Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2848 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(SU) il 10/02/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Altea
Pudda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/02/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulio Salomone, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 18/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Genuri.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/07/2015 tra e trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Genuri, anno 2015, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, dai quali dovranno continuare a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2. I ricorrenti, altresì, stabiliscono che la casa coniugale rimarrà suddivisa in due unità immobiliari: il primo piano è assegnato alla ORa Pt_2
mentre il piano seminterrato è assegnato al OR .
[...] Parte_1
Le spese relative alle utenze di acqua, luce e gas, attualmente in comune, saranno divise al 50% tra i IG.ri e . Pt_2 Pt_1
3. Entrambi i genitori avranno sui figli la responsabilità genitoriale e adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per gli stessi, tra cui, a titolo non esaustivo, le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, le cure mediche, la partecipazione alle attività extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, nonché l'acquisto di mezzi di trasporto personali;
tenendo sempre conto dei loro bisogni, delle loro capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali.
Pag. 2 di 4 4. Le parti, al fine di garantire l'effettiva serenità dei piccoli e , Per_1 Per_2 concordano che il padre li vedrà e terrà con sé secondo le seguenti modalità:
- i figli dovranno stare con il padre un pomeriggio alla settimana, dall'uscita di scuola al mattino seguente, quando i minori, dopo aver passato la notte con il padre, verranno riaccompagnati a scuola dal medesimo;
mentre nelle settimane in cui i bambini passeranno il fine settimana con la madre, e comunque se i turni di lavoro del IG. Pt_1 lo permetteranno, i minori trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana con pernottamento presso lo stesso e accompagnati a scuola dal medesimo.
- Tutti i suddetti tempi di visita dovranno essere determinati mese per mese a seconda delle esigenze lavorative del IG. , il quale dovrà Pt_1 comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre tre giorni dalla conoscenza dei propri turni di lavoro mensili (condividendo, in ogni caso, l'elenco dei propri turni di lavoro con la IG.ra ) quali Pt_2 giorni del mese terrà i propri figli, impegnandosi a rispettare quanto comunicato.
- Fine settimana alterni, dal sabato dopo pranzo alla domenica dopo cena.
- Vacanze natalizie alternate, nei periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Vacanze pasquali alternate nei giorni di Pasqua e Pasquetta;
si seguirà il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività (1° maggio, 2 giugno,
Immacolata, ecc.).
- Nelle vacanze estive, il IG. dovrà tenere i figli per una settimana Pt_1 consecutiva, con pernottamento, a scelta tra luglio e settembre, ed un'altra settimana consecutiva nel mese di agosto.
5. Il IG. si impegna a versare alla SI Parte_1 Parte_2
l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili a titolo di mantenimento ordinario dei minori, entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto della SI . Parte_2
L'assegno mensile di mantenimento pari ad € 500,00 è stato così concordato in ragione delle attuali capacità economiche del OR al Parte_1 momento della presentazione del presente ricorso, e in considerazione che la rata del mutuo viene interamente pagata da lui.
L'assegno di mantenimento verrà annualmente aggiornato secondo gli indici
ISTAT sul costo della vita, a decorrere dal mese di gennaio 2025.
6. Con riferimento all'Assegno Unico per i figli, le parti di comune accordo, nell'interesse dei figli, convengono che verrà percepito dalla SI Pt_2
nella misura del 100%.
[...]
Pag. 3 di 4 7. Le spese straordinarie relative ai minori dovranno essere concordate e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% del totale e dovranno essere rimborsate nella predetta misura del 50% al genitore che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero, entro dieci giorni dalla presentazione delle relative ricevute, le quali potranno essere trasmesse dal genitore che le avesse corrisposte in anticipazione all'altro genitore anche a mezzo email e/o PEC e/o altro mezzo idoneo e/o consegnate a mani previa sottoscrizione in calce per ricevuta.
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo email e/o PEC e/o altro mezzo idoneo), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (a mezzo email e/o PEC e/o altro mezzo idoneo) massimo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Si specifica che si considerano tali il corredino scolastico di inizio anno, la retta per le gite scolastiche non giornaliere, le spese mediche specialistiche (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive
(a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), il vestiario stagionale (limitatamente a scarpe e giubbotti).
Inoltre nel periodo estivo in cui i figli non frequentano la scuola, i genitori dovranno partecipare ciascuno al 50% alle spese di eventuali campi scuola e/o babysitter.
In ogni caso, le parti dichiarano che, per quanto concerne l'individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si rifaranno alle linee guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data
29.11.2017 di cui hanno espressamente preso visione.
8. La ORa rinuncia espressamente all'assegno divorzile Parte_2 per sé da parte del IG. . Pt_1
9. Con il presente accordo le parti dichiarano di avere risolto ogni pendenza economica e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra.
10. La rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa continuerà ad essere interamente pagata dal OR sino a totale estinzione dello Parte_1 stesso mutuo per capitale ed interessi.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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