CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1933/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1933/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL DA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DINOI PIETRO,
(C.F. ), contumace, Controparte_2 C.F._2
APPELLATI avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena rep. n.
1057/2022 del 25/7/2022
CONCLUSIONI
In data 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 9 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i fatti e i motivi di cui in atti e in narrativa, preliminarmente: accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e degli ulteriori atti successivi, e per l'effetto, ammettere e dichiarare legittimo e tempestivo l'odierno appello quale impugnazione tardiva del contumace incolpevole ex art.327, comma secondo, cpc;
- nel merito: accogliere integralmente l'appello proposto dal sig. avverso l'impugnata Parte_1 ordinanza resa dal Tribunale di Siena, nella persona del Giudice dr.ssa Giulia Capannoli in data 22/07/2022 nel procedimento R.G.n. 933/2022 – rep. n. 1057/2022 del 25/7/2022 e pertanto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, Voglia riformare integralmente l'ordinanza impugnata, per tutti i fatti e i motivi esposti in narrativa e quindi Voglia respingere tutte le domande proposte dalla CP_1 Controparte_1 nei confronti del sig. perché Parte_1 sfornite di prova. Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”. In via istruttoria, al fine di provare l'inidoneità e la conseguente nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., e l'applicabilità del secondo comma dell'art. 327 c.p.c., nel senso della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e successivi atti notificati all'odierno appellante: a) Si chiede ammettersi prova testimoniale della sig.ra Testimone_1
residente in [...], sulla seguente circostanza:
[...]
il sig. , dopo la morte del prof. nel Parte_1 Persona_1 gennaio 2014, del quale era stato badante, dopo circa un mese è tornato a vivere e ad abitare in India senza soluzione di continuità ed ivi tuttora vive e risiede. b) Si chiede che la Corte autorizzi la produzione di documentazione idonea a dimostrare la stabile residenza/domicilio del Sig. all'estero nel Pt_1 periodo rilevante, per superare l'eccezione preli suddetta di controparte. In via istruttoria, nel merito: Qualora l'Ecc.ma Corte ne ravvisi la necessità:
1) si chiede disporsi perizia contabile al fine di accertare i soggetti disponenti, gli importi e le causali, in relazione alle somme vantate dalla società appellata;
-
2) al pari, si chiede che il Giudice disponga l'acquisizione presso le banche di riferimento, della copia integrale di tutte le distinte di disposizione di bonifico e degli assegni emessi in favore dell'appellante, in relazione alle somme vantate dalla società appellata.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: pagina 2 di 9 in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da
[...]
contro l'ordinanza del Tribunale di Siena del 22.7.2022; Pt_1 egata ipotesi: nel rito, dichiarare inammissibile la produzione dei documenti effettuata dall'appellante e: nel merito, respingere l'appello stesso perché totalmente infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese diritti e onorari anche del presente grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art.702 bis cpc, la adiva il Controparte_1
Tribunale di Siena per chiedere di accertare che essa era creditrice di di € 264.006,50, e che questo era a sua volta Controparte_2 creditore di per € 223.864,50 e, conseguentemente, di Parte_1 condannare il secondo a restituire direttamente a lei le somme dovute al primo.
La ricorrente riferiva che il quale suo collaboratore, a partire CP_2 dal 2016, aveva posto in essere una serie di comportamenti illeciti, per i quali il medesimo aveva poi subito anche una condanna in sede penale, consistiti tra l'altro nel falsificare polizze e modulistica della Compagnia
Assicuratrice per conto della quale la società operava, facendosi così consegnare da molte persone ingenti somme di denaro, delle quali si era poi appropriato.
In tale contesto, il aveva, inoltre, corrisposto liquidazioni CP_2 anche in favore di soggetti non assicurati;
liquidazioni che, pertanto, dovevano ritenersi privi di causale.
Sempre in tale contesto, il aveva liquidato al nella sua CP_2 Pt_1 qualità di erede del prof. somme per euro 223.864,50, Persona_1 in assenza di un valido titolo.
Sosteneva, altresì, la di essere creditrice nei confronti del CP_1 pagina 3 di 9 della complessiva somma di Euro 264.006,50 per danni, CP_2 spese legali liquidate e quant'altro e, pertanto, stante l'inerzia del nel recuperare dal la somma sopra indicata, intendeva CP_2 Pt_1 surrogarsi al primo, sensi dell'art. 2900 c.c., nel recupero di detta posta creditoria.
Nessuno dei resistenti si costituiva in giudizio e la causa veniva decisa sulle sole produzioni documentali di parte ricorrente.
La pronuncia impugnata
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 1057/2022 del 25/7/2022, il Tribunale di Siena così statuiva:
“Dichiara che il credito della nei confronti Controparte_1 del sig. ammonta a complessivi € 252.756,50. Controparte_2
Dichiara che il sig. è creditore ai sensi dell'art. 2033 Controparte_2
c.c. nei confronti del sig. per la somma di € 223.864,50 Parte_1 con obbligo di restituzione dell'indebito a carico di quest'ultimo.
Condanna il sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
creditrice del sig. della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 223.864,50 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna il sig. e il sig. in solido a Controparte_2 Parte_1 rifondere alla le spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 3.205,00 per compensi professionali, € 413,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CAP se per legge”.
Nello specifico, il giudice riteneva che la ricorrente avesse fornito la prova di aver dovuto risarcire ed i suoi clienti, per i Controparte_3 danni causati dal suo collaboratore.
Il decidente riteneva anche che la ricorrente fosse legittimata ad agire in surrogatoria, che i pagamenti effettuati nei confronti del Pt_1 risultassero documentati attraverso la produzione della relazione della pagina 4 di 9 Guardia di Finanza e che l'assenza di causa risultasse dalle dichiarazioni confessorie rese dal in sede penale. CP_2
Il giudizio di appello
Con ricorso depositato in data 31.10.2022, e notificato rispettivamente il giorno 8.2.2023, ed il 13.3.2023, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
e (di seguito Controparte_1 CP_1 Controparte_2 anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la sopra richiamata ordinanza.
Parte appellante, senza formulare specifici motivi, lamentava innanzitutto di non essere stata al corrente della pendenza del giudizio di primo grado in quanto “ignaro delle regole del processo civile italiano
e quasi sempre all'estero, non si era premurato di incaricare alcuno del controllo della sua cassetta postale, e quindi non ha saputo degli avvisi di deposito degli atti del presente giudizio che via via gli sono stati notificati ai sensi dell'art. 140 cpc, e solo per puro caso è stato notiziato dalla sorella, Suor della Caritas di Siena, dell'ultimo degli avvisi CP_4 pervenuti ed ha potuto così richiedere tutela per l'impugnazione del provvedimento oggi appellato”.
Quanto al merito, invece, l'appellante lamentava che la domanda fosse stata accolta nonostante fosse sfornita di prova, sia con riferimento alle avvenute liquidazioni, sia, e soprattutto, in relazione all'assenza di causa dei pagamenti.
In vista dell'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, si costituiva la eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del gravame, per essere stato tardivamente proposto.
pagina 5 di 9 La resistente eccepiva, altresì, la tardività delle produzioni documentali e contestava nel merito le difese del ricorrente.
Respinta la richiesta di sospensiva, seguivano due rinvii per tentare la conciliazione della lite.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, la difesa del Pt_1 chiedeva l'ammissione di prove orali volte a dimostrare che egli, per quanto residente formalmente nel luogo in cui era stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., era in realtà domiciliato all'estero da anni.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa anche da questa Corte, è da tempo orientata nell'affermare che l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. deve essere proposta con citazione (“L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio
l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario;
né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011” – Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020 e in senso conforme Sez.
L -, Ordinanza n. 30843 del 06/11/2023).
pagina 6 di 9 Per quanto sia comunemente ammessa la sanatoria nel caso di introduzione del giudizio con ricorso, in applicazione del principio della conversione degli atti nulli, ai fini del rispetto del termine per l'impugnazione occorrerà comunque avere riguardo alla data della notifica dell'appello, e non quindi a quella del deposito in cancelleria (v.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19754 del 17/07/2024, pronunciatasi sul caso speculare dell'adozione della citazione invece del ricorso).
Nel caso in esame, anche prescindendo da ogni valutazione in ordine all'eccezione di nullità della notifica (esplicitata peraltro nel suo contenuto solo tardivamente nella comparsa conclusionale), l'appellante afferma nei suoi scritti difensivi di essersi avveduto per la prima volta dell'emissione dell'ordinanza impugnata in data 07.10.2022, allorquando la sorella avrebbe intercettato la notifica di un successivo provvedimento del Tribunale di Siena.
A tutto voler concedere, quindi, il termine per una impugnazione tardiva ex art. 327 secondo comma c.p.c. dovrebbe decorrere da tale momento.
Ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, il termine per l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. è di 30 giorni.
Al momento della notifica del ricorso in appello, avvenuta l'8.2.2023 per la ed il 13.3.2023 per Controparte_1 [...]
quindi, il termine era ormai ampiamente decorso. CP_2
Peraltro, a tale data erano trascorsi anche più di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, avvenuta il 25.7.2022, per cui le valutazioni non sarebbero dissimili neppure a volere considerare il termine lungo previsto dall'art. 327 primo comma c.p.c..
L'appello risulta, quindi, inammissibile.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di Parte_1
pagina 7 di 9 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
[...] Controparte_2 emessa dal Tribunale di Siena rep. n. 1057/2022 del 25/7/2022, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 le spese di costituzione nel presente giudizio, che liquida in
[...] complessivi € 4217 per compensi di avvocato, oltre al rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa, come per legge;
3. Dichiara che sussistono in capo all'appellante i presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
pagina 8 di 9 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1933/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL DA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DINOI PIETRO,
(C.F. ), contumace, Controparte_2 C.F._2
APPELLATI avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena rep. n.
1057/2022 del 25/7/2022
CONCLUSIONI
In data 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 9 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i fatti e i motivi di cui in atti e in narrativa, preliminarmente: accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e degli ulteriori atti successivi, e per l'effetto, ammettere e dichiarare legittimo e tempestivo l'odierno appello quale impugnazione tardiva del contumace incolpevole ex art.327, comma secondo, cpc;
- nel merito: accogliere integralmente l'appello proposto dal sig. avverso l'impugnata Parte_1 ordinanza resa dal Tribunale di Siena, nella persona del Giudice dr.ssa Giulia Capannoli in data 22/07/2022 nel procedimento R.G.n. 933/2022 – rep. n. 1057/2022 del 25/7/2022 e pertanto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, Voglia riformare integralmente l'ordinanza impugnata, per tutti i fatti e i motivi esposti in narrativa e quindi Voglia respingere tutte le domande proposte dalla CP_1 Controparte_1 nei confronti del sig. perché Parte_1 sfornite di prova. Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”. In via istruttoria, al fine di provare l'inidoneità e la conseguente nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., e l'applicabilità del secondo comma dell'art. 327 c.p.c., nel senso della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e successivi atti notificati all'odierno appellante: a) Si chiede ammettersi prova testimoniale della sig.ra Testimone_1
residente in [...], sulla seguente circostanza:
[...]
il sig. , dopo la morte del prof. nel Parte_1 Persona_1 gennaio 2014, del quale era stato badante, dopo circa un mese è tornato a vivere e ad abitare in India senza soluzione di continuità ed ivi tuttora vive e risiede. b) Si chiede che la Corte autorizzi la produzione di documentazione idonea a dimostrare la stabile residenza/domicilio del Sig. all'estero nel Pt_1 periodo rilevante, per superare l'eccezione preli suddetta di controparte. In via istruttoria, nel merito: Qualora l'Ecc.ma Corte ne ravvisi la necessità:
1) si chiede disporsi perizia contabile al fine di accertare i soggetti disponenti, gli importi e le causali, in relazione alle somme vantate dalla società appellata;
-
2) al pari, si chiede che il Giudice disponga l'acquisizione presso le banche di riferimento, della copia integrale di tutte le distinte di disposizione di bonifico e degli assegni emessi in favore dell'appellante, in relazione alle somme vantate dalla società appellata.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: pagina 2 di 9 in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da
[...]
contro l'ordinanza del Tribunale di Siena del 22.7.2022; Pt_1 egata ipotesi: nel rito, dichiarare inammissibile la produzione dei documenti effettuata dall'appellante e: nel merito, respingere l'appello stesso perché totalmente infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese diritti e onorari anche del presente grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art.702 bis cpc, la adiva il Controparte_1
Tribunale di Siena per chiedere di accertare che essa era creditrice di di € 264.006,50, e che questo era a sua volta Controparte_2 creditore di per € 223.864,50 e, conseguentemente, di Parte_1 condannare il secondo a restituire direttamente a lei le somme dovute al primo.
La ricorrente riferiva che il quale suo collaboratore, a partire CP_2 dal 2016, aveva posto in essere una serie di comportamenti illeciti, per i quali il medesimo aveva poi subito anche una condanna in sede penale, consistiti tra l'altro nel falsificare polizze e modulistica della Compagnia
Assicuratrice per conto della quale la società operava, facendosi così consegnare da molte persone ingenti somme di denaro, delle quali si era poi appropriato.
In tale contesto, il aveva, inoltre, corrisposto liquidazioni CP_2 anche in favore di soggetti non assicurati;
liquidazioni che, pertanto, dovevano ritenersi privi di causale.
Sempre in tale contesto, il aveva liquidato al nella sua CP_2 Pt_1 qualità di erede del prof. somme per euro 223.864,50, Persona_1 in assenza di un valido titolo.
Sosteneva, altresì, la di essere creditrice nei confronti del CP_1 pagina 3 di 9 della complessiva somma di Euro 264.006,50 per danni, CP_2 spese legali liquidate e quant'altro e, pertanto, stante l'inerzia del nel recuperare dal la somma sopra indicata, intendeva CP_2 Pt_1 surrogarsi al primo, sensi dell'art. 2900 c.c., nel recupero di detta posta creditoria.
Nessuno dei resistenti si costituiva in giudizio e la causa veniva decisa sulle sole produzioni documentali di parte ricorrente.
La pronuncia impugnata
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 1057/2022 del 25/7/2022, il Tribunale di Siena così statuiva:
“Dichiara che il credito della nei confronti Controparte_1 del sig. ammonta a complessivi € 252.756,50. Controparte_2
Dichiara che il sig. è creditore ai sensi dell'art. 2033 Controparte_2
c.c. nei confronti del sig. per la somma di € 223.864,50 Parte_1 con obbligo di restituzione dell'indebito a carico di quest'ultimo.
Condanna il sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
creditrice del sig. della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 223.864,50 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna il sig. e il sig. in solido a Controparte_2 Parte_1 rifondere alla le spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 3.205,00 per compensi professionali, € 413,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CAP se per legge”.
Nello specifico, il giudice riteneva che la ricorrente avesse fornito la prova di aver dovuto risarcire ed i suoi clienti, per i Controparte_3 danni causati dal suo collaboratore.
Il decidente riteneva anche che la ricorrente fosse legittimata ad agire in surrogatoria, che i pagamenti effettuati nei confronti del Pt_1 risultassero documentati attraverso la produzione della relazione della pagina 4 di 9 Guardia di Finanza e che l'assenza di causa risultasse dalle dichiarazioni confessorie rese dal in sede penale. CP_2
Il giudizio di appello
Con ricorso depositato in data 31.10.2022, e notificato rispettivamente il giorno 8.2.2023, ed il 13.3.2023, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
e (di seguito Controparte_1 CP_1 Controparte_2 anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la sopra richiamata ordinanza.
Parte appellante, senza formulare specifici motivi, lamentava innanzitutto di non essere stata al corrente della pendenza del giudizio di primo grado in quanto “ignaro delle regole del processo civile italiano
e quasi sempre all'estero, non si era premurato di incaricare alcuno del controllo della sua cassetta postale, e quindi non ha saputo degli avvisi di deposito degli atti del presente giudizio che via via gli sono stati notificati ai sensi dell'art. 140 cpc, e solo per puro caso è stato notiziato dalla sorella, Suor della Caritas di Siena, dell'ultimo degli avvisi CP_4 pervenuti ed ha potuto così richiedere tutela per l'impugnazione del provvedimento oggi appellato”.
Quanto al merito, invece, l'appellante lamentava che la domanda fosse stata accolta nonostante fosse sfornita di prova, sia con riferimento alle avvenute liquidazioni, sia, e soprattutto, in relazione all'assenza di causa dei pagamenti.
In vista dell'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, si costituiva la eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del gravame, per essere stato tardivamente proposto.
pagina 5 di 9 La resistente eccepiva, altresì, la tardività delle produzioni documentali e contestava nel merito le difese del ricorrente.
Respinta la richiesta di sospensiva, seguivano due rinvii per tentare la conciliazione della lite.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, la difesa del Pt_1 chiedeva l'ammissione di prove orali volte a dimostrare che egli, per quanto residente formalmente nel luogo in cui era stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., era in realtà domiciliato all'estero da anni.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa anche da questa Corte, è da tempo orientata nell'affermare che l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. deve essere proposta con citazione (“L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio
l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario;
né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011” – Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020 e in senso conforme Sez.
L -, Ordinanza n. 30843 del 06/11/2023).
pagina 6 di 9 Per quanto sia comunemente ammessa la sanatoria nel caso di introduzione del giudizio con ricorso, in applicazione del principio della conversione degli atti nulli, ai fini del rispetto del termine per l'impugnazione occorrerà comunque avere riguardo alla data della notifica dell'appello, e non quindi a quella del deposito in cancelleria (v.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19754 del 17/07/2024, pronunciatasi sul caso speculare dell'adozione della citazione invece del ricorso).
Nel caso in esame, anche prescindendo da ogni valutazione in ordine all'eccezione di nullità della notifica (esplicitata peraltro nel suo contenuto solo tardivamente nella comparsa conclusionale), l'appellante afferma nei suoi scritti difensivi di essersi avveduto per la prima volta dell'emissione dell'ordinanza impugnata in data 07.10.2022, allorquando la sorella avrebbe intercettato la notifica di un successivo provvedimento del Tribunale di Siena.
A tutto voler concedere, quindi, il termine per una impugnazione tardiva ex art. 327 secondo comma c.p.c. dovrebbe decorrere da tale momento.
Ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, il termine per l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. è di 30 giorni.
Al momento della notifica del ricorso in appello, avvenuta l'8.2.2023 per la ed il 13.3.2023 per Controparte_1 [...]
quindi, il termine era ormai ampiamente decorso. CP_2
Peraltro, a tale data erano trascorsi anche più di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, avvenuta il 25.7.2022, per cui le valutazioni non sarebbero dissimili neppure a volere considerare il termine lungo previsto dall'art. 327 primo comma c.p.c..
L'appello risulta, quindi, inammissibile.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di Parte_1
pagina 7 di 9 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
[...] Controparte_2 emessa dal Tribunale di Siena rep. n. 1057/2022 del 25/7/2022, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 le spese di costituzione nel presente giudizio, che liquida in
[...] complessivi € 4217 per compensi di avvocato, oltre al rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa, come per legge;
3. Dichiara che sussistono in capo all'appellante i presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
pagina 8 di 9 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9