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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1775/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 21/10/2025, ha emesso, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CIAFFI ANNALISA Parte_1
Appellante
Contro
Controparte_1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. ROMEO STEFANO
rappresentato/a e difeso/a Controparte_2 dall'avv. CASANOVA MARCO
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 6001 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da in opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
097 2022 90227466 34/000 notificatagli l'8.6.2022, con la quale l'
[...]
gli richiedeva il versamento dei contributi Controparte_3 previdenziali integrativi dovuti alla per le annualità 2000, 2002 e CP_1
2003 e non corrisposti dal professionista, per un importo totale di euro
8.129,35.
1.1. Ha lamentato l'Arch. nell'atto introduttivo l'intervenuta Parte_1 prescrizione delle avverse pretese, in quanto relative a contributi ormai prescritti da 15 anni, nonché la nullità dell'intimazione per carenza di motivazione, non essendo dato comprendere il titolo della pretesa.
1.2 Il primo giudice ha, innanzitutto, esaminato e respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo prospettata dalla resistente . CP_1
Muovendo dalla circostanza, non contestata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, che già in data 14.2.2018 il aveva ricevuto la notifica della Pt_1 cartella di pagamento n. 09720180008947334000 sottostante all'impugnata intimazione di pagamento, l'ente previdenziale ha ravvisato la tardività del deposito del ricorso, avvenuto il 15.6.2022 e cioè oltre il termine decadenziale di quaranta giorni per dedurre l'intervenuta prescrizione della ragione creditoria eccepita dal ricorrente.
L'eccezione è stata disattesa in ragione della mancata prova della ritualità della notificazione della cartella, che sia sia , costituiti in giudizio, CP_1 CP_4 avrebbero dovuto farsi carico di fornire mediante produzione della relata di notifica.
1.3. Passato, poi, a esaminare i motivi di ricorso, il Tribunale li ha respinti in accoglimento delle obiezioni formulate dalla controparte . CP_1
2 1.3.1. L'odierno appellante aveva, in particolare, eccepito la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, l.
n. 335/1995.
L'eccezione è stata disattesa dal Tribunale per due separati ordini di ragioni.
Nessuna prescrizione sarebbe maturata in ordine ai contributi dovuti per l'anno
2000, rispetto ai quali non avrebbe mai cominciato a decorrere.
Difatti, l'omessa comunicazione all' , da parte del dei dati CP_1 Pt_1 reddituali richiesti dall'art. 16 della l. n. 6/1981 e dall'art. 36 dello Statuto pro tempore vigente (il reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF ed il volume d'affari dichiarato ai fini IVA per l'anno 2000) avrebbe impedito il decorso della prescrizione, il cui dies a quo viene individuato dall'art. 18 comma 2, l. n. 6/1981 proprio nella data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, delle suddette comunicazioni obbligatorie (è questo il momento in cui l'ente previdenziale viene meno nelle condizioni di esercitare il suo potere impositivo e, quindi, il suo diritto di credito).
Neppure in relazione ai contributi integrativi dovuti per gli anni 2002 e 2003 sarete maturata la prescrizione invocata dal ricorrente, poiché interrotta dai numerosi solleciti e diffide di pagamento notificati per tempo all'indirizzo di residenza o all'indirizzo p.e.c. del tra il 2004 e il 2022, ciascuna Pt_1 contente note e/o plichi riepilogativi della posizione contributiva aggiornata e l'intimazione di pagamento del debito.
Il primo giudice ha, così, concluso nel senso dell'attuale esistenza dei crediti di riportati nell'intimazione di pagamento opposta, in quanto non CP_1 estinti.
1.3.2. Infine il primo giudice ha posto le spese processuali interamente a carico del ricorrente soccombente, parametrandone l'ammontare anche tenendo conto della “palese funzione dilatoria dell'interposta opposizione all'intimazione”.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente affidandolo a due motivi.
Col primo motivo censura la sentenza appellata nella parte in cui dalla mancata
3 prova, da parte di e , del perfezionamento della procedura di CP_1 CP_4 notificazione della cartella esattoriale n. 09720180008947334000 il Tribunale non avrebbe tratto la conseguenza della nullità della successiva intimazione di pagamento.
A sostegno dell'assunto richiama arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia tributaria secondo i quali l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Col secondo motivo censura il capo relativo alle spese di lite, quantificate in euro 3.500,00, reputando la condanna abnorme rispetto al valore della causa, alle attività processuali svolte e all'epilogo del processo (non avendo lo stesso ricevuto la notifica della cartella di pagamento).
2.1 Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
3. Si sono costituiti l' E l' CP_1 Controparte_3 chiedendo il rigetto del gravame.
3.1. Articolate sono le difese svolte da . CP_1
3.1.1. In primo luogo eccepisce l'inammissibilità della domanda di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della prodromica cartella esattoriale, perché proposta per la prima volta in appello in violazione del divieto dei nova ex artt. 345 e 437 c.p.c.
Al riguardo fa notare come nel ricorso in opposizione non sia stata CP_1 eccepita l'omessa notificazione della cartella di pagamento, in effetti mai specificatamente contestata. Nella prima udienza dinanzi al Tribunale, come si evince dal relativo verbale, il ricorrente ha soltanto eccepito il difetto di prova della notifica, tanto che il Tribunale non ne ha dedotta l'omissione tout court in vista della caducazione dell'intimazione opposta ma ne ha tratto soltanto l'impossibilità di valutarne la ritualità (tempi e modi) al fine, diverso, di decidere l'eccezione di tardività del ricorso avanzata dalla resistente.
3.1.2. Dopodiché l'Ente evidenzia la rinuncia da parte del a far valere Pt_1
4 entrambi i motivi di ricorso in primo grado, non espressamente riproposti in sede di gravame.
In particolare il non ha impugnato il capo della sentenza che ha Pt_1 accertato il mancato decorso della prescrizione del credito contributivo, con la conseguenza della carenza di interesse ad appellare - ex art. 100 cpc -, avendo acquistato i crediti intimati il carattere della definitività e incontestabilità.
Prosegue osservando come il credito contributivo resterebbe impregiudicato quand'anche il giudice d'appello dovesse accogliere la domanda di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della presupposta cartella esattoriale, dal momento che tale invalidità precluderebbe al titolare del credito di azionarlo nelle forme speciali (mediante precostituzione di un titolo immediatamente esecutivo qual è l'iscrizione a ruolo) ma non già di ottenerne l'accertamento giudiziale nelle forme ordinarie (sempre che, ovviamente, non risulti nel frattempo prescritto), per come richiesto dalla stessa in primo grado.
3.1.3. Infine prende posizione sul secondo motivo d'appello, CP_1 reputando giusta la condanna del alle spese processuali in quanto Pt_1 conforme alla regola della soccombenza, proporzionata ai valori medi previsti dal DM n. 55/2014, aggiornati dal DM n. 147/2022, per le cause di lavoro e di natura previdenziale di valore ricompreso nello scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, non essendo peraltro sindacabile l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto nei limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle professionali.
3.1.4. In ultimo l'Ente previdenziale reitera considerazioni già svolte nell'atto di costituzione nel giudizio in primo grado per corroborare ulteriormente la tesi della spettanza del credito, anche sotto il profilo del quantum. Rileva, infatti, come il professionista si sia astenuto dal contestare tanto i presupposti dell'obbligo di contribuzione, ossia l'iscrizione all'Albo e la titolarità di partita
IVA, quanto i criteri applicati dall' per determinare l'ammontare dei CP_1 contributi, degli interessi e delle sanzioni, che sono quelli previsti dalla l. n.
6/1981, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa
2012 ratione temporis vigenti.
5 4. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
5. L'appello non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
6. Infondato è il primo motivo di censura.
6.1 Coglie nel segno l'appellata allorché rileva la novità della CP_1 domanda di nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica dell'atto presupposto (cartella esattoriale).
Nel ricorso di primo grado, invero, il ricorrente nulla aveva dedotto in punto di nullità dell'intimazione opposta conseguente al vizio procedurale derivato dalla mancata notifica della presupposta cartella di pagamento, né aveva contestato l'omessa notifica di tale cartella, benché gli estremi della stessa e della data di notificazione erano chiaramente indicati nell'intimazione opposta (v. dettaglio del debito – pag. 3 dell'intimazione).
Solo alla prima udienza di discussione – rileva il Collegio - il ha Pt_1 eccepito, tardivamente e genericamente, tale mancata notifica, peraltro senza contestare quanto dedotto da nella comparsa di costituzione, che CP_1 aveva al riguardo evidenziato come a seguito della notifica della presupposta cartella n. 09720180008947334000 (con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 11.311,07 a titolo di contributi per gli anni 1998-
2000 e 2002-2003) lo stesso aveva presentato istanza di annullamento in autotutela e che, conseguentemente, l'importo della cartella era stato ridotto, in quanto ritenuti prescritti gli addebiti relativi agli anni 1998 e 1999 (sicché la somma oggetto dell'impugnata intimazione è relativa alla residua somma dovuta per gli anni 2000, 2002 e 2003).
La novità della domanda, basata su una diversa causa petendi, emerge dalla mera lettura del ricorso introduttivo, in cui l'arch. aveva solo eccepito Pt_1 la prescrizione del credito ed il difetto di motivazione.
E, al riguardo, il giudice di legittimità ha chiarito come “Il divieto dello
"jus novorum" non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle "causae
6 petendi" fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio”
Cass. sent. n. 23614 del 2010; nello stesso senso Cass. ord. n. 535 del 2018).
6.2 In ogni caso, per come evidenziato da nei propri scritti, pur CP_1 ove fosse ravvisabile il vizio formale del procedimento esecutivo per mancata notifica della presupposta cartella di pagamento ed accolto il primo motivo di censura, non sussisterebbe l'interesse ad appellare dell' arch. non Pt_1 avendo lo stesso impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione, con la conseguenza che – in mancanza di ogni contestazione sul merito della pretesa contributiva – questa è coperta da giudicato e lo stesso sarebbe comunque condannato al pagamento del credito iscritto a ruolo, per come richiesto in via subordinata da sin dal CP_1 primo grado di giudizio.
Ciò in quanto è pacifica la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo (In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda – Cass. sent. n.
5763 del 2002).
Il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può, infatti, limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma
7 deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del
d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo - Cass. sent. n. 14149 del 2012).
6.3 Deve, quindi, confermarsi l'accertamento contenuto nella sentenza appellata circa l'attuale esistenza del credito contributivo intimato da in quanto non estinto, tenuto conto della mancata contestazione CP_1 da parte del professionista dei presupposti costituitivi dell'obbligazione contributiva (l'iscrizione all'Albo professionale e la titolarità di partita iva).
7. Altresì infondata è la seconda censura, con la quale l'appellante si duole dell'abnormità della condanna alle spese di lite.
7.1. Anche sul punto meritano condivisione le obiezioni portate da parte appellata.
In disparte la corretta allocazione delle spese processuali sulla parte ricorrente secondo la regola della soccombenza, occorre rammentare l'operatività del principio di globalità in forza del quale la soccombenza dev'essere valutata con riferimento all'esito finale del processo senza che rilevi l'eventuale accoglimento di alcune difese della parte soccombente.
Parimenti giusta appare la liquidazione delle spese nella misura di euro
3.500,00, alla luce dei parametri previsti dai DM per la liquidazione dei compensi degli avvocati.
Rientra, invero, nei poteri discrezionali del giudice di merito la quantificazione delle spese tra i limiti minimi e massimi fissati dalle relative tabelle (Cass. ord.
n. 9860 del 2025) e, nel caso di specie, l'appellante non ha lamentato la violazione di tali limiti.
8 La quantificazione effettuata dal primo giudice si colloca, in ogni caso, al di sotto dei valori medi, in relazione al valore della causa (€ 8.129,35) e del relativo scaglione di riferimento (tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
8. L'appello, in conclusione, deve essere respinto.
9. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
10. Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00 in favore di ognuna delle parti appellate, oltre spese forfettarie al
15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 21.10.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli 9