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Articolo 4 della Legge 20 dicembre 2000, n. 408
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Legge 20 dicembre 2000, n. 408
Articolo 4 della Legge 20 dicembre 2000, n. 408
Versione
13 gennaio 2001
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 13 gennaio 2001
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