Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01423/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TR CO EP, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
TI AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federico Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Felice AL VA, Giulia RI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- del verbale n. 2 recante “valutazione dei candidati”, approvato e pubblicato in data 9 maggio 2024, con cui la commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 05/E2 – Biologia Molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano, ha stilato la graduatoria di merito, non ammettendo alla prova orale il ricorrente CO EP TR;
- dell’elenco ammessi alla prova orale, pubblicato in data 9 maggio 2024;
- dell’allegato I al verbale n. 2, in particolare nella parte in cui sono stati attribuiti 0 (zero) punti al prof. CO EP TR nella valutazione dell’attività didattica frontale;
- dell’allegato I-bis al verbale n. 2, recante la ripartizione dei punteggi per ciascuna pubblicazione;
- per quanto possa occorrere, del verbale n. 1 (criteri di valutazione), qualora possa essere interpretato nel senso di assegnare punti per lo svolgimento di attività didattica frontale ai soli candidati che abbiano svolto insegnamenti o moduli nel settore scientifico disciplinare (SSD) BIO/11;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o attuativo, ancorché non conosciuto.
Con i motivi aggiunti del 7\10\2024:
- del verbale n. 4, recante “prova orale e prova didattica”, pubblicato in data 30 settembre 2024, con cui la commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 05/E2 – Biologia Molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano, ha individuato il candidato TI AR quale candidato maggiormente qualificato;
- del decreto n. 5980, pubblicato in data 30 settembre 2024, con cui il Rettore dell'Università degli Studi di Milano ha dichiarato vincitrice della procedura di selezione la dott.ssa TI AR;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano della dott.ssa TI AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2024 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Prof. CO EP Trichera, professore associato di Biochimica, ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Milano con D.R. n. 6436 del 15 dicembre 2024, per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010, di un professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare) settore scientifico-disciplinare BIO/11 (Biologia molecolare).
La procedura prevede una prima fase di valutazione dei titoli, quindi la predisposizione di una graduatoria di merito, in base alla quale ammettere alla prova orale un numero triplo di candidati rispetto al numero dei posti da coprire.
È prevista anche lo svolgimento di una prova didattica, consistente nella simulazione di una lezione universitaria davanti alla commissione giudicatrice.
Da tale prova sono però esonerati, in base all’articolo 10 comma 2 lettera k) del Regolamento, i candidati che siano già professori universitari di prima o di seconda fascia.
Alla procedura selettiva partecipavano otto candidati, tra cui il ricorrente.
La Commissione, costituita in data 12.4.2024, nella prima seduta del 22 aprile 2024 predeterminava i criteri di massima per la valutazione dei candidati (verbale n.1); nella seconda seduta del 29 aprile 2024 valutava i titoli, i curricula, le pubblicazioni scientifiche dei candidati (verbale n. 2 e allegati).
Nella medesima seduta la Commissione dichiarava esonerati dalla prova didattica i Proff. TR e Malpeli, in quanto già in possesso della qualifica di professore di seconda fascia.
In una tabella allegata al verbale venivano riportati i titoli e i punteggi attribuiti ai candidati per l’attività didattica, l’attività di ricerca, le pubblicazioni scientifiche e l’attività gestionale.
A conclusione dei lavori venivano ammessi alla prova orale, i primi tre candidati della graduatoria di merito, tra cui la dott.ssa TI AR.
Il ricorrente, collocatosi al settimo posto, ha impugnato con il ricorso introduttivo, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, il verbale di valutazione dei candidati, l’elenco degli ammessi alla prova orale, l’allegato I bis recante la ripartizione dei punteggi per ciascuna pubblicazione, il verbale recante i criteri di valutazione, formulando i seguenti due motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 12, 13 e 15 del D.R. 15 dicembre 2023, n. 6436 dell’Università degli Studi di Milano e dei criteri di valutazione di cui al verbale della commissione giudicatrice n. 1 del 22 aprile 2024, dell’articolo 6 del Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 140 - Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione del principio di parità di trattamento, difetto di istruttoria, di motivazione. Il ricorrente contesta la mancata assegnazione di punteggio per l’attività didattica svolta nel settore affine BIO/10 appartenente al medesimo macrosettore e previsto nei criteri di valutazione (e nel bando) nella parte in cui stabilisce che saranno oggetto di valutazione gli “ insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 12 del D.R. 15 dicembre 2023, n. 6436 dell’Università degli Studi di Milano e dei criteri di valutazione di cui al verbale della commissione giudicatrice n. 1 del 22 aprile 2024, dell’articolo 6 del Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 140. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione del principio di parità di trattamento, difetto di istruttoria, di motivazione: il ricorrente contesta il punteggio assegnato per l’attività di tutorato (pari a zero) e per la produzione scientifica, in quanto la Commissione non avrebbe considerato l’apporto individuale del candidato e la posizione di autore/corresponding author. Rileva poi come la Commissione abbia omesso di considerare originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione.
Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Milano, sollevando in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto i verbali, quali atti del subprocedimento di valutazione ancora in essere, non sarebbero lesivi; rilevava poi la mancata impugnazione del Bando di indizione della procedura concorsuale, nella parte in cui indica la funzione didattica che il vincitore è chiamato a svolgere, nonché il richiamo al SSD BIO/11.
Si costituiva altresì in giudizio la controinteressata, sollevando l’eccezione di difetto di interesse, per la mancanza di prova di resistenza.
Nella pendenza del giudizio, il 30 settembre 2024 veniva pubblicato il decreto n. 5980 con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Milano ha dichiarato vincitrice della procedura di selezione la dott.ssa TI AR.
Detto decreto è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il 4 ottobre 2024, per illegittimità derivata dagli atti di valutazione impugnati con il ricorso introduttivo.
L’Università e la controinteressata hanno depositato memoria ex art. 73 cod. proc. amm. con cui ribadivano i profili di inammissibilità.
Con memoria di replica, il ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della memoria dell’Università.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 6 dicembre 2024.
DIRITTO
1) Il presente giudizio verte sulla selezione indetta dall’Università di Milano, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010, per la chiamata di un professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare) settore scientifico-disciplinare BIO/11 (Biologia molecolare).
2) Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni sollevate nel corso del giudizio.
2.1 L’Università rispetto al ricorso principale ha eccepito l’inammissibilità, per la natura endoprocedimentale degli atti impugnati.
L’esito della selezione è stata approvata con decreto impugnato con motivi aggiunti, per cui l’eccezione non ha più un rilievo, poiché i vizi articolati rispetto agli atti endoprocedimentali sono stati puntualmente dedotti anche con i motivi aggiunti.
In ogni caso i verbali di valutazione della Commissione, quali atti interni alla procedura concorsuale, possono essere oggetto di autonoma impugnazione quando dagli stessi deriva una lesione immediata dell'interesse del concorrente, quale l’arresto della procedura medesima per il soggetto interessato (Consiglio Stato, sez. V, 04 marzo 2008, n. 862).
Nel caso in esame dall’approvazione dei verbali e dell’elenco ammessi alla prova orale, pubblicato in data 9 maggio 2024, discende per il ricorrente direttamente l’esclusione dalla selezione e quindi la mancata nomina.
Per tale ragione, anche i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono atti lesivi e come tali impugnabili.
Altresì infondata l’eccezione di mancata impugnazione del bando, dal momento che il ricorrente contesta la violazione delle previsioni del bando da parte della Commissione nella valutazione dell’attività didattica e scientifica, mentre non articola alcuna censura rispetto alla previsione del bando, in particolare non contesta la scelta di indire il concorso per la copertura di insegnamenti limitatamente alla SSD BIO/11.
2.2 La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza.
Anche questo eccezione è infondata, in quanto dall’eventuale accoglimento del primo motivo il ricorrente otterrebbe 15 punti in più, sufficienti per superare la controinteressata e collocarsi nella terna che accede alla prova orale.
2.3 Il ricorrente ha eccepito la tardività della memoria ex art. 73, co. 1, cod. proc. amm., depositata dall'Università il 5 novembre 2024 alle ore 18.52, in violazione all’orario delle 12.00.
Seguendo l’indirizzo giurisprudenziale, l'apparente antinomia rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell'art. 4, co. 4, disp. att. cod. proc. amm., va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247; Id., Sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 197; Id., 3 novembre 2021, n. 7365). Di conseguenza, le argomentazioni contenute nella memoria non vengono prese in considerazione ai fini del decidere e, correlatamente, non si considerano le repliche a tale memoria, depositate dal ricorrente.
3) Le censure proposte nel ricorso introduttivo vengono ripresentate nei motivi aggiunti, per cui si può procedere all’esame congiunto.
3.1 Con il primo motivo del ricorso introduttivo, riproposto nei motivi aggiunti sempre come prima censura, il ricorrente si duole della mancata attribuzione del punteggio per la voce “attività didattica”: a fronte di cinquantacinque insegnamenti svolti presso l’Università dell’Insubria inquadrati nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 la commissione non ha assegnato alcun punto, sull’assunto della non coerenza “ con il settore scientifico disciplinare oggetto del concorso».
Con la corretta applicazione dei criteri avrebbe ottenuto il massimo dei punti attribuibili nell’attività didattica frontale (ossia quindici punti), classificandosi così al primo posto.
Secondo parte ricorrente la scelta di valutare solo l’attività didattica svolta nel settore BIO/11 è in contrasto con il Regolamento d’Ateneo in materia di chiamata dei professori e con la lex specialis .
Il motivo è fondato.
3.2 Il Collegio condivide la tesi di parte ricorrente, basata sull’interpretazione letterale e sistematica del Regolamento di Ateneo allora vigente, del bando e dei criteri adottati dalla Commissione.
L’art. 6 dell’allora vigente Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori e l’art. 12 del bando stabiliscono: “1. Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”.
Nel corso della seduta di valutazione dei titoli (verbale n.1), la Commissione esaminatrice ha specificato che “ Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli del SSD BIO/11 Biologia Molecolare e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.”.
In base alla lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate, la Commissione ha tre tipologie di attività didattica da valutare:
l’attività didattica svolta nel SSD BIO/11;
l’attività didattica svolta nel SSD BIO/11 e su moduli di cui il candidato ha la responsabilità;
l’attività didattica svolta su moduli di cui il candidato ha la responsabilità, non necessariamente nel SSD BIO/11, ma logicamente nel settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare).
Per queste tre ipotesi di attività didattica oggetto di valutazione, la Commissione non ha introdotto alcuna distinzione nell’attribuzione del punteggio; tuttavia emerge dalla documentazione in atti che rispetto ad alcuni candidati ha valutato l’attività didattica come “ parzialmente attinente al settore disciplinare oggetto del concorso ” (cfr. verbale di valutazione dei candidati Proff. Matteo De March e Giulia RI).
Quindi, si deve ritenere che l’attività didattica frontale, svolta con riguardo a tutti gli insegnamenti e ai moduli di cui i candidati hanno assunto la responsabilità, a prescindere che siano stati svolti nel settore scientifico-disciplinare oggetto del concorso, deve essere valutata, purchè verta nel settore concorsuale 05/E2.
Tuttavia nella valutazione concreta la Commissione ha disatteso il criterio, violando non solo il Regolamento e il Bando, che davano rilievo alla sola attività didattica, ma anche gli stessi parametri adottati nella prima seduta.
3.3 La difesa del ricorrente ha evidenziato come oltre all’interpretazione letterale e sistematica, la tesi sia sorretta dall’interpretazione teleologica: la selezione prevede l’esonero dalla prova didattica per i professori di II fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore in quanto già in possesso di esperienza didattica.
Da ciò discende che è rilevante e quindi deve essere valutata ogni esperienza didattica svolta in un insegnamento del macrosettore, purchè congruente e pertinente al settore scientifico disciplinare.
La stessa Commissione ha infatti dato rilievo per due candidati ad attività didattica svolta in corsi “ parzialmente attinenti al settore disciplinare oggetto del concorso ”, confermando in tal modo come fosse valutabile l’attività didattica svolta al di fuori del SSD BIO/11.
3.4 Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’obbligo per l’Amministrazione – ex art. 34, lett. “e” del c.p.a. – di rivalutare i titoli rientranti nel verbale n. 1, p. 2. voce A), e nello specifico i cinquantacinque insegnamenti svolti dal ricorrente presso l’Università dell’Insubria.
4) Pur se dall’accoglimento del primo motivo la pretesa sostanziale del ricorrente, secondo la sua prospettazione, potrebbe risultare pienamente soddisfatta, il Collegio ritiene di esaminare anche la seconda censura del ricorso, riproposta nei motivi aggiunti, stante l’assenza di una espressa graduazione.
Il secondo motivo di ricorso verte su due profili: la mancata valutazione dell’attività di tutorato e l’erronea attribuzione del punteggio per le pubblicazioni.
4.1 Sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 12 del bando, ripetuto nei criteri adottati dalla Commissione (cfr verbale n. 1), secondo cui « Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.» nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la sua attività di tutorato svolta a favore degli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale non sarebbe stata valutata.
Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione, poiché non viene data alcuna motivazione sulla scelta di assegnare il punteggio di zero a questa tipologia di attività, a fronte della documentazione prodotta dal candidato.
Né può sopperire alla carenza di motivazione, quanto dedotto nella memoria dell’Avvocatura del 22.7.2024, secondo cui si tratta di “ espletamento delle funzioni di insegnamento ”, costituendo questa affermazione una integrazione postuma della motivazione dei verbali operata attraverso scritti difensivi, da ritenersi inammissibile, conformemente a costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2022, n. 11260; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 20 novembre 2012, n. 852).
4.2 In merito alla valutazione della produzione scientifica, il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione nonchè la mancata applicazione del criterio dell’apporto individuale del candidato, previsto sia nel bando sia nello stesso verbale n. 1.
L’art. 13 del bando prevede:
“2. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica presentata da ciascuno, l’intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
- originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e
impatto all’interno della comunità scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
- nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, la Commissione di selezione si avvale anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati”.
Nel verbale n. 1 la Commissione ha dettato alcuni sottocriteri:
“Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con altri coautori non appartenenti alla Commissione, la Commissione stabilisce che sarà considerato prioritariamente il contributo enucleabile e distinguibile sulla base dei seguenti criteri:
- quando risulti espressamente indicato nella pubblicazione;
- posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e posizione nella lista degli autori e ruolo di “corresponding author”;
- coerenza con il resto dell’attività scientifica.
Qualora il contributo non fosse enucleabile e distinguibile, l’apporto sarà considerato paritario tra tutti i coautori”.
Nell’ambito del punteggio attribuibile per le pubblicazioni la Commissione prevede un punteggio anche per la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l’intensità e la continuità temporale della stessa”.
Il punteggio per la produzione scientifica, stabilito nel massimo di 52,5 punti, veniva ripartito nel seguente modo:
- 48 punti per gli articoli in riviste internazionali, assegnando per ogni articolo presentato il punteggio massimo di 3,2 punti, secondo i criteri: “- attinenza al settore scientifico disciplinare oggetto del concorso; - contributo del candidato; numero totale delle citazioni per pubblicazione rapportato all’anno di pubblicazione; impact factor; - appartenenza della rivista al quartile (Q1, Q2, Q3, Q4).”
- 4,5 punti per “ consistenza complessiva della produzione scientifica, secondo i criteri di: intensità e continuità temporale, rilevanza complessiva, congruenza al profilo indicato dal bando”.
Nella fase di valutazione la Commissione ha assegnato al ricorrente il punteggio di 0,5 per tutte le pubblicazioni, mentre per la voce impatto della rivista ha ottenuto due punti su un massimo di 4,5.
Il ricorrente si duole del fatto che la commissione avrebbe omesso di valutare il criterio dell’apporto individuale quale ultimo autore/corresponding author, assegnandogli 0,5 al pari di altri candidati risultanti primi autori o solo maggiore di 0,25 rispetto ai candidati in posizione non rilevante.
La censura non è fondata, in quanto la Commissione ha assegnato un punteggio per ogni pubblicazione del ricorrente, che tuttavia non ha dimostrato puntualmente rispetto a quali pubblicazioni vi sarebbe stata una erronea attribuzione di punteggio.
Va anche richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni da parte della Commissione non comporta l’applicazione di scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma in tale sede la Commissione formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l'onere di dimostrare la palese inattendibilità, l'evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A., il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2023, n. 7262; Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962; C.G.A. 9 maggio 2022, n. 541; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 8 maggio 2023, n. 1492).
Non può essere accolta neppure la censura relativa alla presunta disparità di trattamento, in assenza di una precisa indicazione delle pubblicazioni di confronto, dal momento che la disparità è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche, circostanza, quest'ultima, che va di per sé esclusa, in ragione delle peculiari individualità di ciascuna pubblicazione.
4.4 Sotto ulteriore profilo il ricorrente lamenta la mancata applicazione del criterio previsto nel bando e nel verbale n.1.Punto b2) “originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione”.
Il motivo è fondato, in quanto emerge come nelle griglie di valutazione predisposte dalla Commissione, per la voce produzione scientifica, siano stati completamente omessi i parametri “ originalità, innovatività e rigore metodologico” , violando in tal modo non solo il bando, ma anche lo stesso criterio introdotto nel verbale n. 1.
4.5 Dall’accoglimento del secondo motivo consegue l’annullamento della valutazione relativa alle voci “attività di tutorato” e “produzione scientifica”.
5) Pertanto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento del verbale n. 2 recante “valutazione dei candidati”, approvato e pubblicato in data 9 maggio 2024, del relativo allegato nella parte relativa alla valutazione del ricorrente e della graduatoria finale del concorso.
In ossequio all'effetto conformativo promanante dalla pronuncia – che quivi si specifica ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. e), cod. proc. amm. – l'Università è tenuta, previa nomina di una commissione in diversa composizione rispetto a quella che si è già espressa, a ripetere la valutazione del ricorrente, nel rispetto dei criteri indicati nel bando e fissati nel verbale n. 1, entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti in parte qua , come precisato in motivazione, ai fini della riedizione, da parte della commissione concorsuale in diversa composizione, della valutazione dei titoli del ricorrente, nel rispetto dei criteri indicati nel bando e fissati nel verbale n. 1.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna l'Università degli Studi di Milano al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila,00) oltre oneri di legge e il rimborso del contributo unificato.
Compensa le spese di giudizio rispetto alla controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Martina Arrivi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO