pagamento;
ha eccepito pertanto in via preliminare l'intervenuta definitività delle questioni legate alla debenza ed all'obbligo di pagamento delle somme poste a base dei ricorsi.
Ha opposto altresì la non accoglibilità dei ricorsi pure quanto al merito essendo i tributi non versati relativi a periodi successivi al decesso del de cuius.
Concludeva così per il rigetto dei ricorsi notificati.
I fascicoli sono stati riuniti per evidenti ragioni di loro connessione oggettiva e il giudizio è stato infine trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce ed in applicazione dei principi di sinteticità degli atti processuali e di esame e decisione sulla base della ragione più liquida che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, nonché idonea a dirimere l'intera controversia al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni, si ritiene di dover innanzitutto esaminare la questione posta dal Resistente di intervenuta definitività delle questioni legate alla debenza ed all'obbligo di pagamento delle somme poste a base dei ricorsi a seguito della mancata impugnazione degli atti presupposti a quelli oggetto di esame in questa sede.
L'Ufficio ha depositate le copie delle ingiunzioni notificate a ciascuna delle ricorrenti e dall'esame di detti documenti si rileva l'avvenuta notifica degli atti;
le Ricorrenti, inoltre, nulla hanno opposto al riguardo per cui sul punto non vi è contestazione.
Alla mancata impugnazione degli atti presupposti a quelli qui gravati segue la definitività delle pretese tributarie del Comune rimanendo così irrilevanti le questioni dedotte dalle Ricorrenti legate alla accettazione solo con beneficio di inventario dell'eredità del defunto Nominativo_2.
Ciò comporta il fondamento dell'eccezione pregiudiziale di definitività della pretesa dell'Ente resistente per la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti a quelli qui gravati e l'assorbimento di ogni altra questione e discussione.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati e conseguentemente gli atti impugnati devono essere confermati.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico respinge i ricorsi riuniti per connessione. Condanna parti ricorrenti in via solidale a rimborsare all'ufficio le spese che liquida in euro 400 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgo San Martino - Piazza Vittorio Emanuele 1 15032 Borgo San Martino AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 61 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 61 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 61 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 61 IMU 2018
- sul ricorso n. 124/2024 depositato il 18/03/2024 proposto da
RICORRENTE_2 - codice fiscale_ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgo San Martino - Piazza Vittorio Emanuele 1 15032 Borgo San Martino AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 60 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 60 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 60 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 60 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 60 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste in particolar modo per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di definitività della pretesa a favore dell'ente non essendo stati impugnati i provvedimenti presuppposti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e RICORRENTE_2 (“Ricorrenti” o Parte Privata”) hanno separatamente impugnato i preavvisi di fermo amministrativo loro notificati dal Comune di Borgo San Martino in relazione, quanto a Ricorrente_1, al mancato pagamento dell'imposta IMU per vari periodi d'imposta e, quanto a RICORRENTE_2 al mancato pagamento anche della Tari per l'anno 2013.
Con l'impugnazione le Ricorrenti hanno esposto che il 27/05/2015 decedeva in Borgo San Martino il signor Nominativo_2 che lasciava eredi i figli RICORRENTE_2, Ricorrente_1, Nominativo_3 e la moglie Nominativo_4; esponevano altresì che detti eredi avevano accettato con beneficio di inventario l'eredità del defunto con dichiarazione resa davanti al Notaio Nominativo_5 in data 24.9.2015, atto registrato e trascritto nel registro delle successioni tenuto dal Tribunale di Vercelli, separando così il proprio patrimonio da quello del de cuius;
dopo di che avevano pure redatto l'inventario di eredità registrato e trascritto dal notaio Nominativo_5, in data 05/10/2015. Opponevano quindi che, per effetto della separazione dei patrimoni, non erano tenute a rispondere dei debiti ereditari con il proprio patrimonio.
Concludevano infine per l'annullamento degli atti impugnati.
L'Ufficio ha depositate le proprie deduzioni con le quali ha innanzitutto opposto che gli atti impugnati erano stati preceduti, quanto ad entrambe le Ricorrenti, dalla rituale notifica di avvisi di accertamento e quindi, in assenza di gravame e pagamento, dalla notifica di ingiunzioni pur esse rimaste prive di gravame e pagamento;
ha eccepito pertanto in via preliminare l'intervenuta definitività delle questioni legate alla debenza ed all'obbligo di pagamento delle somme poste a base dei ricorsi.
Ha opposto altresì la non accoglibilità dei ricorsi pure quanto al merito essendo i tributi non versati relativi a periodi successivi al decesso del de cuius.
Concludeva così per il rigetto dei ricorsi notificati.
I fascicoli sono stati riuniti per evidenti ragioni di loro connessione oggettiva e il giudizio è stato infine trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce ed in applicazione dei principi di sinteticità degli atti processuali e di esame e decisione sulla base della ragione più liquida che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, nonché idonea a dirimere l'intera controversia al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni, si ritiene di dover innanzitutto esaminare la questione posta dal Resistente di intervenuta definitività delle questioni legate alla debenza ed all'obbligo di pagamento delle somme poste a base dei ricorsi a seguito della mancata impugnazione degli atti presupposti a quelli oggetto di esame in questa sede.
L'Ufficio ha depositate le copie delle ingiunzioni notificate a ciascuna delle ricorrenti e dall'esame di detti documenti si rileva l'avvenuta notifica degli atti;
le Ricorrenti, inoltre, nulla hanno opposto al riguardo per cui sul punto non vi è contestazione.
Alla mancata impugnazione degli atti presupposti a quelli qui gravati segue la definitività delle pretese tributarie del Comune rimanendo così irrilevanti le questioni dedotte dalle Ricorrenti legate alla accettazione solo con beneficio di inventario dell'eredità del defunto Nominativo_2.
Ciò comporta il fondamento dell'eccezione pregiudiziale di definitività della pretesa dell'Ente resistente per la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti a quelli qui gravati e l'assorbimento di ogni altra questione e discussione.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati e conseguentemente gli atti impugnati devono essere confermati.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico respinge i ricorsi riuniti per connessione. Condanna parti ricorrenti in via solidale a rimborsare all'ufficio le spese che liquida in euro 400 oltre accessori di legge.