Articolo 20 della Legge 12 giugno 1990, n. 146
Articolo 19Articolo 20 bis
Versione
29 giugno 1990
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Versione
26 aprile 2000
Art. 20.
Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto gia' previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242 . Resta inoltre fermo quanto previsto ((dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonche')) dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1 aprile 1981, n. 121 .
((1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Entrata in vigore il 26 aprile 2000