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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 960 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 960 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MAJOLINO SARA( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. BERTOZZI MARCO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/06/2024 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14.05.1994, a Roma (RM), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 9.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma il 14 maggio
1994, tra , nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il 16 settembre CP_1 Parte_1
1973; matrimonio trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma con atto n. 379 parte 2 serie
A dell'anno 1994.
2) Darsi atto che il signor , nell'ambito di una equa sistemazione degli interessi patrimoniali CP_1 familiari e anche quale liquidazione una tantum, a mente dell'art. 5, comma 8, Legge n. 898/70 e s.m.i., si impegna irrevocabilmente a estinguere, entro l'udienza presidenziale di divorzio, il conto corrente Riviera banca n. 117004010397-18 cointestato ai ricorrenti e il correlato fido bancario di €uro 15.000,00, obbligandosi sin d'ora, con introiti personali, al pagamento esclusivo del fido scoperto fino alla concorrenza massima di € 15.000,00;
3) Dare atto che la signora perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del marito. Parte_1
4) Darsi atto che, con gli adempimenti suddetti, le parti non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra, ad ogni e qualsiasi titolo direttamente o indirettamente dipendente dal disciolto vincolo matrimoniale, avendo così definito ogni pregressa questione economica tra esse pendente.
5) Compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e quelle conseguenti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] CP_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 379 Parte II Serie A Anno 1994 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 960 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MAJOLINO SARA( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. BERTOZZI MARCO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/06/2024 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14.05.1994, a Roma (RM), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 9.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma il 14 maggio
1994, tra , nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il 16 settembre CP_1 Parte_1
1973; matrimonio trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma con atto n. 379 parte 2 serie
A dell'anno 1994.
2) Darsi atto che il signor , nell'ambito di una equa sistemazione degli interessi patrimoniali CP_1 familiari e anche quale liquidazione una tantum, a mente dell'art. 5, comma 8, Legge n. 898/70 e s.m.i., si impegna irrevocabilmente a estinguere, entro l'udienza presidenziale di divorzio, il conto corrente Riviera banca n. 117004010397-18 cointestato ai ricorrenti e il correlato fido bancario di €uro 15.000,00, obbligandosi sin d'ora, con introiti personali, al pagamento esclusivo del fido scoperto fino alla concorrenza massima di € 15.000,00;
3) Dare atto che la signora perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del marito. Parte_1
4) Darsi atto che, con gli adempimenti suddetti, le parti non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra, ad ogni e qualsiasi titolo direttamente o indirettamente dipendente dal disciolto vincolo matrimoniale, avendo così definito ogni pregressa questione economica tra esse pendente.
5) Compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e quelle conseguenti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] CP_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 379 Parte II Serie A Anno 1994 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi