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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/09/2024, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.09.2024 base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1518/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Contrada Parte_1
Torre n. 20, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Danilo Romano e
Giovanni Taccone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Taurianova,
Piazza Libertà n.16, giusta procurain atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante presidente pt, domiciliato per la carica in Roma alla Via CP_1
Ciro il Grande;
Società di cartolarizzazione dei crediti in persona del legale rappresentante Controparte_2
presidente p., con sede in Roma alla Via Barberini n.47;
Resistenti
(contumaci)
E
con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, Controparte_3
in persona del Responsabile Contenzioso Calabria, per esso il Dottor , giusta procura Persona_1
per Notaio Dott. - Roma, Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_2
22/06/2023 (di seguito anche “ o “ ”) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Calarco CP_4 CP_5
del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Aschenez n. 1/i, giusta procura in atti;
Resistente
Oggetto: Riduzione iscrizione ipotecaria. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe chiedeva“1) Dichiarare
l'illegittimità ed intervenuta nullità parziale (con riferimento al debito esattoriale di natura previdenziale oggetto delimitato di domanda) dell'iscrizione ipotecaria iscritta presso il
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria registro generale n. 16657, registro particolare n.2941, poiché non più dovuto per pronuncia giudiziale definitiva;
2) Ridurre parzialmente, l'iscrizione ipotecaria per l'importo di €.30.922,035, oggetto di domanda, avente per oggetto i beni immobili di proprietà della ricorrente, elencati dettagliatamente nell'ipoteca esattoriale, per tutti i motivi su elencati;
3) Ordinare al Concessionario
[...]
(già ed ) di provvedere alla riduzione Controparte_3 CP_6 Controparte_7
presso il Conservatore dei Registri Immobiliari, territorialmente competente, della iscrizione ipotecaria oggetto di giudizio, per l'importo oggetto di domanda;
4) vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori dichiaratosi antistatari”.
Deduceva che l non provvedeva alla riduzione dell'ipoteca a suo Controparte_8
carico conseguente alla statuizione giudiziale di riduzione del debito esattoriale (Sentenza
N.267/2020 emessa dal Tribunale Civile di Palmi, sezione lavoro il 05.06.2020 e divenuta cosa giudicata stante il mancato Appello alla stessa) e, stante l'inerzia dell'ente riscossore, adiva il Tribunale.
L' si costituiva in giudizio e deduceva di aver sgravato la Controparte_3
posizione della ricorrente con conseguente riduzione dell'ipoteca oggetto di giudizio per i relativi importi. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, spese vinte.
All' udienza del 18/09/2024, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalla stessa parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che
è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la riduzione dell'iscrizione ipotecaria richiesta e lo stralcio della parte di debito annullato con la sentenza N.267/2020 emessa dal
Tribunale Civile di Palmi, sezione Lavoro il 05.06.2020, da parte dell' risultano dalla CP_5
documentazione esibita dallo stesso Ente avvenuti nel corso del giudizio.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese di lite che possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della correttezza della condotta tenuta da parte dell'ente resistente e del mancato rispetto dei termini previsti in materia di autotutela tributaria, da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Palmi, 20/09/2024
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti